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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 26/2025 R.G.L. promossa da:
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sommariva del Bosco
(CN) presso lo studio dell'Avv. E. Francia che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Savigliano (CN) presso lo studio dell'Avv. S. CP_1
Mariani che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 20/01/2025.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 9/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 499/24 in data 18/12/2024 del Parte_1
Tribunale di Asti, che aveva accolto l'impugnazione spiegata da CP_1
(dipendente dal 1°/07/2003 con mansioni di magazziniera di 4° livello ccnl Farmacie
Private), disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, co. 1, st. lav.,
1 avverso il licenziamento irrogatole il 7/09/2022 per giusta causa disciplinare consistita, come si legge nella lettera di contestazione, nell'avere «effettuato copia di dati e informazioni riservate e coperte da privacy relativi sia ai clienti privati che ai soci della farmacia e alla gestione della stessa. Quanto sopra è accaduto accedendo al sistema informatico al di fuori dell'ambito delle mansioni lavorative a lei affidate, senza autorizzazione» (doc. n. 7); dati e informazioni che, in supporto fotografico conservato nello smartphone, erano poi stati trasmessi ai Carabinieri del N.A.S. autori nelle giornate del 7-9/02/2022 di un'ispezione presso la farmacia, cui aveva fatto seguito un'indagine penale.
Il primo Giudice, in esito all'istruttoria documentale e testimoniale, ha concluso nel senso che la condotta contestata alla lavoratrice fosse priva di rilievo disciplinare e che il provvedimento espulsivo, pertanto, avesse natura ritorsiva, avendo «rappresentato una reazione alla attività di collaborazione resa dalla ricorrente nel corso delle indagini, posto che il datore di lavoro ha avuto sin da subito piena contezza che l'attività di copia di dati e informazioni si è inserita nell'ambito delle indagini della polizia giudiziaria, avendo questi appreso i fatti proprio a seguito di consultazione del fascicolo penale»
(sentenza, pag. 14).
Parte appellante, in particolare (e con notevole ripetitività, non proprio rispettosa delle prescrizioni ex art. 121 c.p.c.), lamentava, in estrema sintesi, che la sentenza gravata aveva:
- omesso di considerare come la contestazione disciplinare non riguardasse la veridicità o meno delle informazioni trasmesse ai Carabinieri, né il fatto in sé della loro trasmissione (motivi sub A e F);
- ritenuto non provato il divieto per la lavoratrice di accedere alle piattaforme informatiche in uso alla farmacia (e, segnatamente, al programma di gestione delle spese rimborsate dall' , nonostante dall'istruttoria orale fosse emerso il CP_2
contrario (motivi sub B e C);
- trascurato che le tre fotografie riportate nell'affogliato 93 del fascicolo del P.M. risultavano scattate in data anteriore all'accesso ispettivo dei Carabinieri e, perciò, non avevano condiviso con esso alcun vincolo cronologico o funzionale: sia perché la schermata del computer ivi raffigurata indica la data del 3/06/2021 (sicché la relativa fotografia doveva ritenersi già in possesso abusivo da parte della
2 dipendente), sia perché la terza fotografia raffigurava dei “post-it” attaccati al monitor e risalenti al 25/11/2020 (motivi sub D, E, G e H);
- mancato di concludere che, per tali ragioni, «la contestazione disciplinare e la comminazione del provvedimento disciplinare espulsivo non [avevano] costituito, affatto, una reazione alla collaborazione della lavoratrice con i militari del N.A.S.»
(ricorso, pag. 36), con conseguente inesistenza dell'asserito fine ritorsivo e dei presupposti per la reintegrazione ai sensi dell'art. 18, co. 1, st. lav. (motivi sub I e
L).
Si è costituita evidenziando l'infondatezza dell'appello avversario e CP_1
chiedendone il rigetto, con integrale conferma della prima sentenza.
All'udienza del 21/05/2025, la causa, all'esito della discussione (nel corso della quale il difensore dell'appellata chiedeva ordinarsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di talune espressioni sconvenienti e offensive contenute nella memoria costitutiva avversaria), è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. I motivi di gravame sub A e F non sono di particolare momento e si risolvono semplicemente nella presa d'atto, a fronte di quella che può considerarsi come
'interpretazione autentica' offerta dalla delle ragioni del Parte_1
disposto licenziamento, che queste ultime riguardavano, come conformemente statuito dal primo Giudice (a differenza, peraltro, di quanto inteso dalla stessa appellante), soltanto l'«accesso abusivo [senza autorizzazione del datore, n.d.e.] al sistema informatico e [la] copia di dati e informazioni riservate e coperte da privacy relativi ai clienti e ai soci della farmacia nonché alla gestione della stessa, esulando da esso ogni riferimento alla veridicità o meno delle informazioni rese alla Polizia Giudiziaria. A comprova di ciò si pone il tenore della lettera di licenziamento che ha ampiamente dettagliato le modalità e i tempi dell'accesso abusivo e il contenuto di alcune informazioni riservate rese mentre ha – solamente in via incidentale e sintetica – fatto riferimento alla asserita falsità delle informazioni, falsità a cui non è fatto alcun cenno nella lettera di contestazione disciplinare» (sentenza, pagg. 3-4).
L'appellante, a suffragio di ciò, sottolinea altresì l'evidenza «che il licenziamento [era] stato operato dall'odierna appellante per ragioni estranee alla trasmissione delle informazioni ai militari del N.A.S.» e che l'azienda non aveva «formulato alcuna contestazione disciplinare in ordine a quanto riferito dall'odierna appellata ai militari del
3 N.A.S. di Alessandria e non [aveva] formulato, altresì, alcuna contestazione disciplinare in ordine alla trasmissione di fotografie presenti sul suo smartphone ai militari del N.A.S. di Alessandria» (ricorso, pagg. 20 e 31).
La precisazione – aderente, come si è detto, alla prima sentenza, che parte appellata, oltretutto, ha ritenuto corretta sul punto (cfr. comparsa, pag. 9) – fuga ogni dubbio in merito, visto che, invece, nell'originaria memoria costitutiva di parte convenuta (sul punto si tornerà infra, n. 5) si leggeva che «l'oggetto della contestazione disciplinare aveva ad oggetto tali dichiarazioni “confidenziali” rese ai militari del N.A.S. in data
09.02.2022 e tale trasmissione di fotografie e video conservate nel proprio apparato cellulare sempre ai militari del N.A.S.» (comparsa 3/07/2023, pag. 10) – aspetto questo, semmai, che il primo Giudice ha valorizzato per l'accertamento del fine ritorsivo del recesso datoriale.
3. Ciò chiarito, le censure sub C e D sono infondate e non possono essere accolte.
3.1. È scritto nella sentenza appellata che «Benché tutti i testimoni abbiano riferito che le attività compiute dalla ricorrente, al pari della collega non farmacista, fossero concretamente la registrazione dell'esito dei tamponi e la prenotazione dei vaccini
[come sostiene l'appellante], nondimeno non vi è alcuna prova in ordine a limiti specifici imposti nell'uso delle piattaforme informatiche né, più in generale, in ordine a direttive particolari sul loro utilizzo e sull'accesso ai dati in esse contenuti. Tale prova, che incombeva alla resistente – afferendo a uno degli elementi dell'addebito, ossia
l'accesso al sistema informatico senza autorizzazione – non è stata fornita in giudizio e neppure vi è stata allegazione al riguardo, avendo la resistente nel proprio atto di costituzione in giudizio [cfr., ad es., pagg. 29 e 44] negato in radice l'accessibilità alla piattaforma da parte della ricorrente (ad esclusione del gestionale del magazzino), circostanza poi invece inequivocabilmente acclarata all'esito dell'istruttoria orale» (pag.
7).
In effetti, il ricorso in appello registra al riguardo una sensibile 'correzione di tiro', là dove, re melius perpensa, viene ammesso ora che «A ben vedere, quindi, l'accesso da parte dell'odierna appellata alla piattaforma istituzionale per la registrazione dei tamponi veniva, di volta in volta, autorizzato dai soci della farmacia allorquando il personale farmacista era impegnato. Per quanto concerne l'accesso da parte dell'odierna appellata alla medesima piattaforma istituzionale per la prenotazione dei vaccini, era
4 stata autorizzata dai soci della farmacia. Ma detta autorizzazione era concessa esclusivamente per la registrazione dei tamponi e per la prenotazione dei vaccini e non certamente per effettuare delle ricerche circa la storia vaccinale dei pazienti o per la verifica dei tamponi somministrati ai pazienti» (pag. 24; sottolineature dell'estensore).
Comunque sia, va ribadito come quest'ultima circostanza sia rimasta sfornita di prova adeguata e stringente: la società appellante vorrebbe ricavarla a contrario dal fatto che i testi escussi hanno riferito, appunto, che gli accessi telematici della ricorrente avevano di fatto riguardato la registrazione dell'esito dei tamponi e la prenotazione dei vaccini, apparendo «più che evidente che al di fuori dell'autorizzato, l'accesso ai sistemi informatici della farmacia, per ragioni non collocate alle mansioni svolte, “non era autorizzato”» (ibid., pag. 26).
Tuttavia, una simile operazione interpretativa dell'esito dell'istruttoria orale non è consentita proprio in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 48895/18 della Corte di
Cassazione penale citata dalla stessa appellante, secondo la quale il reato ex art. 615- ter c.p. in cui dovrebbe sussumersi la condotta della dipendente «è configurabile in capo a colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga nel sistema protetto violando le condizioni risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'ingresso e l'impiego», prescrizioni che, pertanto (anche agli effetti disciplinari), sarebbero dovute risultare “positivamente”, nel senso, cioè, che il datore avrebbe dovuto provare che era stata CP_1
autorizzata, in maniera esplicita e formale, ad accedere alle piattaforme informatiche solo ed esclusivamente per registrare i tamponi e prenotare i vaccini, con tassativa esclusione, a pena di sanzione disciplinare, di qualunque altra e diversa finalità; non va dimenticato, infatti, come insegna la Suprema Corte, che se l'addebito disciplinare consiste «nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell'art. 7 st.lav.» (Cass. n. 54/17).
3.2. Stesso identico discorso per quanto attiene al programma di gestione delle spese rimborsate dall' CP_2
5 Il Giudice di prime cure si è espresso in proposito affermando che «non vi è allegazione né prova che il programma prevedesse credenziali e password per l'autenticazione»
(sentenza, pag. 7), e parte appellante, di nuovo, non ha provato, anche in relazione all'evocato delitto ex art. 615-ter c.p., la sussistenza di specifiche ed espresse direttive in tal senso.
4. Non possono accogliersi neppure i motivi di gravame sub D, E, G e H.
4.1. In primo luogo, la fotografia in alto a sinistra dell'affogliato 93 del fascicolo del P.M.
(pag. 6 del doc. n. 14) non evidenzia alcun utile riferimento temporale nella schermata del p.c. (che sembra piuttosto riportare la “corretta” data del 9/02/2022), così come nella terza fotografia in basso i “post-it” che si scorgono appiccicati al monitor non è provato fossero stati redatti dalla mano della lavoratrice, dovendosi perciò avallare quanto da lei obiettato: «l'affermazione che le scritte sui post it siano state apposte di pugno da CP_1
è affermazione apodittica e priva di sostegno probatorio e in quanto tale del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio» (comparsa, pag. 15).
4.2. In secondo luogo, il fatto che l'altra fotografia in alto a destra riporti sulla schermata del p.c. la data del 3/06/2021 (o del 3/08/2021, l'immagine ha una pessima risoluzione) non vuole ancora dire ch'essa fosse stata scattata prima della (e fuori contesto rispetto alla) ispezione dei Carabinieri: nulla esclude, infatti (e l'inequivoca prova contraria avrebbe dovuto offrirsi dal datore), che tale data fosse semplicemente quella dell'annotazione elettronica degli appunti riguardanti gli «importi erogati da a tale CP_2
per cui sono state erogate dalla dott.ssa beni diversi alla figlia di Parte_2 Per_1
, tale » (sentenza, pag. 8) – come pare evincersi, tra l'altro, anche dalle Parte_2 Per_2 diciture “Bra 2021” e “08/2021” riportate nella schermata a mo' di riferimento cronologico dell'apposizione degli appunti.
È condivisibile, perciò, l'obiezione di parte appellata per cui «Non è pertanto in alcun modo pacifico (in mancanza di idonea prova che la avrebbe dovuto Parte_1
fornire in corso di giudizio e che invece non ha fornito) che la predetta foto risulti essere stata scattata in data 03/06/2021» (comparsa, pag. 15).
Perdipiù, va senz'altro ripresa la testimonianza del luogotenente dei Carabinieri Tes_1
«riconosco i docc. 12 e 13 [le annotazioni di P.G. del 9/02/2022] di parte
[...]
resistente redatti da me;
effettivamente risulta che erano stati esibiti quello stesso giorno, che era il 9, dal cellulare della ricorrente alcune fotografie che poi sono state
6 inoltrate come risulta dalla seconda annotazione;
come risulta dalla annotazione delle
17.30 del 9 febbraio le informazioni sono state rese in via confidenziale;
queste informazioni sono state rese a Bra ma fuori dai locali della e l'incontro è Pt_1 avvenuto dopo il primo accesso ispettivo che è avvenuto il 7 mentre l'annotazione è del
9; le notizie confidenziali sono state rese dalla ricorrente il giorno 9 alle 13.00 circa come risulta dalla prima annotazione di servizio» (verb. ud. 16/10/2024).
Se ne desume e presume la stretta contestualità dell'apparizione delle fotografie e della loro consegna ai Carabinieri, ribadito che il datore di lavoro, come si è più volte detto, non solo non ha provato nulla in contrario, ma neppure ha provato la pur dedotta
«intensità del profilo intenzionale» (ricorso, pag. 36) della dipendente – il che, detto meglio, si traduce nella totale assenza di prova di quale sarebbe stata la reale ragione per (che, oltretutto, non era nemmeno una sprovveduta neoassunta, CP_1 lavorando lì da quasi vent'anni) di procurarsi i dati e le informazioni riservate della farmacia (e quale ne sarebbe stato l'effettivo utilizzo) se davvero ciò fosse avvenuto prima dell'ispezione del N.A.S. e senza alcun collegamento con essa.
5. Tutti i ragionamenti fin qui seguiti contribuiscono necessariamente a destituire di fondamento i restanti motivi d'appello sub I e L.
L'insussistenza o, comunque, l'irrilevanza disciplinare della condotta attribuita alla lavoratrice nella lettera di contestazione del 26/08/2022 finiscono con il mettere oltremodo in risalto l'ulteriore argomentare del datore dapprima accennato nella lettera di licenziamento e poi reso esplicito, lo si è già notato, nell'originaria comparsa costitutiva: «l'oggetto della contestazione disciplinare aveva ad oggetto tali dichiarazioni
“confidenziali” rese ai militari del N.A.S. in data 09.02.2022 e tale trasmissione di fotografie e video conservate nel proprio apparato cellulare sempre ai militari del N.A.S. di Alessandria […]. La OR , infatti, aveva reso, in un'unica occasione CP_1
(in data 09.02.2022), dichiarazioni confidenziali ai militari del N.A.S. di Alessandria ed aveva, in un'unica occasione (in data 09.02.2022) trasmesso volontariamente ai predetti militari fotografie e video che conservava nel proprio apparato cellulare» (comparsa
3/07/2023, pagg. 10-11).
Se, dunque, era mancato un contegno disciplinarmente illecito da parte della dipendente, allora si deve concludere che ciò che davvero aveva infastidito e irritato il datore di lavoro (cosa, in certo senso, da lui stesso 'ammessa' attraverso le sopra
7 riportate affermazioni) era stata proprio la collaborazione prestata ai Carabinieri da nei termini suddetti – mentre, all'esatto contrario, non può esservi dubbio CP_1
alcuno, come bene motivato nella prima sentenza (cfr. pagg. 13-14), che simile collaborazione avesse integrato una condotta non solo perfettamente legittima, ma assolutamente doverosa.
E se è vero, per consueta definizione, che l'atto del datore è ritorsivo quando costituisce ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del dipendente, allora si conferma per logica conseguenza l'evidente, unica e determinante finalità ritorsiva perseguita dalla con il provvedimento espulsivo della Parte_1
lavoratrice, meritevole della piena tutela ex art. 18, co. 1, st. lav.
6. Per tutte le suesposte osservazioni, che superano ogni altra doglianza ed eccezione,
l'appello dev'essere respinto.
Non si provvede sull'istanza di cancellazione proposta dal difensore di parte appellante: se si può convenire sul fatto che le espressioni «al limite del grottesco» e «strampalate tesi» usate dall'appellata (comparsa, pagg. 17 e 21) siano un po' cariche e certamente non gentili, esse, nondimeno, accedono a una vis polemica strettamente connessa e funzionale alle argomentazioni difensive e priva in sé di intento irriguardoso e offensivo.
Alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Respinge l'istanza di cancellazione delle frasi ritenute offensive;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 26/2025 R.G.L. promossa da:
in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sommariva del Bosco
(CN) presso lo studio dell'Avv. E. Francia che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Savigliano (CN) presso lo studio dell'Avv. S. CP_1
Mariani che la rappresenta e difende per procura in atti
PARTE APPELLATA
Oggetto: impugnazione licenziamento.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 20/01/2025.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 9/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 499/24 in data 18/12/2024 del Parte_1
Tribunale di Asti, che aveva accolto l'impugnazione spiegata da CP_1
(dipendente dal 1°/07/2003 con mansioni di magazziniera di 4° livello ccnl Farmacie
Private), disponendone la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18, co. 1, st. lav.,
1 avverso il licenziamento irrogatole il 7/09/2022 per giusta causa disciplinare consistita, come si legge nella lettera di contestazione, nell'avere «effettuato copia di dati e informazioni riservate e coperte da privacy relativi sia ai clienti privati che ai soci della farmacia e alla gestione della stessa. Quanto sopra è accaduto accedendo al sistema informatico al di fuori dell'ambito delle mansioni lavorative a lei affidate, senza autorizzazione» (doc. n. 7); dati e informazioni che, in supporto fotografico conservato nello smartphone, erano poi stati trasmessi ai Carabinieri del N.A.S. autori nelle giornate del 7-9/02/2022 di un'ispezione presso la farmacia, cui aveva fatto seguito un'indagine penale.
Il primo Giudice, in esito all'istruttoria documentale e testimoniale, ha concluso nel senso che la condotta contestata alla lavoratrice fosse priva di rilievo disciplinare e che il provvedimento espulsivo, pertanto, avesse natura ritorsiva, avendo «rappresentato una reazione alla attività di collaborazione resa dalla ricorrente nel corso delle indagini, posto che il datore di lavoro ha avuto sin da subito piena contezza che l'attività di copia di dati e informazioni si è inserita nell'ambito delle indagini della polizia giudiziaria, avendo questi appreso i fatti proprio a seguito di consultazione del fascicolo penale»
(sentenza, pag. 14).
Parte appellante, in particolare (e con notevole ripetitività, non proprio rispettosa delle prescrizioni ex art. 121 c.p.c.), lamentava, in estrema sintesi, che la sentenza gravata aveva:
- omesso di considerare come la contestazione disciplinare non riguardasse la veridicità o meno delle informazioni trasmesse ai Carabinieri, né il fatto in sé della loro trasmissione (motivi sub A e F);
- ritenuto non provato il divieto per la lavoratrice di accedere alle piattaforme informatiche in uso alla farmacia (e, segnatamente, al programma di gestione delle spese rimborsate dall' , nonostante dall'istruttoria orale fosse emerso il CP_2
contrario (motivi sub B e C);
- trascurato che le tre fotografie riportate nell'affogliato 93 del fascicolo del P.M. risultavano scattate in data anteriore all'accesso ispettivo dei Carabinieri e, perciò, non avevano condiviso con esso alcun vincolo cronologico o funzionale: sia perché la schermata del computer ivi raffigurata indica la data del 3/06/2021 (sicché la relativa fotografia doveva ritenersi già in possesso abusivo da parte della
2 dipendente), sia perché la terza fotografia raffigurava dei “post-it” attaccati al monitor e risalenti al 25/11/2020 (motivi sub D, E, G e H);
- mancato di concludere che, per tali ragioni, «la contestazione disciplinare e la comminazione del provvedimento disciplinare espulsivo non [avevano] costituito, affatto, una reazione alla collaborazione della lavoratrice con i militari del N.A.S.»
(ricorso, pag. 36), con conseguente inesistenza dell'asserito fine ritorsivo e dei presupposti per la reintegrazione ai sensi dell'art. 18, co. 1, st. lav. (motivi sub I e
L).
Si è costituita evidenziando l'infondatezza dell'appello avversario e CP_1
chiedendone il rigetto, con integrale conferma della prima sentenza.
All'udienza del 21/05/2025, la causa, all'esito della discussione (nel corso della quale il difensore dell'appellata chiedeva ordinarsi la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di talune espressioni sconvenienti e offensive contenute nella memoria costitutiva avversaria), è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. I motivi di gravame sub A e F non sono di particolare momento e si risolvono semplicemente nella presa d'atto, a fronte di quella che può considerarsi come
'interpretazione autentica' offerta dalla delle ragioni del Parte_1
disposto licenziamento, che queste ultime riguardavano, come conformemente statuito dal primo Giudice (a differenza, peraltro, di quanto inteso dalla stessa appellante), soltanto l'«accesso abusivo [senza autorizzazione del datore, n.d.e.] al sistema informatico e [la] copia di dati e informazioni riservate e coperte da privacy relativi ai clienti e ai soci della farmacia nonché alla gestione della stessa, esulando da esso ogni riferimento alla veridicità o meno delle informazioni rese alla Polizia Giudiziaria. A comprova di ciò si pone il tenore della lettera di licenziamento che ha ampiamente dettagliato le modalità e i tempi dell'accesso abusivo e il contenuto di alcune informazioni riservate rese mentre ha – solamente in via incidentale e sintetica – fatto riferimento alla asserita falsità delle informazioni, falsità a cui non è fatto alcun cenno nella lettera di contestazione disciplinare» (sentenza, pagg. 3-4).
L'appellante, a suffragio di ciò, sottolinea altresì l'evidenza «che il licenziamento [era] stato operato dall'odierna appellante per ragioni estranee alla trasmissione delle informazioni ai militari del N.A.S.» e che l'azienda non aveva «formulato alcuna contestazione disciplinare in ordine a quanto riferito dall'odierna appellata ai militari del
3 N.A.S. di Alessandria e non [aveva] formulato, altresì, alcuna contestazione disciplinare in ordine alla trasmissione di fotografie presenti sul suo smartphone ai militari del N.A.S. di Alessandria» (ricorso, pagg. 20 e 31).
La precisazione – aderente, come si è detto, alla prima sentenza, che parte appellata, oltretutto, ha ritenuto corretta sul punto (cfr. comparsa, pag. 9) – fuga ogni dubbio in merito, visto che, invece, nell'originaria memoria costitutiva di parte convenuta (sul punto si tornerà infra, n. 5) si leggeva che «l'oggetto della contestazione disciplinare aveva ad oggetto tali dichiarazioni “confidenziali” rese ai militari del N.A.S. in data
09.02.2022 e tale trasmissione di fotografie e video conservate nel proprio apparato cellulare sempre ai militari del N.A.S.» (comparsa 3/07/2023, pag. 10) – aspetto questo, semmai, che il primo Giudice ha valorizzato per l'accertamento del fine ritorsivo del recesso datoriale.
3. Ciò chiarito, le censure sub C e D sono infondate e non possono essere accolte.
3.1. È scritto nella sentenza appellata che «Benché tutti i testimoni abbiano riferito che le attività compiute dalla ricorrente, al pari della collega non farmacista, fossero concretamente la registrazione dell'esito dei tamponi e la prenotazione dei vaccini
[come sostiene l'appellante], nondimeno non vi è alcuna prova in ordine a limiti specifici imposti nell'uso delle piattaforme informatiche né, più in generale, in ordine a direttive particolari sul loro utilizzo e sull'accesso ai dati in esse contenuti. Tale prova, che incombeva alla resistente – afferendo a uno degli elementi dell'addebito, ossia
l'accesso al sistema informatico senza autorizzazione – non è stata fornita in giudizio e neppure vi è stata allegazione al riguardo, avendo la resistente nel proprio atto di costituzione in giudizio [cfr., ad es., pagg. 29 e 44] negato in radice l'accessibilità alla piattaforma da parte della ricorrente (ad esclusione del gestionale del magazzino), circostanza poi invece inequivocabilmente acclarata all'esito dell'istruttoria orale» (pag.
7).
In effetti, il ricorso in appello registra al riguardo una sensibile 'correzione di tiro', là dove, re melius perpensa, viene ammesso ora che «A ben vedere, quindi, l'accesso da parte dell'odierna appellata alla piattaforma istituzionale per la registrazione dei tamponi veniva, di volta in volta, autorizzato dai soci della farmacia allorquando il personale farmacista era impegnato. Per quanto concerne l'accesso da parte dell'odierna appellata alla medesima piattaforma istituzionale per la prenotazione dei vaccini, era
4 stata autorizzata dai soci della farmacia. Ma detta autorizzazione era concessa esclusivamente per la registrazione dei tamponi e per la prenotazione dei vaccini e non certamente per effettuare delle ricerche circa la storia vaccinale dei pazienti o per la verifica dei tamponi somministrati ai pazienti» (pag. 24; sottolineature dell'estensore).
Comunque sia, va ribadito come quest'ultima circostanza sia rimasta sfornita di prova adeguata e stringente: la società appellante vorrebbe ricavarla a contrario dal fatto che i testi escussi hanno riferito, appunto, che gli accessi telematici della ricorrente avevano di fatto riguardato la registrazione dell'esito dei tamponi e la prenotazione dei vaccini, apparendo «più che evidente che al di fuori dell'autorizzato, l'accesso ai sistemi informatici della farmacia, per ragioni non collocate alle mansioni svolte, “non era autorizzato”» (ibid., pag. 26).
Tuttavia, una simile operazione interpretativa dell'esito dell'istruttoria orale non è consentita proprio in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 48895/18 della Corte di
Cassazione penale citata dalla stessa appellante, secondo la quale il reato ex art. 615- ter c.p. in cui dovrebbe sussumersi la condotta della dipendente «è configurabile in capo a colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga nel sistema protetto violando le condizioni risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'ingresso e l'impiego», prescrizioni che, pertanto (anche agli effetti disciplinari), sarebbero dovute risultare “positivamente”, nel senso, cioè, che il datore avrebbe dovuto provare che era stata CP_1
autorizzata, in maniera esplicita e formale, ad accedere alle piattaforme informatiche solo ed esclusivamente per registrare i tamponi e prenotare i vaccini, con tassativa esclusione, a pena di sanzione disciplinare, di qualunque altra e diversa finalità; non va dimenticato, infatti, come insegna la Suprema Corte, che se l'addebito disciplinare consiste «nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell'art. 7 st.lav.» (Cass. n. 54/17).
3.2. Stesso identico discorso per quanto attiene al programma di gestione delle spese rimborsate dall' CP_2
5 Il Giudice di prime cure si è espresso in proposito affermando che «non vi è allegazione né prova che il programma prevedesse credenziali e password per l'autenticazione»
(sentenza, pag. 7), e parte appellante, di nuovo, non ha provato, anche in relazione all'evocato delitto ex art. 615-ter c.p., la sussistenza di specifiche ed espresse direttive in tal senso.
4. Non possono accogliersi neppure i motivi di gravame sub D, E, G e H.
4.1. In primo luogo, la fotografia in alto a sinistra dell'affogliato 93 del fascicolo del P.M.
(pag. 6 del doc. n. 14) non evidenzia alcun utile riferimento temporale nella schermata del p.c. (che sembra piuttosto riportare la “corretta” data del 9/02/2022), così come nella terza fotografia in basso i “post-it” che si scorgono appiccicati al monitor non è provato fossero stati redatti dalla mano della lavoratrice, dovendosi perciò avallare quanto da lei obiettato: «l'affermazione che le scritte sui post it siano state apposte di pugno da CP_1
è affermazione apodittica e priva di sostegno probatorio e in quanto tale del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio» (comparsa, pag. 15).
4.2. In secondo luogo, il fatto che l'altra fotografia in alto a destra riporti sulla schermata del p.c. la data del 3/06/2021 (o del 3/08/2021, l'immagine ha una pessima risoluzione) non vuole ancora dire ch'essa fosse stata scattata prima della (e fuori contesto rispetto alla) ispezione dei Carabinieri: nulla esclude, infatti (e l'inequivoca prova contraria avrebbe dovuto offrirsi dal datore), che tale data fosse semplicemente quella dell'annotazione elettronica degli appunti riguardanti gli «importi erogati da a tale CP_2
per cui sono state erogate dalla dott.ssa beni diversi alla figlia di Parte_2 Per_1
, tale » (sentenza, pag. 8) – come pare evincersi, tra l'altro, anche dalle Parte_2 Per_2 diciture “Bra 2021” e “08/2021” riportate nella schermata a mo' di riferimento cronologico dell'apposizione degli appunti.
È condivisibile, perciò, l'obiezione di parte appellata per cui «Non è pertanto in alcun modo pacifico (in mancanza di idonea prova che la avrebbe dovuto Parte_1
fornire in corso di giudizio e che invece non ha fornito) che la predetta foto risulti essere stata scattata in data 03/06/2021» (comparsa, pag. 15).
Perdipiù, va senz'altro ripresa la testimonianza del luogotenente dei Carabinieri Tes_1
«riconosco i docc. 12 e 13 [le annotazioni di P.G. del 9/02/2022] di parte
[...]
resistente redatti da me;
effettivamente risulta che erano stati esibiti quello stesso giorno, che era il 9, dal cellulare della ricorrente alcune fotografie che poi sono state
6 inoltrate come risulta dalla seconda annotazione;
come risulta dalla annotazione delle
17.30 del 9 febbraio le informazioni sono state rese in via confidenziale;
queste informazioni sono state rese a Bra ma fuori dai locali della e l'incontro è Pt_1 avvenuto dopo il primo accesso ispettivo che è avvenuto il 7 mentre l'annotazione è del
9; le notizie confidenziali sono state rese dalla ricorrente il giorno 9 alle 13.00 circa come risulta dalla prima annotazione di servizio» (verb. ud. 16/10/2024).
Se ne desume e presume la stretta contestualità dell'apparizione delle fotografie e della loro consegna ai Carabinieri, ribadito che il datore di lavoro, come si è più volte detto, non solo non ha provato nulla in contrario, ma neppure ha provato la pur dedotta
«intensità del profilo intenzionale» (ricorso, pag. 36) della dipendente – il che, detto meglio, si traduce nella totale assenza di prova di quale sarebbe stata la reale ragione per (che, oltretutto, non era nemmeno una sprovveduta neoassunta, CP_1 lavorando lì da quasi vent'anni) di procurarsi i dati e le informazioni riservate della farmacia (e quale ne sarebbe stato l'effettivo utilizzo) se davvero ciò fosse avvenuto prima dell'ispezione del N.A.S. e senza alcun collegamento con essa.
5. Tutti i ragionamenti fin qui seguiti contribuiscono necessariamente a destituire di fondamento i restanti motivi d'appello sub I e L.
L'insussistenza o, comunque, l'irrilevanza disciplinare della condotta attribuita alla lavoratrice nella lettera di contestazione del 26/08/2022 finiscono con il mettere oltremodo in risalto l'ulteriore argomentare del datore dapprima accennato nella lettera di licenziamento e poi reso esplicito, lo si è già notato, nell'originaria comparsa costitutiva: «l'oggetto della contestazione disciplinare aveva ad oggetto tali dichiarazioni
“confidenziali” rese ai militari del N.A.S. in data 09.02.2022 e tale trasmissione di fotografie e video conservate nel proprio apparato cellulare sempre ai militari del N.A.S. di Alessandria […]. La OR , infatti, aveva reso, in un'unica occasione CP_1
(in data 09.02.2022), dichiarazioni confidenziali ai militari del N.A.S. di Alessandria ed aveva, in un'unica occasione (in data 09.02.2022) trasmesso volontariamente ai predetti militari fotografie e video che conservava nel proprio apparato cellulare» (comparsa
3/07/2023, pagg. 10-11).
Se, dunque, era mancato un contegno disciplinarmente illecito da parte della dipendente, allora si deve concludere che ciò che davvero aveva infastidito e irritato il datore di lavoro (cosa, in certo senso, da lui stesso 'ammessa' attraverso le sopra
7 riportate affermazioni) era stata proprio la collaborazione prestata ai Carabinieri da nei termini suddetti – mentre, all'esatto contrario, non può esservi dubbio CP_1
alcuno, come bene motivato nella prima sentenza (cfr. pagg. 13-14), che simile collaborazione avesse integrato una condotta non solo perfettamente legittima, ma assolutamente doverosa.
E se è vero, per consueta definizione, che l'atto del datore è ritorsivo quando costituisce ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del dipendente, allora si conferma per logica conseguenza l'evidente, unica e determinante finalità ritorsiva perseguita dalla con il provvedimento espulsivo della Parte_1
lavoratrice, meritevole della piena tutela ex art. 18, co. 1, st. lav.
6. Per tutte le suesposte osservazioni, che superano ogni altra doglianza ed eccezione,
l'appello dev'essere respinto.
Non si provvede sull'istanza di cancellazione proposta dal difensore di parte appellante: se si può convenire sul fatto che le espressioni «al limite del grottesco» e «strampalate tesi» usate dall'appellata (comparsa, pagg. 17 e 21) siano un po' cariche e certamente non gentili, esse, nondimeno, accedono a una vis polemica strettamente connessa e funzionale alle argomentazioni difensive e priva in sé di intento irriguardoso e offensivo.
Alla soccombenza dell'appellante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del grado, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Respinge l'istanza di cancellazione delle frasi ritenute offensive;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario, Iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott.ssa Clotilde Fierro
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