Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 748/2024 R.G. promossa da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giacinto Parte_1 Parte_2
Ceroli;
APPELLANTI nei confronti di
; Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
per la riforma della sentenza definitiva n. 157/2024 emessa dal Tribunale di Lanciano in data 15 aprile 2024.
Le parti non hanno provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il
25 febbraio 2025 come disposto con ordinanza di fissazione udienza, con cui preso atto della entrata in vigore, dal 01.01.2023 dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.Lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la Corte tratteneva la causa in decisione con ordinanza in data 25 febbraio 2025.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano aveva deciso in ordine alla domanda proposta da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
per lesione di legittima.
[...]
Il Tribunale di Lanciano accoglieva la domanda riqualificando gli atti indicati in parte motiva come donazioni indirette che avevano leso la quota di legittima di CP_1
ed in riduzione delle donazioni indirette pecuniarie aveva condannato
[...] Pt_1
e in solido al pagamento in favore di di euro
[...] Parte_2 Controparte_1
161.423,92 regolando poi di conseguenza le spese di lite e di CTU.
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello da e Parte_1 Pt_2
e la controparte non si costituiva in secondo grado.
[...]
All'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita con trattazione scritta e deposito di note entro tale data ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., però, nessuna delle parti depositava note scritte e pertanto essendo ciò equiparato, per la normativa sopra richiamata, alla mancata comparizione, ai sensi degli artt. 127 comma 4 cpc e 309 c.p.c., la causa veniva rinviata con termine per note fino al 25 febbraio 2025 ore 9,00.
Del rinvio veniva data comunicazione a mezzo pec alle parti costituite.
Neppure a tale data le parti depositavano note scritte e quindi comparivano.
Alla luce della descritta situazione processuale devono essere adottati i provvedimenti descritti dalle menzionate norme.
Al riguardo, va considerato che il processo risulta instaurato con atto di citazione notificato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 181 c.p.c., a norma del quale all'ordine di cancellazione della causa dal ruolo deve seguire anche la declaratoria di estinzione del processo.
Ciò posto va rammentato che, sulla base del costante orientamento della Suprema Corte
l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza, quando, come nel caso di specie, si tratti di provvedimento adottato dal giudice collegiale, non soggetto a reclamo e dunque idoneo a definire il processo (cfr. Cass. n. 20631 del 07/10/2011), mentre la pronuncia conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio solo nella diversa ipotesi in pag. 2/3 cui sia emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
Nella fattispecie, seguendo il modello delineato dalle norme citate, questa Corte deve pertanto disporre la cancellazione della causa dal ruolo e, di conseguenza, pronunciare, con sentenza, l'estinzione del processo.
Spese compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 25 febbraio 2025 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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