Art. 7.
La legge 5 luglio 1965, n. 798 , e' modificata come segue:
al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le parole:
"alle giunte provinciali amministrative";
al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le parole:
"ed alle commissioni tributarie";
al primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette";
al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "delle giunte provinciali amministrative e" nonche' le parole: "lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera l)";
al primo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole: "c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell' articolo 2195 del codice civile ".
La legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' modificata come segue:
alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti agli uffici fiscali" nonche': "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie";
al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali";
al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie".
La legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' modificata come segue:
alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali" nonche': "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie";
al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali";
al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie".
La legge 5 luglio 1965, n. 798 , e' modificata come segue:
al n. 3) dell'articolo 2 sono soppresse le parole:
"alle giunte provinciali amministrative";
al n. 6) dell'articolo 2 sono soppresse le parole:
"ed alle commissioni tributarie";
al primo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette";
al secondo comma dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "delle giunte provinciali amministrative e" nonche' le parole: "lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera l)";
al primo comma dell'articolo 4 sono soppresse le parole: "c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell' articolo 2195 del codice civile ".
La legge 3 febbraio 1963, n. 100 , e' modificata come segue:
alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti agli uffici fiscali" nonche': "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie";
al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali";
al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie".
La legge 9 febbraio 1963, n. 160 , e' modificata come segue:
alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali" nonche': "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie";
al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali";
al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie".