Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 715/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.715/2025 promosso congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ROMANIELLO VITO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ROMANIELLO VITO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RICORRENTI CONGIUNTAMENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
CONCLUSIONI
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“CONCLUSIONI
Omologare e/o prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
1) i punti 2, 3, 4 e 5 dell'accordo di divorzio, contenuti nella Sen-tenza n. 306/2004 del
13/03/2004 del Tribunale di Varese, sono eliminati, non essendo più attuali;
2) i punti 6, 7 e 8 dell'accordo di divorzio, contenuti nella Senten-za n. 306/2004 del
13/03/2004 del Tribunale di Varese, sono inte-gralmente sostituiti dai corrispondenti punti di seguito indicati:
“6) L'obbligo di versamento dell'importo mensile di Euro 50,00, a carico del SI. Pt_1
deve intendersi estinto, in conseguenza del fatto che la SI.ra abita attualmente in CP_1
un diverso allog-gio.
7) Tenuto conto del contributo personale ed economico dato da ciascuna delle parti alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno nonché del reddito di entrambi, e valu-tati i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimo-nio, il SI.
si obbliga ad erogare mensilmente a favore della SI.ra , la Parte_1 CP_1
quale non ha mezzi adeguati né può procurarseli per ragioni oggettive, un assegno divorzile, nella misura di 250 euro mensili, con scadenza il giorno 1 di ogni mese e con decorrenza dal
01/01/2025. Il primo versamento sarà effettuato entro il 01/03/2025. Con il primo versamento, dovrà es-sere erogato anche l'assegno scaduto il 01/01/2025 e quello scadu-to il
01/02/2025. L'assegno sarà automaticamente e annualmente adeguato all'indice di svalutazione monetaria (inflazione) rilevato dall'Istat, con prima rivalutazione che scatterà dal 01/01/2026, e così di anno in anno.
8) Le parti danno atto che, eccetto quanto indicato al punto prece-dente, tutti i loro reciproci rapporti personali e patrimoniali sono stati definiti, compresi quelli relativi alla casa in comproprietà, che è stata divisa ed assegnata pro quota ai comproprietari.”
pagina 2 di 4 3) Le parti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
4) Le parti dichiarano fin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza di integrale accoglimento della presente domanda.
5) I ricorrenti si esonerano reciprocamente dalla produzione della documentazione economica, di cui all'art. 473bis.12, comma 3, cpc, impegnandosi a produrla a richiesta del
Tribunale.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025 e Parte_1 CP_1
hanno adìto congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di
[...]
modifica delle condizioni di divorzio, alle condizioni pattuite esposte in ricorso introduttivo e supra integralmente trascritte.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
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Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi modificativi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51
c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, data la natura congiunta della procedura.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 306/2004 del Tribunale di Varese, così provvede:
1) OMOLOGA gli accordi modificativi intervenuti fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], alle
[...] C.F._2
condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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