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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/10/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2988 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “vendita di cose immobile”
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Junio Valerio D'Amico e Marcella Parte_1
Ferrante, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C. Guglielmo Sanfelice, 38;
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffaele Crocetta e Giuseppe Serse,
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cicciano alla via Nola, 5, P.zzo De
Stefano;
CONVENUTA
E
residente come in atti;
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 le parti costituite si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, ha convenuto Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola la società (d'ora in avanti ), Controparte_1 CP_1
e (a meri fini di denuntiatio litis), deducendo che: venuta Controparte_1 Controparte_2
a mancare la madre, ed avviata, unitamente agli altri germani, l'attività di Persona_1
ricostruzione delle attività poste in essere dalla stessa negli anni precedenti, sarebbe venuto a conoscenza della stipula di un contratto di compravendita, del 23.7.2013, di alienazione di taluni appezzamenti di terreno in Nola, trasferiti nella falsa convinzione di una diversa destinazione del bene (agricola), da cui sarebbe derivato l'errore su una qualità essenziale dello stesso (ex art. 1429,
n. 4 c.c.); il promissario acquirente, il Sig. , avrebbe oggettivamente alterato la Controparte_1
volontà della venditrice, viziandone il consenso e inducendola a credere di trasferire un bene dalle qualità diverse da quelle effettive e reali;
dei raggiri attuati ne avrebbe beneficiato pianamente la convenuta , che, al pari del promissario acquirente, sarebbe stata ben consapevole della CP_1
reale e veritiera qualificazione urbanistica dell'appezzamento di terra compravenduto.
Sulla scorta delle predette deduzioni, ha chiesto emettersi pronuncia di annullamento del predetto contratto del 13.7.2013, con condanna alla ripetizione dei beni;
in subordine, ha insistito per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, pari alla differenza tra il prezzo pattuito e l'effettivo valore di mercato dei beni. Inoltre, in sede di prima memoria istruttoria, preso atto dell'intervenuto decreto di esproprio, ha chiesto condannarsi le controparti al pagamento dell'importo ricevuto a titolo di indennità di esproprio. Con vittoria di spese di lite. Si sono costituiti in giudizio la , eccependo, in via Controparte_3
preliminare, la prescrizione del diritto ex art. 1442 c.c. e, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto delle domande attoree. Vinte le spese di giudizio.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito, invece, : pertanto, ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto, l'attore afferma che la madre avrebbe venduto gli appezzamenti di terreno siti in Nola,
identificati al Catasto al fog. 3, p.lle 68, 69 e 111 nell'erronea convinzione della destinazione agricola degli stessi, come qualificata nel rogito notarile, non essendo a conoscenza, invece, della loro effettiva destinazione (cfr. certificati 16.5.2013 e 20.6.2013).
Per tale ragione, ha chiesto emettersi pronuncia di annullamento del contratto, per l'altrui dolo, in per essere la venditrice stata tratta in inganno dai convenuti, mediante raggiri ed artifizi, o in alternativa per l'errore essenziale circa la qualità del bene compravenduto.
Nel costituirsi tempestivamente (art. 166 c.p.c.), i convenuti hanno eccepito la prescrizione della domanda di annullamento, per decorso del termine di cui all'art. 1442 c.c.. Nel dettaglio, i convenuti affermano che la venditrice era a conoscenza dell'effettiva destinazione dei beni venduti sin dalla data di stipula, per essere i certificati stati allegati all'atto di compravendita, anche in ragione del fatto che lo stesso atto di trasferimento reca la dichiarazione della venditrice secondo cui “non sono intervenuti modificazioni negli strumenti urbanistici dalla data di rilascio dei
certificati ad oggi”. Per l'effetto, allorquando è intervenuto il decesso di ovvero il 23.10.2018, era Per_1 Per_1
già decorso il termine di prescrizione quinquennale per la proposizione della domanda di annullamento.
Orbene, ai sensi dell'art. 1442 c.c. l'azione di annullamento deve essere proposta entro il termine di cinque anni a far data dalla scoperta del dolo o dell'errore.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore detto termine non sarebbe decorso, in quanto la madre non sarebbe mai venuta a conoscenza della circostanza inerente l'effettiva destinazione urbanistica dei beni venduti, in concreto scoperta soltanto a seguito della sua morte.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è fondata in quanto la documentazione in atti consente di presumere che al 23.7.2013, conosceva (o, ad ogni modo, era nella condizione Persona_1
di conoscere) l'effettiva destinazione dei beni venduti, atteso che i certificati sono stati allegati al rogito (circostanza, questa, incontestata), e del resto, nel medesimo atto, la stessa venditrice ha espressamente dichiarato che “non sono intervenuti modificazioni negli strumenti urbanistici dalla
data di rilascio dei certificati ad oggi”.
Non rileva in senso contrario la circostanza per cui il notaio è stato espressamente dispensato dalla lettura degli allegati, non solo perché tale circostanza non rende, per ciò solo, gli atti non conoscibili alla venditrice, ma anche perché, lo si ribadisce, quest'ultima ha assicurato personalmente che tra la data di rilascio dei certificati a quella di stipula non erano intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici (assumendosene la responsabilità).
Inoltre, in sede di seconda memoria istruttoria l'attore ha depositato nuova copia dell'atto di compravendita, anch'essa comprensiva di allegati, recante quale data di rilascio il 3.9.2013, ma non ha precisato se sarebbe stato – o meno – rilasciato in favore di Persona_1
Appare evidente, pertanto, che la venditrice, già all'atto della stipula dell'atto di compravendita,
ovvero il 23.7.2013, o, in ipotesi, al 3.9.2013, era a conoscenza dell'effettiva destinazione urbanistica dei beni, o comunque tale circostanza era entrata – con ogni evidenza – nella sua sfera di conoscibilità. Del resto, parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a sconfessare una tale conclusione: ne consegue che allorquando è intervenuto il decesso della medesima
(23.10.2018) il termine di prescrizione era già decorso.
Non si perviene ad una diversa conclusione nemmeno in ragione delle considerazioni, contenute in citazione e ribadite nelle memorie istruttorie, secondo cui la sig.ra all'atto della stipula, Per_1
era in età avanzata e dunque, verosimilmente, non era avveduta in ordine alla convenienza dell'affare. Orbene, sul punto si consideri che non risulta che la venditrice sia stata raggiunta da provvedimenti di interdizione/inabilitazione, con la conseguenza che la presunta età avanzata della predetta (la quale potrebbe al più rilevare sotto il profilo di una possibile incapacità naturale – art. 428 c.c. - della venditrice), è stata dedotta in modo assolutamente generico ed è rimasta, all'esito del giudizio, sfornita di ogni prova.
Parimenti irrilevanti, per le medesime ragioni, risultano le considerazioni in ordine al fatto che la venditrice non si sarebbe avvalsa dell'assistenza di tecnici di fiducia.
Ne consegue che le domande di annullamento vanno rigettate.
In via subordinata, l'attore ritiene altresì che i raggiri posti in essere nei confronti della madre integrino gli estremi del dolo incidente, e dunque essi non sarebbero stati determinanti per il consenso (a questo punto validamente) prestato, ma in assenza di essi la parte avrebbe contrattato a condizioni diverse. Ragion per cui è stata dapprima (in citazione) richiesto il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore del bene alla luce delle reali potenzialità
edificatorie, e successivamente (in sede di prima memoria istruttoria) il danno pari all'importo ricevuto a titolo di indennità di esproprio ottenuta.
L'art. 1440 c.c. configura, con ogni evidenza, una ipotesi speciale di responsabilità precontrattuale,
che ricorre quando i raggiri e gli artifizi non invalidano il consenso prestato, ma costituiscono ugualmente fonte di danni (anch'essi soggetti a prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., che tuttavia non è stata eccepita dai convenuti costituiti).
Orbene, posta tale precisazione, in questa sede appare necessario evidenziare che la richiesta di annullamento del contratto per dolo risulta, quantomeno in citazione, formulata in modo estremamente generico. Nell'atto introduttivo l'attore si limita, in buona sostanza, ad affermare che all'atto della stipula la madre era in età avanzata, e che il certificato sarebbe stato ottenuto da
, con il quale era stato raggiunto un accordo preliminare avente ad oggetto il Controparte_1
solo terreno di cui alla p.lla 69, con la conseguenza che non conosceva – né poteva conoscere – la reale destinazione dei beni venduti.
In sede di prima memoria istruttoria, poi, ha precisato che la prova dei raggiri si ricaverebbe dal fatto che in principio la trattativa tra le parti riguardava la sola p.lla 69, con la successiva aggiunta delle p.lle 68 e 111, proprio in ragione della scoperta dell'effettiva destinazione delle stesse. Ha
altresì aggiunto che si disinteressava della gestione dei terreni, e dunque non ne Persona_1
conosceva le reali potenzialità edificatorie, e che il notaio – esonerato dalla lettura degli allegati -
sarebbe stato indicato dall'acquirente (come indicato nel preliminare).
Premesso che il preliminare versato in atti è privo di sottoscrizione, con quel che ne consegue in punto di potenziale invalidità (quantomeno per difetto di forma scritta, ex art. 1325 c.c.) e sulla poca rilevanza delle relative vicende, le circostanze su-evidenziate sono sfornite di prova, in quanto l'attore si limita a sollevare delle ipotesi, oggetto di pronta e specifica contestazione da parte dei convenuti, e per le quali non risulta adeguatamente articolata richiesta di prova orale (si consideri che i capitoli di prova formulati in sede di memorie istruttorie risultano generici, e comunque inidonei a dare la prova delle circostanze dedotte).
Aggiungasi, sul punto, che gli scritti attorei contengono una descrizione oltremodo generica dei presunti raggiri ed artifizi che sarebbero stati posti in essere.
Sul punto, difatti, va precisato che “ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è
sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza
di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea
ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta
al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze
- la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Cass. n. 20231 del
23.6.2022).
Orbene, né la citazione né la prima memoria descrivono in modo dettagliato i raggiri e le menzogne che avrebbero ingenerato nella venditrice una falsa rappresentazione della realtà atteso che, lo si ribadisce, il certificato di destinazione urbanistica, pur ottenuto da , è stato Controparte_1
pacificamente allegato all'atto di compravendita. Ciò significa che tale circostanza non è stata affatto occultata alla venditrice, ma era da essa senz'altro conosciuta/conoscibile.
In ragione delle considerazioni che precedono, anche la domanda subordinata non è fondata, e nello specifico non risulta in alcun modo provato che i convenuti abbiano posto in essere nei confronti della venditrice raggiri ed artifizi.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della complessità della controversia, nonché delle difese espletate dalle parti (ivi compreso il mancato svolgimento di attività istruttorie). Data l'omogeneità delle posizioni processuali ricoperte dai convenuti costituiti,
e l'unicità delle difese spiegate dai procuratori costituiti, non si ritiene di dover riconoscere l'aumento dei compensi in favore dei procuratori.
Nulla per quanto riguarda le spese di lite di , stante la sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e , che si quantificano in Euro 5.500,00 per compensi,
[...] Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
3. Nulla sulle spese per quanto riguarda le spese di lite di . Controparte_2
Nola, 30.10.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2988 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “vendita di cose immobile”
T R A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Junio Valerio D'Amico e Marcella Parte_1
Ferrante, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C. Guglielmo Sanfelice, 38;
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Raffaele Crocetta e Giuseppe Serse,
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cicciano alla via Nola, 5, P.zzo De
Stefano;
CONVENUTA
E
residente come in atti;
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.07.2025 le parti costituite si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, ha convenuto Parte_1
dinanzi al Tribunale di Nola la società (d'ora in avanti ), Controparte_1 CP_1
e (a meri fini di denuntiatio litis), deducendo che: venuta Controparte_1 Controparte_2
a mancare la madre, ed avviata, unitamente agli altri germani, l'attività di Persona_1
ricostruzione delle attività poste in essere dalla stessa negli anni precedenti, sarebbe venuto a conoscenza della stipula di un contratto di compravendita, del 23.7.2013, di alienazione di taluni appezzamenti di terreno in Nola, trasferiti nella falsa convinzione di una diversa destinazione del bene (agricola), da cui sarebbe derivato l'errore su una qualità essenziale dello stesso (ex art. 1429,
n. 4 c.c.); il promissario acquirente, il Sig. , avrebbe oggettivamente alterato la Controparte_1
volontà della venditrice, viziandone il consenso e inducendola a credere di trasferire un bene dalle qualità diverse da quelle effettive e reali;
dei raggiri attuati ne avrebbe beneficiato pianamente la convenuta , che, al pari del promissario acquirente, sarebbe stata ben consapevole della CP_1
reale e veritiera qualificazione urbanistica dell'appezzamento di terra compravenduto.
Sulla scorta delle predette deduzioni, ha chiesto emettersi pronuncia di annullamento del predetto contratto del 13.7.2013, con condanna alla ripetizione dei beni;
in subordine, ha insistito per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, pari alla differenza tra il prezzo pattuito e l'effettivo valore di mercato dei beni. Inoltre, in sede di prima memoria istruttoria, preso atto dell'intervenuto decreto di esproprio, ha chiesto condannarsi le controparti al pagamento dell'importo ricevuto a titolo di indennità di esproprio. Con vittoria di spese di lite. Si sono costituiti in giudizio la , eccependo, in via Controparte_3
preliminare, la prescrizione del diritto ex art. 1442 c.c. e, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto delle domande attoree. Vinte le spese di giudizio.
Nonostante la regolare notifica, non si è costituito, invece, : pertanto, ne va Controparte_2
dichiarata la contumacia.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto, l'attore afferma che la madre avrebbe venduto gli appezzamenti di terreno siti in Nola,
identificati al Catasto al fog. 3, p.lle 68, 69 e 111 nell'erronea convinzione della destinazione agricola degli stessi, come qualificata nel rogito notarile, non essendo a conoscenza, invece, della loro effettiva destinazione (cfr. certificati 16.5.2013 e 20.6.2013).
Per tale ragione, ha chiesto emettersi pronuncia di annullamento del contratto, per l'altrui dolo, in per essere la venditrice stata tratta in inganno dai convenuti, mediante raggiri ed artifizi, o in alternativa per l'errore essenziale circa la qualità del bene compravenduto.
Nel costituirsi tempestivamente (art. 166 c.p.c.), i convenuti hanno eccepito la prescrizione della domanda di annullamento, per decorso del termine di cui all'art. 1442 c.c.. Nel dettaglio, i convenuti affermano che la venditrice era a conoscenza dell'effettiva destinazione dei beni venduti sin dalla data di stipula, per essere i certificati stati allegati all'atto di compravendita, anche in ragione del fatto che lo stesso atto di trasferimento reca la dichiarazione della venditrice secondo cui “non sono intervenuti modificazioni negli strumenti urbanistici dalla data di rilascio dei
certificati ad oggi”. Per l'effetto, allorquando è intervenuto il decesso di ovvero il 23.10.2018, era Per_1 Per_1
già decorso il termine di prescrizione quinquennale per la proposizione della domanda di annullamento.
Orbene, ai sensi dell'art. 1442 c.c. l'azione di annullamento deve essere proposta entro il termine di cinque anni a far data dalla scoperta del dolo o dell'errore.
Secondo la ricostruzione fornita dall'attore detto termine non sarebbe decorso, in quanto la madre non sarebbe mai venuta a conoscenza della circostanza inerente l'effettiva destinazione urbanistica dei beni venduti, in concreto scoperta soltanto a seguito della sua morte.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione è fondata in quanto la documentazione in atti consente di presumere che al 23.7.2013, conosceva (o, ad ogni modo, era nella condizione Persona_1
di conoscere) l'effettiva destinazione dei beni venduti, atteso che i certificati sono stati allegati al rogito (circostanza, questa, incontestata), e del resto, nel medesimo atto, la stessa venditrice ha espressamente dichiarato che “non sono intervenuti modificazioni negli strumenti urbanistici dalla
data di rilascio dei certificati ad oggi”.
Non rileva in senso contrario la circostanza per cui il notaio è stato espressamente dispensato dalla lettura degli allegati, non solo perché tale circostanza non rende, per ciò solo, gli atti non conoscibili alla venditrice, ma anche perché, lo si ribadisce, quest'ultima ha assicurato personalmente che tra la data di rilascio dei certificati a quella di stipula non erano intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici (assumendosene la responsabilità).
Inoltre, in sede di seconda memoria istruttoria l'attore ha depositato nuova copia dell'atto di compravendita, anch'essa comprensiva di allegati, recante quale data di rilascio il 3.9.2013, ma non ha precisato se sarebbe stato – o meno – rilasciato in favore di Persona_1
Appare evidente, pertanto, che la venditrice, già all'atto della stipula dell'atto di compravendita,
ovvero il 23.7.2013, o, in ipotesi, al 3.9.2013, era a conoscenza dell'effettiva destinazione urbanistica dei beni, o comunque tale circostanza era entrata – con ogni evidenza – nella sua sfera di conoscibilità. Del resto, parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a sconfessare una tale conclusione: ne consegue che allorquando è intervenuto il decesso della medesima
(23.10.2018) il termine di prescrizione era già decorso.
Non si perviene ad una diversa conclusione nemmeno in ragione delle considerazioni, contenute in citazione e ribadite nelle memorie istruttorie, secondo cui la sig.ra all'atto della stipula, Per_1
era in età avanzata e dunque, verosimilmente, non era avveduta in ordine alla convenienza dell'affare. Orbene, sul punto si consideri che non risulta che la venditrice sia stata raggiunta da provvedimenti di interdizione/inabilitazione, con la conseguenza che la presunta età avanzata della predetta (la quale potrebbe al più rilevare sotto il profilo di una possibile incapacità naturale – art. 428 c.c. - della venditrice), è stata dedotta in modo assolutamente generico ed è rimasta, all'esito del giudizio, sfornita di ogni prova.
Parimenti irrilevanti, per le medesime ragioni, risultano le considerazioni in ordine al fatto che la venditrice non si sarebbe avvalsa dell'assistenza di tecnici di fiducia.
Ne consegue che le domande di annullamento vanno rigettate.
In via subordinata, l'attore ritiene altresì che i raggiri posti in essere nei confronti della madre integrino gli estremi del dolo incidente, e dunque essi non sarebbero stati determinanti per il consenso (a questo punto validamente) prestato, ma in assenza di essi la parte avrebbe contrattato a condizioni diverse. Ragion per cui è stata dapprima (in citazione) richiesto il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore del bene alla luce delle reali potenzialità
edificatorie, e successivamente (in sede di prima memoria istruttoria) il danno pari all'importo ricevuto a titolo di indennità di esproprio ottenuta.
L'art. 1440 c.c. configura, con ogni evidenza, una ipotesi speciale di responsabilità precontrattuale,
che ricorre quando i raggiri e gli artifizi non invalidano il consenso prestato, ma costituiscono ugualmente fonte di danni (anch'essi soggetti a prescrizione quinquennale, ex art. 2947 c.c., che tuttavia non è stata eccepita dai convenuti costituiti).
Orbene, posta tale precisazione, in questa sede appare necessario evidenziare che la richiesta di annullamento del contratto per dolo risulta, quantomeno in citazione, formulata in modo estremamente generico. Nell'atto introduttivo l'attore si limita, in buona sostanza, ad affermare che all'atto della stipula la madre era in età avanzata, e che il certificato sarebbe stato ottenuto da
, con il quale era stato raggiunto un accordo preliminare avente ad oggetto il Controparte_1
solo terreno di cui alla p.lla 69, con la conseguenza che non conosceva – né poteva conoscere – la reale destinazione dei beni venduti.
In sede di prima memoria istruttoria, poi, ha precisato che la prova dei raggiri si ricaverebbe dal fatto che in principio la trattativa tra le parti riguardava la sola p.lla 69, con la successiva aggiunta delle p.lle 68 e 111, proprio in ragione della scoperta dell'effettiva destinazione delle stesse. Ha
altresì aggiunto che si disinteressava della gestione dei terreni, e dunque non ne Persona_1
conosceva le reali potenzialità edificatorie, e che il notaio – esonerato dalla lettura degli allegati -
sarebbe stato indicato dall'acquirente (come indicato nel preliminare).
Premesso che il preliminare versato in atti è privo di sottoscrizione, con quel che ne consegue in punto di potenziale invalidità (quantomeno per difetto di forma scritta, ex art. 1325 c.c.) e sulla poca rilevanza delle relative vicende, le circostanze su-evidenziate sono sfornite di prova, in quanto l'attore si limita a sollevare delle ipotesi, oggetto di pronta e specifica contestazione da parte dei convenuti, e per le quali non risulta adeguatamente articolata richiesta di prova orale (si consideri che i capitoli di prova formulati in sede di memorie istruttorie risultano generici, e comunque inidonei a dare la prova delle circostanze dedotte).
Aggiungasi, sul punto, che gli scritti attorei contengono una descrizione oltremodo generica dei presunti raggiri ed artifizi che sarebbero stati posti in essere.
Sul punto, difatti, va precisato che “ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è
sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza
di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea
ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta
al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze
- la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Cass. n. 20231 del
23.6.2022).
Orbene, né la citazione né la prima memoria descrivono in modo dettagliato i raggiri e le menzogne che avrebbero ingenerato nella venditrice una falsa rappresentazione della realtà atteso che, lo si ribadisce, il certificato di destinazione urbanistica, pur ottenuto da , è stato Controparte_1
pacificamente allegato all'atto di compravendita. Ciò significa che tale circostanza non è stata affatto occultata alla venditrice, ma era da essa senz'altro conosciuta/conoscibile.
In ragione delle considerazioni che precedono, anche la domanda subordinata non è fondata, e nello specifico non risulta in alcun modo provato che i convenuti abbiano posto in essere nei confronti della venditrice raggiri ed artifizi.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore (indeterminabile) e della complessità della controversia, nonché delle difese espletate dalle parti (ivi compreso il mancato svolgimento di attività istruttorie). Data l'omogeneità delle posizioni processuali ricoperte dai convenuti costituiti,
e l'unicità delle difese spiegate dai procuratori costituiti, non si ritiene di dover riconoscere l'aumento dei compensi in favore dei procuratori.
Nulla per quanto riguarda le spese di lite di , stante la sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e , che si quantificano in Euro 5.500,00 per compensi,
[...] Controparte_1
oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
3. Nulla sulle spese per quanto riguarda le spese di lite di . Controparte_2
Nola, 30.10.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)