Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7124/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina Rizzelli, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente
E (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Federica De Giorgi, procuratrice domiciliataria;
Resistente
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 16.01.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione: Con ricorso depositato il 24.10.2023 esponeva: - di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 26.12.1991 e che dalla loro unione CP_1 nasceva (11.05.1992); - che, con decreto di omologa depositato il 04.05.2017, il Per_1
Tribunale di Lecce omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che mentre lei provvedeva a rispettare gli accordi raggiunti in sede di separazione sulla casa coniugale, assegnata a lei e formalmente di proprietà del marito, quest'ultimo contravveniva invece su tali pattuizioni;
- che aiutava economicamente la figlia la quale, sebbene maggiorenne e residente a [...], non era del tutto economicamente indipendente;
- che il , invece, pur lavorando regolarmente, non solo non CP_1 provvedeva alle esigenze materiali della figlia, ma nemmeno a quelle morali. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: i) pagamento a carico del della metà della rata mensile del CP_1 mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
ii) obbligo a carico del di CP_1 trasferire la proprietà della quota di ½ della casa familiare in suo favore ovvero in quello della figlia. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto dell'8.11.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Con memoria depositata in data 18.01.2024 si costituiva a sua volta CP_1 rappresentando: - che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, non ostacolava in nessun modo la vendita della casa familiare come pattuito in sede di separazione;
- che tale abitazione era di sua proprietà e veniva assegnata in sede di separazione alla moglie anche per consentire ospitalità alla figlia nelle breve vacanze della
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- che aveva sempre contribuito alle esigenze della figlia e che l'attuale chiusura del rapporto con la stessa veniva causato dall'atteggiamento condizionante della . Parte_1
Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rigetto delle domande di parte ricorrente e con la revoca dell'assegnazione della casa coniugale pattuita in sede di separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Il Giudice, ascoltate le parti, con ordinanza del 28.08.2024 revocava l'assegnazione della casa coniugale a rigettava le richieste istruttorie e fissava per Parte_1 la rimessione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. l'udienza del 16.01.2025. A tale udienza le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento e il Giudice riservava di decidere.
**** **** **** 1) Questioni preliminari In via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande che differiscono da quelle tipiche del divorzio (affidamento figli, casa coniugale e mantenimento) per la diversità del rito che governa tali domande rispetto alla specialità del rito della famiglia. In altri termini, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) con assoggettamento al rito ordinario, salvo l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Ne consegue che detto cumulo non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano autonome e separate domande aventi ad oggetto, l'una, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e l'altra un obbligo ad adempiere, come quella introdotta dalla ricorrente (sul punto cfr. il principio espresso da Cass. 12.1.00 n. 266; Cass. 15.5.01 n. 6660 e –nel merito- Tribunale di Bari sez. I, 18 dicembre 2007 n. 166). Dunque, sono inammissibili le domande relative, l'una, al pagamento di parte resistente della metà della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e, l'altra, all'obbligo sempre a carico di parte resistente ti trasferire la proprietà della quota di ½ della casa familiare in suo favore ovvero in quello della figlia.
2) Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Oggetto del presente giudizio è, principalmente la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1
19.08.1965, e nato a [...] il [...]. CP_1
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e
3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 26.12.1991, è intervenuta separazione personale omologata con decreto del Tribunale di Lecce depositato in data 04.05.2017. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente delegato, nel procedimento di separazione, sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
2 3) Assegnazione della casa coniugale Premessa l'inammissibilità delle domande di parte ricorrente relative alle vicende economiche/patrimoniali della casa coniugale, invece, chiede la revoca CP_1 dell'assegnazione della stessa abitazione disposta in favore della moglie in sede di separazione.
In via preliminare, pare opportuno precisare la funzione dell'assegnazione della casa familiare. Tale assegnazione, infatti, è condizionata soltanto all'interesse dei figli
(minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) a rimanere nell'ambiente domestico ove sono cresciuti, da intendersi quale luogo di formazione e sviluppo della loro personalità psico-fisica, tanto che la stessa non ha più ragion d'essere se, per vicende sopravvenute, viene meno proprio quella funzione specifica che è chiamata a svolgere (cfr.
Cass. n. 15367/2015 e Cass. n. 25604/2018).
Ora, nel caso di specie, la figlia, oggi di anni trentatré, già da prima della separazione avvenuta nel 2017 risiedeva stabilmente a Roma ove svolgeva regolare attività lavorativa
(circostanza pacifica). I coniugi, a tal fine, nell'accordo di separazione pattuivano la seguente condizione: “la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra , Parte_1 la quale continuerà ad occuparla unitamente alla figlia allorquando la stessa domicilierà a Lecce”. Di conseguenza, alla luce dell'indipendenza della figlia e dell'assenza di qualsivoglia legame di quest'ultima con la casa coniugale già prima della separazione, porta questo Tribunale a ritenere la suddetta pattuizione come mera condizione accessoria della separazione finalizzata ad appianare i rapporti economici reciproci (precisamente quale costituzione di un diritto di abitazione) e non, invece, come assegnazione della casa familiare nei termini sopra descritti. Infatti, già nel precedente giudizio separativo l'immobile in esame non aveva più la funzione specifica attribuita all'istituto giuridico dell'assegnazione della casa coniugale, ossia quella di preservare l'ambiente domestico alla figlia e, pertanto, non può in questa sede modificarsi un accordo che, in sostanza, esula dalle condizioni tipiche della separazione.
A tal fine, la giurisprudenza ha da tempo ammesso gli accordi traslativi o costitutivi di diritti reali tra i coniugi in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto. In particolare, le clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto dal Giudice o da un suo ausiliare, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c. (cfr. Cass. S.S.U.U. n. 21761/2021). Inoltre, la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale ed un contenuto eventuale costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Di conseguenza, questi ultimi non sono suscettibili di modifica in sede di divorzio, il quale può riguardare solo le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c. (cfr. Cass. n. 5061/2021, n. 34861/2022, n. 10031/2023 e n. 6444/2024).
Dunque, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda di parte resistente non può essere accolta e, a modifica dell'ordinanza pubblicata in data 28.08.2024, nulla si dispone sull'assegnazione della casa coniugale. 4) Contributo di mantenimento in favore della figlia
3 Parte ricorrente, infine, successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c., a modifica della domanda chiede altresì il riconoscimento in capo alla figlia di un contributo di mantenimento di € 600.00 mensili. Tale domanda non solo è inammissibile in quanto tardiva (oltre ad una eventuale sussistenza di difetto di legittimazione attiva), ma non può trovare accoglimento nel merito essendo la figlia economicamente autosufficiente, prestando la stessa regolare attività lavorativa con uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 (cfr. busta paga dicembre 2023). 1) Spese di lite.
Infine, le spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 24.10.2023 da Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assordita, così
[...] provvede:
1. Dichiara inammissibili le domande di parte ricorrente relative alle vicende economiche/patrimoniali della casa coniugale e la domanda di contributo di mantenimento per la figlia;
2. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26.12.1991 a Lecce da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto di matrimonio n. 9, Parte II, CP_1
Serie A, Anno 1992);
3. Rigetta la domanda di parte resistente e, per l'effetto, a modifica dell'ordinanza pubblicata in data 28.08.2024, nulla dispone sull'assegnazione della casa coniugale sita a Lecce alla via Orvieto n. 3 (identificata al NCEU di Lecce al foglio 181, particella 260, sub 3 e 7);
4. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 31.03.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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