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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/03/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5954/2023, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti. Giulio Bray e Rosa Maria Alessandra, presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Santese, presso il cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 22.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il e la hanno contratto matrimonio in data 21.6.2008 e hanno generato due figli, nati, Parte_1 CP_1 rispettivamente, in data 12.11.2008 e in data 7.1.2011.
Nel corso del procedimento le parti sono state autorizzate alla precisazione delle conclusioni in ordine allo status e nell'udienza del 3.7.2024 hanno provveduto in tal senso, sicché il giudizio è stato immediatamente rimesso al Collegio per la decisione.
La domanda volta alla pronuncia della separazione, su cui le parti hanno convenuto, risulta suscettibile di accoglimento: ed invero, in ragione delle concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare, deve ritenersi irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare, come attestato anche dalla mancata formulazione di rilievi ad opera del PM
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi suddetti, che hanno contratto matrimonio in data
21.6.2008 in Scorrano (Le), trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 2, parte I anno 2008, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
- dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
- dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Lecce, 6.3.2025
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore