Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3538
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Carattere non perentorio del termine ex art. 44 CCII

    La Corte ritiene che il termine ex art. 44 CCII sia perentorio, come desumibile dalla ratio della norma volta a impedire procrastinazioni ingiustificate e dal principio generale di perentorietà dei termini giudiziali.

  • Rigettato
    Validità della prima istanza di concordato

    La Corte ritiene che l'attestazione di veridicità, essenziale per la validità della domanda, fosse invalida in quanto sottoscritta da un professionista non iscritto all'albo al momento della redazione. La nuova proposta depositata successivamente è considerata tardiva.

  • Accolto
    Presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale

    La Corte conferma la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, inclusi la giurisdizione italiana (sede legale in Milano), la competenza territoriale, la procedibilità (debitoria superiore alla soglia), la legittimazione attiva dei ricorrenti (crediti con titolo esecutivo), la sottoponibilità alla procedura (forma societaria e attività commerciale), l'elemento dimensionale (attivo e passivo superiori alle soglie) e lo stato di insolvenza (incapacità strutturale di soddisfare le obbligazioni, mancanza di liquidità, inadempimenti sistematici).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3538
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 3538
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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