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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3305/2022 R.G.
TRA
, con Avv. Erminia Acri Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 contumace
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore contumace
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Carmela CP_4
Filice, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Caterina Battaglia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 9.6.2022 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio le società in epigrafe e l' esponendo: di essere stata coniugata CP_4 con , successivamente divorziata il 12.4.2016, e che dal Persona_1 matrimonio erano nati tre figli collocati presso di ella a seguito del divorzio, di cui due attualmente conviventi;
che l'ex coniuge nel periodo 28.4.2016-2021 aveva lavorato alle dipendenze di del Gruppo ITL di Controparte_1
OV LG, di Costabile Logistica s.r.l., della Trasporti Espresso Calabria
s.r.l., della della che nei Controparte_3 Controparte_2 periodi di disoccupazione l'ex coniuge aveva beneficiato della NASPI;
che, non essendo ella titolare di autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall' a CP_4 percepire direttamente l'ANF spettante all'ex coniuge in virtù dei citati rapporti di lavoro per il periodo dal 28.4.2016 fino al 31.8.2023; che aveva percepito le somme spettanti a titolo di ANF soltanto dalla Costabile Logistica s.r.l. e dalla
Trasporti Espresso Calabria s.r.l. e di aver ricevuto dall' gli assegni per il CP_4 nucleo familiare sulla NASPI per il 2018 e per il 2019; che nulla era stato corrisposto a titolo di ANF dalla dalla Controparte_1 Controparte_3
dalla e dal Gruppo ITL di OV LG;
che
[...] Controparte_2 aveva chiesto il pagamento degli ANF al Gruppo ITL di OV LG ma che, essendo stata la ditta cancellata, aveva proposto domanda di pagamento diretto all' senza ottenere riscontro;
che non erano stati corrisposti gli CP_4 assegni nucleo familiare sulla NASPI per i periodi 11-30 giugno 2017 e
1.7.2017-17.10.2017, pur richiesti e sollecitati all' . CP_4
Tutto ciò premesso, richiamato in diritto la disciplina dell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 68 conv. in Legge 13 maggio 1988 n. 153 nonché dell'art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli ANF per i periodi di lavoro (tra il 28.04.2016 e il 2021) del sig. alle Persona_1 dipendenze della società (28.4.2016-16.11.2016; Controparte_1
; 01.01.2018-08.02.2018; 13.4.2018-21.07.2018; CodiceFiscale_1
01.09.2019-25.10.2019), della Controparte_5
(01.12.2016-31.01.2017), della società (1- Controparte_3
2 12.09.2019) e della società (5.11.2019- Controparte_2
20.12.2020; 4.01.2021-28.02.2021), nonché al pagamento degli assegni nucleo familiare sulla NASPI per i periodi 11-30 giugno 2017 e 01.07.2017-
17.10.2017 [..]”.
Controparte_1 Controparte_6 benchè citate, non si costituivano in giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo “[..] CP_4 dichiari l'improponibilità e/o l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso. In via gradata, nel merito, dichiari cessata la materia del contendere Contr con riferimento alla richiesta di sulla Naspi per i periodi 11-30 Giugno
2017-17/10/2017, rigetti la domanda nel resto perché infondata in fatto e diritto e non provata [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come correttamente evidenzia pare ricorrente l'ANF – disciplinato all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
L'art. 1, comma 559, L. n. 311/2004 ha previsto che “l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto" ed il D.M. Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 4.4.2005 ha stabilito che “Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo” precisando che “La domanda del coniuge può essere, altresì',
3 inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1”.
Ora, parte ricorrente, dopo aver evidenziato di non essere titolare di autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ha dedotto di aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall' a percepire direttamente CP_4
l'ANF spettante all'ex coniuge in virtù degli intercorsi rapporti di lavoro per il periodo dal 28.4.2016 fino al 31.8.2023, di aver percepito le somme spettanti a titolo di ANF soltanto dalla Costabile Logistica s.r.l. e dalla Trasporti Espresso
Calabria s.r.l., nonché di aver ricevuto dall' gli assegni per il nucleo CP_4 familiare sulla NASPI per il 2018 e per il 2019, ma lamenta, tuttavia, di non aver ricevuto il pagamento di quanto spettante dalla Controparte_1 dalla dalla e dal Gruppo ITL Controparte_3 Controparte_2 di OV LG e neppure di aver ricevuto gli assegni nucleo familiare sulla
NASPI per i periodi 11-30 giugno 2017 e 1.7.2017-17.10.2017.
L' – dopo aver dedotto che il preteso diritto doveva essere fatto valere CP_4 dalla ricorrente nei confronti delle ditte ancora attive e rilevato, in relazione alla Gruppo ITL di OV LG risultata cancellata dal registro delle imprese, il difetto di prova in ordine alla presentazione della previa domanda al datore di lavoro in epoca antecedente alla cancellazione e ad esso Istituto in epoca successiva alla cancellazione – ha, tra l'altro, contestato (cfr. pagg.
5-6 della memoria) il difetto di allegazione e prova relativo al possesso, in capo alla ricorrente, del requisito reddituale per beneficiare dell'ANF.
Ebbene, articolo l'art. 2 comma 10, del D.L. 13.03.1988 n. 69, conv. in legge
13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni dispone
“L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.”.
Il possesso del requisito reddituale è dunque indispensabile per il riconoscimento del diritto alla fruizione dell'ANF e, sotto questo specifico profilo, la parte ricorrente non ha svolto alcuna utile allegazione, né ha fornito elementi di prova al riguardo nulla deducendo (e provando), in particolare, in
4 merito all'entità e composizione del proprio reddito e alla circostanza che il reddito del proprio nucleo familiare sia formato per almeno il 70% da reddito di lavoro dipendente.
In difetto di allegazione e prova della sussistenza del necessario requisito reddituale la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite nei rapporti con l' devono essere dichiarate irripetibili CP_4 stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con le società convenute stante la contumacia
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite relative ai rapporti con l' ; nulla per le spese di lite relative ai rapporti con le società convenute. CP_4
Così deciso in Cosenza, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3305/2022 R.G.
TRA
, con Avv. Erminia Acri Parte_1 ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 contumace
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore contumace
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore contumace
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Carmela CP_4
Filice, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Caterina Battaglia resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 9.6.2022 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio le società in epigrafe e l' esponendo: di essere stata coniugata CP_4 con , successivamente divorziata il 12.4.2016, e che dal Persona_1 matrimonio erano nati tre figli collocati presso di ella a seguito del divorzio, di cui due attualmente conviventi;
che l'ex coniuge nel periodo 28.4.2016-2021 aveva lavorato alle dipendenze di del Gruppo ITL di Controparte_1
OV LG, di Costabile Logistica s.r.l., della Trasporti Espresso Calabria
s.r.l., della della che nei Controparte_3 Controparte_2 periodi di disoccupazione l'ex coniuge aveva beneficiato della NASPI;
che, non essendo ella titolare di autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall' a CP_4 percepire direttamente l'ANF spettante all'ex coniuge in virtù dei citati rapporti di lavoro per il periodo dal 28.4.2016 fino al 31.8.2023; che aveva percepito le somme spettanti a titolo di ANF soltanto dalla Costabile Logistica s.r.l. e dalla
Trasporti Espresso Calabria s.r.l. e di aver ricevuto dall' gli assegni per il CP_4 nucleo familiare sulla NASPI per il 2018 e per il 2019; che nulla era stato corrisposto a titolo di ANF dalla dalla Controparte_1 Controparte_3
dalla e dal Gruppo ITL di OV LG;
che
[...] Controparte_2 aveva chiesto il pagamento degli ANF al Gruppo ITL di OV LG ma che, essendo stata la ditta cancellata, aveva proposto domanda di pagamento diretto all' senza ottenere riscontro;
che non erano stati corrisposti gli CP_4 assegni nucleo familiare sulla NASPI per i periodi 11-30 giugno 2017 e
1.7.2017-17.10.2017, pur richiesti e sollecitati all' . CP_4
Tutto ciò premesso, richiamato in diritto la disciplina dell'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n. 68 conv. in Legge 13 maggio 1988 n. 153 nonché dell'art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento degli ANF per i periodi di lavoro (tra il 28.04.2016 e il 2021) del sig. alle Persona_1 dipendenze della società (28.4.2016-16.11.2016; Controparte_1
; 01.01.2018-08.02.2018; 13.4.2018-21.07.2018; CodiceFiscale_1
01.09.2019-25.10.2019), della Controparte_5
(01.12.2016-31.01.2017), della società (1- Controparte_3
2 12.09.2019) e della società (5.11.2019- Controparte_2
20.12.2020; 4.01.2021-28.02.2021), nonché al pagamento degli assegni nucleo familiare sulla NASPI per i periodi 11-30 giugno 2017 e 01.07.2017-
17.10.2017 [..]”.
Controparte_1 Controparte_6 benchè citate, non si costituivano in giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda e chiedendo “[..] CP_4 dichiari l'improponibilità e/o l'improcedibilità ovvero l'inammissibilità del ricorso. In via gradata, nel merito, dichiari cessata la materia del contendere Contr con riferimento alla richiesta di sulla Naspi per i periodi 11-30 Giugno
2017-17/10/2017, rigetti la domanda nel resto perché infondata in fatto e diritto e non provata [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come correttamente evidenzia pare ricorrente l'ANF – disciplinato all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare.
L'art. 1, comma 559, L. n. 311/2004 ha previsto che “l'assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell'avente diritto" ed il D.M. Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali del 4.4.2005 ha stabilito che “Il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare che intende esercitare il diritto di cui all'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, formula apposita domanda nel modulo presentato dall'altro coniuge al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno, che provvedono alla corresponsione al coniuge dell'assegno per il nucleo familiare secondo le modalità indicate dal coniuge medesimo” precisando che “La domanda del coniuge può essere, altresì',
3 inoltrata in via autonoma al datore di lavoro o agli enti previdenziali tenuti all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare successivamente alla presentazione del modulo di cui al comma 1”.
Ora, parte ricorrente, dopo aver evidenziato di non essere titolare di autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ha dedotto di aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dall' a percepire direttamente CP_4
l'ANF spettante all'ex coniuge in virtù degli intercorsi rapporti di lavoro per il periodo dal 28.4.2016 fino al 31.8.2023, di aver percepito le somme spettanti a titolo di ANF soltanto dalla Costabile Logistica s.r.l. e dalla Trasporti Espresso
Calabria s.r.l., nonché di aver ricevuto dall' gli assegni per il nucleo CP_4 familiare sulla NASPI per il 2018 e per il 2019, ma lamenta, tuttavia, di non aver ricevuto il pagamento di quanto spettante dalla Controparte_1 dalla dalla e dal Gruppo ITL Controparte_3 Controparte_2 di OV LG e neppure di aver ricevuto gli assegni nucleo familiare sulla
NASPI per i periodi 11-30 giugno 2017 e 1.7.2017-17.10.2017.
L' – dopo aver dedotto che il preteso diritto doveva essere fatto valere CP_4 dalla ricorrente nei confronti delle ditte ancora attive e rilevato, in relazione alla Gruppo ITL di OV LG risultata cancellata dal registro delle imprese, il difetto di prova in ordine alla presentazione della previa domanda al datore di lavoro in epoca antecedente alla cancellazione e ad esso Istituto in epoca successiva alla cancellazione – ha, tra l'altro, contestato (cfr. pagg.
5-6 della memoria) il difetto di allegazione e prova relativo al possesso, in capo alla ricorrente, del requisito reddituale per beneficiare dell'ANF.
Ebbene, articolo l'art. 2 comma 10, del D.L. 13.03.1988 n. 69, conv. in legge
13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni dispone
“L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.”.
Il possesso del requisito reddituale è dunque indispensabile per il riconoscimento del diritto alla fruizione dell'ANF e, sotto questo specifico profilo, la parte ricorrente non ha svolto alcuna utile allegazione, né ha fornito elementi di prova al riguardo nulla deducendo (e provando), in particolare, in
4 merito all'entità e composizione del proprio reddito e alla circostanza che il reddito del proprio nucleo familiare sia formato per almeno il 70% da reddito di lavoro dipendente.
In difetto di allegazione e prova della sussistenza del necessario requisito reddituale la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite nei rapporti con l' devono essere dichiarate irripetibili CP_4 stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. mentre nulla deve essere deciso per quelle relative ai rapporti con le società convenute stante la contumacia
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite relative ai rapporti con l' ; nulla per le spese di lite relative ai rapporti con le società convenute. CP_4
Così deciso in Cosenza, 26 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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