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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, Dott.ssa Elena VEZZOSI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro 562/2024 promossa da:
nata a [...] né TI (RE) il 07.03.1966 e ivi Parte_1
residente in [...], Cod. Fisc , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Casari
– RICORRENTE –
c o n t r o
in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale
n.6, rappresentato e difeso dall' Avv. Oreste Manzi
- CONVENUTO –
e con la chiamata in causa, in qualità Controparte_2
di controinteressato, di convenuto contumace in punto a: accertamento maggior punteggio e pagamento somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/5/2024 diretto al Tribunale di
Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra Parte_1 conviene in giudizio l , in persona del legale rappresentante, proprio CP_1
datore di lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del
Lavoro, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:
per i fatti esposti nella narrativa del presente atto:
- accertata la sussistenza del titolo di studio richiesto dal bando in capo alla ricorrente, ordinare all' , riconosciuto il corretto punteggio spettante CP_1
alla stessa, di modificare la graduatoria definitiva pubblicata il 26 febbraio
2024, con l'attribuzione alla sig.ra del punteggio complessivo di Pt_1
85,00;
- in ragione di quanto previsto al punto precedente, rientrando la ricorrente nel numero di posti disponibili per il passaggio all'Area Funzionari, pari a
994, dichiarare il passaggio della sig.ra a decorrere dal 1° marzo Pt_1
2024, alla predetta Area Funzionari e, per l'effetto, condannare l' al CP_1
pagamento di tutte le differenze retributive maturate e maturande, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 8), pari al numero di mesi intercorsi dal 1° marzo 2024 alla sentenza di accoglimento del presente ricorso, che in via prudenziale si quantificano in € 577,20 (marzo 2024 – dicembre 2024), oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre alla conseguente incidenza sul trattamento pensionistico.
Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio…”
Pag. 2 di 7 La ricorrente dipendente dell'Istituto previdenziale in data 04 settembre
2023 presentava la propria domanda di partecipazione alla procedura per la progressione verticale verso la posizione economica iniziale dell'Area, dichiarando di possedere i requisiti richiesti dal bando, tra cui quello di essere in possesso di titolo di studio idoneo, ovvero diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto professionale Femminile G. B.
Sidoli di Reggio Emilia in data 24 giugno 1982 (doc. 2).
In data 06.11.2023 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie: la sig.ra risultava inserito alla 422esima posizione, con un punteggio totale Pt_1
di 85,00, di cui 50,00 per l'anzianità, 10,00 per il titolo di studio e 25 per la performance individuale (doc. 3).
Tuttavia, in data 19 dicembre 2023, l' comunicava inaspettatamente CP_1
alla sig.ra la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura di Pt_1
progressione all'Area Funzionari, non indicando peraltro quale fosse il requisito ritenuto non sussistente.
A seguito di richiesta di chiarimenti mossa dalla sig.ra la Dott.ssa Pt_1
, con comunicazione del 29.12.2023, asseriva che l'esclusione Per_1
dalla procedura dell'Istante era avvenuta per mancanza del requisito del titolo di studio (cfr. doc. 1, art. 2) (doc. 4).
La Sig.ra contesta il punteggio attribuitole per il titolo di studio, Pt_1 evidenziando che il proprio diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto professionale Femminile G. B. Sidoli di Reggio
Emilia in data 24 giugno 1982 sia stato, nel corso degli anni,
equiparato ai diplomi universitari (cfr. Legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2020), e dia quindi diritto all'accesso alla progressione di carriera.
Pag. 3 di 7 Si costituiva nei termini l contestando radicalmente le prospettazioni CP_1
avversarie, ed evidenziando come la mancanza di un diploma di scuola secondaria di durata quinquennale impedisse l'accesso alla procedura.
Era chiamato in causa anche il controinteressato sig. , Controparte_2
precedente in graduatoria la ricorrente e dunque portatore di un interesse a non vedersi superato in caso di accoglimento del ricorso. Del quale veniva dichiarata successivamente la contumacia.
Non necessitando la causa di attività istruttoria all'odierna udienza la stessa è stata decisa con sentenza contestuale letta all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato.
La ricorrente è pacificamente in possesso di un diploma triennale di
Istituto professionale (ovvero diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto professionale Femminile G. B. Sidoli di Reggio
Emilia in data 24 giugno 1982).
Il Bando relativo alla procedura valutativa per la progressione all'Area degli Assistenti e all'Area dei Funzionari, all'art. 2 prevede quale titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura di selezione il possesso della laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o dell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o dell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.
Nel caso di specie la ricorrente, che ha partecipato alla selezione per funzionari, è in possesso di diploma di qualifica professionale, conseguito in esito a un percorso di studio di durata triennale, che non è qualificabile come diploma di scuola secondaria di secondo grado utile a consentire
Pag. 4 di 7 l'accesso alla selezione in parola.
A tal fine, infatti, è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito alla fine di un corso di studi di durata almeno quadriennale.
Pertanto, il bando è specifico nel distinguere tra numerose opzioni relative ai diplomi conseguiti (e questa specificità vale esplicitamente ad escludere l'applicazione del principio stabilito dalla Cassazione nel precedente citato nelle note finali da parte ricorrente, ove si discuteva di un bando generico), e prevede per altro la non cumulabilità dei vari titoli conseguiti.
CP_ Ebbene, considerato che pur essendo ente pubblico, agisce nell'ambito della gestione del proprio personale con i poteri ed i limiti del datore privato, cui tutti gli effetti è equiparato dalla riforma sul pubblico impiego, si deve consentire che nel proprio bando per la progressione siano specificati requisiti di progressione che -ove non sconfinanti nell'arbitrio (e non è questo il caso)- prevedano più rigorosi punteggi e privilegino un determinato ciclo di studi rispetto ad un altro.
Nel caso in esame l'Istituto ha ritenuto di attribuire un punteggio più alto ad un diploma di laurea (o ad esso equipollente) conseguito solo all'esito di un congruo ciclo di studi superiori che portasse al raggiungimento di un diploma di scuola secondaria superiore, diploma che il 'vecchio' regime della scuola professionale non rilasciava ove il ciclo di studi fosse terminato al triennio.
L'Istituto previdenziale nella attribuzione del punteggio scolastico della
Sig.ra ha tenuto conto pertanto di quanto statuito dall'art. 195 Pt_1
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, mai modificato:
Pag. 5 di 7 “
1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi.
Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per
l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.”
Ne consegue come, dal combinato disposto degli artt. 191 e 195 D.lg. 16 aprile 1994 n. 297, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma d'istruzione secondaria superiore, in quanto esso, nella misura in cui è conseguito solo in esito ad un corso triennale di studi, ha valore legale nei limiti previsti in particolare
Pag. 6 di 7 dal succitato art. 195, comma 2, tant'è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, né è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità professionale, definito dall'art. 1 comma 1,
l.10 dicembre 1997, n. 425, quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi (Consiglio di Stato sez. V, 09/10/2013, n.4961).
Nel caso di specie si chiede di valutare un diploma triennale non per accedere a ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, bensì a ruoli per i quali è richiesta la laurea.
Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, a fronte della peculiarità della vicenda.
PQM
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia il 14/1/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, Dott.ssa Elena VEZZOSI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro 562/2024 promossa da:
nata a [...] né TI (RE) il 07.03.1966 e ivi Parte_1
residente in [...], Cod. Fisc , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Casari
– RICORRENTE –
c o n t r o
in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale
n.6, rappresentato e difeso dall' Avv. Oreste Manzi
- CONVENUTO –
e con la chiamata in causa, in qualità Controparte_2
di controinteressato, di convenuto contumace in punto a: accertamento maggior punteggio e pagamento somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 30/5/2024 diretto al Tribunale di
Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra Parte_1 conviene in giudizio l , in persona del legale rappresentante, proprio CP_1
datore di lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:
“…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del
Lavoro, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:
per i fatti esposti nella narrativa del presente atto:
- accertata la sussistenza del titolo di studio richiesto dal bando in capo alla ricorrente, ordinare all' , riconosciuto il corretto punteggio spettante CP_1
alla stessa, di modificare la graduatoria definitiva pubblicata il 26 febbraio
2024, con l'attribuzione alla sig.ra del punteggio complessivo di Pt_1
85,00;
- in ragione di quanto previsto al punto precedente, rientrando la ricorrente nel numero di posti disponibili per il passaggio all'Area Funzionari, pari a
994, dichiarare il passaggio della sig.ra a decorrere dal 1° marzo Pt_1
2024, alla predetta Area Funzionari e, per l'effetto, condannare l' al CP_1
pagamento di tutte le differenze retributive maturate e maturande, come da conteggi prodotti (cfr. doc. 8), pari al numero di mesi intercorsi dal 1° marzo 2024 alla sentenza di accoglimento del presente ricorso, che in via prudenziale si quantificano in € 577,20 (marzo 2024 – dicembre 2024), oltre interessi dal dovuto al saldo, oltre alla conseguente incidenza sul trattamento pensionistico.
Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio…”
Pag. 2 di 7 La ricorrente dipendente dell'Istituto previdenziale in data 04 settembre
2023 presentava la propria domanda di partecipazione alla procedura per la progressione verticale verso la posizione economica iniziale dell'Area, dichiarando di possedere i requisiti richiesti dal bando, tra cui quello di essere in possesso di titolo di studio idoneo, ovvero diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto professionale Femminile G. B.
Sidoli di Reggio Emilia in data 24 giugno 1982 (doc. 2).
In data 06.11.2023 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie: la sig.ra risultava inserito alla 422esima posizione, con un punteggio totale Pt_1
di 85,00, di cui 50,00 per l'anzianità, 10,00 per il titolo di studio e 25 per la performance individuale (doc. 3).
Tuttavia, in data 19 dicembre 2023, l' comunicava inaspettatamente CP_1
alla sig.ra la sua esclusione dalla partecipazione alla procedura di Pt_1
progressione all'Area Funzionari, non indicando peraltro quale fosse il requisito ritenuto non sussistente.
A seguito di richiesta di chiarimenti mossa dalla sig.ra la Dott.ssa Pt_1
, con comunicazione del 29.12.2023, asseriva che l'esclusione Per_1
dalla procedura dell'Istante era avvenuta per mancanza del requisito del titolo di studio (cfr. doc. 1, art. 2) (doc. 4).
La Sig.ra contesta il punteggio attribuitole per il titolo di studio, Pt_1 evidenziando che il proprio diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto professionale Femminile G. B. Sidoli di Reggio
Emilia in data 24 giugno 1982 sia stato, nel corso degli anni,
equiparato ai diplomi universitari (cfr. Legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2020), e dia quindi diritto all'accesso alla progressione di carriera.
Pag. 3 di 7 Si costituiva nei termini l contestando radicalmente le prospettazioni CP_1
avversarie, ed evidenziando come la mancanza di un diploma di scuola secondaria di durata quinquennale impedisse l'accesso alla procedura.
Era chiamato in causa anche il controinteressato sig. , Controparte_2
precedente in graduatoria la ricorrente e dunque portatore di un interesse a non vedersi superato in caso di accoglimento del ricorso. Del quale veniva dichiarata successivamente la contumacia.
Non necessitando la causa di attività istruttoria all'odierna udienza la stessa è stata decisa con sentenza contestuale letta all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso non è fondato.
La ricorrente è pacificamente in possesso di un diploma triennale di
Istituto professionale (ovvero diploma di qualifica professionale conseguito presso l'Istituto professionale Femminile G. B. Sidoli di Reggio
Emilia in data 24 giugno 1982).
Il Bando relativo alla procedura valutativa per la progressione all'Area degli Assistenti e all'Area dei Funzionari, all'art. 2 prevede quale titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura di selezione il possesso della laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o dell'equivalente area del precedente sistema di classificazione oppure del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli assistenti e/o dell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.
Nel caso di specie la ricorrente, che ha partecipato alla selezione per funzionari, è in possesso di diploma di qualifica professionale, conseguito in esito a un percorso di studio di durata triennale, che non è qualificabile come diploma di scuola secondaria di secondo grado utile a consentire
Pag. 4 di 7 l'accesso alla selezione in parola.
A tal fine, infatti, è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito alla fine di un corso di studi di durata almeno quadriennale.
Pertanto, il bando è specifico nel distinguere tra numerose opzioni relative ai diplomi conseguiti (e questa specificità vale esplicitamente ad escludere l'applicazione del principio stabilito dalla Cassazione nel precedente citato nelle note finali da parte ricorrente, ove si discuteva di un bando generico), e prevede per altro la non cumulabilità dei vari titoli conseguiti.
CP_ Ebbene, considerato che pur essendo ente pubblico, agisce nell'ambito della gestione del proprio personale con i poteri ed i limiti del datore privato, cui tutti gli effetti è equiparato dalla riforma sul pubblico impiego, si deve consentire che nel proprio bando per la progressione siano specificati requisiti di progressione che -ove non sconfinanti nell'arbitrio (e non è questo il caso)- prevedano più rigorosi punteggi e privilegino un determinato ciclo di studi rispetto ad un altro.
Nel caso in esame l'Istituto ha ritenuto di attribuire un punteggio più alto ad un diploma di laurea (o ad esso equipollente) conseguito solo all'esito di un congruo ciclo di studi superiori che portasse al raggiungimento di un diploma di scuola secondaria superiore, diploma che il 'vecchio' regime della scuola professionale non rilasciava ove il ciclo di studi fosse terminato al triennio.
L'Istituto previdenziale nella attribuzione del punteggio scolastico della
Sig.ra ha tenuto conto pertanto di quanto statuito dall'art. 195 Pt_1
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, mai modificato:
Pag. 5 di 7 “
1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi.
Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro.
2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso dà diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per
l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici.
4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui è conformata la disciplina degli esami di maturità, salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneità.”
Ne consegue come, dal combinato disposto degli artt. 191 e 195 D.lg. 16 aprile 1994 n. 297, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di pubblico impiego il diploma rilasciato da un istituto professionale di durata triennale non può essere inteso quale diploma d'istruzione secondaria superiore, in quanto esso, nella misura in cui è conseguito solo in esito ad un corso triennale di studi, ha valore legale nei limiti previsti in particolare
Pag. 6 di 7 dal succitato art. 195, comma 2, tant'è che dà diritto a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, né è assimilabile in alcun caso al diploma di maturità professionale, definito dall'art. 1 comma 1,
l.10 dicembre 1997, n. 425, quale esame di Stato conclusivo del corso di studio d'istruzione secondaria superiore da sostenere al termine dei corsi integrativi (Consiglio di Stato sez. V, 09/10/2013, n.4961).
Nel caso di specie si chiede di valutare un diploma triennale non per accedere a ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, bensì a ruoli per i quali è richiesta la laurea.
Il ricorso è pertanto respinto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, a fronte della peculiarità della vicenda.
PQM
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Reggio Emilia il 14/1/2025
Il Giudice
Dott.Elena Vezzosi
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