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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 20/05/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 456/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 20.5.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Ponsiglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 456 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: azione di manutenzione nel possesso e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco C.F._2
Pontarelli (C.F. ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in C.F._3
CC a OL (IS) alla Via Roma snc;
- ricorrenti
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._4 dall'Avv. Vincenzo Giuliano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._5
il suo studio sito in Isernia al C.so Risorgimento n. 6;
- resistente
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., e proponevano dinanzi al Parte_2 Parte_1
Tribunale di Isernia, nei confronti dei sigg. e , ricorso ex art. 703 CP_1 Controparte_2
c.p.c.
Esponevano, in particolare di essere legittime proprietarie e di avere il possesso di un fabbricato, con annesso terreno pertinenziale, sito in CC al OL (IS) alla Via Cannavinella, individuato al NCU del predetto Comune al fg.22, p.lla 50 sub 1.
Rappresentavano che tale immobile, sul quale avevano realizzato opere di ripristino e ammodernamento, era stato trasferito loro dalla madre con atto di donazione per Controparte_3 notaio di Isernia dell'8.03.2018, rep. N. 31820, raccolta n.12486. Per_1
Assumevano, poi, di aver avuto notizia che in data 22.1.2019 i resistenti, previa rimozione della catena delimitante la proprietà privata, avevano provveduto a collocare una motozappa sul terreno pertinenziale al fabbricato, senza alcun permesso o benestare da parte delle legittime proprietarie e posseditrici, e successivamente avevano provveduto a richiudere l'area.
Deducevano, ancora, che il sig. nonostante le diffide a quest'ultimo inviate, si era CP_1
nuovamente recato presso il predetto terreno in data 29.03.2019, provvedendo al taglio dei cespugli e dell'erba.
Tanto premesso, concludevano chiedendo al Tribunale “ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, Voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza:- ordinare con decreto e inaudita altera parte, l'immediata reintegra delle ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata rimozione del mezzo agricolo innanzi descritto che comporta lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e spese dei resistenti, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi.”
Si costituivano in giudizio e , impugnando e contestando quanto CP_1 Controparte_2
sostenuto dalle ricorrenti poiché infondato in fatto ed in diritto, deducendo il compossesso del Sig.
sui citati beni e formulando domanda riconvenzionale ex art. 703 c.p.c., con la CP_1
richiesta di disporre, in favore del l'immediata reintegra nel compossesso del bene immobile, CP_1
sito in CC al OL (IS) alla Via Cannavinella, riportato al catasto edilizio urbano al fg.
22, p.lla 50, sub.1, limitatamente al piano seminterrato, e del relativo terreno pertinenziale antistante e, comunque, la cessazione dell'attuale turbativa del compossesso del sig. CP_1 messa in atto dalle sorelle e con l'apposizione di una catena Parte_1 Parte_2
con lucchetto, che impediva allo stesso di accedere e di uscire liberamente dal fondo circostante il citato seminterrato, sia a piedi che con la propria motozappa.
Concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale di “1) Rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
2) In via riconvenzionale, previ eventuali incombenti di rito ed audizione degli informatori, disporre, in favore del sig. CP_1
ex art. 703 c.p.c., l'immediata reintegra nel compossesso del bene immobile, sito in
[...]
CC al OL (IS) alla Via Cannavinella, riportato al catasto edilizio urbano al fg. 22,
p.lla 50, sub.1, limitatamente al piano seminterrato, e del relativo terreno pertinenziale antistante
e, comunque, la cessazione dell'attuale turbativa del compossesso del sig. messa in CP_1 atto, dalle sorelle e con l'apposizione di una catena con Parte_1 Parte_2
lucchetto, che impedisce allo stesso di accedere e di uscire ed entrare liberamente dal fondo circostante il citato seminterrato sia a piedi che con il proprio motozappa;
3) Ordinare, in
Par conseguenza, alle sorelle e di rimuovere la catena con Parte_1 Parte_2 lucchetto posizionata all'ingresso del citato terreno pertinenziale o, comunque consegnarne la chiave del lucchetto anche ad 4) Ordinare, altresì, alle sorelle e CP_1 Parte_1
di riposizionare la chiave del predetto seminterrato, dove è sempre stata, vale a Parte_2 dire sotto pietra posta sul lato sinistro della porta d'ingresso, così come visibile in foto, o, consegnandone, una copia laddove fosse possibile realizzarla, al sig. . Con vittoria di CP_1 spese, diritti ed onorari di giudizio.”
A seguito dell'escussione di due informatori per parte il G.I, con ordinanza emessa in data 04.12.2019, ordinava a e di reintegrare immediatamente le parti CP_1 Controparte_2
ricorrenti nel pieno possesso del terreno pertinenziale, come sopra meglio individuato, tramite rimozione della motozappa ivi posizionata da e ripristino della situazione CP_1
preesistente a spese di parte resistente.
depositava, in data 22.06.2020, ricorso per la prosecuzione del giudizio ex art. 703, CP_1
comma 4, c.p.c.
Si costituivano nel giudizio di merito e , giusta comparsa di Parte_1 Parte_2
costituzione e risposta depositata in data 4.12.2020, reiterando tutte le richieste già formulate nella fase interdittale e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
La causa, istruita tramite deposito di documentazione ed ascolto di testimoni, giungeva all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito della quale decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * * *
Il ricorso di reintegra nel possesso del bene di cui si controverte è fondato e merita accoglimento.
Vanno, infatti, integralmente condivise le argomentazioni spese nella fase sommaria per giungere all'accoglimento della domanda possessoria, sia pur alla luce delle risultanze istruttorie della presente fase.
In effetti, come già evidenziato in fase interdittale con l'ordinanza emessa dal GI, laddove risulta pacificamente ammessa, in quanto non contestata dalla parte resistente, la circostanza relativa all'avvenuta apposizione della motozappa sul terreno antistante il fabbricato di proprietà delle parti ricorrenti, non appare provata la situazione di compossesso, nei termini indicati dal CP_1
Tali conclusioni appaiono confermate anche a seguito dell'istruttoria svolta nella presente fase, sia documentale che testimoniale.
È, in particolare, emerso che la presenza del Sig. sul terreno de quo fosse giustificata CP_1
semplicemente dalla parentela con le ricorrenti e dalla partecipazione, in diverse occasioni, a pranzi, cene o feste organizzate dalla famiglia.
Secondo giurisprudenza consolidata cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
n. 10343/2003), in materia di tutela possessoria, il possesso tutelabile con l'azione di manutenzione deve essere qualificato da determinati requisiti, tra i quali vi è quello della durata (pacifica e non interrotta) fissata nel minimo di un anno ed un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata.
Ad essere tutelato è lo ius possessionis, ossia il diritto di mantenere il potere di fatto esercitato sulla res manifestatosi esteriormente in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale (corpus possessionis), espressione dell'intenzione e della volontà di relazionarsi al bene come titolare del diritto reale corrispondente (animus possidendi).
Gli artt. 1168 e 1170 c.c. tutelano quindi lo jus possessionis, che consiste nell'insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria); esso si distingue perciò dallo jus possidendi, che consiste nel diritto del titolare del potere giuridico di possedere la sua cosa.
Tale azione assolve ad una eminente “funzione recuperatoria, essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto su un bene” (cfr., Cass. n. 3731/1985).
Il legislatore, attraverso tali norme, intende tutelare il possesso in quanto tale (cioè "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l'effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale.
In altre parole, può affermarsi che gli artt. 1168-1170 c.c., nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la “situazione di fatto” (il possesso, appunto), del tutto prescindendo dalla “situazione di diritto” (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore): ciò per la semplice ragione che altro è il diritto di esercitare un potere (jus possidendi), altro il fatto di esercitarlo effettivamente (jus possessionis).
Esulano dalla cognizione del giudice chiamato a decidere sulle azioni finalizzate alla tutela del possesso eventuali questioni relative alla legittimità del possesso nonché la sua rispondenza ad un valido titolo ed, in ogni caso, eventuali titoli di proprietà possono rilevare “ad colorandam possessionem”(ex multis, Cass. civ., sent. n. 16974 del 01.08.2007; Cass 3.2.1998, n. 1040, Rv
51214).
Inoltre, l'accertamento della effettiva sussistenza dell'esercizio di fatto del possesso va condotto – in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) - nei rigorosi limiti segnati dalle allegazioni delle parti, senza che sia data al giudicante la possibilità di muovere, in via autonoma, alla ricerca di ulteriori profili fattuali che non siano oggetto di specifica deduzione da parte del soggetto che invoca tutela in via interdittale.
In ossequio ai principi generali in tema di onere probatorio, spetta al richiedente la tutela allegare e provare i requisiti dell'azione possessoria, a partire dall'aver avuto il possesso del bene nel tempo prossimo alla lesione addotta (finanche illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui;
sul punto, cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4908; Cass. 7.2.1998, n. 1299).
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che le sorelle possedessero da almeno un anno Parte_2
il terreno oggetto di causa.
Ciò è emerso sia dalle sommarie informazioni che dalle successive testimonianze. Sul punto, il teste , all'udienza del 6.12.22, ribadiva la signoria sul bene da parte Testimone_1
delle In particolare, rispondendo alla domanda “Vero che i lavori inerenti la Pt_3 Parte_2 fornitura, posa in opera e taglio del marmo occorrente presso l 'immobile in Via Cannavinella , proprietà e , le veniva commissionato da per conto delle Parte_1 Pt_2 Testimone_1 sig.re e e pagato da queste ultime”, affermava che le sorelle Pt_2 Parte_1 Parte_2 avevano commissionato i lavori da effettuare sull'immobile alla ditta Paliferro di CP_4
scegliendo personalmente le opere da eseguire ed il materiale da utilizzare, accollandosi tutti i relativi costi.
Riferiva, poi, di aver apposto personalmente, il 22.1.2019, su ordine delle e a seguito di Parte_2
un litigio con , una catena per chiudere lo spazio adiacente e pertinenziale al CP_1
fabbricato, e di aver trovato il giorno seguente la motozappa del sul suolo, con la CP_1
catena divelta.
In ultimo, confermava che le ricorrenti organizzavano spesso feste presso l'immobile alle quali, alle volte, veniva invitato anche il Sig. . CP_1
Tali circostanze, inoltre, venivano confermate dai testi (udienza del 7.3.2023) Testimone_2
ed (udienza del 9.5.2023). Testimone_3
Il primo, inoltre, riferiva che “il piano semiinterrato dell'immobile di via Cannavinella è formata da una sola stanza. Quando sono stati espletati alcuni lavori di ristrutturazioni ai quali ho partecipato o sono stato presente non è stato mai presente anche . Mi è capitato CP_1 qualche volta di vederlo nei pranzi o cene occasioni nelle quali vi erano moltissime persone”.
Il secondo, invece, precisava “di aver visto la motozappa parcheggiata nel 2019 giù ovvero al piano di sotto ma di solito l'ho sempre vista fino a quel momento parcheggiata sul terreno al piano di sopra al quale è possibile accedere mediante una strada. La motozappa è sempre stata collocata sulla parte superiore. Io non ho visto personalmente collocare la motozappa né tantomeno togliere la catena posso solo dire che la motozappa l'ho vista parcheggiata in altro posto ed inoltre che la motozappa è di proprietà di ” ; aggiungeva, poi, “ho visto il CP_1 motozappa sempre parcheggiato nella parte superiore. L'ho visto poi parcheggiato giù dopo il disguido con mia zia forse nel 2019 ma non sono sicuro dell'anno all'incirca posso dire quando mio zio che lavorava con loro fu licenziato”.
Inoltre, rappresentava di aver “sempre chiesto la disponibilità ed il permesso per usare l'immobile alle mie cugine e . non fruiva dell'immobile in Parte_1 Parte_2 CP_5 via Cannavinella e non aveva la disponibilità delle chiavi. […] So per certo che non CP_1
ha partecipato ai lavori di ristrutturazione;
a tali lavori ho partecipato io personalmente, poi mio zio e : noi tre abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione, ma più di Testimone_1 Persona_2 tutti io”. Inoltre, il teste che asseriva di aver “frequentato spesso” l'immobile, non aveva Tes_3
mai visto . CP_1
Le dichiarazioni dei testi di parte resistente, poi, non paiono idonee a corroborare la tesi del CP_1
Ed infatti, il teste , all'udienza del 6.12.2022 dichiarava di essere stato “solo una volta” Tes_4 nell'immobile del quale rivendica il proprio compossesso, nonché di aver visto CP_1 tagliare l'erba una sola volta, per poi aggiungere di averlo “visto fare attività di taglio erba un paio di volta” ma senza saper “dire il periodo”. Affermava, poi, di aver visto la sul terreno Parte_4 davanti casa, ma la rara frequentazione dell'immobile e della zona, quale confermata dallo stesso teste, conferisce una limitata valenza probatoria alle dichiarazioni stesse.
Ancora, il teste di parte resistente, , all'udienza del 9.5.2023, dopo aver riferito Testimone_5
che, dopo un periodo di abbandono, il fabbricato veniva utilizzato prevalentemente da
[...]
(e non dal resistente ), aggiungeva che “C'è stato un periodo di quattro Tes_1 CP_1
cinque mesi dove mise un attrezzo agricolo tipo motozappa forse nel 2018- 2019 e fu CP_1 messa nella loro proprietà all'ingresso nella parte antistante del loro fabbricati […] CP_1 ha parcheggiato il motozappa ma nell'anno 2018- 2019 non per tutti questi anni e ricordo in particolare che dovendo organizzare una festa ed avendo bisogno di più spazio per il parcheggio chiesi a lui di spostare il motozappa”. Più nel dettaglio, poi, circoscriveva quel lasso temporale in cui la era collocata in quel luogo, precisando che “nella prima settimana del 2019 […] Parte_4
chiesi la cortesia di poterlo spostare per un festeggiamento da me organizzato per il 6 gennaio
2019 o il 9 gennaio 2019, infatti sul punto, devo precisare che non ricordo di preciso se il festeggiamento per cui chiesi di spostare il era per il 6 o il 9 gennaio 2019”. Parte_4
Orbene, tenuto conto che le dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente appaiono univoche nell'affermare l'esercizio del possesso da parte ricorrente, laddove quelle dei testi di parte resistente risultano non idonee a ritenere sussistente una situazione di compossesso da parte di
[...]
, deve ritenersi, confermando sul punto l'ordinanza resa dal GI al termine della fase CP_1
interdittale, comprovato il possesso del fabbricato e del terreno pertinenziale da parte delle ricorrenti.
Anche a seguito dell'istruttoria ordinaria, non è stata provata la situazione di compossesso – nei termini invocati dal - eventualmente utile a far venir meno i requisiti dell'azione possessoria CP_1 nonché all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Sia dalle sommarie informazioni che dalle testimonianze rese, infatti, è emerso che il si CP_1
trovava sui luoghi oggetti di causa in occasione di cene/feste organizzate (compresa l'uccisione del maiale ogni anno), il tutto sempre previa autorizzazione delle proprietarie, e le circostanze dedotte dal resistente appaiono saltuarie, in ogni caso non idonee a provare una situazione di compossesso (intendendosi per tale la situazione determinante un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà).
A fronte delle dichiarazioni di senso sostanzialmente opposto rese da tutti gli altri testimoni, poi, non può darsi rilevanza alle parole del solo teste , il quale, peraltro, neppure Testimone_6
pare fare riferimento al compossesso (su cui parte resistente fonda sostanzialmente le proprie difese), ma anzi prospetta un possesso esclusivo di e della sua famiglia, così CP_1 ponendosi in contrasto con l'intero quadro istruttorio.
Pertanto, alla luce delle emergenze istruttorie risulta provato il primo presupposto dell'azione di manutenzione, rappresentato dal possesso, pacifico e non interrotto, per almeno un anno e un giorno, che attesti una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata.
Quanto all'ulteriore presupposto dell'azione promossa dai ricorrenti, giova richiamare le considerazioni sviluppate da Cass. civ., Sez. 2, n. 26787/2018, secondo cui “ai fini dell'esperimento dell'azione prevista dall'art. 1170 c.c., la lesione normativamente rilevante viene in considerazione come mero atto materiale idoneo a turbare il possesso altrui, sicché l'esercizio di fatto di una servitù rappresenta uno dei possibili modi pratici con cui la turbativa può essere arrecata (v. Cass. n. 1847/1970). Quel che assume particolare pregnanza è l'accertamento della sussistenza della circostanza che la molestia non si riduca ad un fenomeno episodico ed ormai esaurito (giacché, in presenza di questa evenienza, potrebbe venire a difettare la stessa attualità della turbativa che, secondo le prevalenti correnti interpretative, costituisce condizione della manutenibilità) e che (v. Cass. n. 2101/1974) riveli anche un apprezzabile contenuto di disturbo dell'attività altrui (ovvero della ordinaria condizione di godimento del soggetto che si assume turbato nell'esplicazione del suo possesso, che dovrebbe risultare, per effetto della molestia altrui, più gravosa e difficoltosa: cfr., per un esempio, Cass. n. 1042/1968).
Si è, peraltro, precisato che non è inerente alla nozione di molestia l'esistenza di un danno attuale, risultando sufficiente che lo stato di possesso sia posto in dubbio o in pericolo perché il soggetto passivo della turbativa sia legittimato a richiedere la particolare tutela possessoria prevista dal citato art. 1170 c.c. (v. Cass. n. 1700/1966). La situazione di pericolo legittimante la proposizione dell'azione di manutenzione si identifica con la condizione di permanenza di una qualunque turbativa o molestia ovvero con la proiezione in futuro dei pregiudizievoli effetti di un già verificatosi mutamento del precedente stato di fatto, incidente sulla consistenza o sulle modalità di esercizio del possesso
Soggettivamente la molestia è caratterizzata dal c.d. animus turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto compiuto a nocumento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'esercizio del potere di fatto di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 1764/1964 e Cass. n. 5467/1985). Di regola, la giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente, per integrare l'elemento psicologico della molestia possessoria, la coscienza e la volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di recare ad altri un pregiudizio, e restando ugualmente irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto (v., da ultimo, Cass. n. 107/2016). Con
l'atto materiale attraverso il quale si realizza la molestia deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione, costituendo, comunque, apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, l'accertamento dell'esistenza di siffatto elemento psicologico. Di norma, l'elemento soggettivo può ravvisarsi nella stessa volontarietà con cui sono stati posti in essere i fatti materiali in cui si concreta la turbativa;
ma ciò non significa in modo assoluto che l'animus turbandi debba sempre presumersi una volta che sia stata dimostrata
l'esistenza della condotta materiale attraverso la quale si sia manifestata la lesione possessoria (v.
Cass. n. 1305/1963).”.
Orbene, appare pacifico che il parcheggio della sul terreno posseduto dalle ricorrenti si Parte_4
risultava essere non episodico, posto che tale condotta era posta in essere dal nella (errata) CP_1 convinzione dell'esistenza di un compossesso;
ne deriva, a ben vedere, la volontarietà della turbativa, con conseguente configurabilità di tutti i requisiti della tutela possessoria.
Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui sviluppate deve, pertanto, essere pienamente confermata l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria e le relative statuizioni.
Per le stesse motivazioni, dev'essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. CP_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore indeterminabile della controversia e tenuto conto della complessità
(bassa) delle questioni trattate, con applicazione, quindi, dei minimi.
Inoltre, occorre tenere presente quanto chiarito da Cass. civ., Sez. 6-2, n. 968/2022, secondo cui
“In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del
2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda delle ricorrenti e, per l'effetto, ordina a di reintegrare CP_1
immediatamente parti ricorrenti nel pieno possesso del terreno pertinenziale, sito in
CC a OL (IS), alla via Cannavinella, individuato al NCU del Comune di
CC a OL (IS) alla sez. A., foglio 22, p.lla 50 sub 1, Piano T – S 1, da attuarsi mediante la rimozione della motozappa ivi posizionata da ed il ripristino della CP_1
situazione preesistente a spese di parte resistente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- Condanna al pagamento delle spese di procedura, che si liquidano in € CP_1
2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15% su diritti ed onorari,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Isernia il 20.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 456/2019 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 20.5.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Marco Ponsiglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 456 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: azione di manutenzione nel possesso e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco C.F._2
Pontarelli (C.F. ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in C.F._3
CC a OL (IS) alla Via Roma snc;
- ricorrenti
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._4 dall'Avv. Vincenzo Giuliano (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._5
il suo studio sito in Isernia al C.so Risorgimento n. 6;
- resistente
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
20.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., e proponevano dinanzi al Parte_2 Parte_1
Tribunale di Isernia, nei confronti dei sigg. e , ricorso ex art. 703 CP_1 Controparte_2
c.p.c.
Esponevano, in particolare di essere legittime proprietarie e di avere il possesso di un fabbricato, con annesso terreno pertinenziale, sito in CC al OL (IS) alla Via Cannavinella, individuato al NCU del predetto Comune al fg.22, p.lla 50 sub 1.
Rappresentavano che tale immobile, sul quale avevano realizzato opere di ripristino e ammodernamento, era stato trasferito loro dalla madre con atto di donazione per Controparte_3 notaio di Isernia dell'8.03.2018, rep. N. 31820, raccolta n.12486. Per_1
Assumevano, poi, di aver avuto notizia che in data 22.1.2019 i resistenti, previa rimozione della catena delimitante la proprietà privata, avevano provveduto a collocare una motozappa sul terreno pertinenziale al fabbricato, senza alcun permesso o benestare da parte delle legittime proprietarie e posseditrici, e successivamente avevano provveduto a richiudere l'area.
Deducevano, ancora, che il sig. nonostante le diffide a quest'ultimo inviate, si era CP_1
nuovamente recato presso il predetto terreno in data 29.03.2019, provvedendo al taglio dei cespugli e dell'erba.
Tanto premesso, concludevano chiedendo al Tribunale “ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, Voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata l'urgenza:- ordinare con decreto e inaudita altera parte, l'immediata reintegra delle ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato, nonché l'immediata rimozione del mezzo agricolo innanzi descritto che comporta lesione nel possesso dell'immobile, oltre all'esecuzione, a cura e spese dei resistenti, di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi.”
Si costituivano in giudizio e , impugnando e contestando quanto CP_1 Controparte_2
sostenuto dalle ricorrenti poiché infondato in fatto ed in diritto, deducendo il compossesso del Sig.
sui citati beni e formulando domanda riconvenzionale ex art. 703 c.p.c., con la CP_1
richiesta di disporre, in favore del l'immediata reintegra nel compossesso del bene immobile, CP_1
sito in CC al OL (IS) alla Via Cannavinella, riportato al catasto edilizio urbano al fg.
22, p.lla 50, sub.1, limitatamente al piano seminterrato, e del relativo terreno pertinenziale antistante e, comunque, la cessazione dell'attuale turbativa del compossesso del sig. CP_1 messa in atto dalle sorelle e con l'apposizione di una catena Parte_1 Parte_2
con lucchetto, che impediva allo stesso di accedere e di uscire liberamente dal fondo circostante il citato seminterrato, sia a piedi che con la propria motozappa.
Concludevano, dunque, chiedendo al Tribunale di “1) Rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
2) In via riconvenzionale, previ eventuali incombenti di rito ed audizione degli informatori, disporre, in favore del sig. CP_1
ex art. 703 c.p.c., l'immediata reintegra nel compossesso del bene immobile, sito in
[...]
CC al OL (IS) alla Via Cannavinella, riportato al catasto edilizio urbano al fg. 22,
p.lla 50, sub.1, limitatamente al piano seminterrato, e del relativo terreno pertinenziale antistante
e, comunque, la cessazione dell'attuale turbativa del compossesso del sig. messa in CP_1 atto, dalle sorelle e con l'apposizione di una catena con Parte_1 Parte_2
lucchetto, che impedisce allo stesso di accedere e di uscire ed entrare liberamente dal fondo circostante il citato seminterrato sia a piedi che con il proprio motozappa;
3) Ordinare, in
Par conseguenza, alle sorelle e di rimuovere la catena con Parte_1 Parte_2 lucchetto posizionata all'ingresso del citato terreno pertinenziale o, comunque consegnarne la chiave del lucchetto anche ad 4) Ordinare, altresì, alle sorelle e CP_1 Parte_1
di riposizionare la chiave del predetto seminterrato, dove è sempre stata, vale a Parte_2 dire sotto pietra posta sul lato sinistro della porta d'ingresso, così come visibile in foto, o, consegnandone, una copia laddove fosse possibile realizzarla, al sig. . Con vittoria di CP_1 spese, diritti ed onorari di giudizio.”
A seguito dell'escussione di due informatori per parte il G.I, con ordinanza emessa in data 04.12.2019, ordinava a e di reintegrare immediatamente le parti CP_1 Controparte_2
ricorrenti nel pieno possesso del terreno pertinenziale, come sopra meglio individuato, tramite rimozione della motozappa ivi posizionata da e ripristino della situazione CP_1
preesistente a spese di parte resistente.
depositava, in data 22.06.2020, ricorso per la prosecuzione del giudizio ex art. 703, CP_1
comma 4, c.p.c.
Si costituivano nel giudizio di merito e , giusta comparsa di Parte_1 Parte_2
costituzione e risposta depositata in data 4.12.2020, reiterando tutte le richieste già formulate nella fase interdittale e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale.
La causa, istruita tramite deposito di documentazione ed ascolto di testimoni, giungeva all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, all'esito della quale decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * * *
Il ricorso di reintegra nel possesso del bene di cui si controverte è fondato e merita accoglimento.
Vanno, infatti, integralmente condivise le argomentazioni spese nella fase sommaria per giungere all'accoglimento della domanda possessoria, sia pur alla luce delle risultanze istruttorie della presente fase.
In effetti, come già evidenziato in fase interdittale con l'ordinanza emessa dal GI, laddove risulta pacificamente ammessa, in quanto non contestata dalla parte resistente, la circostanza relativa all'avvenuta apposizione della motozappa sul terreno antistante il fabbricato di proprietà delle parti ricorrenti, non appare provata la situazione di compossesso, nei termini indicati dal CP_1
Tali conclusioni appaiono confermate anche a seguito dell'istruttoria svolta nella presente fase, sia documentale che testimoniale.
È, in particolare, emerso che la presenza del Sig. sul terreno de quo fosse giustificata CP_1
semplicemente dalla parentela con le ricorrenti e dalla partecipazione, in diverse occasioni, a pranzi, cene o feste organizzate dalla famiglia.
Secondo giurisprudenza consolidata cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
n. 10343/2003), in materia di tutela possessoria, il possesso tutelabile con l'azione di manutenzione deve essere qualificato da determinati requisiti, tra i quali vi è quello della durata (pacifica e non interrotta) fissata nel minimo di un anno ed un giorno, che attestino una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata.
Ad essere tutelato è lo ius possessionis, ossia il diritto di mantenere il potere di fatto esercitato sulla res manifestatosi esteriormente in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale (corpus possessionis), espressione dell'intenzione e della volontà di relazionarsi al bene come titolare del diritto reale corrispondente (animus possidendi).
Gli artt. 1168 e 1170 c.c. tutelano quindi lo jus possessionis, che consiste nell'insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria); esso si distingue perciò dallo jus possidendi, che consiste nel diritto del titolare del potere giuridico di possedere la sua cosa.
Tale azione assolve ad una eminente “funzione recuperatoria, essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto su un bene” (cfr., Cass. n. 3731/1985).
Il legislatore, attraverso tali norme, intende tutelare il possesso in quanto tale (cioè "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l'effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale.
In altre parole, può affermarsi che gli artt. 1168-1170 c.c., nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la “situazione di fatto” (il possesso, appunto), del tutto prescindendo dalla “situazione di diritto” (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore): ciò per la semplice ragione che altro è il diritto di esercitare un potere (jus possidendi), altro il fatto di esercitarlo effettivamente (jus possessionis).
Esulano dalla cognizione del giudice chiamato a decidere sulle azioni finalizzate alla tutela del possesso eventuali questioni relative alla legittimità del possesso nonché la sua rispondenza ad un valido titolo ed, in ogni caso, eventuali titoli di proprietà possono rilevare “ad colorandam possessionem”(ex multis, Cass. civ., sent. n. 16974 del 01.08.2007; Cass 3.2.1998, n. 1040, Rv
51214).
Inoltre, l'accertamento della effettiva sussistenza dell'esercizio di fatto del possesso va condotto – in virtù del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) - nei rigorosi limiti segnati dalle allegazioni delle parti, senza che sia data al giudicante la possibilità di muovere, in via autonoma, alla ricerca di ulteriori profili fattuali che non siano oggetto di specifica deduzione da parte del soggetto che invoca tutela in via interdittale.
In ossequio ai principi generali in tema di onere probatorio, spetta al richiedente la tutela allegare e provare i requisiti dell'azione possessoria, a partire dall'aver avuto il possesso del bene nel tempo prossimo alla lesione addotta (finanche illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui;
sul punto, cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4908; Cass. 7.2.1998, n. 1299).
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che le sorelle possedessero da almeno un anno Parte_2
il terreno oggetto di causa.
Ciò è emerso sia dalle sommarie informazioni che dalle successive testimonianze. Sul punto, il teste , all'udienza del 6.12.22, ribadiva la signoria sul bene da parte Testimone_1
delle In particolare, rispondendo alla domanda “Vero che i lavori inerenti la Pt_3 Parte_2 fornitura, posa in opera e taglio del marmo occorrente presso l 'immobile in Via Cannavinella , proprietà e , le veniva commissionato da per conto delle Parte_1 Pt_2 Testimone_1 sig.re e e pagato da queste ultime”, affermava che le sorelle Pt_2 Parte_1 Parte_2 avevano commissionato i lavori da effettuare sull'immobile alla ditta Paliferro di CP_4
scegliendo personalmente le opere da eseguire ed il materiale da utilizzare, accollandosi tutti i relativi costi.
Riferiva, poi, di aver apposto personalmente, il 22.1.2019, su ordine delle e a seguito di Parte_2
un litigio con , una catena per chiudere lo spazio adiacente e pertinenziale al CP_1
fabbricato, e di aver trovato il giorno seguente la motozappa del sul suolo, con la CP_1
catena divelta.
In ultimo, confermava che le ricorrenti organizzavano spesso feste presso l'immobile alle quali, alle volte, veniva invitato anche il Sig. . CP_1
Tali circostanze, inoltre, venivano confermate dai testi (udienza del 7.3.2023) Testimone_2
ed (udienza del 9.5.2023). Testimone_3
Il primo, inoltre, riferiva che “il piano semiinterrato dell'immobile di via Cannavinella è formata da una sola stanza. Quando sono stati espletati alcuni lavori di ristrutturazioni ai quali ho partecipato o sono stato presente non è stato mai presente anche . Mi è capitato CP_1 qualche volta di vederlo nei pranzi o cene occasioni nelle quali vi erano moltissime persone”.
Il secondo, invece, precisava “di aver visto la motozappa parcheggiata nel 2019 giù ovvero al piano di sotto ma di solito l'ho sempre vista fino a quel momento parcheggiata sul terreno al piano di sopra al quale è possibile accedere mediante una strada. La motozappa è sempre stata collocata sulla parte superiore. Io non ho visto personalmente collocare la motozappa né tantomeno togliere la catena posso solo dire che la motozappa l'ho vista parcheggiata in altro posto ed inoltre che la motozappa è di proprietà di ” ; aggiungeva, poi, “ho visto il CP_1 motozappa sempre parcheggiato nella parte superiore. L'ho visto poi parcheggiato giù dopo il disguido con mia zia forse nel 2019 ma non sono sicuro dell'anno all'incirca posso dire quando mio zio che lavorava con loro fu licenziato”.
Inoltre, rappresentava di aver “sempre chiesto la disponibilità ed il permesso per usare l'immobile alle mie cugine e . non fruiva dell'immobile in Parte_1 Parte_2 CP_5 via Cannavinella e non aveva la disponibilità delle chiavi. […] So per certo che non CP_1
ha partecipato ai lavori di ristrutturazione;
a tali lavori ho partecipato io personalmente, poi mio zio e : noi tre abbiamo fatto i lavori di ristrutturazione, ma più di Testimone_1 Persona_2 tutti io”. Inoltre, il teste che asseriva di aver “frequentato spesso” l'immobile, non aveva Tes_3
mai visto . CP_1
Le dichiarazioni dei testi di parte resistente, poi, non paiono idonee a corroborare la tesi del CP_1
Ed infatti, il teste , all'udienza del 6.12.2022 dichiarava di essere stato “solo una volta” Tes_4 nell'immobile del quale rivendica il proprio compossesso, nonché di aver visto CP_1 tagliare l'erba una sola volta, per poi aggiungere di averlo “visto fare attività di taglio erba un paio di volta” ma senza saper “dire il periodo”. Affermava, poi, di aver visto la sul terreno Parte_4 davanti casa, ma la rara frequentazione dell'immobile e della zona, quale confermata dallo stesso teste, conferisce una limitata valenza probatoria alle dichiarazioni stesse.
Ancora, il teste di parte resistente, , all'udienza del 9.5.2023, dopo aver riferito Testimone_5
che, dopo un periodo di abbandono, il fabbricato veniva utilizzato prevalentemente da
[...]
(e non dal resistente ), aggiungeva che “C'è stato un periodo di quattro Tes_1 CP_1
cinque mesi dove mise un attrezzo agricolo tipo motozappa forse nel 2018- 2019 e fu CP_1 messa nella loro proprietà all'ingresso nella parte antistante del loro fabbricati […] CP_1 ha parcheggiato il motozappa ma nell'anno 2018- 2019 non per tutti questi anni e ricordo in particolare che dovendo organizzare una festa ed avendo bisogno di più spazio per il parcheggio chiesi a lui di spostare il motozappa”. Più nel dettaglio, poi, circoscriveva quel lasso temporale in cui la era collocata in quel luogo, precisando che “nella prima settimana del 2019 […] Parte_4
chiesi la cortesia di poterlo spostare per un festeggiamento da me organizzato per il 6 gennaio
2019 o il 9 gennaio 2019, infatti sul punto, devo precisare che non ricordo di preciso se il festeggiamento per cui chiesi di spostare il era per il 6 o il 9 gennaio 2019”. Parte_4
Orbene, tenuto conto che le dichiarazioni dei testimoni di parte ricorrente appaiono univoche nell'affermare l'esercizio del possesso da parte ricorrente, laddove quelle dei testi di parte resistente risultano non idonee a ritenere sussistente una situazione di compossesso da parte di
[...]
, deve ritenersi, confermando sul punto l'ordinanza resa dal GI al termine della fase CP_1
interdittale, comprovato il possesso del fabbricato e del terreno pertinenziale da parte delle ricorrenti.
Anche a seguito dell'istruttoria ordinaria, non è stata provata la situazione di compossesso – nei termini invocati dal - eventualmente utile a far venir meno i requisiti dell'azione possessoria CP_1 nonché all'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Sia dalle sommarie informazioni che dalle testimonianze rese, infatti, è emerso che il si CP_1
trovava sui luoghi oggetti di causa in occasione di cene/feste organizzate (compresa l'uccisione del maiale ogni anno), il tutto sempre previa autorizzazione delle proprietarie, e le circostanze dedotte dal resistente appaiono saltuarie, in ogni caso non idonee a provare una situazione di compossesso (intendendosi per tale la situazione determinante un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà).
A fronte delle dichiarazioni di senso sostanzialmente opposto rese da tutti gli altri testimoni, poi, non può darsi rilevanza alle parole del solo teste , il quale, peraltro, neppure Testimone_6
pare fare riferimento al compossesso (su cui parte resistente fonda sostanzialmente le proprie difese), ma anzi prospetta un possesso esclusivo di e della sua famiglia, così CP_1 ponendosi in contrasto con l'intero quadro istruttorio.
Pertanto, alla luce delle emergenze istruttorie risulta provato il primo presupposto dell'azione di manutenzione, rappresentato dal possesso, pacifico e non interrotto, per almeno un anno e un giorno, che attesti una situazione di esercizio del diritto corrispondente, socialmente non contestata.
Quanto all'ulteriore presupposto dell'azione promossa dai ricorrenti, giova richiamare le considerazioni sviluppate da Cass. civ., Sez. 2, n. 26787/2018, secondo cui “ai fini dell'esperimento dell'azione prevista dall'art. 1170 c.c., la lesione normativamente rilevante viene in considerazione come mero atto materiale idoneo a turbare il possesso altrui, sicché l'esercizio di fatto di una servitù rappresenta uno dei possibili modi pratici con cui la turbativa può essere arrecata (v. Cass. n. 1847/1970). Quel che assume particolare pregnanza è l'accertamento della sussistenza della circostanza che la molestia non si riduca ad un fenomeno episodico ed ormai esaurito (giacché, in presenza di questa evenienza, potrebbe venire a difettare la stessa attualità della turbativa che, secondo le prevalenti correnti interpretative, costituisce condizione della manutenibilità) e che (v. Cass. n. 2101/1974) riveli anche un apprezzabile contenuto di disturbo dell'attività altrui (ovvero della ordinaria condizione di godimento del soggetto che si assume turbato nell'esplicazione del suo possesso, che dovrebbe risultare, per effetto della molestia altrui, più gravosa e difficoltosa: cfr., per un esempio, Cass. n. 1042/1968).
Si è, peraltro, precisato che non è inerente alla nozione di molestia l'esistenza di un danno attuale, risultando sufficiente che lo stato di possesso sia posto in dubbio o in pericolo perché il soggetto passivo della turbativa sia legittimato a richiedere la particolare tutela possessoria prevista dal citato art. 1170 c.c. (v. Cass. n. 1700/1966). La situazione di pericolo legittimante la proposizione dell'azione di manutenzione si identifica con la condizione di permanenza di una qualunque turbativa o molestia ovvero con la proiezione in futuro dei pregiudizievoli effetti di un già verificatosi mutamento del precedente stato di fatto, incidente sulla consistenza o sulle modalità di esercizio del possesso
Soggettivamente la molestia è caratterizzata dal c.d. animus turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto compiuto a nocumento dell'altrui possesso e nella consapevolezza che esso realizza, contro la volontà del possessore, una contrazione, modificazione o limitazione dell'esercizio del potere di fatto di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 1764/1964 e Cass. n. 5467/1985). Di regola, la giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente, per integrare l'elemento psicologico della molestia possessoria, la coscienza e la volontà di compiere un atto che implichi l'alterazione dell'altrui possesso, contro il divieto espresso o anche solo presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di recare ad altri un pregiudizio, e restando ugualmente irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare un proprio diritto (v., da ultimo, Cass. n. 107/2016). Con
l'atto materiale attraverso il quale si realizza la molestia deve coesistere il dolo o la colpa, la cui prova incombe su chi propone la domanda di manutenzione, costituendo, comunque, apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, l'accertamento dell'esistenza di siffatto elemento psicologico. Di norma, l'elemento soggettivo può ravvisarsi nella stessa volontarietà con cui sono stati posti in essere i fatti materiali in cui si concreta la turbativa;
ma ciò non significa in modo assoluto che l'animus turbandi debba sempre presumersi una volta che sia stata dimostrata
l'esistenza della condotta materiale attraverso la quale si sia manifestata la lesione possessoria (v.
Cass. n. 1305/1963).”.
Orbene, appare pacifico che il parcheggio della sul terreno posseduto dalle ricorrenti si Parte_4
risultava essere non episodico, posto che tale condotta era posta in essere dal nella (errata) CP_1 convinzione dell'esistenza di un compossesso;
ne deriva, a ben vedere, la volontarietà della turbativa, con conseguente configurabilità di tutti i requisiti della tutela possessoria.
Alla luce di tutte le argomentazioni sin qui sviluppate deve, pertanto, essere pienamente confermata l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria e le relative statuizioni.
Per le stesse motivazioni, dev'essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. CP_1
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo il valore indeterminabile della controversia e tenuto conto della complessità
(bassa) delle questioni trattate, con applicazione, quindi, dei minimi.
Inoltre, occorre tenere presente quanto chiarito da Cass. civ., Sez. 6-2, n. 968/2022, secondo cui
“In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del
2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda delle ricorrenti e, per l'effetto, ordina a di reintegrare CP_1
immediatamente parti ricorrenti nel pieno possesso del terreno pertinenziale, sito in
CC a OL (IS), alla via Cannavinella, individuato al NCU del Comune di
CC a OL (IS) alla sez. A., foglio 22, p.lla 50 sub 1, Piano T – S 1, da attuarsi mediante la rimozione della motozappa ivi posizionata da ed il ripristino della CP_1
situazione preesistente a spese di parte resistente;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
CP_1
- Condanna al pagamento delle spese di procedura, che si liquidano in € CP_1
2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali pari al 15% su diritti ed onorari,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Isernia il 20.5.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione