Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile iscritta al n° 5001/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti CHRISTIAN CONTI e ALESSIO ARDIZZONE
- ricorrente -
Il Cancelliere
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa MARIA LETIZIA BONURA
- resistente -
All'esito dell'udienza del 31.3.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro
3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
FATTO E DIRITTO
1
Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C) e di avere partecipato alla mobilità per l'A.S.
2016/2017, indicando preferenze sull'Ambito Territoriale della Sicilia, senza tuttavia ottenere la sede ambita, nonché di avere partecipato alle successive procedure di mobilità per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022 anche in tal caso senza ottenere il movimento interprovinciale, lamentava, in relazione alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2016-2017, di essere stata superata da docenti con punteggio palesemente inferiore alla ricorrente all'esito di conciliazioni operate ai sensi dell'art. 135 del CCNI, e, in relazione alle successive operazioni di mobilità, deduceva l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI, per violazione dell'art. 470 d.lgs
297/1994 e dell'art. 30 dlgs. 165/2001.
Lamentava inoltre, in relazione alle procedura di mobilità per l'A.S. 2023/2024, che l'amministrazione non aveva calcolato il punteggio acquisito per il servizio pre- ruolo svolto presso istituti paritari pari ad ulteriori 36 punti, riconosciutole a seguito di sentenza n. 211/2017 del Tribunale di Pisa, passata in giudicato.
Domandava quanto segue “MOBILITA' 2016/2017 - Accertare e dichiarare il diritto al trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Sicilia 0021 o in subordine su altro Ambito secondo l'ordine di preferenze espresso in domanda di mobilità;
- Conseguentemente condannare il ad assegnare la Controparte_1
ricorrente in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale 0021 in forza del punteggio posseduto o in subordine su altri Ambiti Siciliani secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda di mobilità 2016/201
MOBILITA' 2020/2021 e 2021/2022
Previa disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2019 per violazione dell'art. 470 TUISTR, dire e dichiarare che la ricorrente ha diritto al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo;
2 Conseguentemente condannare il al trasferimento Controparte_1
interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo secondo l'ordine di preferenza espresso nelle domande di mobilità.
MOBILITA' 2023/2024
Condannare il a riconoscere il punteggio aggiuntivo per Controparte_1
il servizio pre ruolo reso dalla ricorrente, anche nella procedura di mobilità per l'A.S. 2023/204, nella misura riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Pisa n. 211/2017 con attribuzione del relativo punteggio spettante calcolato e rivalutato alla luce di quanto previsto in merito dal CCNI
2023.
Conseguentemente condannare l'amministrazione resistente al trasferimento interprovinciale su posto comune nel distretto di Palermo secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2023/2024, laddove spettante in base al punteggio riconosciuto e on riferimento ai bollettini relativi alla mobilità interprovinciale per l'A.S.
2023/2024 ad oggi non ancora pubblicati”.
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Disposta, con ordinanza del 7.5.2024, l'integrazione del contraddittorio - mediante pubblicazione della detta ordinanza sul sito del nei confronti di CP_1
tutti i docenti interessati al trasferimento nelle sedi indicate nelle domande di mobilità 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022 e dei beneficiari del trasferimento medesimo, la causa veniva decisa, in assenza di attività istruttoria.
In ordine alla mobilità 2016/2017, deve esaminarsi la censura afferente l'assegnazione, all'esito di conciliazioni operate ai sensi dell'art. 135 del CCNI, di docenti inseriti nella fase C e aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente, presso gli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente in via preferenziale.
Sul punto, va osservato come le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, stante l'obbligo del di attenersi alle CP_1
prescrizioni del CCNI mobilità, secondo cui le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo
3 la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti.
Come chiarito dalla locale Corte di appello, quello della conciliazione è un istituto previsto dall'art. 17, comma 2 del CCNI secondo cui: “Sulle controversie riguardanti la materia della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire la procedura previste dagli articoli
135,136, 137 e 139 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apprestate dal codice di procedura civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010 n. 183”.
Ciò posto, va osservato come è incontestato che nella specie vi sia stata l'assegnazione, all'esito di conciliazioni operate ai sensi dell'art. 135 del CCNI, e presso gli ambiti chiesti dalla ricorrente, di docenti inseriti nella fase C aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente, come emerge peraltro dai documenti in atti.
Parte convenuta ha dedotto sul punto che la docente vantava Persona_1
la precedenza ex art. 21 l. 104/92, nonostante il punteggio inferiore, e ha prodotto un verbale di invalidità ai fini del collocamento mirato, da cui risulta un'invalidità civile del 100% ( in particolare un parere conforme alla detta invalidità accertata con verbale del 2015).
Ebbene, la detta documentazione, unitamente alla domanda di mobilità dove la aveva dichiarato la precedenza ex art. 21 l.104/92, consente di ritenere Per_1
provato presuntivamente il ricorrere delle condizioni di cui al predetto articolo, ovvero l'essere persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi. L'art. 3 della legge 104/92 definisce persona con disabilità chi presenta
“durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”, condizioni che paiono ragionevolmente collegarsi a un soggetto con invalidità civile al 100%, soprattutto in considerazione della mancata prova di elementi di segno contrario.
4 Neppure la parte ricorrente ha allegato o dimostrato la prevalenza sugli altri candidati aspiranti ai posti invocati, in quanto ha fatto espressamente riferimento solo alla docente e al punteggio della stessa. Per_1
L'amministrazione ha dunque assolto l'onere della prova di avere correttamente operato, onere che spetta al datore di lavoro pubblico, poiché è colui che opera i trasferimenti ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili
(domande, punteggi, precedenze, ordine di preferenze).
Va dunque respinta la domanda formulata in ricorso in relazione alla mobilità
2016/17.
In ordine alla mobilità degli anni 2021 e 2022, parte ricorrente deduce la illegittimità dell'art. 8 del CCNI relativo alla mobilità del personale docente per il triennio 2019/2022.
La detta disposizione prevede che dalle disponibilità iniziali vadano detratte le cattedre occupate dal personale rientrato nel ruolo di provenienza di cui all'art. 7, che le nuove immissioni in ruolo siano agevolate da una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via prioritaria, e che nella fase in cui si movimenta il restante 50%, una percentuale sia destinata alla mobilità professionale.
Ebbene, a fronte delle deduzioni di parte ricorrente secondo cui dette disposizioni si porrebbero in contrasto coi principi normativamente previsti dall'art. 462 del D.Lgs. 297/1994 e col principio del merito del punteggio in graduatoria, deve ritenersi invece la legittimità della normativa in questione, anche alla luce delle argomentazioni della locale Corte di appello, secondo cui “al 1° comma all'art. 470 debba essere effettivamente attribuita – come correttamente ritenuto dal Tribunale - natura programmatica;
tale natura risulta confermata anche dall'art. 465 dello stesso T.U. il quale, nel prevedere, tra l'altro, espressamente una priorità di destinazione delle sedi vacanti alle procedure di mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo ("3.Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili
e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che
5 saranno disposte su sedi provvisorie") si atteggia tuttavia come norma di carattere transitorio, riservando la propria disciplina "Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1".
La legge primaria, dunque, nel settore scolastico ha inteso rimettere esclusivamente alla norma pattizia la progressiva "equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo" nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo rappresentato dalla destinazione, alle nuove immissioni in ruolo, dei soli posti residui dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico;
obiettivo che, nel settore scolastico, è destinato a realizzarsi progressivamente e non in termini assoluti, dovendo tener conto, da una parte, delle peculiari modalità di reclutamento proprie di questo specifico comparto e, dall'altra, della periodica calendarizzazione delle procedure di mobilità, dalla cadenza annuale.
Esclusa la natura immediatamente precettiva dell'art. 470 D.Lgs. n.
297/1994, va altresì escluso che possa trovare applicazione, neppure analogica, in questo settore, il principio della priorità delle operazioni di mobilità rispetto alle nuove assunzioni, espresso dall'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001; quest'ultima norma è infatti dettata dall'evidente esigenza della razionale utilizzazione delle risorse di personale che impedisce alle pubbliche amministrazioni di indire nuovi concorsi finalizzati all'assunzione se non dopo aver utilizzato appieno le risorse già esistenti, il cui utilizzo viene ottimizzato mediante le procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
Non così nel settore scolastico, nel quale l'indizione dei concorsi presuppone già a monte
l'esistenza di posti vacanti alla cui copertura deve dunque darsi luogo, almeno in parte, mediante
l'assunzione di coloro che sono risultati idonei alle prove concorsuali ed, in parte, secondo il c.d.
"doppio canale del reclutamento", attingendo dalle graduatorie ad esaurimento, secondo un sistema che mira, attraverso l'acquisizione di punteggi legati ai servizi resi ed al conseguente scorrimento delle graduatorie, a stabilizzare progressivamente i lavoratori precari.
A tali esigenze risponde, secondo gli ambiti ad essa riservati dalla norma primaria, dunque, la contrattazione collettiva, attraverso le menzionate
6 disposizioni che (per quanto qui di interesse, e dunque avuto particolare riguardo al triennio 2019/2022), di anno in anno, previo accantonamento del
50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo, hanno suddiviso i restanti posti destinandoli in parte alla mobilità territoriale e in parte a quella professionale… A ciò si aggiunga che non sarebbe comunque sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda,la mera deduzione della sussistenzadi 13 posti vacanti e disponibili nell'ambito prescelto (in disparte la circostanza che essi non fossero comunque disponibili per la mobilità); la giurisprudenza ha infatti ripetutamente affermato il principio, qui condiviso, secondo cui “L'asserito diritto all'assegnazione negli ambiti territoriali prescelti… implica, nella materia, da un lato un onere per il docente ricorrente di individuare le specifiche disposizioni violate nel procedimento o ritenute illegittime e dall'altro un onere ulteriore di allegare perché egli e non altri, ritenuta in ipotesi l'illegittimità della specifica procedura adottata, ha in conseguenza sicuramente diritto ad un determinato ambito territoriale” (v. Corte Appello
Milano n. 524/2018 ed altre conformi successive); pertanto, tale asserito diritto non può di per sé essere correlato, come assume l'appellante, alla sussistenza di 13 cattedre vacanti e disponibili negli ambiti territoriali prescelti, a suo dire illegittimamente assegnate ai docenti neo-assunti; avrebbe dovuto, piuttosto, l'appellante allegare e provare l'insussistenza di altri docenti con punteggi più alti
o in possesso di titoli di precedenza superiori al suo che, avendo chiesto la mobilità per gli stessi ambiti dalla stessa opzionati, avrebbero potuto ricoprire i posti predetti in quanto in posizione poziore rispetto alla ricorrente” (cfr. Corte appello Palermo, sez. lav., 14/07/2021, n.
861).
Le censure formulate da parte ricorrente risultano quindi infondate.
Va poi respinta anche la censura relativa alle operazioni di mobilità dell'anno
2023/2024, dovendo osservarsi che è rimasto incontestato che la ricorrente,” neppure sommando ulteriori 36 punti come richiesto”, riconosciuti dalla sentenza del Tribunale di Pisa per il pre ruolo svolto, avrebbe potuto ottenere il movimento richiesto e ciò in quanto “il punteggio minimo per ottenere il trasferimento, senza il beneficio della precedenza, è stato di 129 punti” come affermato in memoria dall'amministrazione.
Il ricorso va dunque respinto, con le conseguenziali statuizioni, anche in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 7.4.2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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