Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Modena, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del 31 agosto 2025 in forza del quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena (codice pratica -OMISSIS-) ha respinto la richiesta di rilascio del nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. LO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, scaduto in data 06 marzo 2024, in data 10 giugno 2025 ha chiesto la conversione del proprio titolo di soggiorno.
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena in data 20 agosto 2025, ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990.
Nonostante la successiva memoria inviata in data 29 agosto 2025 dal difensore dello straniero, l’Amministrazione, con provvedimento datato 31 agosto 2025, ha respinto l’istanza dallo stesso presentata sulla scorta della seguente motivazione: « Dalla documentazione prodotta si evince che il richiedente non è in possesso dei requisiti previsti dal comma 10, art. 24 del T.U. 286/98 in quanto non ha effettuato le 39 giornate ovvero non ha svolto i tre mesi di attività di lavoro stagionale come previsto dalla Circolare congiunta prot. 5969 del 27/10/2023 e dalla circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno del 16/12/2016. Il permesso di soggiorno risulta scaduto in data 06.03.2024. Lo stesso è stato rilasciato il 06.03.2023, ovvero ha usufruito della validità massima consentita per la tipologia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, solitamente di mesi 9, pertanto la ricevuta del kit postale allegata non avrebbe consentito alcun rinnovo. Come riportato dall'ordinanza del TAR 01383/2024 del 15/01/2025, "[...] seppur a fronte della mancanza di un termine espressamente previsto come perentorio dalla legge, un eccessivo lasso temporale intercorrente tra la scadenza del titolo di soggiorno stagionale e la richiesta di conversione del medesimo in altro permesso di soggiorno non consenta di procedere all’accoglimento dell’istanza [...]. Nel caso specifico la domanda di conversione è stata presentata in data 10.06.2025 ».
Lo straniero, quindi, con ricorso depositato in data 28 novembre 2025, ha impugnato il suddetto provvedimento di diniego chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe illegittimamente pretermesso di valutare la memoria ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, presentata dal difensore dello straniero, limitandosi ad indicare erroneamente nel provvedimento impugnato che « decorso il termine previsto, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica »; il provvedimento impugnato, poi, sarebbe illegittimo perché adottato senza un’adeguata istruttoria e motivazione, posto che dalla documentazione in possesso dello straniero emergerebbe il rispetto del requisito delle 39 giornate lavorative;
2. la Prefettura di Modena avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente non aveva svolto 39 giornate lavorative nell’arco di tre mesi, requisito previsto dalla circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023;
3. l’Amministrazione avrebbe altresì errato nell’affermare che, essendo il permesso di soggiorno del ricorrente scaduto il 06 marzo 2024, la domanda di conversione presentata solo nel giugno 2025 sarebbe tardiva; secondo parte ricorrente, anche una presentazione tardiva della domanda di conversione comporta l’obbligo da parte dell’Amministrazione di esaminare la domanda.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile decisione della controversia con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per una decisione con sentenza in forma semplificata.
Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, dall’esame del provvedimento impugnato risulta effettivamente l’errore nel quale è incorsa l’Amministrazione resistente, atteso che, nonostante parte ricorrente abbia presentato memoria ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha dato atto del fatto che « decorso il termine previsto, il richiedente non ha prodotto ulteriori chiarimenti/elementi di valutazione utili ai fini di un eventuale riesame della pratica ».
Peraltro, non può invocarsi l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, in quanto nel caso di specie, come si dirà anche nel prosieguo, garantire il contraddittorio endoprocedimentale con lo straniero era un presupposto certamente necessario anche al fine di procedere ad una istruttoria completa ed idonea all’adozione di un provvedimento compiutamente motivato.
Pertanto, la prima censura dedotta deve essere accolta.
Con riguardo al terzo motivo di impugnazione, va rammentato che, ai sensi dell’art. 24, comma 10, TUI, così come modificato dal D.L. n. 145/2024, il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Come l’intestato Tar ha avuto già modo di rilevare, « tale disposizione non prevede alcun termine perentorio entro il quale il lavoratore debba avanzare la richiesta di conversione, con la conseguenza che la scadenza del permesso di soggiorno stagionale non può di per sé rappresentare un limite ostativo alla conversione, se la domanda risulta essere presentata entro un termine ragionevole (cfr. TAR Bologna, sentenza n. 69/2025, che richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 5604/2023) » (Tar Emilia Romagna, sez. I, 24 aprile 2025, n. 422).
Nel caso di specie, effettivamente, potrebbe dubitarsi della ragionevolezza di un ritardo di oltre un anno nella presentazione dell’istanza di conversione (circostanza pacifica in atti), perché allargando eccessivamente le “maglie temporali” di presentazione dell’istanza si finisce per consegnare alla mera volontà potestativa dello straniero la scelta del momento utile – a seconda delle contingenze legate, evidentemente, alla possibilità di trovare un lavoro – per presentare la domanda di conversione, legittimando conseguentemente una situazione di “limbo” in relazione alla presenza dello stesso sul territorio e finendo, così, per ammettere un sostanziale aggiramento della previsione contenuta nell’art. 24, comma 1, TUI, che esclude l’applicabilità del permesso di attesa occupazione con riguardo ai contratti a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero.
D’altronde, nello specifico caso in esame vi sono elementi per superare i dubbi che precedono, pur a fronte di un ritardo oggettivamente eccessivo, in ragione della particolare condizione del ricorrente che ha dimostrato di avere costantemente mantenuto un’attività lavorativa dal 2023 ad oggi, sì che a fronte di un termine di legge comunque considerato ordinatorio dalla giurisprudenza, la negligenza dimostrata dallo straniero non pare potersi ricollegare ad una volontà o finalità illecita o comunque volta ad aggirare i limiti di legge.
Pertanto, anche tenendo conto della recente modifica normativa dell’art. 24, TUI, che ha eliminato il requisito del rispetto delle c.d. “quote”, ai fini della conversione del permesso stagionale, il Collegio ritiene di poter accordare tutela al ricorrente, accogliendo il motivo di impugnazione in esame.
Pertanto, anche il terzo motivo di ricorso deve essere accolto.
Infine, con riguardo al secondo motivo di ricorso, va rammentato che in forza della circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023, per quanto riguarda il settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione occorre dimostrare di aver svolto una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi, per un totale di 39 giornate, coperti da regolare contribuzione previdenziale.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dimostrato di aver svolto una adeguata istruttoria con conseguente non corretta motivazione del provvedimento impugnato.
Infatti, dalla documentazione prodotta in giudizio sembrerebbe emergere la dimostrazione che lo straniero ha raggiunto il minimo richiesto dalla circolare.
Ad esempio, se si esaminano le buste paga dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, emerge che le giornate lavorative nel trimestre sono state 44.
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Alla luce di quanto precede, quindi, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione resistente rideterminarsi entro 60 giorni in conformità a quanto sopra indicato.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, dovendo l’Amministrazione resistente rideterminarsi entro 60 giorni in conformità a indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO AR, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
LO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO NA | LO AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.