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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3538 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2472/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2472/2025 r.g. proposta
DA
- (c. f. ) in proprio e quale amministratore unico e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della società (c. f. e p. iva Controparte_1
, REA numero MI-2587254) con sede legale in Milano via Giosuè Carducci n. 36, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Oscar PODDA (c. f.
) e NO LE (c. f. ), presso il cui C.F._2 C.F._3 studio legale in Milano, Foro Bonaparte n. 70, è elettivamente domiciliato, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
[...] contro
pagina 1 di 11 - (c.f. ), con sede legale in Roma via del Pianeta Terra n. 60, in persona CP_2 P.IVA_2 dell'amministratore unico sig. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 dall'Avv. Gerardo SPALTRO (c. f. ), con studio in Roma piazza G. Mazzini C.F._4
n. 27, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 reclamata
e
(c. f. e p. iva con sede in Milano via Controparte_4 P.IVA_3
MA GO n. 5 in persona del partner e legale rappresentante avv. Piergiorgio SPOSATO – contumace reclamato
e
(p. iva ) con sede in Milano via Larga n. 7, in Controparte_5 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore dr. – contumace Controparte_6 reclamato
e
(c. f. e p. iva ) con sede in Milano via M GO n. 2 in persona del Controparte_7 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore – contumace reclamata nonché
contumace Controparte_8 reclamata
oggetto: opposizione alla sentenza n. 597/2025 del 31.07.2005 pubblicata in data 7.08.2025 del
Tribunale di Milano che, dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di c. f. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Milano
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati rispettivamente in data 22.11.2024, 10.12.2024, 13.12.2024 e 30.01.2025
e Controparte_4 CP_9 Controparte_5 [...] chiedevano la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale a carico dell'impresa CP_7
Controparte_1
Con successivo ricorso depositato in data 27.01.2025 roponeva Controparte_1 domanda ex art. 44 comma 1 CCII chiedendo la concessione del termine massimo consentito per il deposito di concordato con relativo piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del CCII ovvero della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con documentazione di cui all'art. 39 comma 1 del CCII con riserva di eventuale proroga, e la conferma delle misure protettive.
Con decreto del 30.10.2025 il Tribunale di Milano concedeva il chiesto termine di giorni 60 con decorrenza dall'iscrizione del predetto decreto nel registro delle imprese, e quindi fino al 4.04.2025, confermando con decreto di pari data le misure protettive, fissandone la durata fino al 28.05.2025.
A fronte di richiesta di proroga depositata in data 4.04.2025 da il Controparte_1 tribunale prorogava il termine sino al 3.06.2025.
In data 3.06.2025 depositava il piano e la proposta nonché la Controparte_1 relativa documentazione, ivi compresa l'attestazione di veridicità, in relazione al quale in data
24.06.2025 il commissario giudiziale esprimeva parere “non favorevole”.
Con successivo decreto del 17.07.2025 il Tribunale, rilevato che entro il termine fissato per il deposito del piano, della proposta, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39 CCII risultava prodotta attestazione di veridicità redatta dal dr. il quale, all'atto dell'attestazione Persona_1 non risultava iscritto nell'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, disponeva la convocazione delle parti per la data del 31.07.2025.
In data 25.07.2025 la società depositava memoria difensiva con Controparte_10 cui, evidenziato che il problema relativo al mancato inserimento del dr. nell'elenco Persona_1 dei gestori della crisi era stato risolto, produceva nuova proposta di concordato e relativo nuovo piano con allegata una nuova attestazione di veridicità.
In data 29.07.2025 il commissario giudiziale depositava il parere finale con cui rilevava che le circostanze in cui è stata rilasciata la relazione di attestazione conducevano necessariamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda, evidenziando come la nuova proposta successivamente pagina 3 di 11 prodotta, in relazione alla quale formulava nuovamente valutazione negativa, non si discostava sostanzialmente dalla precedente domanda concordataria, già negativamente valutata, che appariva solo in apparenza modificata.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale, rilevata la natura perentoria del termine di cui all'art. 44 comma 1 lett. a) CCII – dal che consegue l'inammissibilità della domanda eventualmente presentata dopo il decorso di tale termine – premesso che il termine in oggetto può ritenersi rispettato solo se il debitore, che vi abbia fatto accesso, depositi entro la scadenza del predetto la proposta di concordato, la documentazione di cui all'art. 39 del CCII e la relazione attestativa del professionista prescritta dall'art. 87 del CCII, rilevava come nel caso di specie la domanda di concordato non era corredata da valida attestazione di veridicità atteso che quella prodotta era stata sottoscritta da professionista non iscritto all'atto della sottoscrizione nell'apposito albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, il che rendeva la domanda proposta inammissibile, potendo ammettersi l'integrazione dell'istanza e/o della relativa documentazione solo in presenza di istanza regolarmente e tempestivamente depositata.
Al riguardo evidenzia che l'art. 47 comma 4 del CCII consente l'integrazione del piano della proposta e la produzione di nuova documentazione sempre che l'originaria proposta sia stata ritualmente regolarmente e tempestivamente depositata, potendo il termine di cui al comma 4 dell'art. 47 essere concesso solo per integrare quanto già ritualmente e tempestivamente prodotto non già per sanare difetti formali e carenze documentali iniziali di ciò che avrebbe dovuto ab origine essere depositato.
Rilevava inoltre che l'art. 105 del CCII, nella parte in cui consente la modifica della proposta originaria presentata dal debitore prima delle operazioni di voto, non trova applicazione nel caso di specie, avendo per presupposto l'apertura della procedura di concordato, ipotesi esclusa nel caso in esame.
Su tali basi dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato e, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale – e segnatamente la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, la sottoponibilità della debitrice alla procedura concorsuale atteso lo svolgimento di attività commerciale, la sussistenza della condizione di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria e lo stato di decozione ed insolvenza nel quale versava l'impresa debitrice – dichiarava aperta a carico di a liquidazione giudiziale. Controparte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo in proprio e nella qualità di Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante della Controparte_1
pagina 4 di 11 Eccepiva in primis l'erroneità della sentenza reclamata nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di concordato, adducendo al riguardo il carattere non necessariamente perentorio del termine ex art. 44 CCII, stante la possibilità, erroneamente esclusa dall'organo giudicante di prime cure, di poter successivamente modificare o riproporre l'istanza di concordato.
Su tali basi chiedeva, previa revoca della sentenza reclamata, l'ammissione al concordato.
Nel merito assumeva l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
- Si costituiva in giudizio la creditrice contestando integralmente il gravame proposto, del CP_2 quale chiedeva il rigetto.
Al riguardo adduceva il carattere perentorio del termine in oggetto, essendo ciò desumibile sia dal dettato dell'art. 44 CCII – volto ad impedire, pendente il procedimento, che la procedura di apertura della liquidazione giudiziale resti ingiustificatamente procrastinata sine die – sia in ragione del principio generale per cui tutti i termini processuali fissati dall'organo giudicante procedente rivestono carattere perentorio, con la conseguenza che il decorso il termine ex art. 44 CCII come prorogato senza che sia stata presentata una valida istanza di concordato, precludeva sia la possibilità di integrazioni volte a sanare vizi dell'istanza invalidamente presentata o della documentazione risultata invalida, sia la possibilità di presentare una nuova istanza o una istanza integrativa della precedente. Rilevava in particolare come la mancata iscrizione del professionista accertatore nell'apposito albo rendeva invalida l'attestazione all'uopo allegata all'istanza di concordato, non altrimenti emendabile alla scadenza del termine di deposito dell'istanza di cui all'art. 44 del CCII.
Su tali basi, ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva il rigetto del reclamo con conferma della sentenza reclamata.
All'udienza del 6.11.2025 era dichiarata la contumacia delle creditrici Controparte_4 dell' della Liquidazione della società Controparte_11 CP_8 [...]
n quanto non costituite sebbene ritualmente citate e rilevata l'omessa Controparte_1 notifica del ricorso alla creditrice ne era disposta la rinnovazione a cura di parte Controparte_7 reclamante.
All'udienza del 18.12.2025, verificata la ritualità della notifica nei confronti della creditrice
[...]
e dichiaratane la contumacia non essendosi la stessa costituita in giudizio, aveva luogo la CP_7 discussione della causa in esito alla quale parte reclamante insisteva per l'accogliento del gravame pagina 5 di 11 all'uopo richiamando a supporto ulteriore giurisprudenza di merito (Sent. Corte d'Appello di Firenze
17.12.2024 n. 2088). La Corte tratteneva la causa in decisione.
***
Ad avviso della Corte, il reclamo è infondato e va conseguentemente rigettato con conferma integrale della sentenza reclamata.
In primis va rilevato che è dato acquisito al giudizio che a seguito della concessione del termine ex art. 44 CCII richiesto dalla reclamante, e successivamente prorogato dall'organo giudicante di prime cure,
a depositato in data 3.06.2025, giorno di scadenza del termine, Controparte_1 proposta di concordato preventivo corredata di attestazione di veridicità redatta e sottoscritta dal dr.
che, come emerso in atti ed ammesso dalla stessa reclamante, all'atto della Persona_1 redazione e sottoscrizione della predetta attestazione di veridicità, documento essenziale e condizione di validità ed ammissibilità della domanda di concordato, non era iscritto nell'apposito albo dei professionisti abilitati, avendo conseguito l'iscrizione all'apposito albo solo in data 27.06.2025 a seguito di decretazione ministeriale, e dunque ampiamente dopo la redazione e la sottoscrizione dell'attestazione allegata alla domanda di concordato depositata in data 3.06.2025, il che rendeva l'attestazione di veridicità in oggetto affetta da insanabile invalidità, con conseguente invalidazione della domanda concordataria alla quale era allegata, costituendo l'attestazione di veridicità, necessariamente redatta e sottoscritta da professionista abilitato ed iscritto all'apposito albo, requisito essenziale per la validità della domanda concordataria.
Del pari inammissibile in quanto tardiva risulta la nuova domanda concordataria depositata in data
25.07.2025, dopo che l'organo giudicante aveva rilevato il vizio della prima domanda concordataria a fronte dell'insanabile vizio affliggente la allegata attestazione di veridicità nei termini innanzi rilevati, essendo stata la nuova domanda depositata oltre la scadenza del termine perentorio giudizialmente accordato ex art. 44 CCII in assenza di richiesta autorizzatoria.
Secondo il dettato dell'art. 40 comma 10 del CCII successivamente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 del CCII e sino a quando non si sia concluso il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, non può essere più proposta la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Essendo volta la disposizione ad impedire che una tale domanda sia utilizzata come strumento dilatorio, l'inosservanza del termine in oggetto comporta la decadenza della domanda con la logica conseguenza che la stessa può essere proposta o riproposta solo con la conclusione del pagina 6 di 11 procedimento avviato dal creditore, alla condizione che all'esito del medesimo non sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'art. 49 del CCII prevede che qualora sia decorso inutilmente, o sia stato revocato, il termine concesso per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione e sia stato accertato lo stato di insolvenza del debitore, l'organo procedente deve dichiarare l'inammissibilità della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedere all'apertura della liquidazione su istanza dei soggetti a ciò legittimati.
Il rispetto del termine in oggetto non si esaurisce con il mero deposito con riserva dell'istanza essendo necessario che entro il termine di decadenza ex art. 44 l'accesso allo strumento di regolazione della crisi sia ritualmente perfezionato con il deposito di attestazione di veridicità idonea. Su tali basi,
l'attestazione irregolare o invalida, equivalendo alla mancanza di un requisito essenziale della domanda la quale, non permettendo il perfezionamento dell'accesso allo strumento di regolazione della crisi, comporta la decadenza dalla domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi. Il deposito di una nuova proposta, accompagnata da nuovo piano e da nuova attestazione di veridicità, resta assoggettato al medesimo termine perentorio.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante nessun dubbio può sussistere in ordine al carattere perentorio del termine di cui all'art. 44 del CCII, e ciò sia in ragione della ratio a fondamento della predetta disposizione, volta, come innanzi rilevato, ad impedire che il procedimento di apertura della dichiarazione giudiziale in seno al quale il termine in oggetto è chiesto e concesso per consentire l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi resti procrastinato sine die a continui rinnovi della domanda, sia in ragione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della natura essenzialmente perentoria dei termini giudizialmente concessi, quale deve ritenersi quello fissato dal giudice procedente per la presentazione della proposta concordataria, del piano e dei documenti del c.d. concordato con riserva (cfr. Cass. Civ.
7.12.2022 n. 35959).
Ne consegue la tardività e la conseguente l'inammissibilità della nuova proposta depositata da
[...]
l quadro non è minimamente scalfito dal precedente giurisprudenziale Controparte_1 richiamato da parte reclamante in sede di discussione, atteso che nel caso di specie la prima proposta di concordato è affetta da inammissibilità per difetto degli essenziali requisiti formali richiesti e la seconda, diversa ed autonoma rispetto alla prima, risulta formulata oltre la scadenza del termine perentorio giudizialmente precedentemente accordato e pertanto, in quanto tardiva, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è da ritenersi inammissibile.
pagina 7 di 11 Pertanto, alla luce di quanto innanzi evidenziato, in ragione della insanabile invalidità della attestazione di veridicità allegata con la prima domanda concordataria, l'unica domanda concordataria depositata entro il termine ex art. 44 CCII per ciò accordato deve ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti formali essenziali richiesti.
A ciò si aggiunge la negativa valutazione di entrambi i piani operata dal commissario giudiziale il quale ne ha evidenziato l'irrealizzabilità, rilevando come la nuova proposta di concordato e relativo nuovo piano, presentata tardivamente, non si discostava sostanzialmente dalla precedente già negativamente valutata.
Tanto premesso, conformemente a quanto ritenuto ed esposto con la sentenza reclamata, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della
[...]
Controparte_1
Sulla base degli elementi di causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
In primo luogo, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della società in oggetto è sita in Milano, e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo indicato in atti, di ammontare notevolmente superiore al valore soglia al riguardo previsto.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva dei ricorrenti Controparte_4 CP_2
e di risultando il rispettivo Controparte_5 Controparte_7 credito valido titolo esecutivo.
Tanto premesso la debitrice deve ritenersi assoggettabile alla disciplina concorsuale ex artt. 1, 2 e 121
CCII in ragione della forma societaria rivestita e dell'attività di impresa svolta.
Sulla base degli elementi di causa emersi, e segnatamente in ragione del valore dell'attivo, del valore del passivo e della debitoria ampiamente superiori ai valori soglie, risulta integrato l'elemento dimensionale richiesto.
pagina 8 di 11 Del pari ricorre il requisito dell'insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la relativa nozione ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in particolare come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014), L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione, dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza e/o insufficienza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci o documentazione contabile di obbligatoria tenuta o comunque necessaria alla ricostruzione degli affari.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi i suddetti elementi, costituenti chiari indici rivelatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Al riguardo rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria, significativamente incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. A ciò si aggiunge la natura dei crediti rimasti insoddisfatti, ulteriore segno del protratto e sistemico inadempimento.
pagina 9 di 11 Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi integrata la predetta situazione di insolvenza, determinata dall'entità cospicua della debitoria e della stratificata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Segue il rigetto del reclamo.
***
Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata costituita CP_2 delle spese di giudizio della presente fase che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, delle questioni svolte e del grado di complessità della causa, vanno liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed Iva, se dovuta, come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 597/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il
7.08.2025;
- condanna parte reclamante alla rifusione in favore della reclamata costituita delle CP_12 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2472/2025 r.g. proposta
DA
- (c. f. ) in proprio e quale amministratore unico e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della società (c. f. e p. iva Controparte_1
, REA numero MI-2587254) con sede legale in Milano via Giosuè Carducci n. 36, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Oscar PODDA (c. f.
) e NO LE (c. f. ), presso il cui C.F._2 C.F._3 studio legale in Milano, Foro Bonaparte n. 70, è elettivamente domiciliato, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
[...] contro
pagina 1 di 11 - (c.f. ), con sede legale in Roma via del Pianeta Terra n. 60, in persona CP_2 P.IVA_2 dell'amministratore unico sig. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 dall'Avv. Gerardo SPALTRO (c. f. ), con studio in Roma piazza G. Mazzini C.F._4
n. 27, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 reclamata
e
(c. f. e p. iva con sede in Milano via Controparte_4 P.IVA_3
MA GO n. 5 in persona del partner e legale rappresentante avv. Piergiorgio SPOSATO – contumace reclamato
e
(p. iva ) con sede in Milano via Larga n. 7, in Controparte_5 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore dr. – contumace Controparte_6 reclamato
e
(c. f. e p. iva ) con sede in Milano via M GO n. 2 in persona del Controparte_7 P.IVA_5 legale rappresentante pro tempore – contumace reclamata nonché
contumace Controparte_8 reclamata
oggetto: opposizione alla sentenza n. 597/2025 del 31.07.2005 pubblicata in data 7.08.2025 del
Tribunale di Milano che, dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo, ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di c. f. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Milano
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi depositati rispettivamente in data 22.11.2024, 10.12.2024, 13.12.2024 e 30.01.2025
e Controparte_4 CP_9 Controparte_5 [...] chiedevano la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale a carico dell'impresa CP_7
Controparte_1
Con successivo ricorso depositato in data 27.01.2025 roponeva Controparte_1 domanda ex art. 44 comma 1 CCII chiedendo la concessione del termine massimo consentito per il deposito di concordato con relativo piano, attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e documentazione di cui all'art. 39 commi 1 e 2 del CCII ovvero della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti con documentazione di cui all'art. 39 comma 1 del CCII con riserva di eventuale proroga, e la conferma delle misure protettive.
Con decreto del 30.10.2025 il Tribunale di Milano concedeva il chiesto termine di giorni 60 con decorrenza dall'iscrizione del predetto decreto nel registro delle imprese, e quindi fino al 4.04.2025, confermando con decreto di pari data le misure protettive, fissandone la durata fino al 28.05.2025.
A fronte di richiesta di proroga depositata in data 4.04.2025 da il Controparte_1 tribunale prorogava il termine sino al 3.06.2025.
In data 3.06.2025 depositava il piano e la proposta nonché la Controparte_1 relativa documentazione, ivi compresa l'attestazione di veridicità, in relazione al quale in data
24.06.2025 il commissario giudiziale esprimeva parere “non favorevole”.
Con successivo decreto del 17.07.2025 il Tribunale, rilevato che entro il termine fissato per il deposito del piano, della proposta, dell'attestazione e della documentazione di cui all'art. 39 CCII risultava prodotta attestazione di veridicità redatta dal dr. il quale, all'atto dell'attestazione Persona_1 non risultava iscritto nell'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, disponeva la convocazione delle parti per la data del 31.07.2025.
In data 25.07.2025 la società depositava memoria difensiva con Controparte_10 cui, evidenziato che il problema relativo al mancato inserimento del dr. nell'elenco Persona_1 dei gestori della crisi era stato risolto, produceva nuova proposta di concordato e relativo nuovo piano con allegata una nuova attestazione di veridicità.
In data 29.07.2025 il commissario giudiziale depositava il parere finale con cui rilevava che le circostanze in cui è stata rilasciata la relazione di attestazione conducevano necessariamente alla declaratoria di inammissibilità della domanda, evidenziando come la nuova proposta successivamente pagina 3 di 11 prodotta, in relazione alla quale formulava nuovamente valutazione negativa, non si discostava sostanzialmente dalla precedente domanda concordataria, già negativamente valutata, che appariva solo in apparenza modificata.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale, rilevata la natura perentoria del termine di cui all'art. 44 comma 1 lett. a) CCII – dal che consegue l'inammissibilità della domanda eventualmente presentata dopo il decorso di tale termine – premesso che il termine in oggetto può ritenersi rispettato solo se il debitore, che vi abbia fatto accesso, depositi entro la scadenza del predetto la proposta di concordato, la documentazione di cui all'art. 39 del CCII e la relazione attestativa del professionista prescritta dall'art. 87 del CCII, rilevava come nel caso di specie la domanda di concordato non era corredata da valida attestazione di veridicità atteso che quella prodotta era stata sottoscritta da professionista non iscritto all'atto della sottoscrizione nell'apposito albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, il che rendeva la domanda proposta inammissibile, potendo ammettersi l'integrazione dell'istanza e/o della relativa documentazione solo in presenza di istanza regolarmente e tempestivamente depositata.
Al riguardo evidenzia che l'art. 47 comma 4 del CCII consente l'integrazione del piano della proposta e la produzione di nuova documentazione sempre che l'originaria proposta sia stata ritualmente regolarmente e tempestivamente depositata, potendo il termine di cui al comma 4 dell'art. 47 essere concesso solo per integrare quanto già ritualmente e tempestivamente prodotto non già per sanare difetti formali e carenze documentali iniziali di ciò che avrebbe dovuto ab origine essere depositato.
Rilevava inoltre che l'art. 105 del CCII, nella parte in cui consente la modifica della proposta originaria presentata dal debitore prima delle operazioni di voto, non trova applicazione nel caso di specie, avendo per presupposto l'apertura della procedura di concordato, ipotesi esclusa nel caso in esame.
Su tali basi dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato e, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale – e segnatamente la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti, la sottoponibilità della debitrice alla procedura concorsuale atteso lo svolgimento di attività commerciale, la sussistenza della condizione di procedibilità in ragione dell'entità della debitoria e lo stato di decozione ed insolvenza nel quale versava l'impresa debitrice – dichiarava aperta a carico di a liquidazione giudiziale. Controparte_1
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- Avverso la predetta sentenza ha proposto reclamo in proprio e nella qualità di Parte_2 amministratore unico e legale rappresentante della Controparte_1
pagina 4 di 11 Eccepiva in primis l'erroneità della sentenza reclamata nella parte in cui aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di concordato, adducendo al riguardo il carattere non necessariamente perentorio del termine ex art. 44 CCII, stante la possibilità, erroneamente esclusa dall'organo giudicante di prime cure, di poter successivamente modificare o riproporre l'istanza di concordato.
Su tali basi chiedeva, previa revoca della sentenza reclamata, l'ammissione al concordato.
Nel merito assumeva l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
- Si costituiva in giudizio la creditrice contestando integralmente il gravame proposto, del CP_2 quale chiedeva il rigetto.
Al riguardo adduceva il carattere perentorio del termine in oggetto, essendo ciò desumibile sia dal dettato dell'art. 44 CCII – volto ad impedire, pendente il procedimento, che la procedura di apertura della liquidazione giudiziale resti ingiustificatamente procrastinata sine die – sia in ragione del principio generale per cui tutti i termini processuali fissati dall'organo giudicante procedente rivestono carattere perentorio, con la conseguenza che il decorso il termine ex art. 44 CCII come prorogato senza che sia stata presentata una valida istanza di concordato, precludeva sia la possibilità di integrazioni volte a sanare vizi dell'istanza invalidamente presentata o della documentazione risultata invalida, sia la possibilità di presentare una nuova istanza o una istanza integrativa della precedente. Rilevava in particolare come la mancata iscrizione del professionista accertatore nell'apposito albo rendeva invalida l'attestazione all'uopo allegata all'istanza di concordato, non altrimenti emendabile alla scadenza del termine di deposito dell'istanza di cui all'art. 44 del CCII.
Su tali basi, ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti per l'apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva il rigetto del reclamo con conferma della sentenza reclamata.
All'udienza del 6.11.2025 era dichiarata la contumacia delle creditrici Controparte_4 dell' della Liquidazione della società Controparte_11 CP_8 [...]
n quanto non costituite sebbene ritualmente citate e rilevata l'omessa Controparte_1 notifica del ricorso alla creditrice ne era disposta la rinnovazione a cura di parte Controparte_7 reclamante.
All'udienza del 18.12.2025, verificata la ritualità della notifica nei confronti della creditrice
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e dichiaratane la contumacia non essendosi la stessa costituita in giudizio, aveva luogo la CP_7 discussione della causa in esito alla quale parte reclamante insisteva per l'accogliento del gravame pagina 5 di 11 all'uopo richiamando a supporto ulteriore giurisprudenza di merito (Sent. Corte d'Appello di Firenze
17.12.2024 n. 2088). La Corte tratteneva la causa in decisione.
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Ad avviso della Corte, il reclamo è infondato e va conseguentemente rigettato con conferma integrale della sentenza reclamata.
In primis va rilevato che è dato acquisito al giudizio che a seguito della concessione del termine ex art. 44 CCII richiesto dalla reclamante, e successivamente prorogato dall'organo giudicante di prime cure,
a depositato in data 3.06.2025, giorno di scadenza del termine, Controparte_1 proposta di concordato preventivo corredata di attestazione di veridicità redatta e sottoscritta dal dr.
che, come emerso in atti ed ammesso dalla stessa reclamante, all'atto della Persona_1 redazione e sottoscrizione della predetta attestazione di veridicità, documento essenziale e condizione di validità ed ammissibilità della domanda di concordato, non era iscritto nell'apposito albo dei professionisti abilitati, avendo conseguito l'iscrizione all'apposito albo solo in data 27.06.2025 a seguito di decretazione ministeriale, e dunque ampiamente dopo la redazione e la sottoscrizione dell'attestazione allegata alla domanda di concordato depositata in data 3.06.2025, il che rendeva l'attestazione di veridicità in oggetto affetta da insanabile invalidità, con conseguente invalidazione della domanda concordataria alla quale era allegata, costituendo l'attestazione di veridicità, necessariamente redatta e sottoscritta da professionista abilitato ed iscritto all'apposito albo, requisito essenziale per la validità della domanda concordataria.
Del pari inammissibile in quanto tardiva risulta la nuova domanda concordataria depositata in data
25.07.2025, dopo che l'organo giudicante aveva rilevato il vizio della prima domanda concordataria a fronte dell'insanabile vizio affliggente la allegata attestazione di veridicità nei termini innanzi rilevati, essendo stata la nuova domanda depositata oltre la scadenza del termine perentorio giudizialmente accordato ex art. 44 CCII in assenza di richiesta autorizzatoria.
Secondo il dettato dell'art. 40 comma 10 del CCII successivamente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 41 del CCII e sino a quando non si sia concluso il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, non può essere più proposta la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Essendo volta la disposizione ad impedire che una tale domanda sia utilizzata come strumento dilatorio, l'inosservanza del termine in oggetto comporta la decadenza della domanda con la logica conseguenza che la stessa può essere proposta o riproposta solo con la conclusione del pagina 6 di 11 procedimento avviato dal creditore, alla condizione che all'esito del medesimo non sia stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
L'art. 49 del CCII prevede che qualora sia decorso inutilmente, o sia stato revocato, il termine concesso per il deposito della proposta concordataria, del piano e della documentazione e sia stato accertato lo stato di insolvenza del debitore, l'organo procedente deve dichiarare l'inammissibilità della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedere all'apertura della liquidazione su istanza dei soggetti a ciò legittimati.
Il rispetto del termine in oggetto non si esaurisce con il mero deposito con riserva dell'istanza essendo necessario che entro il termine di decadenza ex art. 44 l'accesso allo strumento di regolazione della crisi sia ritualmente perfezionato con il deposito di attestazione di veridicità idonea. Su tali basi,
l'attestazione irregolare o invalida, equivalendo alla mancanza di un requisito essenziale della domanda la quale, non permettendo il perfezionamento dell'accesso allo strumento di regolazione della crisi, comporta la decadenza dalla domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi. Il deposito di una nuova proposta, accompagnata da nuovo piano e da nuova attestazione di veridicità, resta assoggettato al medesimo termine perentorio.
Come correttamente ritenuto dall'organo giudicante nessun dubbio può sussistere in ordine al carattere perentorio del termine di cui all'art. 44 del CCII, e ciò sia in ragione della ratio a fondamento della predetta disposizione, volta, come innanzi rilevato, ad impedire che il procedimento di apertura della dichiarazione giudiziale in seno al quale il termine in oggetto è chiesto e concesso per consentire l'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi resti procrastinato sine die a continui rinnovi della domanda, sia in ragione del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della natura essenzialmente perentoria dei termini giudizialmente concessi, quale deve ritenersi quello fissato dal giudice procedente per la presentazione della proposta concordataria, del piano e dei documenti del c.d. concordato con riserva (cfr. Cass. Civ.
7.12.2022 n. 35959).
Ne consegue la tardività e la conseguente l'inammissibilità della nuova proposta depositata da
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l quadro non è minimamente scalfito dal precedente giurisprudenziale Controparte_1 richiamato da parte reclamante in sede di discussione, atteso che nel caso di specie la prima proposta di concordato è affetta da inammissibilità per difetto degli essenziali requisiti formali richiesti e la seconda, diversa ed autonoma rispetto alla prima, risulta formulata oltre la scadenza del termine perentorio giudizialmente precedentemente accordato e pertanto, in quanto tardiva, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, è da ritenersi inammissibile.
pagina 7 di 11 Pertanto, alla luce di quanto innanzi evidenziato, in ragione della insanabile invalidità della attestazione di veridicità allegata con la prima domanda concordataria, l'unica domanda concordataria depositata entro il termine ex art. 44 CCII per ciò accordato deve ritenersi inammissibile per carenza dei requisiti formali essenziali richiesti.
A ciò si aggiunge la negativa valutazione di entrambi i piani operata dal commissario giudiziale il quale ne ha evidenziato l'irrealizzabilità, rilevando come la nuova proposta di concordato e relativo nuovo piano, presentata tardivamente, non si discostava sostanzialmente dalla precedente già negativamente valutata.
Tanto premesso, conformemente a quanto ritenuto ed esposto con la sentenza reclamata, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della
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Controparte_1
Sulla base degli elementi di causa, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, risultano integrati i presupposti richiesti dall'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante.
In primo luogo, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D lgs. n. 14 del 12.01.2019 nonché di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2015/848 atteso che, come rilevabile dalla visura camerale in atti, la sede legale della società in oggetto è sita in Milano, e non sono emersi elementi sulla cui base poter ritenere una diversa ubicazione della sede sociale. Del pari sussiste la competenza territoriale dell'organo adito, e conseguentemente di questa Corte, essendo corrente la società in oggetto nel circondario del tribunale adito in primo grado.
Ricorre altresì il requisito della procedibilità in ragione dell'entità della debitoria nei termini e nell'importo indicato in atti, di ammontare notevolmente superiore al valore soglia al riguardo previsto.
Sussiste inoltre la legittimazione attiva dei ricorrenti Controparte_4 CP_2
e di risultando il rispettivo Controparte_5 Controparte_7 credito valido titolo esecutivo.
Tanto premesso la debitrice deve ritenersi assoggettabile alla disciplina concorsuale ex artt. 1, 2 e 121
CCII in ragione della forma societaria rivestita e dell'attività di impresa svolta.
Sulla base degli elementi di causa emersi, e segnatamente in ragione del valore dell'attivo, del valore del passivo e della debitoria ampiamente superiori ai valori soglie, risulta integrato l'elemento dimensionale richiesto.
pagina 8 di 11 Del pari ricorre il requisito dell'insolvenza.
Vale al riguardo rilevare che nel codice della crisi la relativa nozione ricalca quella contemplata dalla previgente legislazione in materia fallimentare per cui, sulla base della giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul punto, l'insolvenza ricorre in presenza di una situazione di impotenza della impresa, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con i mezzi ordinari le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 4.03.2005 n. 4789). Più in particolare come puntualizzato dal supremo consesso di giustizia, lo stato di insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, prime fra tutte l'estinzione dei debiti, nonché nella impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni dal patrimonio (Cfr. Cass. Civ. n. 7552/2014), L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori, quali inadempimento o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso, idonei a manifestare quello stato di insolvenza innanzi definito (cfr. Cass. Civ. 19027/2013).
Sulla base dei predetti enunciati principi, ai quali questa Corte ritiene dare continuità, lo stato di insolvenza può essere desunto da sistematiche perdite di esercizio relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione, dalla pesante situazione debitoria, da inesistenza e/o insufficienza di liquidità che incida negativamente sulla stessa funzionalità dell'impresa, da mancati pagamenti di debiti anche di modesto importo che ne siano la conseguenza, dal mancato deposito di bilanci o documentazione contabile di obbligatoria tenuta o comunque necessaria alla ricostruzione degli affari.
Nel caso di specie sono ampiamente emersi i suddetti elementi, costituenti chiari indici rivelatori della sussistenza del protratto e non momentaneo stato di insolvenza della società reclamante. Al riguardo rilevanza centrale riveste l'entità della debitoria, significativamente incidente sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società. A ciò si aggiunge la natura dei crediti rimasti insoddisfatti, ulteriore segno del protratto e sistemico inadempimento.
pagina 9 di 11 Su tali basi, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, deve ritenersi integrata la predetta situazione di insolvenza, determinata dall'entità cospicua della debitoria e della stratificata incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
Alla stregua di tali elementi deve ritenersi che l'inadempienza non presenta i caratteri della occasionalità emergendo dal quadro innanzi ricostruito uno stato di definitiva incapacità dell'impresa a fronteggiare regolarmente e con i mezzi ordinari le obbligazioni assunte e rimaste inadempiute da tempo.
Segue il rigetto del reclamo.
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Le spese di procedura seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, parte reclamante va condannata alla rifusione in favore della reclamata costituita CP_2 delle spese di giudizio della presente fase che, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, delle questioni svolte e del grado di complessità della causa, vanno liquidate in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed Iva, se dovuta, come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il reclamo proposto avverso la sentenza n. 597/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il
7.08.2025;
- condanna parte reclamante alla rifusione in favore della reclamata costituita delle CP_12 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, oltre CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
pagina 10 di 11 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il presidente
dr.ssa Maria Teresa Brena
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