Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4289 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02018/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2023, proposto da
RS IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Benedetti, Romina Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Tommaso Tornielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN CO, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto a firma del Rettore dell'università degli Studi di Pavia nr 2079/2023 del 12.09.2023 ad oggetto: “approvazione atti procedura di selezione per la chiamata di nr. 1 professore di prima fascia ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge 24072010 per il settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto e SSD Ius/20- Filosofia del diritto”, con il quale si approvano gli atti della commissione giudicatrice e si individua come candidato qualificato a svolgere le funzioni per le quali è stato bandito il concorso, il prof. AN CO
nonché
-del verbale nr. 1 del 13 luglio 2023 e della relazione finale del 13 settembre 2023 della commissione giudicatrice della procedura di selezione in epigrafe;
-di ogni altro provvedimento conseguente, presupposto o comunque connesso, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN CO e dell’Universita' degli Studi Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti della selezione per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, co. 1 della legge n. 240 del 2010 per il settore concorsuale 12/H3 – Filosofia del Diritto e SSD Ius/20- Filosofia del diritto, che ha visto vincitore il prof. AN CO.
2. A sostegno del gravame sono stati articolati i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 nr. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e ss. del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 nr. 344. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 par. 2 ed 8 del D.R. nr. 277/2023 del 31.03.2023. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il ricorrente lamenta la mancata indicazione - nella fase preliminare - dell’incidenza ponderale dei criteri sulla base dei quali sarebbero stati valutati i due candidati.
Inoltre, e più nello specifico, la commissione avrebbe omesso di fissare previamente la “scala di valutazione” dei giudizi da rendere rispetto alle pubblicazioni.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 nr. 240. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e ss. del DM 4 agosto 2011 nr. 344 sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione degli art. 1 par. 2 ed 8 del D.R. nr. 277/2023 del 31.03.2023. Eccesso di potere per difetto, genericità, apoditticità della motivazione. Contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie .
La commissione avrebbe compiuto nei confronti di entrambi i candidati una serie di valutazioni generiche, prive di specifico riferimento ai criteri di cui al DM 344/2011, ed incomplete rispetto ai singoli criteri di valutazione ed ai giudizi collegiali resi nei confronti di ciascun candidato, ed incapace di dar conto di quale elemento sia stato ritenuto dirimente ai fini della graduatoria.
III) Eccesso di potere sotto per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Carenza di motivazione, travisamento di fatti ed illogicità dei giudizi.
I giudizi attribuiti al ricorrente e al controinteressato sarebbero affetti da profili di irragionevolezza con particolare riguardo alle pubblicazioni, in conseguenza dell’omessa previa fissazione di una scala di valutazione delle stesse.
3. Si è costituita l’Università resistente, dapprima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato e successivamente a mezzo di difensori del proprio ufficio legale, deducendo:
- l’inammissibilità del ricorso, in quanto volto a sollecitare l’esercizio di un sindacato di merito del Giudice amministrativo in sede di legittimità;
- l’infondatezza del ricorso.
4. Si è altresì costituito il controinteressato Prof. CO, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (in quanto diretto a stimolare un controllo sostitutivo delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Ateneo) e la sua infondatezza.
5. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato memoria e il controinteressato memoria di replica, a cui ha fatto seguito la replica di parte ricorrente.
6. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente osservato che l’Università degli Studi di Pavia si è costituita dapprima a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, e successivamente a mezzo di difensori del proprio ufficio legale.
Ad avviso del Collegio, la seconda costituzione in giudizio deve ritenersi sostitutiva della precedente costituzione tramite Avvocatura erariale, comportando la revoca implicita del patrocinio statale (in tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. III, 28 agosto 2025, n. 15876).
Può quindi procedersi ad esaminare i motivi di gravame.
2. Il primo motivo è infondato.
Si premette che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, per giurisprudenza consolidata le valutazioni della commissione giudicatrice “costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione ” (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie occorre evidenziare che, nel corso della seduta preliminare, formalizzata nel verbale n. 1 (Doc. 2 di parte resistente), la commissione ha stabilito di applicare i criteri di valutazione previsti dal DM 4 agosto 2011, n. 344.
I parametri presi in considerazione, riportati integralmente nel suddetto verbale n. 1, possono essere ricondotti a tre principali ambiti di valutazione: a) l’attività svolta in ambito didattico e di servizio agli studenti; b) l’attività di ricerca scientifica; c) l’esame delle pubblicazioni scientifiche. All’interno di ciascuno di tali ambiti di giudizio la commissione ha individuato ed elencato i criteri ai fini della valutazione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le censure relative alla mancata previsione dell’incidenza ponderale dei criteri e dei sub criteri, nonché della “scala di valutazione” dei giudizi da rendere rispetto alle pubblicazioni, siano destituite di fondamento.
Al riguardo, occorre osservare che la procedura selettiva in esame - in quanto basata sulla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando mediante l’uso di motivati giudizi analitici - non necessitava della preventiva creazione di griglie di punteggi numerici, né della previsione di un “peso” specifico per ogni parametro.
Invero, non è prescritto da alcuna disposizione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la materia, l’obbligo per l’organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione (Cons. Stato, Sez. VII, 10 novembre 2025, n. 8698).
A tal proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi.(…) La previsione di un "peso" specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l'esito auspicato, ovvero l'individuazione del candidato migliore” (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445).
Giova altresì evidenziare che i criteri stabiliti dalla commissione (coerentemente con quanto previsto dal bando e dal regolamento) non sono “quantitativi”, né è prevista l’attribuzione di alcun punteggio numerico, basandosi la scelta del miglior candidato esclusivamente su una valutazione comparativa dei candidati e sulla qualità dell’attività didattica, di ricerca e delle pubblicazioni.
Pertanto, nel caso di specie la predeterminazione dei criteri valutativi da parte dell’organo collegiale, come sopra ricostruita, appare immune dai denunciati vizi di legittimità.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Ad avviso del ricorrente, la commissione avrebbe utilizzato per entrambi i candidati espressioni “analoghe”, che si differenzierebbero solo per gli aggettivi, e ciò renderebbe impossibile la ricostruzione ex post del percorso logico seguito ai fini dell’espressione del giudizio complessivo.
Tali doglianze non sono condivisibili, in quanto dagli atti di causa non emergono profili di illogicità o irrazionalità nell’applicazione dei criteri di giudizio.
Dalla valutazione comparativa (All. 2 al Verbale n. 2, Doc. 3 di parte resistente) risulta che la commissione, pur esprimendo giudizi favorevoli per entrambi i candidati, ha motivatamente ritenuto preferibile il prof. CO in base a specifici elementi relativi alla piena coerenza del curriculum , alla particolare rilevanza e centralità di una parte delle pubblicazioni, al livello prevalentemente ottimo di originalità e innovatività dei lavori e all’ottimo rigore metodologico degli scritti.
In particolare, è stata valorizzata la “piena” coerenza del curriculum con il settore filosofico-giuridico, nonché la “particolare” rilevanza delle pubblicazioni per l’ambito disciplinare di riferimento, unitamente a un grado di originalità, innovatività e rigore metodologico giudicato “ottimo”, oltre a una collocazione editoriale ritenuta “del tutto adeguata”.
L’utilizzo di aggettivi quali “ottimo”, “molto buono” o “buono” non appare né abnorme, né illogico, trattandosi di locuzioni verbali adattabili e riferibili a qualunque comportamento e attività umana al fine dalla esternazione del loro valore e, soprattutto, di immediata comprensione anche per chi non possiede le conoscenze tecniche del settore scientifico di riferimento (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, 7 luglio 2015, n. 2438).
Del resto, la giurisprudenza ha affermato, in maniera condivisibile, che l’utilizzo di aggettivazioni quali “ottimo”, “molto buono”, “buono”, per descrivere il giudizio onde poter stilare una graduatoria di valore tra i candidati ad una selezione pubblica (per la copertura di posti di professore universitario) costituisce un metodo valutativo attendibile e legittimo e idoneo a esternare, congruamente, il percorso logico giuridico e scientifico seguito dalla commissione (cfr., in tal senso, T.A.R. Palermo, Sez. I, 13 aprile 2023, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021 n. 7917).
Nel caso di specie, l’operato della commissione risulta articolato secondo una scansione tematica che ha preso in esame, separatamente, l’attività didattica, la produzione scientifica e il complesso delle pubblicazioni, attribuendo a ciascun profilo una valutazione complessiva e giungendo, all’esito della valutazione comparativa, a ritenere preferibile - pur in presenza di apprezzamenti di elevato livello per entrambi i candidati - il profilo del Prof. CO.
Gli elementi decisivi ai fini della graduatoria finale sono da rinvenire, come sopra evidenziato, nella piena coerenza del curriculum , ma anche e soprattutto nella qualità delle pubblicazioni, risultata superiore per il candidato collocato in posizione utile.
Alla stregua di quanto sin qui esposto, non risultano condivisibili neppure le censure relative alla pretesa incompletezza della valutazione finale rispetto ai singoli criteri di valutazione ed ai giudizi collegiali resi nei confronti di ciascun candidato.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
4. Il terzo motivo è infondato.
Le doglianze del ricorrente si fondano su una articolata disamina delle proprie pubblicazioni e di quelle del controinteressato, alcune delle quali avrebbero dovuto – nella prospettazione attorea - conseguire una diversa valutazione in ordine alla collocazione editoriale.
Tale impostazione si basa su una lettura frammentata delle valutazioni espresse dalla commissione, che vengono scomposte per singoli profili e criteri al fine di ricavarne conclusioni di carattere generale sull’intera procedura selettiva.
Giova al riguardo rammentare che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il giudizio delle commissioni di concorso per la copertura di posti di professore rappresenta il risultato di una valutazione complessiva dei candidati, effettuata sulla base di plurimi fattori da apprezzare non atomisticamente, bensì in quanto correlati nell’insieme (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 4116).
Si osserva altresì che “ nell’ambito dei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. In questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, come è anche nel caso di specie, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento. Pertanto, il fatto che la valutazione compiuta dalla Commissione sia di carattere comparativo non implica che, per ciascun punto che compone il giudizio comparativo finale, debba essere espressamente esplicitato ogni singolo elemento preso in esame e le relative considerazioni in merito. Infatti, la valutazione comparativa si realizza attraverso un raffronto complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati ” (Cons. Stato, sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4185).
Ciò posto, l’analisi svolta dal ricorrente, che muove da una lettura parcellizzata delle singole pubblicazioni presentate, non appare idonea a dimostrare la manifesta illogicità o superficialità del giudizio formulato dalla commissione.
Nello specifico, per altro, dalla documentazione agli atti non si evince la circostanza, sostenuta nel ricorso, secondo cui le opere presentate dal Prof. IN ai fini della valutazione sarebbero “praticamente il doppio” di quelle del Prof. CO: risulta infatti che i due candidati abbiano presentato dodici pubblicazioni a testa (il massimo consentito dal bando), sebbene una di quelle del controinteressato sia stata poi ritenuta non valutabile.
Anche l’affermazione secondo cui la rivista “ iura gentium” non comparirebbe tra le riviste di classe A per l’area 12H3 è confutata dalle evidenze prodotte dall’Ateneo resistente e dal controinteressato.
Non risulta condivisibile neppure la tesi secondo cui l’opera che riproduce la tesi di dottorato del prof. CO non avrebbe potuto essere considerata come monografia.
Le censure specificamente formulate dal ricorrente con riguardo al valore delle pubblicazioni hanno ad oggetto, a ben vedere, l’opinabilità dei giudizi espressi sui candidati. Esse si risolvono quindi nella richiesta di riedizione di una valutazione che, in ossequio al principio della separazione dei poteri e in assenza di evidenti profili di irragionevolezza tecnica, è preclusa al Collegio.
Le determinazioni contestate appaiono invero coerenti e sorrette da adeguata motivazione, avendo la Commissione ritenuto congrua la collocazione editoriale delle pubblicazioni del ricorrente e del controinteressato e, al contempo, operato un raffronto comparativo complessivo tra le produzioni scientifiche dei candidati, nel rispetto dei criteri previamente stabiliti.
Per quanto sin qui evidenziato, i rilievi svolti dal Prof. IN in merito alle pubblicazioni non appaiono idonei, ad avviso del Collegio, a dimostrare la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità delle valutazioni effettuate dalla Commissione.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
5. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti dell’Università resistente e della parte controinteressata, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell’Università degli Studi di Pavia, e nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del Prof. AN CO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
RE RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE RI | AN EL |
IL SEGRETARIO