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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 28/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 28.01.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2000 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 28.01.2025;
T R A in persona del Presidente p.t. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domicilia in L'Aquila, Corso Federico II n. 74/A,
[...] presso lo studio dell'Avv. Diego Biasini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del Direttore Pescara , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo CP_2
elettronico egione.abruzzo.it; Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 relativa a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 27.01.2025, si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso e nelle note di trattazione scritta del
15.01.2024, evidenziando come la non abbia depositato al Controparte_1 fascicolo le ricevute “eml” relative alla notifica del verbale presupposto n. 19 del 4.07.2022 elevato dall' Controparte_3
, bensì abbia prodotto unicamente le copie scansionate delle ricevute
[...]
della notifica a mezzo P.E.C., mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 27.01.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 (di Parte_1
Parte seguito breviter, ), proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione DPC017/306, per l'importo di € 14.400,00, irrogata in data
18.09.2023 dalla per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “CHIEDE all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, nonché fissazione di udienza nel contraddittorio tra le parti, di Voler annullare, e comunque dichiarare inefficace, l'ordinanza – ingiunzione n. DPC017/306 del 18.09.2023 emessa dalla Parte_4 [...]
nei confronti Parte_5 Parte_6 della Con vittoria delle spese di lite”. Parte_1
In data 21.12.2023 la Controparte_1
adempiendo all'onere imposto con il provvedimento di fissazione
[...] dell'udienza del 26.10.2023, si costituiva in giudizio e depositava la documentazione in suo possesso inerente al provvedimento impugnato.
Alla prima udienza del 15.01.2024, in assenza di istanze istruttorie e su richiesta della parte opponente, veniva fissata al 28.01.2025 l'udienza per la discussione orale del procedimento.
pagina 2 di 6 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'ordinanza-ingiunzioneDPC017/306 la contesta Controparte_1
Parte alla la violazione dell'art. 124, comma I del d.lgs. n. 152/2006 sulla scorta dell'accertamento contenuto nel verbale dell' Controparte_3
n. 19 del 04.07.2022, poiché avrebbe “violato l'art. 124
[...]
comma 1 del D.L.vo 152/06 perché l'impianto di depurazione del Comune di
L'Aquila Tempera (AQ) non è autorizzato (Diniego autorizzazione allo scarico della DPC024/518 del 09/12/2020)” (cfr. doc. n. 2 fascicolo Controparte_1
opponente).
Come unico motivo a sostegno dell'impugnazione, la parte opponente eccepisce di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento e contestazione n.
19 del 4.07.2022, elevato dall' Controparte_3
, cui l'ordinanza-ingiunzione DPC017/306 del 18.09.2023 fa espresso
[...]
riferimento, con la conseguenza che quest'ultima, dovrebbe essere annullata in quanto illegittima.
La nel costituirsi in giudizio, ha contestato le motivazioni addotte CP_1
Parte da a sostegno dell'impugnazione, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Parte 2. L'unico motivo di impugnazione proposto da non risulta fondato.
In particolare, la nel Controparte_1
costituirsi nel presente giudizio, ha fornito la prova documentale della regolarità della notifica a mezzo P.E.C. del verbale di accertamento n. 19 in data Parte 06.7.2022 nei confronti di (cfr. doc. n. 1 fascicolo opposto).
Non coglie nel segno, al riguardo, la generica contestazione avanzata dall'opponente nella nota di trattazione scritta del 27.01.2025, secondo cui la non avrebbe allegato le ricevute 'eml' relative alla notifica del verbale CP_1
presupposto n. 19 del 04.07.2022, atteso che l'obbligo di cui all'art. 19bis delle specifiche tecniche dettate con il provvedimento del DGSIA del 16 aprile 2014 riguarda esclusivamente le notifiche degli atti giudiziali da parte degli avvocati, ai sensi dell'art. 3bis della l. n. 53/1994. La parte opposta, inoltre, nel presente pagina 3 di 6 giudizio è autorizzata a stare in giudizio mediante un proprio funzionario, ai sensi dell'art. 7, comma VIII d.lgs. n. 150/2011. Parte Inoltre, solamente con la nota di trattazione scritta del 13.01.2024 deduce che a far data dal 16.06.2023 è stata vittima di un attacco hacker che ha causato anomalie di funzionamento di alcuni software (TeamSystem e protocollo aziendale), nonché la perdita di un'enorme mole di documenti, come da attestazioni prodotte (cfr. doc. n.
1-4 allegati alla nota di trattazione scritta di parte opponente del 13.01.2024). Parte Con riferimento alla ammissibilità della produzione effettuata da , giova rammentare che nel rito del lavoro è possibile la produzione tardiva dei documenti soltanto nel caso in cui gli stessi si siano formati successivamente al deposito del ricorso o si siano resi necessari alla luce delle difese formulate dalla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. L., 09.10.2019, n. 25346).
Sotto altro e diverso profilo, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n.
689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt.
4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti
(cfr. Cass. civ., Sez. VI-II, 01.09.2020 n. 18158).
Orbene, nel caso di specie, considerando che l'unico motivo a sostegno dell'opposizione riguarda proprio l'effettiva ricezione del verbale di accertamento n. 19 del 04.07.2022 e che il dedotto attacco hacker è avvenuto prima della introduzione del presente giudizio, non può sostenersi che tale nuovo motivo e la relativa produzione documentale si siano resi necessari alla luce delle difese formulate dalla controparte.
pagina 4 di 6 Ad ogni buon conto, pur volendo valutare nel merito il motivo, dall'esame della documentazione prodotta non si evince che l'attacco subito il 16.06.2023 abbia effettivamente compromesso proprio la documentazione relativa
Parte all'ingiunzione impugnata in questa sede, peraltro conosciuta da sin dal
06.07.2022. Parte L'eventuale smarrimento da parte di del verbale di accertamento n. 19 del 04.07.2022 non potrebbe comunque comportare l'automatico annullamento della sanzione comminata, in quanto alcun addebito può essere mosso alla Parte
. Piuttosto, avrebbe potuto, ma non lo ha fatto, Controparte_1
contestare nel merito la condotta illecita indicata nel verbale e posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzioneDPC017/306 del 18.09.2023.
Al riguardo, l'opposta ha dedotto e documentato che, con determinazione
DPC024/518 del 09.12.2020, veniva disposto il diniego dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione del Comune di L'Aquila Tempera (AQ), Parte in quanto , a seguito di regolare preavviso di diniego da parte della ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 con prot. 206075 del Controparte_1
19.07.2018, non ottemperava o provvedeva a dare alcun riscontro (cfr. doc. n. 2 fascicolo opposto). Considerato che a mente dell'art. 124, comma I d.lgs. n.
152/2006, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, ne consegue che risulta integrata la condotta illecita addebitata.
In relazione al quantum, per vero nemmeno espressamente contestato dall'opponente, sulla scorta dell'ordinanza impugnata emerge che la sanzione base di € 6.000,00 è stata raddoppiata in ragione dell'ulteriore violazione riscontrata con riferimento all'art. 101 d.lgs. n. 152/2006, nonché maggiorata del 20% per la reiterazione degli illeciti indicati, per un importo complessivo di
€ 14.400,00, che il Tribunale ritiene congruo in relazione all'effettiva gravità del fatto concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.02.2021, n. 4844; Cass. civ., Sez.
II 15.06.2020, n. 11481; Trib. Torino, Sez. III, 07.02.2022, n. 436).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e va confermata l'ordinanza ingiunzione emessa dalla CP_1
.
[...]
3. Quanto alle spese del procedimento, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Cassazione secondo cui l'autorità
pagina 5 di 6 amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20.12.2017,
n. 30597).
Considerato che, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato e che non risultano depositati documenti o note che certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione DPC017/306 del 18.09.2023, per l'importo di € 14.400,00, irrogata dalla;
Controparte_1
2) nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 28.01.2025 celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e dell'art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, deposita la seguente
S E N T E N Z A emessa ai sensi dell'art. 281sexies, comma I c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2000 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, discussa nelle forme della 'trattazione scritta' all'udienza del 28.01.2025;
T R A in persona del Presidente p.t. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domicilia in L'Aquila, Corso Federico II n. 74/A,
[...] presso lo studio dell'Avv. Diego Biasini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata all'atto di opposizione;
OPPONENTE
CONTRO
in persona Controparte_1
del Direttore Pescara , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo CP_2
elettronico egione.abruzzo.it; Email_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 e ss., L. n.
689/1981 relativa a sanzioni per emissione di assegni a vuoto.
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 La parte opponente, con la nota di trattazione scritta del 27.01.2025, si riportava alle conclusioni formulate nel ricorso e nelle note di trattazione scritta del
15.01.2024, evidenziando come la non abbia depositato al Controparte_1 fascicolo le ricevute “eml” relative alla notifica del verbale presupposto n. 19 del 4.07.2022 elevato dall' Controparte_3
, bensì abbia prodotto unicamente le copie scansionate delle ricevute
[...]
della notifica a mezzo P.E.C., mentre la parte opposta, con la nota di trattazione scritta del 27.01.2025, si riportava alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso depositato in data 16.10.2023 (di Parte_1
Parte seguito breviter, ), proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione DPC017/306, per l'importo di € 14.400,00, irrogata in data
18.09.2023 dalla per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “CHIEDE all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, previa emissione di ordinanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, nonché fissazione di udienza nel contraddittorio tra le parti, di Voler annullare, e comunque dichiarare inefficace, l'ordinanza – ingiunzione n. DPC017/306 del 18.09.2023 emessa dalla Parte_4 [...]
nei confronti Parte_5 Parte_6 della Con vittoria delle spese di lite”. Parte_1
In data 21.12.2023 la Controparte_1
adempiendo all'onere imposto con il provvedimento di fissazione
[...] dell'udienza del 26.10.2023, si costituiva in giudizio e depositava la documentazione in suo possesso inerente al provvedimento impugnato.
Alla prima udienza del 15.01.2024, in assenza di istanze istruttorie e su richiesta della parte opponente, veniva fissata al 28.01.2025 l'udienza per la discussione orale del procedimento.
pagina 2 di 6 All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della 'trattazione scritta' ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra richiamate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Con l'ordinanza-ingiunzioneDPC017/306 la contesta Controparte_1
Parte alla la violazione dell'art. 124, comma I del d.lgs. n. 152/2006 sulla scorta dell'accertamento contenuto nel verbale dell' Controparte_3
n. 19 del 04.07.2022, poiché avrebbe “violato l'art. 124
[...]
comma 1 del D.L.vo 152/06 perché l'impianto di depurazione del Comune di
L'Aquila Tempera (AQ) non è autorizzato (Diniego autorizzazione allo scarico della DPC024/518 del 09/12/2020)” (cfr. doc. n. 2 fascicolo Controparte_1
opponente).
Come unico motivo a sostegno dell'impugnazione, la parte opponente eccepisce di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento e contestazione n.
19 del 4.07.2022, elevato dall' Controparte_3
, cui l'ordinanza-ingiunzione DPC017/306 del 18.09.2023 fa espresso
[...]
riferimento, con la conseguenza che quest'ultima, dovrebbe essere annullata in quanto illegittima.
La nel costituirsi in giudizio, ha contestato le motivazioni addotte CP_1
Parte da a sostegno dell'impugnazione, concludendo per il rigetto dell'opposizione. Parte 2. L'unico motivo di impugnazione proposto da non risulta fondato.
In particolare, la nel Controparte_1
costituirsi nel presente giudizio, ha fornito la prova documentale della regolarità della notifica a mezzo P.E.C. del verbale di accertamento n. 19 in data Parte 06.7.2022 nei confronti di (cfr. doc. n. 1 fascicolo opposto).
Non coglie nel segno, al riguardo, la generica contestazione avanzata dall'opponente nella nota di trattazione scritta del 27.01.2025, secondo cui la non avrebbe allegato le ricevute 'eml' relative alla notifica del verbale CP_1
presupposto n. 19 del 04.07.2022, atteso che l'obbligo di cui all'art. 19bis delle specifiche tecniche dettate con il provvedimento del DGSIA del 16 aprile 2014 riguarda esclusivamente le notifiche degli atti giudiziali da parte degli avvocati, ai sensi dell'art. 3bis della l. n. 53/1994. La parte opposta, inoltre, nel presente pagina 3 di 6 giudizio è autorizzata a stare in giudizio mediante un proprio funzionario, ai sensi dell'art. 7, comma VIII d.lgs. n. 150/2011. Parte Inoltre, solamente con la nota di trattazione scritta del 13.01.2024 deduce che a far data dal 16.06.2023 è stata vittima di un attacco hacker che ha causato anomalie di funzionamento di alcuni software (TeamSystem e protocollo aziendale), nonché la perdita di un'enorme mole di documenti, come da attestazioni prodotte (cfr. doc. n.
1-4 allegati alla nota di trattazione scritta di parte opponente del 13.01.2024). Parte Con riferimento alla ammissibilità della produzione effettuata da , giova rammentare che nel rito del lavoro è possibile la produzione tardiva dei documenti soltanto nel caso in cui gli stessi si siano formati successivamente al deposito del ricorso o si siano resi necessari alla luce delle difese formulate dalla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. L., 09.10.2019, n. 25346).
Sotto altro e diverso profilo, osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, regolato dagli artt. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981, è inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo o deduca, per la prima volta, motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla citata l. n.
689 - che rappresenta una delle rare eccezioni ai principi cardine posti dagli artt.
4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, mutuando dal processo amministrativo la natura impugnatoria su ricorso ed annullatoria di un atto amministrativo - presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti
(cfr. Cass. civ., Sez. VI-II, 01.09.2020 n. 18158).
Orbene, nel caso di specie, considerando che l'unico motivo a sostegno dell'opposizione riguarda proprio l'effettiva ricezione del verbale di accertamento n. 19 del 04.07.2022 e che il dedotto attacco hacker è avvenuto prima della introduzione del presente giudizio, non può sostenersi che tale nuovo motivo e la relativa produzione documentale si siano resi necessari alla luce delle difese formulate dalla controparte.
pagina 4 di 6 Ad ogni buon conto, pur volendo valutare nel merito il motivo, dall'esame della documentazione prodotta non si evince che l'attacco subito il 16.06.2023 abbia effettivamente compromesso proprio la documentazione relativa
Parte all'ingiunzione impugnata in questa sede, peraltro conosciuta da sin dal
06.07.2022. Parte L'eventuale smarrimento da parte di del verbale di accertamento n. 19 del 04.07.2022 non potrebbe comunque comportare l'automatico annullamento della sanzione comminata, in quanto alcun addebito può essere mosso alla Parte
. Piuttosto, avrebbe potuto, ma non lo ha fatto, Controparte_1
contestare nel merito la condotta illecita indicata nel verbale e posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzioneDPC017/306 del 18.09.2023.
Al riguardo, l'opposta ha dedotto e documentato che, con determinazione
DPC024/518 del 09.12.2020, veniva disposto il diniego dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione del Comune di L'Aquila Tempera (AQ), Parte in quanto , a seguito di regolare preavviso di diniego da parte della ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 con prot. 206075 del Controparte_1
19.07.2018, non ottemperava o provvedeva a dare alcun riscontro (cfr. doc. n. 2 fascicolo opposto). Considerato che a mente dell'art. 124, comma I d.lgs. n.
152/2006, “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, ne consegue che risulta integrata la condotta illecita addebitata.
In relazione al quantum, per vero nemmeno espressamente contestato dall'opponente, sulla scorta dell'ordinanza impugnata emerge che la sanzione base di € 6.000,00 è stata raddoppiata in ragione dell'ulteriore violazione riscontrata con riferimento all'art. 101 d.lgs. n. 152/2006, nonché maggiorata del 20% per la reiterazione degli illeciti indicati, per un importo complessivo di
€ 14.400,00, che il Tribunale ritiene congruo in relazione all'effettiva gravità del fatto concreto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23.02.2021, n. 4844; Cass. civ., Sez.
II 15.06.2020, n. 11481; Trib. Torino, Sez. III, 07.02.2022, n. 436).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato, dunque, l'opposizione deve essere rigettata e va confermata l'ordinanza ingiunzione emessa dalla CP_1
.
[...]
3. Quanto alle spese del procedimento, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Cassazione secondo cui l'autorità
pagina 5 di 6 amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (cfr. Cass. civ., Sez. II, 20.12.2017,
n. 30597).
Considerato che, nel caso di specie, la parte opposta è rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato e che non risultano depositati documenti o note che certifichino le eventuali spese sostenute, ne consegue che la parte soccombente non sarà tenuta al pagamento delle spese di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione DPC017/306 del 18.09.2023, per l'importo di € 14.400,00, irrogata dalla;
Controparte_1
2) nulla sulle spese.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 6 di 6