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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2521/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Marianna Galimberti del Foro di Monza (C.F. , - la quale dichiara di voler ricevere tutte C.F._2 le comunicazioni e notificazioni afferenti al presente procedimento agli indirizzi PEC: ovvero al seguente fax n. 039/8900094 – ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marianna Galimberti sito in Monza (MB), via L. van Beethoven n. 2/4, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente a [...] – int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Martino del Foro di Milano (c.f. ) la quale dichiara di volere ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni e notificazioni relative a questo procedimento all'indirizzo PEC ovvero al nr. di fax 0355293993, elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio in via Vittorio Emanuele II n. 23 a Calusco d'Adda (BG), giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Premesso che entrambe le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di voler consensualizzare il pendente giudizio divorzile con reciproche rinunce, inclusa la domanda di assegno divorzile, come da accordo conciliativo raggiunto nelle more del presente procedimento divorzile, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, accogliere le seguenti conclusioni congiunte 1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, contratto a SC (MB) il 18.05.1991, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Parte_1 Comune di Cologno Monzese (MI) al n. 56, P.II, Serie B, anno 1991, ordinando alla Cancelleria di procedere con le comunicazioni di rito al competente ufficio di stato civile per le dovute annotazioni;
2. le parti hanno sottoscritto la scrittura privata transattiva nella quale sig. si impegna a Parte_1 versare alla sig.ra , che ha accettato senza riserve, l'importo complessivo di € 12.000,00 a saldo CP_1 e stralcio degli arretrati di mantenimento dovuti e non corrisposti dal 05.04.2022 , con le seguenti modalità:
3.contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata il sig. ha versato alla sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario istantaneo, un acconto di € 4.000,00 (euro quattromila/00); CP_1
4.con decorrenza ottobre 2025 il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 300,00 ogni Parte_1 CP_1 10 del mese e così per ogni mese (euro trecento/00) sino al saldo effettivo di quanto convenuto a saldo e stralcio, sul conto corrente intestato alla Sig. . Il mancato o ritardato pagamento di Controparte_1 anche solo di una rata da parte del Sig. , determinerà ai sensi dell'art. 1186 c.c. la decadenza Parte_1 dal beneficio del termine.
5.spese compensate.
6. Le parti dichiarano di voler rinunciare sin d'ora ai termini per l'impugnazione. Le parti chiedono che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita del luglio 2020 assentito dal P.M. sede in data 28.7.2020. Non è contestato che non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in BELLUSCO il 18.5.1991 (trascritto al nr. 9 parte II
[...] Parte_1 serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune ) alle condizioni concordate tra le pagina 2 di 3 parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BELLUSCO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2521/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Marianna Galimberti del Foro di Monza (C.F. , - la quale dichiara di voler ricevere tutte C.F._2 le comunicazioni e notificazioni afferenti al presente procedimento agli indirizzi PEC: ovvero al seguente fax n. 039/8900094 – ed elettivamente Email_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marianna Galimberti sito in Monza (MB), via L. van Beethoven n. 2/4, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente a [...] – int. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Martino del Foro di Milano (c.f. ) la quale dichiara di volere ricevere tutte le C.F._4 comunicazioni e notificazioni relative a questo procedimento all'indirizzo PEC ovvero al nr. di fax 0355293993, elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio in via Vittorio Emanuele II n. 23 a Calusco d'Adda (BG), giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: IO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
pagina 1 di 3 Premesso che entrambe le parti dichiarano di non volersi riconciliare e di voler consensualizzare il pendente giudizio divorzile con reciproche rinunce, inclusa la domanda di assegno divorzile, come da accordo conciliativo raggiunto nelle more del presente procedimento divorzile, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, accogliere le seguenti conclusioni congiunte 1.dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i sigg.ri e Controparte_1 [...]
, contratto a SC (MB) il 18.05.1991, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Parte_1 Comune di Cologno Monzese (MI) al n. 56, P.II, Serie B, anno 1991, ordinando alla Cancelleria di procedere con le comunicazioni di rito al competente ufficio di stato civile per le dovute annotazioni;
2. le parti hanno sottoscritto la scrittura privata transattiva nella quale sig. si impegna a Parte_1 versare alla sig.ra , che ha accettato senza riserve, l'importo complessivo di € 12.000,00 a saldo CP_1 e stralcio degli arretrati di mantenimento dovuti e non corrisposti dal 05.04.2022 , con le seguenti modalità:
3.contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata il sig. ha versato alla sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario istantaneo, un acconto di € 4.000,00 (euro quattromila/00); CP_1
4.con decorrenza ottobre 2025 il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 300,00 ogni Parte_1 CP_1 10 del mese e così per ogni mese (euro trecento/00) sino al saldo effettivo di quanto convenuto a saldo e stralcio, sul conto corrente intestato alla Sig. . Il mancato o ritardato pagamento di Controparte_1 anche solo di una rata da parte del Sig. , determinerà ai sensi dell'art. 1186 c.c. la decadenza Parte_1 dal beneficio del termine.
5.spese compensate.
6. Le parti dichiarano di voler rinunciare sin d'ora ai termini per l'impugnazione. Le parti chiedono che la causa venga rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di accordo di negoziazione assistita del luglio 2020 assentito dal P.M. sede in data 28.7.2020. Non è contestato che non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CP_1
e in BELLUSCO il 18.5.1991 (trascritto al nr. 9 parte II
[...] Parte_1 serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune ) alle condizioni concordate tra le pagina 2 di 3 parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BELLUSCO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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