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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1905/2022 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso e Parte_1
Cinzia Ganzerli
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalle dottoresse
Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
-RESISTENTE -
oggetto: differenze retributive personale ATA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 20.10.2022, riassunto a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro di Reggio Emilia, - al Parte_1
Cont momento di proposizione della domanda assistente tecnico alle dipendenze del presso il Liceo Scientifico Statale di Paola - ha chiesto di quantificare le somme che parte resistente gli doveva in esecuzione della sentenza n. 22/2017, emessa dal Tribunale di
1 Reggio Emilia in data 25.01.2017. In particolare, il ricorrente ha esposto: che, con la sentenza n. 22/2017, pubblicata il 25.01.2017, il Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto parzialmente la sua domanda, dichiarando, per quanto di interesse, “il diritto di tutti i ricorrenti alla progressione professionale retributiva, così come riconosciuta dal
CCNL al personale assunto a tempo indeterminato, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il e conseguentemente CP_1
condanna il al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione CP_2 dell'anzianità di servizio maturata, da quantificarsi in separato giudizio”; che, conseguentemente, in data 28.12.2018, aveva presentato ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere l'esatta quantificazione delle somme spettanti in esecuzione della suddetta sentenza;
che, tuttavia, in data 17.01.2019, il giudice adito aveva rigettato l'istanza, ritenendo che “la controversia finalizzata all'esatta quantificazione deve trovare il suo naturale sbocco in un ricorso ordinario ai sensi dell'art. 409 e ss. c.p.c.”; che, pertanto, presentava ricorso ordinario presso il Tribunale di Reggio-Emilia RGL 26/2022, chiedendogli l'esatta quantificazione di quanto dovuto a titolo di differenze retributive/progressione stipendiale non percepite a motivo del mancato riconoscimento della reale anzianità di servizio;
che, si costituiva il convenuto eccependo, in CP_1 via preliminare, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Reggio Emilia a favore del Tribunale di Paola;
che, pertanto, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice originariamente adito, riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Paola. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare, per le premesse di cui al presente ricorso e in esecuzione della sentenza n. 22/2017 del
Tribunale di Reggio Emilia – Sez. Lavoro di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti in ragione dell'anzianità di servizio maturata, il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della differenza retributiva quantificata in euro lordi: 1.811,88 e o nella diversa somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma quantificata in euro lordi: 1.811,88
oltre interessi da ogni maturazione al saldo o nella diversa Parte_1
somma ritenuta di giustizia;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle suddette somme a favore dei ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore dei ricorrenti.
2 - Condannare altresì l'Amministrazione resistente ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera dei ricorrenti, previa disapplicazione del CCNL scuola 2006/2009 e del D.Lgs.
n. 297/04, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, e del decreto di ricostruzione già emanato, e dunque accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato. E per l'effetto - Condannare l'Amministrazione resistente ad inquadrare i ricorrenti nella corretta fascia stipendiale con la qualifica di appartenenza
a decorrere dall'a.s. di assunzione in ruolo con l'anzianità di servizio maturata, o comunque a collocarli nella rispettiva posizione maturata;
- Condannare
l'amministrazione resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di un aumento che tenga conto del reale gradone stipendiale da corrispondere sul compenso mensile o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, nonché al pagamento degli arretrati sulle retribuzioni stipendiali maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento nella posizione maturata tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
e delle tabelle di riferimento annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito il convenuto, variamente argomentando per l'inammissibilità, CP_1 ovvero per l'infondatezza del ricorso, anche per intervenuta prescrizione del diritto di credito invocato.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
Cont 3. Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal , in quanto è proprio la sentenza n. 75/2017 che ha rimandato al separato giudizio la determinazione del quantum. Era possibile evitare un nuovo giudizio se il CP_3
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[...] avesse dato esecuzione al pagamento. Stante l'inadempimento, il ricorrente si è attenuto a quanto disposto dal Tribunale nella prima sentenza.
4. Assodato l'an della pretesa attorea, la domanda volta alla determinazione del quantum dovuto a titolo di differenze retributive in ragione dell'anzianità di servizio maturata deve essere accolta, le stesse dovendo essere quantificate in € 1.811,88 al lordo, dall'a.s 2012/ 2013 all' a.s. 2016/2017, secondo il calcolo specificato nel ricorso e non contestato dal convenuto. In particolare: CP_1
- a.s. 2012/2013: € 269,08
- a.s. 2013/2014: € 335,44
- a.s. 2014/2015: € 399,18
- a.s. 2015/2016: € 404,09
- a.s. 2016/2017: € 404,09
per un totale complessivo di € 1.811,88.
5. Non si pone un problema di prescrizione già interrotta con la proposizione del primo ricorso giudiziario depositato in data 13.05.2015 (R.G. 489/2015 del Tribunale di
Reggio Emilia) e successivamente dalle ulteriori domande giudiziali proposte.
6. Le altre domande formulate dal ricorrente relativamente alla ricostruzione della carriera sono affette da nullità per evidenti carenze deduttive, non potendo determinarsi la causa petendi in mancanza di qualsiasi allegazione degli elementi costitutivi del diritto.
7. Ne consegue che in questa sede il deve Controparte_1
essere condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive, per gli anni scolastici dal 2012/2013 al 2016/2017, pari ad € 1.811,88, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dal dì del dovuto al soddisfo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m.
147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia
(scaglione da 1.101,00 a 5.200,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore dei procuratori attorei.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di , per le causali di cui al ricorso, della somma di € Parte_1
1.811,88, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dal dì del dovuto al soddisfo;
2) condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4 tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 49,00 per esborsi, € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Paola, 03.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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