Articolo 10 della Legge 24 dicembre 2003, n. 360
Articolo 9Articolo 11
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15 gennaio 2004
Art. 10. (Collegio dei revisori dei conti). 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro delle attivita' produttive.
2. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 33.000 per l'anno 2004, di euro 59.940 per l'anno 2005 e di euro 8.250 per l'anno 2006.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2004
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