Ordinanza cautelare 20 giugno 2018
Sentenza 5 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/10/2022, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/10/2022
N. 01540/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2018, proposto da
NI ID e ZA ZO, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore ZA e Alessandro Bonarrigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Bonarrigo in Nardo', via L. Da Vinci, n. 54;
contro
Comune di Torricella, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Duemila15 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza n. 10 del 06.04.2018 - prot. n. 4026, notificata in data 10.04.2018, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Torricella ha revocato “l'agibilità dell'immobile distinto in Catasto al fg. 23 p.lla 1317, sito in Torre Ovo Marina di Torricella in Via Litoranea delle Sirene n. 158, destinato ad attività commerciale denominata BAR ONDA BLU limitatamente al piano seminterrato (destinato al laboratorio di cucina)” e ordinato alla sig.ra NI ID, proprietaria dell’immobile sopra citato, e alla sig.ra UR MA UC, legale rappresentante della Società “DUEMILA15 S.r.l.”, attuale conduttore del locale commerciale “BAR ONDA BLU”, ognuno per quanto di competenza, di provvedere allo sgombero immediato del locale posto al piano seminterrato dell’immobile e il non utilizzo del predetto locale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I due ricorrenti - l’una proprietaria dell’immobile distinto in Catasto al fg. 23 p.lla 1317, sito in Torre Ovo, alla Via Litoranea delle Sirene n. 158, adibito ad attività commerciale denominata “BAR ONDA BLU” e l’altro ex titolare della predetta attività di ristorazione/bar denominata ONDA BLU, poi ceduta alla Società DUEMILA15 S.r.l. - impugnano, con ricorso notificato il 09/05/2018 e depositato in giudizio il 01/06/2018, l’ordinanza n. 10 del 06.04.2018, notificata in data 10.04.2018, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Torricella ha revocato l’agibilità del predetto immobile limitatamente al piano seminterrato destinato a laboratorio di cucina con altezza di m. 2,40, inferiore a quella minima prescritta dalla normativa vigente in materia, ordinando lo sgombero e il non utilizzo del predetto locale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/1990. Eccesso di potere (carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione). Violazione del principio del giusto procedimento e difetto di istruttoria. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.
Con ordinanza cautelare n. 308 del 20/06/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che l’impugnato provvedimento di revoca (parziale) della agibilità dell’immobile di che trattasi è atto doveroso (c.d. “rimozione”) in ragione della mancanza del requisito igienico-sanitario, normativamente prescritto, della altezza minima del locale seminterrato adibito a laboratorio di cucina, a presidio dell’interesse pubblico all’incolumità e alla salute dei cittadini, che (comunque) deve ritenersi ontologicamente prevalente sull’affidamento eventualmente ingeneratosi in capo ai privati destinatari del provvedimento impugnato.
Ritenuto, peraltro, irrilevante ai fini di causa e, comunque, inidonea ad ingenerare nei destinatari del provvedimento impugnato un affidamento meritevole di tutela la dichiarazione di inizio attività commerciale presentata da ZO ZA (in data 4 aprile 2008) anteriormente all’ottenimento (in data 20 maggio 2008) del permesso di costruire in relazione ai lavori finalizzati al cambio di destinazione del locale seminterrato da deposito a laboratorio di cucina e il silenzio serbato dalla P.A. in proposito.
Ritenuto, quindi, che la domanda cautelare non possa essere accolta.
Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate. ”.
A seguito della predetta ordinanza cautelare n. 308 del 20/06/2018 (che non risulta appellata), le parti non hanno depositato in giudizio ulteriori scritti difensivi.
Nella pubblica udienza del 19/07/2022 (alla quale è stata da ultimo rinviata d’ufficio), la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, i ricorrenti (nella rispettiva qualità predetta) lamentano - essenzialmente - il difetto di motivazione del provvedimento comunale impugnato, corredato di “ Una succinta motivazione per relationem, dunque, che rimanda al verbale di sopralluogo redatto dagli agenti accertatori della A.S.L. ” e la violazione del principio del legittimo affidamento del privato, “ essendosi limitato il Comune di Torricella solo a emanare l’ordinanza impugnata sulla base della rilevata difformità dell’altezza rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore. E ciò – lo si ripete – senza considerare che in quell’immobile si svolgesse attività di ristorazione da 10 anni nella convinzione (rivelatasi errata) che le altezze, pur pari a 2,40 metri, fossero regolari perché “corrette” da idoneo impianto di areazione ”.
1.1. - Tutte le predette censure sono infondate, come già rilevato nella motivata ordinanza cautelare n. 308 del 20/06/2018 di questa Sezione, avverso la quale non risulta interposto appello al Consiglio di Stato e a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato scritti difensivi.
Osserva, anzitutto, il Tribunale che, da un lato, l’impugnato provvedimento di revoca (parziale) della agibilità dell’immobile di che trattasi è adeguatamente motivato, anche per relationem (laddove si legge che “ dall'ispezione dei tecnici dell'ASL effettuata il 17/08/2017 è risultato che il piano seminterrato adibito a laboratorio presenta un'altezza utile di mt 2,40, non sufficienti ad assicurare le prescritte caratteristiche igieniche ”), sulla base della rilevata difformità dell’altezza del locale seminterrato in questione rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore - circostanza pacificamente riconosciuta dagli stessi ricorrenti, i quali affermano nel ricorso che “ con la D.I.A. del 04.04.2008 è stato esplicitamente dichiarato che l’altezza del locale fosse pari a 2,50 metri (e quindi inferiore ai 2,70 metri necessari per le norme edilizie comunali) ” - e anche con riferimento alla sussistenza dell’interesse pubblico all’adozione dell’atto impugnato, laddove richiama la “ necessità, per evidenti motivi di igiene e salute pubblica, di ordinare l'eliminazione delle carenze riscontrate ed il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie prescritte dalla vigente normativa in materia ”.
Dall’altro lato, l’impugnato provvedimento di revoca (parziale) della agibilità dell’immobile di che trattasi è - comunque - atto doveroso (c.d. “rimozione”), proprio in ragione della mancanza del requisito igienico-sanitario, normativamente prescritto, della altezza minima del locale seminterrato adibito a laboratorio di cucina, a presidio dell’interesse pubblico all’incolumità e alla salute dei cittadini, che (in ogni caso) deve ritenersi ontologicamente prevalente sull’affidamento eventualmente ingeneratosi in capo ai privati destinatari del provvedimento impugnato, con riferimento alla “ convinzione (rivelatasi errata) che le altezze, pur pari a 2,40 metri, fossero regolari perché “corrette” da idoneo impianto di areazione ”.
Si ritiene, peraltro, irrilevante ai fini di causa e, comunque, inidonea ad ingenerare nei destinatari del provvedimento impugnato un affidamento meritevole di tutela la dichiarazione di inizio attività commerciale presentata da ZO ZA (in data 4 aprile 2008) anteriormente all’ottenimento (in data 20 maggio 2008) del permesso di costruire in relazione ai lavori finalizzati al cambio di destinazione del locale seminterrato da deposito a laboratorio di cucina e il silenzio serbato dalla P.A. in proposito.
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente osservato, il ricorso deve essere respinto.
3. - Nulla per le spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO