Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3230/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3230/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10 giugno 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. FORASASSI SAMANTA e FORASASSI SARA per parte ricorrente che esibisce due precedenti di accoglimento in Parte_1 via amministrativa.
Nonché, per parte resistente , l'AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI BOLOGNA, in persona dell'Avv. MELANDRI.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
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Leonardo Pucci
N. R.G. 3230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3230/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. FORASASSI SAMANTA e dall'Avv. FORASASSI SARA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
pagina 2 di 13 PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: vittime del dovere
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente rileva di essere rimasto coinvolto in due infortuni in data 21 agosto 2014 e in data 8 febbraio 2020, entrambi conseguenti ad operazioni di contrasto alla criminalità, durante il servizio, la cui invalidità permanente è stata giudicata come dipendente da causa di servizio, senza riconoscimento anche dello status di vittima del dovere, agiva in giudizio per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che il Sig. Pt_1
è vittima del dovere per entrambi gli eventi, del 21.08.2014 e
[...]
del 08.02.2020, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 466 del 1980
e, in subordine, dell'art. 1 c. 563 lett. a), lett. d) e lett. e) della legge n.
266 del 2005 e, in via di ulteriore subordine, dell'art. 1 c. 564, l. n.
266/2005 e per l'effetto in relazione al primo evento del 21.08.2014, disapplicare dell'Interno n. 559/C/3/E/8/CC/2394 il decreto del
Ministero notificato al ricorrente in data 03.11.2016 per i motivi tutti esposti in narrativa in relazione al secondo evento del 08.02.2020, accertare e dichiarare il silenzio/inadempimento in cui è incorso il per la violazione degli artt. 2 e 4 l. n. 241/90 e del Controparte_2
D.p.c.m. 21.03.2013 n. 58; accertare l'IC cumulativa per entrambi gli eventi occorsi al sig. ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. Parte_1
n. 181/2009 compreso il danno morale e biologico e l'invalidità lavorativa e, in subordine, l'IC relativa a ogni evento considerato pagina 3 di 13 singolarmente nella denegata ipotesi che in relazione a uno solo di essi venga riconosciuto lo status di vittima del dovere;
condannare il nella persona del Ministro pro-tempore al Controparte_1
riconoscimento in favore del ricorrente di tutti i benefici previsti dalla normativa c.d “Vittime del Dovere della criminalità e del terrorismo” e successive integrazioni e modificazioni e in particolare quelli di cui alla a) legge 13 agosto 1980, n. 466 ; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302 ; c) legge 23 novembre 1998, n. 407 ; d) legge 3 agosto 2004, n. 206 ; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207. f) legge del 2005, n. 266 nello specifico laddove l'invalidità sia pari o superiore al 25%: 1) concedere l'elargizione di cui all'art. 3 l. n. 466/80 commisurata all'invalidità come accertata dal CTP dott. o, in corso di causa, dalla CTU, Per_1
come elevata dalla successiva normativa - prima dall'art. 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302 e poi dall'art. 2, D.L. 28 novembre 2003, n. 337, nonché l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e i commi da 562 a 565 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 5 c. 1 e 2 l. 206/04, art. 34 l
159/07 - o quanto ritenuto dovuto, oltre perequazione e/o rivalutazione come per legge e interessi sino al saldo;
2) erogare l'assegno di cui all'art. 5, c 3 e 4 l. n. 206/04 (come previsto Per_2
dalla l. 24.12.07. n. 244 art. 2 c. 105 e 106) dalla data dell'incidente
8.02.2020 - in subordine dalla data di stabilizzazione - e da valere a vita, oltre perequazione automatica e interessi legali sui ratei progressivamente maturati dalla medesima data al saldo;
3) erogare l'assegno vitalizio, nella misura di euro 500, di cui all'art. 2 l. 407/98 e
D.P.R. n. 243/2006 art. 4 c. 1 lett. b n. 1, elevato dall'art. 4 c. 238 l.
24.12.03 n. 350 (l. finanziaria 2004) dalla data dell'incidente 8.02.2020 - in subordine dalla data di stabilizzazione - e da valere a vita, oltre perequazione automatica e interessi legali sui ratei progressivamente pagina 4 di 13 maturati dalla medesima data al saldo;
4) riconoscere i benefici di cui all'art. 4 c. 2 bis della legge n. 206 del 2004; 5) riconoscere i benefici di cui all'art. 2 e 3 della legge n. 206 del 2004 rideterminando la retribuzione pensionabile nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente e un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, come previsto dal codice militare d.lgs. 15.03.2010 n. 66 art. 1904; 6) riconoscere i benefici di cui all'art. 9 della legge n. 206 del 2004; 7) riconoscere il diritto di cui all'art. 6 legge n. 206/2004 ivi compresa l'assistenza psicologica gratuita;
8) riconoscere il beneficio di cui all'art. 1 legge n. 203/2000 (medicinali di fascia C gratuiti); 9) riconoscere il diritto all'esenzione del ticket di cui all'art. 4 c. 1 lett. a) n. 2 d.p.r. n. 243/06; 10) riconoscere il diritto all'esenzione Irpef dei benefici e della pensione come per legge finanziaria 2016; 11) riconoscere il diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, legge n. 206 del 2004, art. 8, DPR 243/2006, art. 4, c. 1, lett. c, n. 3;
12) riconoscere il diritto alle borse di studio di cui alla legge n. 407/98, art. 4; 13) riconoscere il diritto al collocamento obbligatorio, legge n.
407/98, art. 1, c. 2; riconoscere in generale TUTTI i benefici previsti dalla normativa in vigore e successive modificazioni ed integrazioni applicabili compresi tutti quelli di cui alle leggi n. 302 del 1990 e n. 206 del 2004. nella denegata ipotesi di riconoscimento di una invalidità inferiore al 25% per uno ovvero per entrambi gli eventi considerati cumulativamente, Voglia riconoscere i benefici di cui ai punti 1), 5), 6),
7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13); riconoscere in ogni caso, tutti quelli ritenuti dovuti da parte dell'Ill.mo Giudice».
pagina 5 di 13 II. Sostiene il ricorrente, in particolare, la riconducibilità del caso di specie tra le ipotesi previste dalla L. 466/1980 e dall'art. 1 c. 563 e c.
564 della L. 266/2005 e la piena equiparazione dello status richiesto con quello delle vittime della criminalità e del terrorismo.
III. Si costituiva il contestando in via di fatto Controparte_1
e diritto la domanda, rilevando l'insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici e, in subordine, contestando la spettanza di alcuni dei benefici richiesti (in particolare, quelli previsti dalla L.
206/2004).
Ammessa ed espletata consulenza medico legale, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
1. Preliminarmente, può essere rilevato come nella valutazione dell'invalidità utile ai fini della quantificazione della speciale elargizione, nonché per l'accertamento dei presupposti per la concessione delle ulteriori provvidenze economiche, deve ritenersi vincolante per l'amministrazione l'utilizzazione dei criteri previsti dal
D.P.R. n. 181/2009, in aderenza alle ricostruzioni della giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr., Cassazione civile, sez. un., 24/02/2022, n.
6217: «In tema di benefici per le vittime del dovere, il trattamento di coloro che abbiano subito il danno o ottenuto la liquidazione prima dell'entrata in vigore del Dpr 181/2009 deve essere identico a quello di chi abbia subito o ottenuto la liquidazione dopo tale momento. I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono, inoltre, essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli articoli 3 e 4 del suddetto pagina 6 di 13 decreto») e di merito (cfr., Tribunale Chieti, sez. lav., 28/09/2023, n. 337:
«All' art. 6, co. 1, della L. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non semplicemente rivalutativa. bensì selettivo-regolativa; ne discende che il criterio ivi stabilito si applica altresì alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge. I benefici spettanti alle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere valutati alla percentuale d'invalidità globale, da quantificarsi con i criteri medico-legali contemplati agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009»).
Sempre in via preliminare, l'art. 8 co. 2 della L. 302/1990 dispone che «Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF».
Ne consegue che l'attuale importo deve essere soggetto «ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali
ISTAT», fino alla data della corresponsione.
2. Con riferimento al merito della questione, l'art. 3 della L. n. 466 del
1980 (in materia di "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche") ha previsto che «Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili pagina 7 di 13 del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione».
L'art. 1 della L. 266/2005 al comma 563, al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dispone che «Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità».
Al successivo comma 564 vi è una equiparazione che prescinde dalla rigida tipicità degli eventi, ma ricollega la sussumibilità della categoria a particolari condizioni operative, prevedendo che «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano pagina 8 di 13 riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative».
Al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" conseguono determinati benefici ("misure di sostegno") previsti dalla leggi vigenti in materia (cfr. L. n. 466/1980 e ss, L. n. 302/1990 e ss, L. n. 407/1998 e ss, L.
n. 206/2004 e ss), erogati secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 243 del 2006 (recante "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell' articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266").
3. Nel caso di specie, risulta che i due infortuni che hanno visto protagonista il ricorrente siano avvenuti entrambi durante il servizio, sostanziandosi in una reazione violenta dei soggetti fermati dal militare.
Da un lato, dunque, si ricade all'interno della previsione di cui al citato art. 1 co. 563, con specifico riferimento al contrasto ad ogni tipo di criminalità, alla luce del fatto che, a prescindere da una prova specifica della presenza di un ordine gerarchicamente superiore
(rispetto al quale, peraltro, pare difficile ritenere che il ricorrente si trovasse nei luoghi ove sono avvenuti i fatti senza aver avuto istruzioni in tal senso), non vi è dubbio che contrastare reati di traffico di stupefacenti e di resistente al pubblico ufficiale difficilmente possano considerarsi non compresi nel dettato normativo.
Dall'altro lato, anche se recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione dello status non derivi in maniera pagina 9 di 13 automatica, ma necessiti, in ogni modo, di una verifica circa il rischio e la pericolosità (cfr., Cassazione civile sez. lav., 24/12/2024, n. 34299: «Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività»), non può mettersi in dubbio che la resistente del soggetto sottoposto a controllo da parte del pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue attività, rappresenti sicuramente una specificazione del rischio generico insisto nel servizio di sicurezza.
I fatti risultano accertati dalle relazioni di servizio e dai rapporti
(cfr., doc. da 6 a 12 e da 17 a 20, fasc. ricorrente), pienamente esaurienti con riferimento alle circostanze rilevanti.
La consulenza tecnica espletata in corso di causa ha permesso di accertare che il «Esaminati gli atti, visitato il ricorrente, analizzati i certificati medici già in atti e acquisita la documentazione ulteriormente necessaria presso le parti o i terzi, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta (riconoscimento status
Vittima del Dovere) è stata determinata l'invalidità riportata dal ricorrente in conseguenza dell'evento occorso in data 21 agosto 2014 in misura del 18%; l'invalidità conseguente all'evento occorso il 8 febbraio 2020 è stata calcolata in misura del 18%. Il grado d'invalidità
pagina 10 di 13 complessiva è cumulativamente quantificabile nella misura del 33%
(trentatré per cento)».
Il risultato peritale è stato raggiunto attraverso argomentazioni adeguate, metodologie corrette e serio approfondimento anche nel contraddittorio delle parti.
Dunque, può essere preso a base della presente decisione.
4. Ne deriva, dunque, il parziale accoglimento della domanda, nei limiti di cui a successivi passaggi, con riferimento ai benefici di legge, così come delle ulteriori provvidenze che richiedono un grado invalidante di almeno il 25%.
Non risultano maturate prescrizioni, anche tenendo conto della recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr.,
Cassazione civile sez. lav., 30/05/2022, n.17440., «La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»), che ha chiarito, con un approfondito percorso argomentativo, che in questa sede si ritiene di richiamare in quanto condivisibile, come possa riconoscersi alla condizione soggettiva di vittima del dovere la qualifica di Status, con riferimento agli aspetti economici occorre operare una distinzione tra le prestazioni una tantum e quelle periodiche.
pagina 11 di 13 Le prime si prescrivono nel termine ordinario decennale, mentre le seconde sono invece sottoposte al termine prescrizionale decorrente dalla data di maturazione dei singoli ratei.
Per quanto concerne i benefici di cui alla L. 206/2004, non può essere accolta la ricostruzione della parte ricorrente, in aderenza di quanto sancito da Cass. sez. un. 25.9.2018, n. 22753, secondo la quale, in sostanza, la normativa di settore non avrebbe unificato la categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità e degli atti terroristici, ma, semmai, si è limitata a fissare l'obiettivo della progressiva uniformità dei benefici.
Dunque, un simile fine non contrasta con una modulazione differenziata per categorie che può, come tale, giustificare il riconoscimento di benefici solo a talune categorie.
Ne deriva che, ad eccezione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5
c. 3 della L. 266/2004, non possono essere riconosciuti gli ulteriori benefici richiesti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso, dichiara lo Status di Vittima del Dovere in capo al ricorrente con un grado di effettiva invalidità complessiva del 33% e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente, a riconoscere al ricorrente la speciale elargizione commisurata all'invalidità accertata,
l'assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. 206/2004, con relativa pagina 12 di 13 perequazione ex lege, nonché l'assegno vitalizio ex art. 2, L. 407/1998, dell'importo di euro 500,00 mensili, con relativa perequazione ex lege,
e per l'effetto a corrispondere tutti i rati arretrati, oltre interessi, dalla seconda domanda amministrativa al saldo;
B) dichiara il diritto del ricorrente ai benefici di cui all'art. 1 L. 203/2000, all'art. 4 c. 1, lett. a), n.2 DPR 243/2006, nonché agli artt. 1, c. 2 e 4 L.
407/1998;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. CTU poste a carico definitivamente di parte resistente, con vincolo di solidarietà nei confronti del CTU.
Bologna il 10/06/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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