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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 652/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
STARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA VACCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.5.2022 ha convenuto in giudizio e, Parte_1 CP_1 premesso di esserne dipendente inquadrata con mansioni di avventizia e guarda barriere, ha dedotto che dal 25 maggio 2007, dopo aver conseguito l'abilitazione per la biglietteria e bagagli, avrebbe svolto le mansioni di emissione di biglietti, abbonamenti, contabilità giornaliera e mensile con responsabilità di cassa, custodia della chiave “C” che abilita la manovra delle leve deviatori di stazione, pulizia dei locali della stazione, presso la stazione ferroviaria di Olmedo, percependo le differenze stipendiali rispetto a quelle previste per l'operatore di stazione o addetta alla biglietteria, parametro 139. Parte Ha altresì dedotto la ricorrente che, dopo l'incorporazione della gestione in , non CP_1 avrebbe più ricevuto le indicate differenze stipendiali, pur continuando a svolgere le medesime mansioni, né avrebbe mai ottenuto il superiore inquadramento.
Previa declaratoria dello svolgimento di mansioni superiori e diritto all'inquadramento di
OPERATORE DI STAZIONE par. 139 - 143 area professionale 3^, fin dal 24 OTTOBRE 2014, la ricorrente ha quindi chiesto la condanna della convenuta alle differenze retributive per il periodo da ottobre 2014 all'attualità, per un importo di € 20.504,00, come da conteggi allegati.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle domande in quanto già CP_1
pagina 1 di 3 riproposte in giudizio analogo definito con passaggio in giudicato e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso.
La causa, mutata la persona del giudice e documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia inammissibile.
La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della ricorrente all'inquadramento in ruolo,
a far data dal 24 ottobre 2014, nel profilo di Operatore di Stazione parametro retributivo 139 - 143 e alle conseguenti differenze retributive quantificate nell'importo di € 20.504,00, di fatto proponendo domanda identica a quella per la quale il Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, in primo grado, e la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – Sezione Lavoro, in seconda grado, si sono già pronunciati.
Emerge infatti dalla documentazione prodotta dalla convenuta che, con precedente ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'1 settembre 2014, originante il giudizio n. R.G. 2102/2014 avanti al giudice CP_2 la ricorrente ha domandato l'inquadramento nel profilo di Operatore di Stazione, parametro retributivo
139 - 143, sul presupposto di aver svolto prevalentemente attività di biglietteria presso la Stazione di
Olmedo.
Il relativo giudizio è stato definito con sentenza di rigetto n. 413/2017 del 4 maggio 2017, alla quale è stato interposto appello (n. R.G. 311/2017) definito con sentenza n. 69/2020 del 22 febbraio 2021 passata in giudicato, che ha confermato la sentenza di primo grado.
È evidente, tra la presente causa e quella recante n. Rg. n. 2102/2014, l'identità di causa petendi, di petitum, delle allegazioni e delle argomentazioni di fatto e di diritto, che vertono sull'accertamento dell'inquadramento nel profilo di Operatore di Stazione, profilo rivendicato sulla base di svolgimento di attività in ordine alle quali sia il Tribunale, in primo grado, sia la Corte d'Appello, in secondo grado, si sono già pronunciati rigettando la domanda.
Identità si rinviene anche nella prova testimoniale dedotta dalla ricorrente nel presente giudizio, riferendosi i capi 4, 5, 6 al medesimo periodo (24 novembre 2011) indicato nella prima causa promossa avanti a questo Tribunale (n. Rg. 2102/2014).
In forza dell'art. 2909 c.c., ai sensi del quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, la domanda introdotta col presente giudizio non può quindi essere riproposta in quanto coperta da giudicato, osservato altresì che le questioni dedotte nel primo giudizio, decise definitivamente, costituiscono anche il presupposto logico essenziale ed indefettibile della domanda del presente giudizio, senza che siano sopravvenuti fatti e situazioni nuove successivamente alla formazione del giudicato.
Le domande proposte nel presente giudizio vanno pertanto dichiarate inammissibili in quanto proposte in violazione del principio “ne bis in idem”.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 20.504,00, valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...] pagina 2 di 3 - condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
2.109,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 05/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 652/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
STARA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELISABETTA VACCA CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.5.2022 ha convenuto in giudizio e, Parte_1 CP_1 premesso di esserne dipendente inquadrata con mansioni di avventizia e guarda barriere, ha dedotto che dal 25 maggio 2007, dopo aver conseguito l'abilitazione per la biglietteria e bagagli, avrebbe svolto le mansioni di emissione di biglietti, abbonamenti, contabilità giornaliera e mensile con responsabilità di cassa, custodia della chiave “C” che abilita la manovra delle leve deviatori di stazione, pulizia dei locali della stazione, presso la stazione ferroviaria di Olmedo, percependo le differenze stipendiali rispetto a quelle previste per l'operatore di stazione o addetta alla biglietteria, parametro 139. Parte Ha altresì dedotto la ricorrente che, dopo l'incorporazione della gestione in , non CP_1 avrebbe più ricevuto le indicate differenze stipendiali, pur continuando a svolgere le medesime mansioni, né avrebbe mai ottenuto il superiore inquadramento.
Previa declaratoria dello svolgimento di mansioni superiori e diritto all'inquadramento di
OPERATORE DI STAZIONE par. 139 - 143 area professionale 3^, fin dal 24 OTTOBRE 2014, la ricorrente ha quindi chiesto la condanna della convenuta alle differenze retributive per il periodo da ottobre 2014 all'attualità, per un importo di € 20.504,00, come da conteggi allegati.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle domande in quanto già CP_1
pagina 1 di 3 riproposte in giudizio analogo definito con passaggio in giudicato e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso.
La causa, mutata la persona del giudice e documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini per lo scambio di note ex art. 127ter c.p.c..
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia inammissibile.
La presente controversia verte sull'accertamento del diritto della ricorrente all'inquadramento in ruolo,
a far data dal 24 ottobre 2014, nel profilo di Operatore di Stazione parametro retributivo 139 - 143 e alle conseguenti differenze retributive quantificate nell'importo di € 20.504,00, di fatto proponendo domanda identica a quella per la quale il Tribunale di Sassari in funzione di Giudice del Lavoro, in primo grado, e la Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari – Sezione Lavoro, in seconda grado, si sono già pronunciati.
Emerge infatti dalla documentazione prodotta dalla convenuta che, con precedente ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'1 settembre 2014, originante il giudizio n. R.G. 2102/2014 avanti al giudice CP_2 la ricorrente ha domandato l'inquadramento nel profilo di Operatore di Stazione, parametro retributivo
139 - 143, sul presupposto di aver svolto prevalentemente attività di biglietteria presso la Stazione di
Olmedo.
Il relativo giudizio è stato definito con sentenza di rigetto n. 413/2017 del 4 maggio 2017, alla quale è stato interposto appello (n. R.G. 311/2017) definito con sentenza n. 69/2020 del 22 febbraio 2021 passata in giudicato, che ha confermato la sentenza di primo grado.
È evidente, tra la presente causa e quella recante n. Rg. n. 2102/2014, l'identità di causa petendi, di petitum, delle allegazioni e delle argomentazioni di fatto e di diritto, che vertono sull'accertamento dell'inquadramento nel profilo di Operatore di Stazione, profilo rivendicato sulla base di svolgimento di attività in ordine alle quali sia il Tribunale, in primo grado, sia la Corte d'Appello, in secondo grado, si sono già pronunciati rigettando la domanda.
Identità si rinviene anche nella prova testimoniale dedotta dalla ricorrente nel presente giudizio, riferendosi i capi 4, 5, 6 al medesimo periodo (24 novembre 2011) indicato nella prima causa promossa avanti a questo Tribunale (n. Rg. 2102/2014).
In forza dell'art. 2909 c.c., ai sensi del quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, la domanda introdotta col presente giudizio non può quindi essere riproposta in quanto coperta da giudicato, osservato altresì che le questioni dedotte nel primo giudizio, decise definitivamente, costituiscono anche il presupposto logico essenziale ed indefettibile della domanda del presente giudizio, senza che siano sopravvenuti fatti e situazioni nuove successivamente alla formazione del giudicato.
Le domande proposte nel presente giudizio vanno pertanto dichiarate inammissibili in quanto proposte in violazione del principio “ne bis in idem”.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 20.504,00, valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...] pagina 2 di 3 - condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in €
2.109,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 05/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3