Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., promossa da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giovanni Speciale;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
Michele Guglielmo Calcagno;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24/06/2024 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023, i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Palermo, in data 06.08.2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Palermo, Anno
2014, Numero 341, Parte II, Serie A, precisando che dall'unione coniugale è nata la figlia
[...]
(nata ad [...] il giorno 11.05.2014), hanno chiesto la pronuncia di separazione personale Per_1 stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“• i coniugi vivranno separati, mantenendo il reciproco rispetto e ciascuno fisserà la propria residenza ove riterrà più opportuno, anche in virtù delle proprie esigenze di lavoro, con il solo limite dell'espatrio all'estero e fermo ed impregiudicato il superiore interesse della figlia in caso di trasferimento in altra regione;
• la figlia minore, , nel rispetto del novellato art. 155 c.c., continuerà a godere Persona_1 dell'assistenza di entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione della medesima, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della minore stessa;
• la figlia minore, , sarà stabilmente collocata, in modo prevalente, presso il Persona_1
domicilio della madre, SI.ra , sito in Palermo, alla via Francesco Domenico Parte_1
Guerrazzi n. 96, ed il padre, SI. , potrà tenerla con sé, salvo il necessario Parte_2
preavviso e coordinamento, secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- o un giorno infrasettimanale, secondo gli orari da concordare preventivamente con l'altro genitore, in ragione della distanza chilometrica rispetto al luogo di residenza del padre, identificato nel
Comune di Piazza Armerina (EN), con prelievo e successiva riconsegna della minore presso l'abitazione materna, fino a che la figlia non sarà in grado di raggiungere l'abitazione del padre, e tornare presso quella della madre, mediante utilizzo delle linee di trasporto pubblico;
o un fine settimana alternato, dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 17:00 della domenica (da concordare preventivamente con l'altro genitore, che provvederà ad accompagnarla presso l'abitazione materna, nel rispetto degli orari concordati, fino a che la figlia non sarà in grado di raggiungere l'abitazione del padre, e tornare presso quella della madre, mediante utilizzo delle linee di trasporto pubblico); - o un periodo durante le festività natalizie di cinque giorni che comprenderà, ad anni alterni, le singole ricorrenze del Natale (giorno 25 dicembre), o di S. EF (giorno 26 dicembre), o del
CA (giorno 1° gennaio) o dell'NI (giorno 6 gennaio), compatibilmente alle reciproche esigenze, comunicate con ragionevole anticipo;
- o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, compatibilmente alle reciproche esigenze, comunicate con ragionevole anticipo;
- o un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 30 anche non consecutivi, da concordarsi preventivamente entro il mese di luglio, a seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro del periodo di ferie assegnate al SI. ; Parte_2
• il SI. , si obbligherà a corrisponderà alla SI.ra , a titolo Parte_2 Parte_1
di assegno perequativo per il mantenimento della figlia minore, , la somma Persona_1 mensile di €. 150,00 (centocinquanta/00), a far corso dalla data di sottoscrizione del presente accordo e, di seguito, ogni giorno 5 del mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, a far luogo dalla data di omologa della separazione personale dei coniugi. Lo stesso concorrerà, in misura pari al 50%, alle spese mediche, scolastiche e sportive sostenute dalla SI.ra in ragione delle esigenze della figlia minore e si farà carico, in misura pari al Parte_1
50%, delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, all'uopo adeguatamente documentate e preventivamente concordate fra le parti, fatta salva l'urgenza. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante vaglia postale, o altro idoneo mezzo di pagamento, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, secondo la decorrenza prima specificata;
• entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, e ciò anche dal punto di vista abitativo, per cui non viene previsto alcun tipo di assegno di mantenimento in favore della coniuge, sig.ra ; Parte_1
• i coniugi autorizzano l'Autorità amministrativa competente a rilasciare o prorogare, in favore di entrambi, il passaporto o altro documento equivalente per ogni destinazione consentita, obbligandosi a prestare ogni eventuale ulteriore consenso necessario e nulla osta;
• le spese legali relative alla presente separazione restano compensate fra le parti. Entrambi i ricorrenti sono peraltro ammessi al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.06.2024 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse della figlia minore,
, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate Persona_1
in ricorso dalle parti e che le stesse hanno confermato con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
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P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e (C.F.: nato a [...]_2 C.F._2
Armerina il 03/07/1970, che hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo in data
06.08.2014, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Palermo, Atto n. 341, Parte II, Anno 2014;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
5. nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo