Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7353 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Annaleila Parte_1 C.F._1
Lisi, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la ricorrente ha depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/11/2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Brindisi (BR) il 12/09/1998; che dalla loro unione è CP_1 nata la figlia il 27/11/2001; che i coniugi si sono separati dapprima con decreto di Per_1 omologa del Tribunale di Pistoia del 22/03/2012; successivamente, dopo un periodo di riconciliazione durato dal 2016 al 2022 circa, è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis, tanto che la ricorrente ha chiesto una nuova pronuncia di separazione, ottenendola in questo stesso giudizio dal Tribunale di Lecce con sentenza non definitiva n.
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che dall'epoca della separazione - da ultimo intervenuta - è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
non si è costituito in giudizio, nonostante sia stato ritualmente citato. CP_1
All'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, parte ricorrente ha depositato note scritte chiedendo l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni, in considerazione del fatto che la figlia è oramai Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente e che lei stessa, svolgendo attività lavorativa,
è titolare di adeguato reddito personale e pertanto, in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Parte ricorrente, inoltre, nelle medesime note ha dichiarato di voler rinunciare ai termini per conclusionali. La causa, pertanto, è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Tanto premesso, rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti costituite, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso risulta omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal convenuto per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
Il tenore della pronuncia e la non opposizione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
2 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Brindisi (BR) il
12/09/1998 da e (trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile di quel Comune al n. 313, Parte II, serie A, anno 1998) senza condizioni;
2) spese compensate;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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