Ordinanza cautelare 14 febbraio 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/02/2023, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 00225/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01680/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Finocchito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Otranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota -OMISSIS- del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia, con la quale è stata dichiarata la improcedibilità, ai sensi dell’art. 5, co. 1, L.R. n. 19/1986, dell’istanza di parere idrogeologico finalizzato alla sanatoria edilizia di n. 3 serre;
- della conseguente nota prot. -OMISSIS- del 22.10.2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, di presa d’atto del predetto parere e di chiusura negativa della pratica di permesso di costruire in sanatoria relativa a n. 3 serre presentata dalla ditta ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- è imprenditore agricolo professionale e titolare di un’azienda agricola viti-vivaistica in agro di Otranto specializzata nella coltivazione e produzione di barbatelle.
I terreni dell’azienda, individuati in catasto al fg. -OMISSIS-, sono ubicati in località -OMISSIS- del Comune di Otranto e ricadono in zona tipizzata dal vigente P.R.G. come E1.
L’area di intervento è interessata da vincoli paesaggistico ed idrogeologico.
Avendo l’obiettivo di potenziare il settore viti-vivaistico, con istanza 22/09/2014, il ricorrente chiedeva permesso di costruire n. 2 serre mobili stagionali da utilizzare come camera di forzatura delle talee.
Con permesso di costruire n.-OMISSIS-, il Comune di Otranto assentiva la realizzazione delle due serre.
L’intervento è stato, tuttavia, realizzato con parziali difformità. Più in dettaglio, mentre col permesso di costruire sono state assentite due serre stagionali delle dimensioni di m. 9 x 15 x 4 h cadauna, di fatto, anche in ragione della ritenuta loro conformità urbanistica, ne sono state realizzate tre delle dimensioni di m. 9 x 25 x 4 h, ciascuna delle quali ancorata con cordolo di calcestruzzo di cm. 20 x 20 lungo i lati per assicurarne la tenuta agli eventi atmosferici più violenti, trattandosi di zona ventosa.
Durante alcuni controlli dette difformità sono state rilevate e contestate.
Il verbale di contestazione, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ed all’amministrazione comunale di Otranto, ha prodotto l’avvio di procedimento penale n. 5102/2018 R.G.N.R. da parte della prima e l’avvio del procedimento di emissione dei provvedimenti sanzionatori da parte della seconda.
Con istanza telematica del 27/07/2020, sul presupposto della conformità urbanistica delle strutture realizzate, il ricorrente ha chiesto al Comune di Otranto la sanatoria edilizia e l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica delle difformità rilevate; e ciò nella duplice prospettiva della regolarizzazione amministrativa degli interventi, ai sensi degli artt. 36 D.P.R. n. 380/2001 e 167 d.lgs. n. 42/2004, e della estinzione dei reati, ai sensi degli artt. 45, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 e 181, comma 1- ter , d.lgs. n. 42/2004.
In data 16/02/2021 è stata rilasciata autorizzazione paesaggistica postuma n. -OMISSIS-.
Il subprocedimento di accertamento della compatibilità idrogeologica ha subito, invece, un arresto, tramite preavviso di parere negativo fondato sull’asserita improcedibilità della richiesta di sanatoria, sul presupposto che l’intervento fosse in contrasto con l’art. 5, comma 1, L.R. n. 19/1986, norma che non consente “ la realizzazione di serre nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale ”, con coevo invito all’odierno ricorrente a presentare eventuali osservazioni ex art. 10 bis, L. n. 241/1990.
Riscontrando negativamente le osservazioni presentate, con la nota 08/06/2021, il Servizio Territoriale di Lecce del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia ha confermato il contenuto del preavviso di diniego, id est l’improcedibilità della richiesta.
Con nota 22/10/2021, prot. n. -OMISSIS-, il responsabile dell’Area tecnica del Comune di Otranto ha recepito il parere idrogeologico negativo tout court e, a cagione di questo, ha rigettato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria.
Il ricorrente insorge avverso la nota -OMISSIS- del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia e la conseguente nota prot. n. -OMISSIS- del 22/10/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Otranto, deducendo i seguenti motivi di ricorso, così testualmente rubricati:
i) Violazione ed erronea applicazione art. 5, comma 1, L.R. 11/09/1986 n. 19. Erronea applicazione art. 1 e violazione artt. 17 e 18 R.D.L. 30/12/1923 n. 3267. Violazione per omessa applicazione artt. 1, comma 1, e 3, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (testo unico foreste). Violazione ed erronea applicazione regolamento regionale 11/03/2015 n. 9. Violazione art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 22/01/2004 n. 42. Violazione art. 12 preleggi. Omessa applicazione art. 2, L.R. 30/11/2000, n. 18. Violazione art. 3, L. n. 241/1990 per carenza di motivazione;
ii) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, illogicità, sviamento ed ingiustizia manifesta. Carenza di istruttoria e di motivazione.
In data 08/01/2022 si è costituita in giudizio la Regione Puglia per resistere al ricorso.
Il Comune di Otranto non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 89 del 14/02/2022, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare ai fini del riesame, precisando che “ tale riesame dovrà fondarsi su un’interpretazione restrittiva della locuzione di zone “soggette a vincolo forestale” (di cui all’art. 5 della legge regionale n. 19/1986), che pare limitata al vincolo sui boschi o foreste, tale da non includere il vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 ”.
La Regione Puglia, attraverso il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, procedeva al riesame e con provvedimento prot. n. 0021791 del 14/04/2022, visto lo studio idrogeomorfologico del geologo in cui si precisa che “ la morfologia del sito è tale che non vi sono dei fenomeni di erosione o di dissesto in atto o potenziali; il quantitativo di acque sia quello di precipitazione normale sia quello critico, deviato dalla costruzione esistente è compatibile con la superficie assorbente circostante la proprietà ”, concludeva nel senso che “ esaminati gli elaborati di progetto e valutate nel merito le questioni tutelate con il vincolo idrogeologico non si ritiene sussistano circostanze ostative al mantenimento delle opere oggetto della richiesta ”.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Giova rilevare che, in definitiva, l’amministrazione ha sostituito l’atto impugnato con un altro atto satisfattivo per il ricorrente, a seguito di rinnovata istruttoria, sollecitata con l’ordinanza cautelare propulsiva n. 89/2022.
Occorre, quindi, disporre l’annullamento della nota -OMISSIS-, con cui il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Lecce della Regione Puglia ha espresso parere idrogeologico di improcedibilità, atteso il nuovo parere favorevole rilasciato in data 14/04/2022.
Ne consegue altresì l’annullamento della nota 22/10/2021, prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Otranto ha recepito il parere idrogeologico negativo datato 08/06/2021 e, per ciò solo, ha rigettato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, salva la riedizione del potere amministrativo da parte del Comune.
In ragione della particolarità della questione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate, fermo il diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.