TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12324/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 10/08/1975 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIROLO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano, giusta procura generale in atti
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento prestazione di lavoro agricolo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 parte ricorrente ha dedotto:
1 - di aver lavorato alle dipendenze dell Controparte_2 dal 2019 al 2022, per 51 giornate in ciascun anno, con la
[...] mansione di bracciante agricola;
- che in data 20.06.2024 le veniva comunicato, a mezzo raccomandata, un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'imprenditore individuale CP_2
- di essersi occupata della raccolta di fragole, meloni ed ortaggi su un fondo sito a Villa Literno con orario di lavoro dalle 6.30 alle 13.30 o dalle 7.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì;
- di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 45,00 – 50,00.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, con conseguente condanna dell'ente resistente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e con l'annullamento dei consequenziali indebiti.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio attiene all'accertamento della genuinità del rapporto di lavoro, quale bracciante agricola, della ricorrente ai fini della sua reiscrizione nei relativi elenchi ed alla conseguenziale infondatezza dei relativi indebiti.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Tutte le eccezioni preliminari formulate dall'ente previdenziale sono infondate in quanto:
2 - il ricorso appare sufficientemente specifico quanto agli indici di subordinazione. La ricorrente ha infatti specificato di aver lavorato come bracciante addetta alla raccolta, delineato le tipologie di prodotti, riferito circa il luogo della prestazione, le modalità e gli importi del pagamento, l'orario di lavoro e il titolare del potere direttivo;
- la proposizione della domanda giudiziale è, poi, tempestiva poiché il ricorso è stato depositato in data 10.10.2024 (quindi prima del decorso dei 120 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 20.06.2024).
INTERESSE AD – CP_3 Controparte_4
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere concreto ed attuale. Il che si verifica, per l'azione di accertamento negativo, solo ed esclusivamente quando il ricorrente intenda rimuovere una situazione di incertezza, a lui pregiudizievole, concernente l'esistenza di un preteso diritto, vantato da parte del resistente. La fonte di tale incertezza, in altre parole, non può essere rappresentata da un mero convincimento soggettivo del ricorrente, avulso da qualsiasi connessione con la condotta del presunto creditore, ma deve essere costituita dal c.d. “vanto” o
“jattanza” del diritto. È necessaria, quindi, che il presunto creditore affermi, in modo esplicito o per facta concludentia, ma sempre attraverso comportamenti oggettivi e giuridicamente rilevanti, l'esistenza del preteso diritto nei confronti dei terzi o direttamente nei confronti della parte ricorrente, indicata come debitrice. Il che è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr. Cass.
16162/2015; Cass. 6859/1993), secondo cui “l'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore od un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto
3 giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga
l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto”.
Nel caso in esame, l'interesse ad agire di parte ricorrente risulta correlato solo ed esclusivamente alla reiscrizione negli elenchi agricoli non avendo l'ente convenuto richiesto la restituzione di alcuna somma.
DISCONOSCIMENTO DEL RAPPORTO LAVORATIVO E
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
Con riguardo all'onere probatorio in capo al ricorrente nell'ipotesi de qua, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'”iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del
d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente" (Cass. 2739/2016).
Il ricorrente, pertanto, deve innanzitutto rispettare un preciso onere di allegazione, indicando nel ricorso tutto quanto attenga al rapporto di lavoro intercorso per, poi, provarne gli elementi, anche a mezzo di testimonianze, nel corso del giudizio.
RILEVANZA DEI VERBALI ISPETTIVI
Nondimeno, il giudice può decidere la causa in assenza di attività istruttoria qualora dal verbale ispettivo emerga un quadro probatorio di particolare gravità e significatività in ordine all'omessa esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
4 Circa il valore probatorio dei verbali ispettivi, la Suprema Corte ha affermato che “i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”. (ex multis Cass. 17702/2016).
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Così delineato il valore probatorio degli atti del procedimento ispettivo, va evidenziato che, nel caso di specie, emergono numerose contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai diversi lavoratori, dalla ricorrente e dal datore di lavoro durante l'accertamento ispettivo e non vi sono elementi per ritenere che tali criticità possano essere superate dalle medesime persone in sede di escussione testimoniale. D'altra parte, si tratta di dichiarazioni che possono ritenersi genuine sia perché rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sia per il loro contenuto contra se e latamente confessorio.
Nel caso in esame, dunque, può ritenersi che non sussista il rapporto di lavoro subordinato agricolo tra parte ricorrente e sulla base dei CP_2 seguenti elementi:
- dichiarazioni rese dal presunto datore indicato quale teste, CP_2 in sede ispettiva;
- dichiarazioni rese da , indicata quale teste, in Testimone_1 sede ispettiva;
- dichiarazioni rese da in ordine alla posizione di Testimone_2
; Testimone_1
- dichiarazioni rese della stessa ricorrente in sede ispettiva in ordine alla tipologia di coltivazioni ed allo stato dei luoghi.
5 DICHIARAZIONI RESE DA IN SEDE ISPETTIVA CP_2
presunto datore di lavoro ed indicato quale teste da parte CP_2 ricorrente, nel corso dell'accertamento ispettivo, ha dichiarato di avere alle proprie dipendenze sei o sette persone di cui non ricorda il nome se non di due sue familiari. La genericità del ricordo sul punto non appare superabile da una sua eventuale escussione in sede testimoniale stante la genuinità di tali dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'attività ispettiva e considerando che da tali dichiarazioni (febbraio 2023 e gennaio 2024) risulta decorso un ulteriore e notevole lasso di tempo.
DICHIARAZIONI RESE DA Testimone_1
Ulteriori criticità riguardano le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla VO . Testimone_1
Le sue dichiarazioni debbono reputarsi dotate di una particolare efficacia probatoria sia poiché rese dal soggetto indicato dalla ricorrente come la collega di lavoro con la quale aveva la conoscenza più intima, sia per il loro contenuto, sia perché rese nell'immediatezza degli accertamenti.
Le sue dichiarazioni sono incompatibili con quanto riferito dalla ricorrente in sede ispettiva.
La ricorrente ha dichiarato in sede ispettiva di recarsi abitualmente al fondo insieme a , indicata come collega di lavoro e Testimone_1 teste a favore.
, viceversa, ha affermato in modo categorico di non conoscere Tes_1 altri braccianti e di aver sempre raggiunto il fondo autonomamente con la propria automobile. (“c'erano tre quattro persone a lavorare alla raccolta ma non li conosco. Anche alla piantumazione dei meloni c'erano tre o quattro persone di cui non conosco i nomi. Vado a lavorare con la mia macchina. […] Non c'è nessuno che mi ha visto lavorare sul fondo di
). CP_2
6 DICHIARAZIONI RESE DA Testimone_2
La VO , escussa in sede ispettiva subito dopo la Testimone_2
, l'ha riconosciuta e ha dichiarato di conoscerla in quanto “vicina Tes_1 di casa” e non quale collega di lavoro. Ricorda, infatti, tra le sue colleghe di lavoro solo una certa e si recavano sul posto di lavoro tutte Per_1 insieme con l'automobile del CP_2
Anche tali dichiarazioni, quindi, costituiscono un ulteriore elemento di criticità sia sulla posizione della parte ricorrente sia per la valutazione delle dichiarazioni di , indicata quale teste da parte ricorrente. Tes_1
DICHIARAZIONI RESE IN SEDE ISPETTIVA DA PARTE RICORRENTE
Rilevanti sono anche le contraddizioni e le dichiarazioni generiche rese in sede ispettiva da parte ricorrente.
Tali criticità, infatti, riguardano sia la tipologia di coltivazioni, sia lo stato dei luoghi sia il proprio rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il primo profilo, la maggioranza dei lavoratori sentiti e lo stesso imprenditore hanno dichiarato che la coltura principale CP_2 del fondo agricolo fosse costituita dalle fragole. La ricorrente, invece, ha riferito di essersi occupata della raccolta di meloni, melanzane, peperoni e ortaggi vari, coltivazioni richiamate solo da alcuni lavoratori come marginali o saltuarie. D'altra parte, la stessa ha richiamato solo Tes_1 fragole e meloni mentre occasionalmente si è occupata di peperoni e melanzane.
Non rileva ai fini della decisione che nel ricorso introduttivo parte ricorrente abbia dedotto di essersi occupata anche di raccolta di fragole;
va dato conto, infatti, che le dichiarazioni rese in sede ispettiva sono, per momento storico e contesto, maggiormente genuine e, pertanto, attendibili.
Per quanto riguarda il secondo piano di indagine, la descrizione dei luoghi fornita dalla ricorrente in merito al percorso necessario per raggiungere il fondo, alla sua collocazione, alle modalità di irrigazione e alla presenza di
7 manufatti non coincide con quanto riferito da altri lavoratori e dal datore di lavoro.
La ricorrente, infatti, ha dichiarato di non aver mai visto il pozzo mentre il dichiara che esso si trova vicino alla strada. Appare, infatti, CP_2 inverosimile non aver mai visto un pozzo che si trova vicino all'unica strada di accesso al fondo.
Allo stesso modo, in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, la ricorrente non ha indicato l'esistenza di un muro di confine su un lato dei fondi e non ha indicato l'esistenza di un manufatto grezzo destinato a civile abitazione, come riportato nella relazione ispettiva.
La ricorrente, infine, non è stata in grado di indicare alcuni elementi essenziali della propria prestazione lavorativa come, ad esempio, la retribuzione percepita (“Le buste paga non le ho mai ricevute perché non mi interessavano, non ricordo quanto mi dava al giorno, mi pagava in contanti a casa sua ed eravamo sempre da soli, a volte c'era la moglie. La domanda di disoccupazione l'ho sempre fatta a S. Marcellino con la sig.ra
”) ovvero indica un periodo di lavoro più ampio per l'anno 2022. In Pt_2 ricorso, infatti, allega di aver lavorato da luglio a settembre 2022 mentre in sede ispettiva ha dichiarato di avervi lavorato fino a dicembre 2022.
Alla luce di tali considerazioni è stato ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria, poiché i testi indicati da parte ricorrente hanno riferito, in epoca più vicina al momento storico, circostanze non compatibili con la ricostruzione offerta da parte ricorrente.
A parere di questo giudicante, pertanto, non vi sono elementi per ritenere sussistente il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell'imprenditore CP_2
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nel caso in esame, infatti, le domande proposte da parte ricorrente non hanno ad oggetto una prestazione previdenziale ma la reiscrizione negli
8 elenchi dei lavoratori agricoli in ragione dell'estrema genericità ed indeterminatezza della domanda di annullamento degli indebiti conseguenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di annullamento degli indebiti;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 08/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12324/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 10/08/1975 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PIROLO FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Catalano, giusta procura generale in atti
RESISTENTE
OGGETTO: disconoscimento prestazione di lavoro agricolo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024 parte ricorrente ha dedotto:
1 - di aver lavorato alle dipendenze dell Controparte_2 dal 2019 al 2022, per 51 giornate in ciascun anno, con la
[...] mansione di bracciante agricola;
- che in data 20.06.2024 le veniva comunicato, a mezzo raccomandata, un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze dell'imprenditore individuale CP_2
- di essersi occupata della raccolta di fragole, meloni ed ortaggi su un fondo sito a Villa Literno con orario di lavoro dalle 6.30 alle 13.30 o dalle 7.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì;
- di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 45,00 – 50,00.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa, con conseguente condanna dell'ente resistente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e con l'annullamento dei consequenziali indebiti.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio attiene all'accertamento della genuinità del rapporto di lavoro, quale bracciante agricola, della ricorrente ai fini della sua reiscrizione nei relativi elenchi ed alla conseguenziale infondatezza dei relativi indebiti.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Tutte le eccezioni preliminari formulate dall'ente previdenziale sono infondate in quanto:
2 - il ricorso appare sufficientemente specifico quanto agli indici di subordinazione. La ricorrente ha infatti specificato di aver lavorato come bracciante addetta alla raccolta, delineato le tipologie di prodotti, riferito circa il luogo della prestazione, le modalità e gli importi del pagamento, l'orario di lavoro e il titolare del potere direttivo;
- la proposizione della domanda giudiziale è, poi, tempestiva poiché il ricorso è stato depositato in data 10.10.2024 (quindi prima del decorso dei 120 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta in data 20.06.2024).
INTERESSE AD – CP_3 Controparte_4
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere concreto ed attuale. Il che si verifica, per l'azione di accertamento negativo, solo ed esclusivamente quando il ricorrente intenda rimuovere una situazione di incertezza, a lui pregiudizievole, concernente l'esistenza di un preteso diritto, vantato da parte del resistente. La fonte di tale incertezza, in altre parole, non può essere rappresentata da un mero convincimento soggettivo del ricorrente, avulso da qualsiasi connessione con la condotta del presunto creditore, ma deve essere costituita dal c.d. “vanto” o
“jattanza” del diritto. È necessaria, quindi, che il presunto creditore affermi, in modo esplicito o per facta concludentia, ma sempre attraverso comportamenti oggettivi e giuridicamente rilevanti, l'esistenza del preteso diritto nei confronti dei terzi o direttamente nei confronti della parte ricorrente, indicata come debitrice. Il che è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (cfr. Cass.
16162/2015; Cass. 6859/1993), secondo cui “l'interesse ad agire, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore od un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto
3 giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga
l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto”.
Nel caso in esame, l'interesse ad agire di parte ricorrente risulta correlato solo ed esclusivamente alla reiscrizione negli elenchi agricoli non avendo l'ente convenuto richiesto la restituzione di alcuna somma.
DISCONOSCIMENTO DEL RAPPORTO LAVORATIVO E
DISTRIBUZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
Con riguardo all'onere probatorio in capo al ricorrente nell'ipotesi de qua, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'”iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del
d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente" (Cass. 2739/2016).
Il ricorrente, pertanto, deve innanzitutto rispettare un preciso onere di allegazione, indicando nel ricorso tutto quanto attenga al rapporto di lavoro intercorso per, poi, provarne gli elementi, anche a mezzo di testimonianze, nel corso del giudizio.
RILEVANZA DEI VERBALI ISPETTIVI
Nondimeno, il giudice può decidere la causa in assenza di attività istruttoria qualora dal verbale ispettivo emerga un quadro probatorio di particolare gravità e significatività in ordine all'omessa esecuzione della prestazione lavorativa da parte del ricorrente.
4 Circa il valore probatorio dei verbali ispettivi, la Suprema Corte ha affermato che “i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”. (ex multis Cass. 17702/2016).
VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA
Così delineato il valore probatorio degli atti del procedimento ispettivo, va evidenziato che, nel caso di specie, emergono numerose contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai diversi lavoratori, dalla ricorrente e dal datore di lavoro durante l'accertamento ispettivo e non vi sono elementi per ritenere che tali criticità possano essere superate dalle medesime persone in sede di escussione testimoniale. D'altra parte, si tratta di dichiarazioni che possono ritenersi genuine sia perché rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo sia per il loro contenuto contra se e latamente confessorio.
Nel caso in esame, dunque, può ritenersi che non sussista il rapporto di lavoro subordinato agricolo tra parte ricorrente e sulla base dei CP_2 seguenti elementi:
- dichiarazioni rese dal presunto datore indicato quale teste, CP_2 in sede ispettiva;
- dichiarazioni rese da , indicata quale teste, in Testimone_1 sede ispettiva;
- dichiarazioni rese da in ordine alla posizione di Testimone_2
; Testimone_1
- dichiarazioni rese della stessa ricorrente in sede ispettiva in ordine alla tipologia di coltivazioni ed allo stato dei luoghi.
5 DICHIARAZIONI RESE DA IN SEDE ISPETTIVA CP_2
presunto datore di lavoro ed indicato quale teste da parte CP_2 ricorrente, nel corso dell'accertamento ispettivo, ha dichiarato di avere alle proprie dipendenze sei o sette persone di cui non ricorda il nome se non di due sue familiari. La genericità del ricordo sul punto non appare superabile da una sua eventuale escussione in sede testimoniale stante la genuinità di tali dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'attività ispettiva e considerando che da tali dichiarazioni (febbraio 2023 e gennaio 2024) risulta decorso un ulteriore e notevole lasso di tempo.
DICHIARAZIONI RESE DA Testimone_1
Ulteriori criticità riguardano le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla VO . Testimone_1
Le sue dichiarazioni debbono reputarsi dotate di una particolare efficacia probatoria sia poiché rese dal soggetto indicato dalla ricorrente come la collega di lavoro con la quale aveva la conoscenza più intima, sia per il loro contenuto, sia perché rese nell'immediatezza degli accertamenti.
Le sue dichiarazioni sono incompatibili con quanto riferito dalla ricorrente in sede ispettiva.
La ricorrente ha dichiarato in sede ispettiva di recarsi abitualmente al fondo insieme a , indicata come collega di lavoro e Testimone_1 teste a favore.
, viceversa, ha affermato in modo categorico di non conoscere Tes_1 altri braccianti e di aver sempre raggiunto il fondo autonomamente con la propria automobile. (“c'erano tre quattro persone a lavorare alla raccolta ma non li conosco. Anche alla piantumazione dei meloni c'erano tre o quattro persone di cui non conosco i nomi. Vado a lavorare con la mia macchina. […] Non c'è nessuno che mi ha visto lavorare sul fondo di
). CP_2
6 DICHIARAZIONI RESE DA Testimone_2
La VO , escussa in sede ispettiva subito dopo la Testimone_2
, l'ha riconosciuta e ha dichiarato di conoscerla in quanto “vicina Tes_1 di casa” e non quale collega di lavoro. Ricorda, infatti, tra le sue colleghe di lavoro solo una certa e si recavano sul posto di lavoro tutte Per_1 insieme con l'automobile del CP_2
Anche tali dichiarazioni, quindi, costituiscono un ulteriore elemento di criticità sia sulla posizione della parte ricorrente sia per la valutazione delle dichiarazioni di , indicata quale teste da parte ricorrente. Tes_1
DICHIARAZIONI RESE IN SEDE ISPETTIVA DA PARTE RICORRENTE
Rilevanti sono anche le contraddizioni e le dichiarazioni generiche rese in sede ispettiva da parte ricorrente.
Tali criticità, infatti, riguardano sia la tipologia di coltivazioni, sia lo stato dei luoghi sia il proprio rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il primo profilo, la maggioranza dei lavoratori sentiti e lo stesso imprenditore hanno dichiarato che la coltura principale CP_2 del fondo agricolo fosse costituita dalle fragole. La ricorrente, invece, ha riferito di essersi occupata della raccolta di meloni, melanzane, peperoni e ortaggi vari, coltivazioni richiamate solo da alcuni lavoratori come marginali o saltuarie. D'altra parte, la stessa ha richiamato solo Tes_1 fragole e meloni mentre occasionalmente si è occupata di peperoni e melanzane.
Non rileva ai fini della decisione che nel ricorso introduttivo parte ricorrente abbia dedotto di essersi occupata anche di raccolta di fragole;
va dato conto, infatti, che le dichiarazioni rese in sede ispettiva sono, per momento storico e contesto, maggiormente genuine e, pertanto, attendibili.
Per quanto riguarda il secondo piano di indagine, la descrizione dei luoghi fornita dalla ricorrente in merito al percorso necessario per raggiungere il fondo, alla sua collocazione, alle modalità di irrigazione e alla presenza di
7 manufatti non coincide con quanto riferito da altri lavoratori e dal datore di lavoro.
La ricorrente, infatti, ha dichiarato di non aver mai visto il pozzo mentre il dichiara che esso si trova vicino alla strada. Appare, infatti, CP_2 inverosimile non aver mai visto un pozzo che si trova vicino all'unica strada di accesso al fondo.
Allo stesso modo, in ordine alla descrizione dello stato dei luoghi, la ricorrente non ha indicato l'esistenza di un muro di confine su un lato dei fondi e non ha indicato l'esistenza di un manufatto grezzo destinato a civile abitazione, come riportato nella relazione ispettiva.
La ricorrente, infine, non è stata in grado di indicare alcuni elementi essenziali della propria prestazione lavorativa come, ad esempio, la retribuzione percepita (“Le buste paga non le ho mai ricevute perché non mi interessavano, non ricordo quanto mi dava al giorno, mi pagava in contanti a casa sua ed eravamo sempre da soli, a volte c'era la moglie. La domanda di disoccupazione l'ho sempre fatta a S. Marcellino con la sig.ra
”) ovvero indica un periodo di lavoro più ampio per l'anno 2022. In Pt_2 ricorso, infatti, allega di aver lavorato da luglio a settembre 2022 mentre in sede ispettiva ha dichiarato di avervi lavorato fino a dicembre 2022.
Alla luce di tali considerazioni è stato ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria, poiché i testi indicati da parte ricorrente hanno riferito, in epoca più vicina al momento storico, circostanze non compatibili con la ricostruzione offerta da parte ricorrente.
A parere di questo giudicante, pertanto, non vi sono elementi per ritenere sussistente il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze dell'imprenditore CP_2
Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nel caso in esame, infatti, le domande proposte da parte ricorrente non hanno ad oggetto una prestazione previdenziale ma la reiscrizione negli
8 elenchi dei lavoratori agricoli in ragione dell'estrema genericità ed indeterminatezza della domanda di annullamento degli indebiti conseguenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda di annullamento degli indebiti;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Aversa, 08/07/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile.
9