Articolo 19 della Legge 25 novembre 1971, n. 1096
Articolo 18Articolo 20
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Art. 19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20))
Una varieta' geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all' articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 , puo' essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo, nonche' dal principio di precauzione, dalla Convenzione sulla diversita' biologica e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthagena. (11)
Nel caso di prodotti ottenuti da una varieta' geneticamente modificata destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, si applicano altresi' le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 258/97 del 27 gennaio 1997, al fine di verificare che tali prodotti o ingredienti alimentari:
a) non presentino rischi per il consumatore;
b) non inducano in errore il consumatore;
c) non differiscano dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale. (11)
La Commissione di cui al quinto comma del presente articolo, nell'esprimere il parere sull'iscrizione di varieta' geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro nazionale di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 , si deve attenere al parere della Commissione per i prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate. (11)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 20)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La commercializzazione delle sementi appartenenti ad una categoria ammessa in base alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' consentita fino al 30 giugno 2003".
Entrata in vigore il 14 marzo 2021
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