TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 60 del
R.G. 2025, avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1699 cc), promossa
[...]
(P.I. , elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1 P.IVA_1
IO RE, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTRICE–
CONTRO
[...]
(P.I. Controparte_1
)), elettivamente domiciliata presso l'avv. Eleonora Socievole, dalla P.IVA_2
quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo. –CONVENUTA–
Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.11.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1 1. Su istanza della il Controparte_1
Tribunale di Castrovillari, con decreto del 13.12.2024, ha ingiunto alla Parte_1
il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 20.000,00, oltre
[...]
interessi e spese, quale credito riveniente dal contratto di subappalto dei lavori di impiantistica da eseguire presso il condominio “Calavecchia” sito nel Comune
EA.
2. La con atto di citazione notificato alla controparte in data Parte_1
14.01.2025, ha proposto tempestiva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 16.12.2024, deducendo: a) che, con contratto del
26.06.2023, aveva affidato in subappalto alla Controparte_1
i lavori impiantistici da eseguire presso il condominio
[...] CP_1
“Calavecchia” sito nel Comune di EA;
b) che, trattandosi di intervento oggetto di detrazione fiscale del 110%, all'art. 9 del contratto si conveniva che il pagamento del corrispettivo dei lavori subappaltati, pari complessivamente a € 70.000,00, oltre i.v.a., sarebbe stato pagato, per il 30%, al momento della realizzazione di tutte le predisposizioni idriche, termiche, solari e degli scarichi, e, per il residuo, a fine lavori, sempre previa verifica in contraddittorio e consegna, da parte della subappaltatrice, di fattura, di DURC valido alla data di emissione della fattura e di attestato di avvenuto versamento della ritenuta di legge sulle retribuzioni del personale occupato, con espressa previsione che, in difetto, sarebbe stato sospeso ogni pagamento;
c) che, inoltre, all'art. 13 del contratto si indicava, quale foro territorialmente competente per le controversie nascenti dal contratto, quello del
Tribunale di Cosenza;
d) che la subappaltatrice, con notevole ritardo rispetto ai termini essenziali previsti in contratto, aveva eseguito limitatissimi interventi, sospendendoli, poi, senza motivo alcuno, ragion per cui era stato richiesto lo storno della fattura emessa in data 18.10.2023 e la ripresa dei lavori;
e) stante la mancata prosecuzione dei lavori, di aver comunicato, con missiva del 26.06.2023, la risoluzione del contratto;
f) che i lavori sarebbero stati successivamente eseguiti dalla EA e dalla Controparte_2 Parte_2
[...
[...] [... Cassano alla Ionio, sulla base, rispettivamente, dei contratti di subappalto del
09.11.2023 e del 10.11.2023; g) che, alla luce della previsione contenuta all'art. 13 del contratto, dovrebbe essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Castrovillari, risultando per contro competente il Tribunale di Cosenza;
h) che la prova del credito non potrebbe discendere da un documento di formazione unilaterale come la fattura;
i) che, in ogni caso, l'opposta non vanterebbe alcun credito, stante il grave inadempimento in cui quest'ultima sarebbe incorsa nell'esecuzione della propria prestazione;
l) che, anzi, alla luce di quanto previsto dall'art. 10 del contratto,
l'inadempimento della subappaltatrice agli obblighi sanciti dagli artt. 5 (riguardante i termini del cronoprogramma dei lavori) e 9 (riguardante la documentazione relativa alla regolarità contributiva e fiscale dei dipendenti) del medesimo contratto imporrebbe a quest'ultima il pagamento di una penale pari al 5% per ogni violazione, per un importo complessivo di € 7.000,00.
La opponente ha quindi concluso, chiedendo, testualmente, quanto segue: “Voglia
l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento delle svolte ragioni oppositive: 1) In via preliminare, dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Castrovillari, essendo competente a mente dell'art. 28 c.p.c. il Tribunale di Cosenza, revocando il Decreto Ingiuntivo opposto. 2) Gradatamente nel merito dichiarare inammissibile la domanda spinta nel procedimento monitorio e comunque insussistente l'azionata creditoria, revocando a tal fine il Decreto Ingiuntivo opposto. 3) Ritenere e dichiarare l'avvenuta risoluzione per grave inadempimento della Società odierna opposta ed a mente dell'art. 10 delle condizioni negoziali e ex art. 1453 c.c. il contratto di subappalto inter partes del
26.6.2023 e condannare l'infedele esecutrice al pagamento a titolo di penale della somma di € 7.000,00 o di quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia, gradatamente da compensarsi, per quanto di ragione con quanto eventualmente ed in denegata ipotesi dovesse risultare dovuto alla subappaltatrice, revocando in ogni caso l'opposto Decreto. 4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Co 3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2025, la e
[...]
[...
[...] ha sostenuto: a) che l'eccezione Controparte_3
di incompetenza territoriale sarebbe da respingere, poiché il foro indicato in contratto non sarebbe stato espressamente qualificato dalle parti come competente in via esclusiva;
b) che il ritardo accumulato sarebbe imputabile alla opponente e, in particolare, alla presenza di materiale di risulta, alla cui rimozione era stato necessario procedere prima dell'avvio dei lavori;
c) che l'approvazione dei SAL comproverebbe la corretta e completa esecuzione dei lavori di predisposizione di cui al contratto di subappalto;
d) che, stante la non imputabilità del ritardo, la domanda, avanzata dall'attrice, di condanna di essa convenuta al pagamento della penale sarebbe evidentemente infondata.
La convenuta ha quindi concluso testualmente come segue: “Tanto premesso in fatto
e in diritto la ut supra rappresentata, Pt_3 Controparte_1
domiciliata e difesa CONCLUDE affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrazione poiché trattasi di opposizione non è fondata su prova scritta e non può considerarsi di pronta soluzione. - Rigettare l'avversa richiesta di incompetenza territoriale del giudice adito per le motivazioni esposte. nel merito: - rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggi opposto;
- accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi alla società opposta per il ritardo nella consegna dei lavori e per l'effetto rigettare la richiesta di pagamento della penale per euro 7000,00 euro;
- con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
4. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla opponente.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo “esclusivo” oppure di altre espressioni che,
4 senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare – a pena dell'ammissibilità – tutti i fori concorrenti” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.
33203 del 18.12.2024).
Nel caso di specie, invece, l'art. 13 del contratto si limita a prevedere che “per le controversie nascenti dal presente contratto, le parti eleggono come foro competente quello di Cosenza”, senza, tuttavia, attribuire a tale foro il carattere dell'esclusività.
Ne consegue che trattasi di foro certamente facoltativo, come tale derogabile dalle parti, le quali, dunque, avrebbero potuto rivolgersi, come effettivamente verificatosi nel caso di specie, ad uno dei fori concorrenti previsti dalla legge.
5. Sempre in via preliminare, si rileva che la prima udienza di comparizione delle parti è stata fissata, ai sensi dell'art. 171-bis, co. 3 c.p.c., per la data del 23.06.2025 e che la comparsa di costituzione e risposta è stata depositata dalla convenuta opposta solo in data 19.06.2025, allorquando, cioè, era già decorso il termine di almeno venti giorni prima della predetta udienza per il deposito della memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c., che, come è noto, rappresenta l'ultima occasione utile per l'indicazione dei mezzi di prova e per l'effettuazione delle produzioni documentali.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità delle richieste di prova articolate dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
6. Ciò posto, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
5 il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente
(convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. É, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 20597 del 27.06.2022).
Si osserva, altresì, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
6 Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)” (Cass. Civ.,
Sez. Un., sentenza n. 13533 del 30.10.2001).
Orbene, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, deve ritenersi che l'opposta non abbia fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria asseritamente vantata nei confronti della opponente.
Ed invero, la convenuta, nell'ambito del procedimento monitorio, ha prodotto il contratto da cui discenderebbe il credito, allegando l'altrui inadempimento.
Nel presente giudizio di opposizione, tuttavia, la opponente ha, a sua volta, eccepito l'inadempimento dell'opposta, la quale, pertanto, avrebbe dovuto fornire la prova dell'adempimento della propria prestazione ovvero della causa non imputabile che avrebbe reso impossibile l'adempimento.
Tale prova non è però stata fornita dall'opposta, le cui richieste istruttorie, come sopra evidenziato, sono da considerare tardive e, quindi, inammissibili.
Alla luce di ciò, va dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Sulla base dei principi, poc'anzi riferiti, in materia di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, va invece accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla opponente.
Quest'ultima ha infatti prodotto il contratto ed ha allegato l'inadempimento dell'opposta, la quale, tuttavia, risultando decaduta, in ragione della tardiva costituzione, dalla facoltà di indicare mezzi prova, non ha potuto fornire la prova dell'adempimento della propria prestazione ovvero della causa non imputabile che avrebbe reso impossibile l'adempimento.
Alla luce della previsione contenuta nell'art. 10 del contratto, va dunque dichiarata la risoluzione dello stesso per inadempimento dell'opposta, la quale, per sua stessa ammissione, non ha rispettato il cronoprogramma previsto dall'art. 5 del contratto medesimo.
7 Alla dichiarazione di risoluzione del contratto consegue, inoltre, la condanna della opposta al pagamento, in favore della opponente, della penale prevista dall'art. 10 in ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dall'art. 5.
Non v'è spazio, invece, per l'applicazione di una ulteriore penale per l'inadempimento degli obblighi, previsti dall'art. 9 del contratto, inerenti alla consegna della documentazione relativa alla regolarità contributiva e fiscale dei dipendenti, tenuto conto che tali obblighi sarebbero effettivamente sorti solo laddove la prestazione fosse stata correttamente e tempestivamente eseguita e fosse conseguentemente sorto il diritto al pagamento e all'emissione della fattura.
La penale che l'opposta è tenuta a corrispondere in favore della opponente va pertanto determinata sulla base della sola violazione dell'art. 5 ed ammonta, quindi, a
€ 3.500,00, corrispondente al 5% dell'importo dei lavori.
8. In ossequio al principio della soccombenza, la convenuta opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice opponente, che, alla luce dell'entità del credito e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 e €
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 13.12.2024;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
dichiara la risoluzione del contratto di subappalto stipulato, in data Parte_1
Parte 26.06.2023, dalla quale subappaltante, e dalla Parte_1 [...]
Co
quale subappaltatrice, condannando la Controparte_1
[...]
al pagamento, in favore della Controparte_1
8 a titolo di penale, dell'importo di € 3.500,00; Parte_1
3) condanna la al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute per il presente giudizio dalla Parte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Castrovillari, l'11.11.2025.
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
9