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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/02/2024, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9888 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CIMINO LUIGI, giusta delega in Parte_1
calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIPLINO ESTER ADA per procura generale alle CP_1
liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 21/03/2023, premesso di essere Parte_1
dipendente di con mansioni di assistente di volo collocato in CIGS Controparte_2
con diritto al trattamento di integrazione a carico del Organizzazione_1
(FSTA), ha dedotto che l' , il quale eroga il trattamento a carico del detto Fondo,
[...] CP_1
ha corrisposto somme inferiori agli importi dovuti, come specificamente indicati in ricorso, avendo erroneamente calcolato la retribuzione di riferimento sulla base delle retribuzioni percepite nel 2019, in cui egli non ha lavorato fruendo dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 continuativamente nel periodo dal 1.6.2019 al 30.9.2019, laddove avrebbe dovuto prendere
1 in considerazione un periodo continuativo di 12 mesi “pieni”. Al riguardo ha anche lamentato che l non avrebbe dovuto calcolare la prestazione acriticamente sulla base CP_1
dei dati comunicati da senza operare alcun controllo, malgrado le molteplici CP_2
segnalazioni dei dipendenti.
Ha quindi convenuto in giudizio l affinché sia accertato il suo diritto a vedersi CP_1
ricalcolare il trattamento integrativo a carico del FSTA sulla base di una retribuzione di riferimento individuata con sterilizzazione del periodo di assenza e, quindi, con riguardo ai
12 mesi interamente lavorati antecedentemente alla domanda o, in alternativa, sulla base del
Contr mese di riferimento dell'anno 2018 (e non già dell'anno 2019 considerato dall' , con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento degli importi dovuti, da determinarsi a mezzo di CTU o comunque con condanna generica.
Si è costituito l eccependo l'infondatezza del ricorso, deducendo, in punto di CP_4
fatto: che in amministrazione straordinaria è stata ammessa alla CP_2 [...]
a carico del fondo FSTA nei vari periodi di cui alle Organizzazione_2
delibere 63/2020, 27/2020, 17/2021 e 2/2022; che sulla base di tali delibere anche il ricorrente ha fruito della cassa integrazione guadagni, calcolata sulla base di una retribuzione di riferimento di €3812,92, comunicata da a seguito del messaggio n. CP_2
1336/2021, importo che in realtà è superiore rispetto alla retribuzione teorica mensile, evidenziando che, nonostante ciò, l'Istituto ha verificato l'erogazione di somme superiori rispetto a quelle dovute, già interamente recuperate mediante trattenuta sulle prestazioni erogate.
Tanto premesso, l' ha anzitutto dedotto il difetto di contraddittorio con il datore CP_4
di lavoro, responsabile della trasmissione dei dati reddituali che il ricorrente assume errati.
Nel merito ha poi contestato la domanda, affermando la correttezza del calcolo eseguito dall'Ufficio sulla base delle retribuzioni comunicate da e contestando, in ogni caso, CP_2
la quantificazione del credito vantato in ricorso, stante la genericità e incomprensibilità del conteggio.
All'udienza del 16.5.2023 (erroneamente indicata a verbale nella data del 28.3.2023) è stata disposta CTU, ordinando contestualmente ad l'esibizione dei dati CP_2
retributivi comunicati all' in riferimento al ricorrente. CP_1
Espletata la CTU e depositate note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Al fine di chiarire il thema disputandum, si rileva che il presente ricorso ha ad oggetto la pretesa del ricorrente di accertamento del proprio diritto a vedersi ricalcolare il trattamento integrativo a carico del FSTA sulla base di una retribuzione di riferimento individuata con sterilizzazione del periodo di assenza e, quindi, con riguardo ai 12 mesi interamente lavorati antecedentemente alla domanda o, in alternativa, sulla base del mese di Contr riferimento dell'anno 2018 (e non già dell'anno 2019 considerato dall' , con conseguente condanna dell' al pagamento degli importi dovuti, da determinarsi a CP_4
mezzo di CTU o comunque con condanna generica.
3. Se tanto è, appare allora anzitutto evidente la piena legittimazione passiva dell' CP_1
in relazione alla domanda spiegata, senza alcuna necessità di integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro, il quale è del tutto estraneo alla pretesa, ancorché
l'iter di concessione preveda la sua collaborazione nell'individuazione della retribuzione di riferimento, evidenziandosi, al riguardo, che l' è comunque in grado di verificare CP_4
l'omessa sterilizzazione dei periodi di assenza per cause ad esso ben note, in quanto risultanti dalle denunce (così per CIGS, malattie, infortuni, maternità ecc.). Pt_2
4. Occorre allora rammentare che il beneficio oggetto di causa, che grava sul Fondo di
Solidarietà del Trasporto Aereo istituito con decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile
2016 e gestito dall' , è costituito da una prestazione integrativa del trattamento di CIGS CP_1
tale da garantire un trattamento complessivo pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento.
In particolare, l'art. 5 del detto decreto interministeriale prevede, al comma 2, che “In relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di
3 continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.”
Il successivo comma 3 stabilisce che “La predetta retribuzione lorda complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base di calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Tale retribuzione media deve essere moltiplicata per il numero di ore o giornate che l'interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro. Per i lavoratori con part – time verticale mensile, la retribuzione di riferimento annuale deve essere divisa non per 12, ma per il minor numero di mesi lavorati e corrisposta nei mesi in cui era prevista attività lavorativa. Nei mesi di sospensione dell'attività per part time non viene invece corrisposto il trattamento integrativo a carico del in analogia a quanto Org_1 avviene per la prestazione base”.
I criteri per il calcolo del parametro retributivo sono stati ribaditi nelle Circolari n. CP_1
132/2016 e n. 97/2017, ove è stabilito che la retribuzione lorda di riferimento è la risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
La circolare n. 132/2016 specifica anche, in accordo con l'art. 5 del decreto istitutivo, che “i periodi di mancata prestazione lavorativa (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell'azienda), ad eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari, debbano essere sterilizzati”.
Nello stesso senso, la circolare n. 97/2017 prevede che nel caso in cui il lavoratore CP_1
nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, occorre tenere conto dell'ultima retribuzione utile percepita.
Con la circolare n. 1336/2021, l' , riaffermato il principio della necessaria CP_1
neutralizzazione dei periodi non lavorati, come pure il necessario slittamento del periodo di riferimento all'ultima retribuzione utile in caso di sospensione dell'attività lavorativa per 4 CIGS a zero ore di cui alla circolare 97/2017, ha anche stabilito che il periodo decorrente da gennaio 2020 fino al termine dell'emergenza epidemiologica (31.3.2022) deve essere neutralizzato ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento e, pertanto,
l'annualità di riferimento va individuata, ove ricada dopo il gennaio 2020, nell'anno 2019.
Infine, mette conto evidenziare che, con successiva circolare n. 87 del 17.10.2023,
l' ha dato atto che l'esperienza maturata nella gestione del Fondo ha “evidenziato delle CP_1
specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità – posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n.
95269/2016 – di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.
In particolare, si fa riferimento a tutti i casi in cui il lavoratore, nei dodici mesi precedenti la domanda, o anche solo in alcuni di essi, non abbia prestato la propria attività lavorativa a causa di eventi di diversa natura (ad esempio, maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia).
L'esigenza di garantire un'equità di trattamento verso la platea dei lavoratori interessati, impone, dunque, di abbandonare la rigidità dell'attuale modello di calcolo e di utilizzare un meccanismo improntato a una maggiore flessibilità.
In tale prospettiva, si chiarisce che, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei dodici mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Pertanto, nel caso in cui nei dodici mesi antecedenti la data dell'istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di dodici mesi retribuiti.
Qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest'ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.
Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della presente circolare rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n.
5 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97 del 1° giugno 2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all'ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.”
5. Alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie in esame, nel presente giudizio, a fronte delle opposte allegazioni e contestazioni in relazione alla quantificazione delle retribuzioni percepite e delle somme spettanti, è stata disposta CTU volta ad accertare il corretto ammontare delle retribuzioni di riferimento per il calcolo della prestazione integrativa a carico del Fondo FSTA, da individuare con esclusione delle mensilità successive a gennaio 2020, in ragione della neutralizzazione del periodo da gennaio 2020 sino al termine dell'emergenza sanitaria (come da messaggio 1336/2021), e con CP_1
sterilizzazione dei periodi di assenza per malattia, maternità, permessi, infortunio ecc. eventualmente occorsi (come da circolare n. 132/2016). CP_1
Una volta individuata la retribuzione parametro e le ore/giornate lavorative, è stato chiesto al CTU di determinare il corretto ammontare del trattamento a carico del FSTA dovuto nel periodo contestato e, sulla base di esso, di determinare le differenze eventualmente maturate, anche alla luce delle somme trattenute.
Il CTU, eseguiti due accessi all' , nel corso dei quali ha acquisito, essendone CP_1 autorizzato, documentazione utile per il calcolo, ha indicato in €3.426,41 la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento. A seguito delle note critiche mosse dall' , il CP_1
CTU ha anche indicato la retribuzione media oraria in €19.81, calcolata dividendo la retribuzione media mensile per il numero di ore mensili (173).
Sulla base di tali dati e tenendo conto del trattamento di CIGS spettante, il consulente ha però verificato che nel caso di specie il ricorrente ha ricevuto importi a titolo di prestazione integrativa a carico del ben superiori rispetto al dovuto (determinanti un indebito di Org_1
€11.571,74 quanto ai ratei erogati da ottobre 2019 a febbraio 2022).
Le conclusioni rassegnate sono quindi coerenti con la prospettazione dell' , CP_1
secondo il quale la retribuzione comunicata da è persino superiore rispetto a quella CP_2
teorica mensile e, quindi, deve escludersi che il ricorrente abbia maturato qualsivoglia credito per differenze sulla detta prestazione integrativa.
Tale soluzione appare peraltro confortata dall'accertamento compiuto dall'
[...]
, il quale, su richiesta del difensore del ricorrente, ha eseguito un Controparte_5
6 accertamento presso volto a verificare la correttezza delle retribuzioni comunicate in CP_2
relazione a vari dipendenti patrocinati dal detto difensore, all'esito del quale ha però verificato che per la posizione del ricorrente non vi sono stati scostamenti di rilievo tra quanto comunicato da e quanto dovuto (v. comunicazione prodotta dall' CP_2 CP_1
unitamente alle note scritte).
In proposito, occorre pure rilevare che, come correttamente opinato dall' , per le CP_1
domande di accesso oggetto del presente giudizio deve trovare applicazione, ai fini della individuazione della retribuzione di riferimento, la disciplina di cui alle circolari n.
1336/2021, che dispone la generalizzata neutralizzazione del periodo successivo al gennaio
2020, di quella di cui alla circolare n. 132/2016, che prevede la sterilizzazione dei periodi di assenza dal lavoro mediante il complesso meccanismo di riparametrazione dei compensi percepiti nei periodi lavorati in relazione alla retribuzione teorica mensile, ed, infine, la disciplina di cui alla circolare n. 97/2017, in applicazione della quale in caso di sospensione per CIGS il trattamento va calcolato sulla base dell'ultima retribuzione utile e non già sulla base dell'intera annualità piena precedente, siccome preteso in ricorso.
D'altronde, come si è visto, nel caso di specie il CTU, pur considerando il periodo preteso in ricorso (annualità 2018), ha comunque concluso per l'insussistenza di qualsivoglia credito per differenze sul trattamento spettante.
6. In definitiva, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, deve escludersi che il trattamento corrisposto sia inferiore rispetto a quello dovuto, con la conseguenza che la domanda va integralmente rigettata.
7. Le spese di lite, tenuto conto delle irregolarità comunque emerse nella gestione delle pratiche di concessione del beneficio in relazione ad una molteplicità di dipendenti di
Org
(come desumibile dalla comunicazione prodotta unitamente alle note CP_2
autorizzate), circostanza che può aver legittimamente indotto il ricorrente a confidare nell'erronea determinazione per difetto anche del suo trattamento, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
Quanto alla liquidazione delle spese di CTU, tenuto conto che tale attività istruttoria è diretta al perseguimento di una generale finalità di giustizia, in ausilio al giudicante, piuttosto che alla tutela di una posizione singola, anch'esse possono essere regolate, in virtù 7 della compensazione delle spese di lite, mediante ripartizione tra le due parti in quote eguali, rammentandosi che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
“Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero” (Cass. 17739 del 07/09/2016;
Cassazione civile, sez. VI , 21/10/2019 , n. 26849; Cassazione civile , sez. lav. , 17/08/2018
, n. 20763; v. anche Consiglio di Stato , sez. V , 23/06/2011 , n. 3807).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso depositato il 21/03/2023, così provvede:
[...]
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. - pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, per metà a carico del ricorrente e per metà a carico dell' . CP_1
Roma, 15/02/2024
Il Giudice
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