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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 52/2016 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 AR C.F._3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
Chiara Mercuri attori contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Cumino e dall'avv. Daniela Aceti convenuta
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Piero CP_2 C.F._5
Spiro Nicastro convenuto
e
Controparte_3
convenuta contumace nonché
1 (P.I. , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv. Stefano Taurini e dall'avv. Maurizio Hazan terza chiamata
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla inammissibilità della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva, eccepita da . CP_2
L'eccezione è infondata e va disattesa.
In via preliminare, chiede dichiararsi inammissibile la domanda di CP_2
risarcimento danni avanzata dagli attori in qualità di nonni ( e Parte_1
), sorella ( ) e zia ( di , Parte_2 AR Parte_4 Parte_1
nato morto il 21.8.2007 presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cetraro a seguito di complicanze del parto, poiché, trattandosi di un'ipotesi di perdita del frutto del concepimento, non equiparabile a perdita di persona viva, gli unici legittimati a proporre la domanda risarcitoria sarebbero i genitori del feto nato morto, per aver subìto una lesione del loro diritto alla genitorialità.
L'assunto non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità, invero, è ormai pacifica nel qualificare il danno da morte del feto come danno da perdita del rapporto parentale derivante dal mancato instaurarsi di una relazione affettiva potenziale tra il concepito e i congiunti.
In questo senso si è espressa, da ultimo, Cass. n. 26301/2021, che ha censurato l'impugnata sentenza di merito nella parte in cui, “riduttivamente ed impropriamente”, aveva circoscritto il danno di cui gli istanti avevano chiesto il risarcimento come danno da “perdita del frutto del concepimento” anziché come vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, omettendo di considerare come anche “la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale”. Ribadendo i princìpi di diritto già affermati dalla corte, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a fare valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt.
2043 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost. nonché all'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare (v. Cass. 26301/2021, in motivazione).
2 Sulla stessa linea si colloca, tra le altre, anche Cass. n. 22859/2020, la quale ha confermato la statuizione della corte territoriale nella parte in cui aveva riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale nel caso di un figlio nato morto, atteso “il mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio”, e aveva liquidato a ciascun genitore e a ciascun nonno il risarcimento nella misura della metà del minimo riconoscibile sulla base delle tabelle milanesi tenendo “conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità della intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale”, essendo venuta meno solo una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita) e non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento (v. Cass.
n. 22859/2020, in motivazione;
in senso conforme v. anche Cass. n. 19190/2020).
Alla luce di tale orientamento – dal quale non v'è ragione di discostarsi – si evince che la differenza tra la morte del feto e la morte del figlio nato vivo rileva non sul piano della qualificazione giuridica della fattispecie (trattandosi, in entrambi i casi, di ipotesi riconducibili a un danno da perdita del rapporto parentale) ma esclusivamente sul piano della parametrazione della liquidazione del danno, dovendosi operare, nel caso di feto nato morto, una riduzione dei valori massimi tabellati previsti per la perdita del figlio di giovane età, in ragione del mancato instaurarsi di una relazione affettiva potenziale tra il concepito e i congiunti.
Ebbene, nell'ambito del presente giudizio risarcitorio, e Parte_1 Parte_2
[...
hanno agito sia in proprio, quali nonni di , nato morto presso Parte_1
l'ospedale di Cetraro per le complicanze del parto, sia in qualità di tutori legali di
, sorella del piccolo defunto e minorenne all'epoca della instaurazione del AR
giudizio, mentre ha agito, iure proprio, in qualità di zia del concepito. Parte_4
Dalla situazione di famiglia originaria di , odierno attore (allegato n. Parte_1
3 al fascicolo di parte attrice), il nucleo familiare di quest'ultimo risulta composto dalla coniuge, e dai figli, e Parte_2 Parte_4 CP_5 CP_6
, gli ultimi due deceduti rispettivamente il 27.7.2014 e il 26.3.2012.
[...]
Alla luce di quanto precede, non può trovare accoglimento l'assunto difensivo di CP_2
, teso ad escludere la tutela risarcitoria in favore degli attori perché il loro nucleo
[...]
3 familiare non avrebbe avuto alcuna relazione affettiva stabile con la madre del concepito nel periodo di gestazione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Sulla inammissibilità della chiamata del terzo, eccepita dalla compagnia di assicurazione . Controparte_4
In via preliminare, la società , in qualità di terza chiamata, ha Controparte_4
eccepito la inammissibilità della domanda di garanzia e manleva avanzata nei suoi confronti dall' , poiché formulata alla prima udienza di comparizione Controparte_7
e, dunque, non tempestivamente;
ha eccepito, altresì, la inammissibilità della chiamata del terzo spiegata dagli attori, poiché costoro non avrebbero azione diretta nei confronti nella compagnia.
L'eccezione è fondata.
L'unica parte astrattamente legittimata ad esercitare una domanda di garanzia e manleva nei confronti della compagnia in forza della polizza in vigore, ovvero l' di CP_7
non ha tempestivamente richiesto la chiamata in causa della compagnia stessa CP_1 nella comparsa depositata ai sensi dell'art. 167 c.p.c., ma ha irritualmente e tardivamente svolto tale istanza solo alla prima udienza di comparizione a trattazione.
Ancora, per i sinistri verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della riforma della responsabilità sanitaria (legge Gelli) il danneggiato non ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione ma solo l'ente convenuto ha il diritto, contrattuale, di richiedere la chiamata in causa della propria compagnia potendo chiedere di essere manlevato e garantito delle somme che sarà tenuto a risarcire.
La domanda spiegata dagli attori nei confronti di è dunque Controparte_4
inammissibile non avendo gli stessi azione diretta, nella specie invece spiegata, contro la compagnia di assicurazione.
Sulla declaratoria di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Con ordinanza del 1.6.2023, questo tribunale aveva rilevato che la domanda formulata da nel presente giudizio risultava, per petitum, causa petendi e soggetti AR coinvolti, identica a quella proposta nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n.
1206/2019, allora pendente presso il Tribunale di Paola tra , in persona AR della sua tutrice, quale ricorrente, e l' il dott. e la Controparte_7 CP_2
dott.ssa in qualità di resistenti. Controparte_3
Con la comparsa conclusionale del 3.2.2025, l' ha chiesto accertarsi e Controparte_7 dichiararsi l'identità del presente giudizio con il giudizio di gravame proposto avverso
4 l'ordinanza conclusiva del procedimento n. 1206/2019 R.G., pendente presso la Corte
d'Appello di Catanzaro e iscritto a R.G. n. 503/2022, in quanto aventi ad oggetto la medesima domanda risarcitoria avanzata da in qualità di tutrice di Parte_2
, nei confronti dell' di e di AR Controparte_7 CP_2 [...]
evidenziando il rischio di una indebita locupletazione in favore degli CP_3
istanti.
Ebbene, pur sussistendo identità, per petitum, causa petendi e soggetti coinvolti, tra il presente giudizio e i giudizi di gravame iscritti a R.G. n. 1824/2022 e n. 503/2022, pendenti presso la Corte d'appello di Catanzaro, instaurati rispettivamente da CP_2
e dall' avverso l'ordinanza emessa nell'ambito del
[...] Controparte_7
procedimento n. 1206/2019 R.G., la declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza non può essere pronunciata.
Invero, com'è noto, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, è il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, a dover dichiarare, anche d'ufficio, la litispendenza e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di specie, l'iscrizione del presente giudizio (avvenuta in data 18.1.2016) risulta cronologicamente anteriore rispetto alla iscrizione dell'ulteriore procedimento pure proposto da in qualità di tutrice legale di , minorenne al Parte_2 AR
momento della proposizione della domanda (v. procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a R.G. n. 1206/2019, conclusosi con ordinanza avverso la quale risultano i giudizi d'appello iscritti a R.G. n. 1824/2022 e n. 503/2022).
È appena il caso di evidenziare che con le ordinanze emesse nell'ambito dei giudizi iscritti a R.G. n. 503/2022 e n. 1824/2022 (allegate alla nota di deposito di parte attrice del 15.11.2023), promossi rispettivamente dall' e da Controparte_7 CP_2 avverso l'ordinanza n. 199/2022, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c. sollevata dagli appellanti sul presupposto per cui “gli istituti della litispendenza e della continenza di cause, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi”; sicché, non essendo stata disposta la riunione dei procedimenti in primo grado,
“sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato,
5 opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo il disposto dell'art. 337, comma 2°, c.p.c.”.
Non può, in definitiva, con riferimento alla posizione di , dichiararsi la AR
litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo, potendo soltanto valutarsi un bis in idem derivante dalla formazione del giudicato sulla diversa domanda dalla stessa spiegata, nella specie non provato.
La domanda va dunque scrutinata nel merito anche con riferimento alla posizione di
. AR
Sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Con la presente azione giudiziaria, e , sia in proprio Parte_1 Parte_2
che in qualità di tutori legali di nonché AR Parte_4
rispettivamente nonni, sorella e zia del piccolo , nato morto nella Parte_1
notte il 21.8.2007 presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cetraro a seguito di complicanze del parto, chiedono condannarsi, in solido, l' , Controparte_7
e nonché la compagnia di assicurazione CP_2 Controparte_3 [...]
che asseritamente assicurava l' per la Controparte_4 Controparte_7
responsabilità civile verso terzi al momento del verificarsi del fatto, al risarcimento dei danni morali subìti, liquidati in € 180,000.00 in favore di , in € Parte_1
180,000,00 in favore di , in € 250,000,00 in favore di ed in € Parte_2 AR
100,000,00 in favore di o nella diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_4 oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che la responsabilità dei medici operanti presso lo stabilimento ospedaliero di Cetraro per la morte del feto era già stata accertata in sede penale, tramite perizia medico-legale depositata nell'ambito del procedimento iscritto a R.G.N.R. n. 4330/2007 dai CTU del Pubblico Ministero, dott.
e dott. , secondo i quali il decesso del feto era risultato Persona_1 Persona_2 casualmente riconducibile alla condotta dei sanitari dell'U.O. di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cetraro per non aver effettuato una congrua gestione del travaglio di parto prematuro (v. pp. 1 e 2 dell'atto di citazione).
6 Costituitisi in giudizio, l' e il dott. hanno chiesto il Controparte_7 CP_2 rigetto della domanda attrice deducendo l'adeguatezza degli interventi e delle procedure adottate dai sanitari che avevano assistito al momento del parto. Parte_5
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla dott.ssa Controparte_3
e rilevata la sua mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la
[...] contumacia alla prima udienza di comparizione del 31.5.2016 (v. verbale d'udienza).
Alla medesima udienza, sulla scorta delle deduzioni difensive articolate dall' CP_7
gli attori chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la società
[...] assicurativa , per sentirla condannare il solido con l' Controparte_4 CP_7
al risarcimento dei danni patiti.
[...]
Costituitasi in giudizio, la società ha instato per Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata in causa e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice contestandola nell'an e nel quantum e deducendo l'inoperatività della garanzia poiché la richiesta risarcitoria si sarebbe concretizzata il 22.8.2007 e, dunque, molto prima del periodo di operatività della garanzia (31 ottobre 2012); secondo l'assunto difensivo della compagnia di assicurazione, inoltre, essendo il massimale previsto nel contratto di assicurazione di € 5.000.000,00 per sinistro, in caso di accertata responsabilità imputabile agli operatori sanitari, la compagnia sarebbe tenuta a tenere indenne e manlevata la per gli importi complessivi che dovessero superare tale CP_7
soglia.
Acquisita agli atti la perizia medico-legale a firma dei CCTTUU dott. Persona_3
e dott. , espletata nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_4
tecnico preventivo iscritto a R.G. n. 97/2018 celebrato dinanzi a questo tribunale (v. provvedimento del 16.5.2019 che ha autorizzato l'acquisizione), dopo la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 13.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
La domanda avanzata dagli attori nei confronti dell' , di e Controparte_7 CP_2
di è fondata e va accolta per quanto di ragione, per le Controparte_3
motivazioni che seguono.
Va innanzitutto rilevato che il fatto asseritamente lesivo si è verificato anteriormente all'entrata in vigore, in data 1.4.2017, dell'art. 7, comma 3, l. 24/2017, la quale non ha
7 efficacia retroattiva (cfr. Cass. 11/11/2019, n. 28994; Cass. 8/11/2019, n. 28811; Cass.
19/3/2018, n. 6689).
La fattispecie va dunque scrutinata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza invalso, secondo cui il medico, ancorché abbia operato non in ragione di un incarico professionale direttamente conferitogli dal paziente, ma in quanto dipendente della struttura sanitaria, risponde ex contractu (cfr. Cass. 22/01/1999, n. 589). Ad analogo paradigma deve poi farsi riferimento quanto alla responsabilità della struttura, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. 29/11/2022, n. 35024).
Più specificamente, in materia di responsabilità medica, è onere del creditore-paziente che deduca l'inadempimento per errore medico provare non solo la conclusione del contratto (o l'intervenuto contatto sociale) e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute (cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (medico, ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez.
3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020).
Inoltre, in caso di ricovero della gestante, l'ente ospedaliero (o la casa di cura) si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita, evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia)
– qualsiasi possibile danno, dei quali, altrimenti, risponderà, una volta che il nascituro venga ad esistenza, sul piano contrattuale, sebbene il medesimo sia rimasto estraneo al contratto (così in motivazione, quale leading case, Sez. 3, Sentenza n. 11503 del
22/11/1993; nello stesso senso Sez. 3, sentenza n. 5881 del 9/5/2000, Sez. 3, Sentenza n.
14488 del 29/7/2004, Sez. 3, Sentenza n. 14258 dell'8/7/2020). Conseguentemente, il contratto tra la gestante e l'ente ospedaliero (o la casa di cura) si connota per l'efficacia protettiva verso terzi – il neonato, il padre ed i fratelli – in quanto l'interesse di cui essi
8 sono portatori risulta strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (Sez. 3, Sentenza n. 14258 dell'8/7/2020, nel quadro dei principi di Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019
Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/9/2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale) è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez. U, Sentenza
n. 576 del 11/1/2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del
20/6/2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 6/7/2021).
Appurata la natura contrattuale della responsabilità dei professionisti sanitari che operano nell'ambito di strutture ospedaliere, occorre ora evidenziare che l'art. 1176 c.c. prevede una summa divisio tra il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia (ossia l'uomo medio, prudente, accorto, coscienzioso) di cui al primo comma,
e quello della diligenza c.d. professionale di cui secondo comma, stabilendo in quest'ultimo caso un canone differente, commisurato al carattere professionale dell'attività svolta dal debitore che sia in possesso di specifiche competenze tecniche: di fatti, il secondo comma dell'art. 1176 c.c. stabilisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, la diligenza deve valutarsi avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Una deroga al tale disposizione è contenuta all'art. 2236 c.c. che prevede la limitazione della responsabilità del professionista al risarcimento dei soli danni che derivino da dolo o colpa grave nelle ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, per i quali è richiesta una preparazione professionale superiore alla media.
Sulla scorta di tali princìpi e alla luce del reso istruttorio, può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del danno morale patito dagli attori per la perdita di AR
9 , nato morto per le complicanze del parto a causa della negligenza dei Pt_1
professionisti sanitari operanti presso il presidio ospedaliero di Cetraro.
Invero, dalla relazione di consulenza medico-legale ai firma dei dottori Persona_3
e , redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_4
preventivo iscritto a R.G. n. 97/2018 (allegata alla nota di deposito di parte attrice del
21.5.2019) e acquista agli atti di questo giudizio, emerge che “nel caso in questione trattavasi di feto altamente prematuro (27sima settimana di gestazione con peso fetale di 800 grammi) giunto alla osservazione dei sanitari alle ore 00,35 del giorno
21.08.2007 con dilatazione completa e con la borsa che protrudeva in vagina” e che
“dalle ore 00,35 alle ore 3,42 (ora in cui nacque il piccolo, purtroppo morto) vi sarebbe stato tutto il tempo per organizzare il trasporto in utero presso il più vicino punto nascita dotato di Terapia Intensiva Neonatale (Cosenza), in quanto trascorsero circa tre ore tra la prima visita e la nascita del piccolo, con tempo di percorrenza tra
Ospedale di Cetraro e Ospedale di Cosenza, in ambulanza, di 40 circa minuti. Insomma vi sarebbe stato tutto il tempo per assicurare al piccolo un'adeguata assistenza al parto, soprattutto nei primi momenti di vita, con somministrazione di una terapia tocolitica”. (v. pp. 6 e 7 della CTU).
Secondo i consulenti tecnici, inoltre, “Un secondo punto di criticità e di censura nei confronti dei sanitari consiste nella ritardata diagnosi di presentazione e posizione del feto che, se fosse stata più tempestiva, avrebbe potuto mettere i sanitari in condizione di intervenire prontamente con la esecuzione di un parto per via laparotomica, considerato che nella presentazione di spalla, specie se complicata con la procidenza di un arto, il parto vaginale è pressoché impossibile. In effetti siamo convinti che visitando la mediante un accurato e scrupoloso esame clinico, con l'ausilio Parte_5 dell'esame ecografico, e con il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale, si sarebbe verosimilmente potuta porre diagnosi di presentazione di spalla e di probabile sofferenza fetale. Tale condizione avrebbe consentito di procedere tempestivamente alla esecuzione del taglio cesareo incrementando notevolmente le chances di sopravvivenza del piccolo” (v. p. 7 della CTU).
In particolare, per come verificato dai consulenti tecnici, non venne eseguito dagli operatori sanitari un monitoraggio cardiotocografico che, unitamente, all'evidenza clinica di presentazione di spalla, avrebbe loro consentito di intervenire con congruo anticipo per l'espletamento del parto per via laparotomia, così incrementando
10 notevolmente le chances di sopravvivenza del piccolo [v. p. 7 della CTU ove si legge
“essi, sulla base della evidenza clinica di presentazione di spalla e di un monitoraggio cardiotocografico (che da quanto risulta dalla cartella clinica non venne effettuato), avrebbero potuto intervenire con congruo anticipo per l'espletamento del parto per via laparotomia incrementando notevolmente le chances di sopravvivenza del piccolo”].
Pertanto, i consulenti tecnici concludevano che i sanitari che assistettero la madre di al momento del parto non attuarono “quelle procedure ampiamente Parte_1
previste dalla letteratura scientifica per casi analoghi, come chiaramente indicate dalle linee guida”, specificando che “gli interventi eseguiti, di non particolare difficoltà per specialisti nella materia, non furono né adeguati e né tempestivi” (v. conclusioni, pp. 7
e 8 della CTU).
Secondo i consulenti tecnici, gli operatori sanitari convenuti, “dopo aver preso la decisione di assistere in loco la partoriente, dovevano e potevano, senza particolari difficoltà, porre diagnosi di situazione trasversa del feto con presentazione di spalla e, conseguentemente, avrebbero dovuto monitorare con la cardiotocografia il battito cardiaco fetale. Tale condotta avrebbe permesso loro di intervenire molto più tempestivamente, e senza indugio, rispetto ai tempi riportati in cartella, nel praticare il taglio cesareo” (v. conclusioni, p. 8 della CTU).
Emergono, all'evidenza, condotte negligenti e imperite ascrivibili ai medici che prestarono assistenza e cura a al momento del parto prematuro. Parte_5
I consulenti hanno correttamente ricostruito il nesso di causalità materiale nel rispetto dei criteri e dello standard probatorio enunciati dalle S.U. n. 576/2008. Infatti, dall'oggettivo confronto tra l'orario di permanenza della donna presso l'ospedale di
Cetraro fino al parto (oltre tre ore) ed i tempi di trasporto presso l'ospedale di CP_1
dotato di TIN (circa 40 minuiti), hanno tratto la certezza della sussistenza delle condizioni di tempo per organizzare il trasporto in utero e fare nascere il feto in un ambiente che assicurava le migliori prestazioni possibili necessarie in ragione della sua condizione di prematurità.
A fronte di ciò non sono state dimostrate specifiche condizioni di salute della donna o del feto che sconsigliassero il trasporto.
Inoltre, sulla base dei dati disponibili e delle leggi scientifiche di riferimento, i consulenti hanno tratto il convincimento probabilistico, nel pieno rispetto del ridetto criterio del “più probabile che non”, che se la madre fosse stata sottoposta al necessario
11 monitoraggio cardiotocografico ed ecografico sarebbe emersa tempestivamente la presentazione di spalla del feto, sicché un tempestivo parto cesareo avrebbe assicurato la probabilità di nascita sana stimata, per un feto alla 27^ settimana, tra il 70 e l'80%.
Si è trattato di un corretto giudizio controfattuale, basato sui dati disponibili e sulle leggi scientifiche di riferimento, rafforzato attraverso la prognosi postuma dell'adeguatezza causale, in assenza di cause sopravvenute da solo sufficienti ai sensi dell'art. 41, comma
2 comma, c.p. a determinare l'evento.
Del resto, non sono emerse concrete spiegazioni eziologiche della morte del feto alternative alla tardiva estrazione, a seguito di cesareo intempestivo, del medesimo feto posizionato trasversalmente e sofferente.
I CCTTUU hanno poi rilevato che, seppur con una assistenza ottimale (nascita anticipata con taglio cesareo e monitoraggio cardiotocografico), il feto avrebbe comunque potuto riportare lesioni neurologiche o sarebbe potuto nascere morto, sicché hanno concluso che “aderendo alle più importanti linee guida, vigenti, anche all'epoca dei fatti, si può affermare, nella fattispecie peritale che le possibilità di sopravvivenza del feto alla 27esima settimana era compresa nel range tra il 70 e l'80%” (v. conclusioni, p. 8 della CTU).
Deve escludersi, in sintonia con la più recente ma già consolidata giurisprudenza, che le predette rilevanti probabilità di sopravvivenza (tra il 70% e l'80%) consentano di ravvisare, nel caso di specie, mere chances, il cui concetto postula l'insanabile incertezza del risultato sperato, in termini incompatibili con valutazioni non solo di certezza, ma anche di probabilità, come quelle emerse dalla CTU (cfr. Sez. 3, Sentenza
n. 5641 del 9/3/2018; Sez. 3 - , Sentenza n. 16919 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n.
28993 del 11/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12906 del 26/6/2020).
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Pertanto, può ritenersi accertata la responsabilità professionale del personale sanitario operante nell'ambito dell' per la morte del feto Controparte_7 Parte_1
dovuta a complicanze del parto, trattandosi di prestazione sanitaria che, per come rappresentato dai consulenti d'ufficio, non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che, pertanto, rientra nell'ambito delle obbligazioni inerenti
12 all'esercizio di attività professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. per il quale è richiesto un canone di diligenza rapportato alla natura della prestazione eseguita.
Risulta, dunque, adeguatamente provata la responsabilità dei convenuti per i fatti oggetto di causa in base al paradigma normativo e probatorio della responsabilità contrattuale nella specie applicabile nei confronti sia dei medici che della struttura sanitaria.
Risulta invero non contestato che fu presa in cura dai medici Parte_5 convenuti presso l'ospedale di Cetraro e che nasceva morto per le Parte_1
complicanze del parto.
Risulta provato il nesso di causalità materiale secondo il grado probalistico del “più probabile che non” tra le condotte dei medici e il danno evento costituito dalla morte del feto, così come risultano accertate le condotte colpose dei predetti per la causazione di detto evento, prevedibile ed evitabile mediante l'approccio diagnostico e terapeutico descritto dai CCTTUU.
Dall'evento lesivo è scaturito un danno conseguenza in capo agli attori: sul piano della causalità giuridica, non vi è dubbio che la morte del feto ha compromesso l'interesse giuridicamente rilevante – ex artt. 2, 29 e 30 Cost. e 8 CEDU – degli attori, nelle rispettive qualità, alla realizzazione dello stretto rapporto parentale che normalmente si instaura tra fratelli e tra nonni e zii e nipoti.
Anche a tal riguardo basterebbe una valutazione di tipo probabilistico;
nondimeno, se il
21.8.2007 il bambino fosse nato vi sarebbe stata la ragionevole certezza, ben oltre il criterio della preponderanza dell'evidenza, di realizzazione degli anzidetti rapporti familiari, risultando, per quanto sopra detto, il danno da perdita del frutto del concepimento non altro che un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale.
Così accertata l'esistenza di un danno risarcibile iure proprio in favore degli attori, nella specie di danno da perdita del rapporto parentale, in punto di quantificazione del danno occorre fare riferimento al principio di diritto stabilito da Cass. n. 22859/2020 (sopra citata) secondo cui “nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è
13 riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (nel caso di specie, i giudici di legittimità avevano confermato la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva applicato le tabelle del Tribunale di
Milano, utilizzate come punto di riferimento, determinando l'importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione della circostanza che si trattava pacificamente di morte di un feto e non di un bambino).
Pertanto, ai fini della quantificazione monetaria del pregiudizio patito dagli attori, occorre utilizzare, come punto di riferimento (non essendo in esse contemplata la specifica ipotesi di danno parentale da morte del feto), le tabelle milanesi, nella versione pubblicata nel giugno del 2022 che si basa sul c.d. “sistema a punti”, con importi aggiornati al 2024, per poi applicare una decurtazione del 50% ai valori minimi tabellari in ragione del mancato instaurarsi di un concreto rapporto affettivo tra la vittima (feto nato morto) e i propri congiunti (nella specie, nonni, sorella e zia). Dette tabelle, aventi già da tempo “vocazione nazionale” (cfr. Cass. n. 12408/2011), in particolare, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37009/2022 - Rv.
666288 - 01).
Nel caso di specie, la vittima primaria è un feto nato già morto a seguito di complicanze del parto, sicché non si è instaurato alcun rapporto affettivo tra questi e i propri congiunti che, in questa sede, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia il nonno, , che all'epoca del fatto (la morte del Parte_1
feto è avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2007) aveva 68 anni, la nonna,
, che all'epoca del fatto aveva 60 anni, la sorella, (ad oggi Parte_2 AR
maggiorenne), che all'epoca del fatto aveva 10 mesi, e la zia, che Parte_4 all'epoca del fatto aveva 23 anni.
Alla luce di quanto precede, dovranno essere attribuiti a , in qualità Parte_1 di nonno, n. 39 punti, di cui n. 20 punti per l'età della vittima primaria al momento del
14 decesso (feto nato morto), n. 10 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (68 anni) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Dovranno essere attribuiti a , in qualità di nonna, n. 41 punti, di cui n. 20 Parte_2 punti per l'età della vittima primaria al momento del decesso, n. 12 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (60 anni) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Dovranno essere attribuiti a , in qualità di sorella, n. 49 punti, di cui n. 20 AR punti per l'età della vittima primaria al momento del decesso, n. 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (10 mesi) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Dovranno essere attribuiti a , in qualità di zia, n. 47 punti di cui n. 20 Parte_4 punti per l'età della vittima primaria al momento del decesso, n. 18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (23 anni) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Pertanto, in applicazione dell'orientamento sopra riportato (Cass. n. 22859/2020), il danno va liquidato tenuto delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, utili per la quantificazione equitativa dei pregiudizi non patrimoniali, determinando l'importo nella misura pari alla metà del minimo in considerazione della circostanza che si tratta pacificamente di morte di un feto e non di un bambino con conseguente mancata instaurazione di alcuna relazione affettiva. La sofferenza interiore che normalmente ricorre in tali casi e che connota i danni da perdita parentale (cfr. Ord. n. 26301/2021) può, invero, socialmente riconoscersi come meno intesa rispetto a quella causata dalla perdita di rapporti parentali sviluppati nel tempo, quest'ultima tipicamente presa in considerazione dalle tabelle milanesi.
Di conseguenza a deve essere risarcito il danno nella misura di € Parte_1
33.111,00, pari alla metà di € 66.222,00; a deve essere risarcito il danno Parte_2 nella misura di 34.809,00, pari alla metà di € 69.618,00; a deve essere AR risarcito il danno nella misura di € 41.601,00, pari alla metà di € 83.202,00; a Parte_4
deve essere risarcito il danno nella misura di € 39.903,00, pari alla metà di €
[...]
79.806,00.
Tali somme, già determinate all'attualità in ragione dell'applicazione delle tabelle aggiornate, devono, inoltre, essere maggiorate degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme su indicate, devalutate alla data dell'evento (21.8.2007) e
15 successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulle somme così determinate (divenute debiti di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Quanto alla posizione dell'attore , occorre rilevare che Parte_1 CP_2
ne ha dedotto il decesso con la comparsa conclusionale del 6.4.2023 e, in ragione della mancata riassunzione del procedimento da parte degli eredi, ha chiesto dichiararsi l'intervenuto difetto di legittimazione attiva.
Sul punto va osservato che secondo Cass. n. 12183/2021 “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (…)”.
Nel caso di specie, il decesso dell'attore non è stato dichiarato dal Parte_1
procuratore costituito in sua difesa e rappresentanza, sicché il processo prosegue tra le originarie parti.
Ciò chiarito, l'obbligo risarcitorio va posto, in solido, a carico di , di CP_2
e dell' che devono essere condannati al Controparte_3 Controparte_7
pagamento, in favore degli attori, delle somme sopra indicate a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come sopra specificato.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dell' CP_7
in persona del legale rappresentante p.t., di e di
[...] CP_2 Controparte_3
in solido, alla loro rifusione in favore degli attori. Tali spese sono liquidate,
[...]
come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabili in considerazione dell'epoca di esaurimento della prestazione professionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura della controversia – in sé non complessa e che non ha necessitato di approfondita istruttoria – e delle
16 questioni di fatto e di diritto trattate, con aumento del 30% per la difesa contro più parti.
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Va altresì disposta la condanna degli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della stante la chiamata in causa della compagnia su Controparte_4 loro impulso e l'inammissibilità della stessa, liquidate come in dispositivo secondo i criteri sopra indicati, ad eccezione dell'aumento per la difesa di più parti, essendo unica la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattendendo ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_3 pagamento di € 33.111,00 in favore di , di € 34.809,00 in favore di Parte_1
, di € 41.601,00 in favore di e di € 39.903,00 in favore di Parte_2 AR
oltre interessi, per come indicato in motivazione, a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale da costoro patito;
- dichiara inammissibile la domanda spiegata dagli attori nei confronti della
[...]
; CP_4
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
10.880,60, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 9.167,60per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Chiara
Mercuri;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
, in p.l.r.p.t, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per Controparte_4
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Paola il 5 marzo 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
17
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 AR C.F._3
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
Chiara Mercuri attori contro
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia
Cumino e dall'avv. Daniela Aceti convenuta
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Piero CP_2 C.F._5
Spiro Nicastro convenuto
e
Controparte_3
convenuta contumace nonché
1 (P.I. , rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv. Stefano Taurini e dall'avv. Maurizio Hazan terza chiamata
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla inammissibilità della domanda attrice per difetto di legittimazione attiva, eccepita da . CP_2
L'eccezione è infondata e va disattesa.
In via preliminare, chiede dichiararsi inammissibile la domanda di CP_2
risarcimento danni avanzata dagli attori in qualità di nonni ( e Parte_1
), sorella ( ) e zia ( di , Parte_2 AR Parte_4 Parte_1
nato morto il 21.8.2007 presso l'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cetraro a seguito di complicanze del parto, poiché, trattandosi di un'ipotesi di perdita del frutto del concepimento, non equiparabile a perdita di persona viva, gli unici legittimati a proporre la domanda risarcitoria sarebbero i genitori del feto nato morto, per aver subìto una lesione del loro diritto alla genitorialità.
L'assunto non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità, invero, è ormai pacifica nel qualificare il danno da morte del feto come danno da perdita del rapporto parentale derivante dal mancato instaurarsi di una relazione affettiva potenziale tra il concepito e i congiunti.
In questo senso si è espressa, da ultimo, Cass. n. 26301/2021, che ha censurato l'impugnata sentenza di merito nella parte in cui, “riduttivamente ed impropriamente”, aveva circoscritto il danno di cui gli istanti avevano chiesto il risarcimento come danno da “perdita del frutto del concepimento” anziché come vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, omettendo di considerare come anche “la tutela del concepito abbia fondamento costituzionale”. Ribadendo i princìpi di diritto già affermati dalla corte, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto legittimati i componenti del consorzio familiare a fare valere una pretesa risarcitoria che trova fondamento negli artt.
2043 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2, 29 e 30 Cost. nonché all'art. 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita privata e familiare (v. Cass. 26301/2021, in motivazione).
2 Sulla stessa linea si colloca, tra le altre, anche Cass. n. 22859/2020, la quale ha confermato la statuizione della corte territoriale nella parte in cui aveva riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale nel caso di un figlio nato morto, atteso “il mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra nonni, genitori e nipote, figlio”, e aveva liquidato a ciascun genitore e a ciascun nonno il risarcimento nella misura della metà del minimo riconoscibile sulla base delle tabelle milanesi tenendo “conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la qualità della intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale”, essendo venuta meno solo una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita) e non anche una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento (v. Cass.
n. 22859/2020, in motivazione;
in senso conforme v. anche Cass. n. 19190/2020).
Alla luce di tale orientamento – dal quale non v'è ragione di discostarsi – si evince che la differenza tra la morte del feto e la morte del figlio nato vivo rileva non sul piano della qualificazione giuridica della fattispecie (trattandosi, in entrambi i casi, di ipotesi riconducibili a un danno da perdita del rapporto parentale) ma esclusivamente sul piano della parametrazione della liquidazione del danno, dovendosi operare, nel caso di feto nato morto, una riduzione dei valori massimi tabellati previsti per la perdita del figlio di giovane età, in ragione del mancato instaurarsi di una relazione affettiva potenziale tra il concepito e i congiunti.
Ebbene, nell'ambito del presente giudizio risarcitorio, e Parte_1 Parte_2
[...
hanno agito sia in proprio, quali nonni di , nato morto presso Parte_1
l'ospedale di Cetraro per le complicanze del parto, sia in qualità di tutori legali di
, sorella del piccolo defunto e minorenne all'epoca della instaurazione del AR
giudizio, mentre ha agito, iure proprio, in qualità di zia del concepito. Parte_4
Dalla situazione di famiglia originaria di , odierno attore (allegato n. Parte_1
3 al fascicolo di parte attrice), il nucleo familiare di quest'ultimo risulta composto dalla coniuge, e dai figli, e Parte_2 Parte_4 CP_5 CP_6
, gli ultimi due deceduti rispettivamente il 27.7.2014 e il 26.3.2012.
[...]
Alla luce di quanto precede, non può trovare accoglimento l'assunto difensivo di CP_2
, teso ad escludere la tutela risarcitoria in favore degli attori perché il loro nucleo
[...]
3 familiare non avrebbe avuto alcuna relazione affettiva stabile con la madre del concepito nel periodo di gestazione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Sulla inammissibilità della chiamata del terzo, eccepita dalla compagnia di assicurazione . Controparte_4
In via preliminare, la società , in qualità di terza chiamata, ha Controparte_4
eccepito la inammissibilità della domanda di garanzia e manleva avanzata nei suoi confronti dall' , poiché formulata alla prima udienza di comparizione Controparte_7
e, dunque, non tempestivamente;
ha eccepito, altresì, la inammissibilità della chiamata del terzo spiegata dagli attori, poiché costoro non avrebbero azione diretta nei confronti nella compagnia.
L'eccezione è fondata.
L'unica parte astrattamente legittimata ad esercitare una domanda di garanzia e manleva nei confronti della compagnia in forza della polizza in vigore, ovvero l' di CP_7
non ha tempestivamente richiesto la chiamata in causa della compagnia stessa CP_1 nella comparsa depositata ai sensi dell'art. 167 c.p.c., ma ha irritualmente e tardivamente svolto tale istanza solo alla prima udienza di comparizione a trattazione.
Ancora, per i sinistri verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della riforma della responsabilità sanitaria (legge Gelli) il danneggiato non ha azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione ma solo l'ente convenuto ha il diritto, contrattuale, di richiedere la chiamata in causa della propria compagnia potendo chiedere di essere manlevato e garantito delle somme che sarà tenuto a risarcire.
La domanda spiegata dagli attori nei confronti di è dunque Controparte_4
inammissibile non avendo gli stessi azione diretta, nella specie invece spiegata, contro la compagnia di assicurazione.
Sulla declaratoria di litispendenza ex art. 39 c.p.c.
Con ordinanza del 1.6.2023, questo tribunale aveva rilevato che la domanda formulata da nel presente giudizio risultava, per petitum, causa petendi e soggetti AR coinvolti, identica a quella proposta nell'ambito del procedimento iscritto a R.G. n.
1206/2019, allora pendente presso il Tribunale di Paola tra , in persona AR della sua tutrice, quale ricorrente, e l' il dott. e la Controparte_7 CP_2
dott.ssa in qualità di resistenti. Controparte_3
Con la comparsa conclusionale del 3.2.2025, l' ha chiesto accertarsi e Controparte_7 dichiararsi l'identità del presente giudizio con il giudizio di gravame proposto avverso
4 l'ordinanza conclusiva del procedimento n. 1206/2019 R.G., pendente presso la Corte
d'Appello di Catanzaro e iscritto a R.G. n. 503/2022, in quanto aventi ad oggetto la medesima domanda risarcitoria avanzata da in qualità di tutrice di Parte_2
, nei confronti dell' di e di AR Controparte_7 CP_2 [...]
evidenziando il rischio di una indebita locupletazione in favore degli CP_3
istanti.
Ebbene, pur sussistendo identità, per petitum, causa petendi e soggetti coinvolti, tra il presente giudizio e i giudizi di gravame iscritti a R.G. n. 1824/2022 e n. 503/2022, pendenti presso la Corte d'appello di Catanzaro, instaurati rispettivamente da CP_2
e dall' avverso l'ordinanza emessa nell'ambito del
[...] Controparte_7
procedimento n. 1206/2019 R.G., la declaratoria di cancellazione della causa dal ruolo per litispendenza non può essere pronunciata.
Invero, com'è noto, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, è il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, a dover dichiarare, anche d'ufficio, la litispendenza e a disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di specie, l'iscrizione del presente giudizio (avvenuta in data 18.1.2016) risulta cronologicamente anteriore rispetto alla iscrizione dell'ulteriore procedimento pure proposto da in qualità di tutrice legale di , minorenne al Parte_2 AR
momento della proposizione della domanda (v. procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a R.G. n. 1206/2019, conclusosi con ordinanza avverso la quale risultano i giudizi d'appello iscritti a R.G. n. 1824/2022 e n. 503/2022).
È appena il caso di evidenziare che con le ordinanze emesse nell'ambito dei giudizi iscritti a R.G. n. 503/2022 e n. 1824/2022 (allegate alla nota di deposito di parte attrice del 15.11.2023), promossi rispettivamente dall' e da Controparte_7 CP_2 avverso l'ordinanza n. 199/2022, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l'eccezione di litispendenza ex art. 39 c.p.c. sollevata dagli appellanti sul presupposto per cui “gli istituti della litispendenza e della continenza di cause, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi”; sicché, non essendo stata disposta la riunione dei procedimenti in primo grado,
“sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato,
5 opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo il disposto dell'art. 337, comma 2°, c.p.c.”.
Non può, in definitiva, con riferimento alla posizione di , dichiararsi la AR
litispendenza con cancellazione della causa dal ruolo, potendo soltanto valutarsi un bis in idem derivante dalla formazione del giudicato sulla diversa domanda dalla stessa spiegata, nella specie non provato.
La domanda va dunque scrutinata nel merito anche con riferimento alla posizione di
. AR
Sulla domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Con la presente azione giudiziaria, e , sia in proprio Parte_1 Parte_2
che in qualità di tutori legali di nonché AR Parte_4
rispettivamente nonni, sorella e zia del piccolo , nato morto nella Parte_1
notte il 21.8.2007 presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cetraro a seguito di complicanze del parto, chiedono condannarsi, in solido, l' , Controparte_7
e nonché la compagnia di assicurazione CP_2 Controparte_3 [...]
che asseritamente assicurava l' per la Controparte_4 Controparte_7
responsabilità civile verso terzi al momento del verificarsi del fatto, al risarcimento dei danni morali subìti, liquidati in € 180,000.00 in favore di , in € Parte_1
180,000,00 in favore di , in € 250,000,00 in favore di ed in € Parte_2 AR
100,000,00 in favore di o nella diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_4 oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo, con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che la responsabilità dei medici operanti presso lo stabilimento ospedaliero di Cetraro per la morte del feto era già stata accertata in sede penale, tramite perizia medico-legale depositata nell'ambito del procedimento iscritto a R.G.N.R. n. 4330/2007 dai CTU del Pubblico Ministero, dott.
e dott. , secondo i quali il decesso del feto era risultato Persona_1 Persona_2 casualmente riconducibile alla condotta dei sanitari dell'U.O. di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cetraro per non aver effettuato una congrua gestione del travaglio di parto prematuro (v. pp. 1 e 2 dell'atto di citazione).
6 Costituitisi in giudizio, l' e il dott. hanno chiesto il Controparte_7 CP_2 rigetto della domanda attrice deducendo l'adeguatezza degli interventi e delle procedure adottate dai sanitari che avevano assistito al momento del parto. Parte_5
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione alla dott.ssa Controparte_3
e rilevata la sua mancata costituzione in giudizio, ne veniva dichiarata la
[...] contumacia alla prima udienza di comparizione del 31.5.2016 (v. verbale d'udienza).
Alla medesima udienza, sulla scorta delle deduzioni difensive articolate dall' CP_7
gli attori chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa la società
[...] assicurativa , per sentirla condannare il solido con l' Controparte_4 CP_7
al risarcimento dei danni patiti.
[...]
Costituitasi in giudizio, la società ha instato per Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata in causa e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attrice contestandola nell'an e nel quantum e deducendo l'inoperatività della garanzia poiché la richiesta risarcitoria si sarebbe concretizzata il 22.8.2007 e, dunque, molto prima del periodo di operatività della garanzia (31 ottobre 2012); secondo l'assunto difensivo della compagnia di assicurazione, inoltre, essendo il massimale previsto nel contratto di assicurazione di € 5.000.000,00 per sinistro, in caso di accertata responsabilità imputabile agli operatori sanitari, la compagnia sarebbe tenuta a tenere indenne e manlevata la per gli importi complessivi che dovessero superare tale CP_7
soglia.
Acquisita agli atti la perizia medico-legale a firma dei CCTTUU dott. Persona_3
e dott. , espletata nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_4
tecnico preventivo iscritto a R.G. n. 97/2018 celebrato dinanzi a questo tribunale (v. provvedimento del 16.5.2019 che ha autorizzato l'acquisizione), dopo la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 13.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
La domanda avanzata dagli attori nei confronti dell' , di e Controparte_7 CP_2
di è fondata e va accolta per quanto di ragione, per le Controparte_3
motivazioni che seguono.
Va innanzitutto rilevato che il fatto asseritamente lesivo si è verificato anteriormente all'entrata in vigore, in data 1.4.2017, dell'art. 7, comma 3, l. 24/2017, la quale non ha
7 efficacia retroattiva (cfr. Cass. 11/11/2019, n. 28994; Cass. 8/11/2019, n. 28811; Cass.
19/3/2018, n. 6689).
La fattispecie va dunque scrutinata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza invalso, secondo cui il medico, ancorché abbia operato non in ragione di un incarico professionale direttamente conferitogli dal paziente, ma in quanto dipendente della struttura sanitaria, risponde ex contractu (cfr. Cass. 22/01/1999, n. 589). Ad analogo paradigma deve poi farsi riferimento quanto alla responsabilità della struttura, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. 29/11/2022, n. 35024).
Più specificamente, in materia di responsabilità medica, è onere del creditore-paziente che deduca l'inadempimento per errore medico provare non solo la conclusione del contratto (o l'intervenuto contatto sociale) e l'evento dannoso – da identificarsi nella lesione della salute (cioè nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) o nella morte –, ma anche, sia pur con l'ausilio di presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico ed il predetto evento dannoso, oltre che di causalità giuridica tra il medesimo evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili;
è, invece, onere del debitore (medico, ente ospedaliero o casa di cura), ove il paziente abbia dimostrato il nesso di causalità materiale, provare di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: emerge così un duplice ciclo causale, uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle (Sez.
3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020).
Inoltre, in caso di ricovero della gestante, l'ente ospedaliero (o la casa di cura) si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza e prudenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita, evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza (da valutarsi sotto il profilo della perizia)
– qualsiasi possibile danno, dei quali, altrimenti, risponderà, una volta che il nascituro venga ad esistenza, sul piano contrattuale, sebbene il medesimo sia rimasto estraneo al contratto (così in motivazione, quale leading case, Sez. 3, Sentenza n. 11503 del
22/11/1993; nello stesso senso Sez. 3, sentenza n. 5881 del 9/5/2000, Sez. 3, Sentenza n.
14488 del 29/7/2004, Sez. 3, Sentenza n. 14258 dell'8/7/2020). Conseguentemente, il contratto tra la gestante e l'ente ospedaliero (o la casa di cura) si connota per l'efficacia protettiva verso terzi – il neonato, il padre ed i fratelli – in quanto l'interesse di cui essi
8 sono portatori risulta strettamente connesso a quello regolato già sul piano della programmazione negoziale (Sez. 3, Sentenza n. 14258 dell'8/7/2020, nel quadro dei principi di Sez. 3, Sentenza n. 28991 del 11/11/2019
Quanto poi allo standard probatorio del nesso causale materiale (ma anche giuridico, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/9/2013), esso, nella responsabilità civile (aquilana o contrattuale) è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (Sez. U, Sentenza
n. 576 del 11/1/2008; successivamente, tra le tante, Sez. 3, Ordinanza n. 16581 del
20/6/2019 e Sez. 3, Ordinanza n. 19033 del 6/7/2021).
Appurata la natura contrattuale della responsabilità dei professionisti sanitari che operano nell'ambito di strutture ospedaliere, occorre ora evidenziare che l'art. 1176 c.c. prevede una summa divisio tra il criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia (ossia l'uomo medio, prudente, accorto, coscienzioso) di cui al primo comma,
e quello della diligenza c.d. professionale di cui secondo comma, stabilendo in quest'ultimo caso un canone differente, commisurato al carattere professionale dell'attività svolta dal debitore che sia in possesso di specifiche competenze tecniche: di fatti, il secondo comma dell'art. 1176 c.c. stabilisce che, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, la diligenza deve valutarsi avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Una deroga al tale disposizione è contenuta all'art. 2236 c.c. che prevede la limitazione della responsabilità del professionista al risarcimento dei soli danni che derivino da dolo o colpa grave nelle ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, per i quali è richiesta una preparazione professionale superiore alla media.
Sulla scorta di tali princìpi e alla luce del reso istruttorio, può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del danno morale patito dagli attori per la perdita di AR
9 , nato morto per le complicanze del parto a causa della negligenza dei Pt_1
professionisti sanitari operanti presso il presidio ospedaliero di Cetraro.
Invero, dalla relazione di consulenza medico-legale ai firma dei dottori Persona_3
e , redatta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_4
preventivo iscritto a R.G. n. 97/2018 (allegata alla nota di deposito di parte attrice del
21.5.2019) e acquista agli atti di questo giudizio, emerge che “nel caso in questione trattavasi di feto altamente prematuro (27sima settimana di gestazione con peso fetale di 800 grammi) giunto alla osservazione dei sanitari alle ore 00,35 del giorno
21.08.2007 con dilatazione completa e con la borsa che protrudeva in vagina” e che
“dalle ore 00,35 alle ore 3,42 (ora in cui nacque il piccolo, purtroppo morto) vi sarebbe stato tutto il tempo per organizzare il trasporto in utero presso il più vicino punto nascita dotato di Terapia Intensiva Neonatale (Cosenza), in quanto trascorsero circa tre ore tra la prima visita e la nascita del piccolo, con tempo di percorrenza tra
Ospedale di Cetraro e Ospedale di Cosenza, in ambulanza, di 40 circa minuti. Insomma vi sarebbe stato tutto il tempo per assicurare al piccolo un'adeguata assistenza al parto, soprattutto nei primi momenti di vita, con somministrazione di una terapia tocolitica”. (v. pp. 6 e 7 della CTU).
Secondo i consulenti tecnici, inoltre, “Un secondo punto di criticità e di censura nei confronti dei sanitari consiste nella ritardata diagnosi di presentazione e posizione del feto che, se fosse stata più tempestiva, avrebbe potuto mettere i sanitari in condizione di intervenire prontamente con la esecuzione di un parto per via laparotomica, considerato che nella presentazione di spalla, specie se complicata con la procidenza di un arto, il parto vaginale è pressoché impossibile. In effetti siamo convinti che visitando la mediante un accurato e scrupoloso esame clinico, con l'ausilio Parte_5 dell'esame ecografico, e con il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca fetale, si sarebbe verosimilmente potuta porre diagnosi di presentazione di spalla e di probabile sofferenza fetale. Tale condizione avrebbe consentito di procedere tempestivamente alla esecuzione del taglio cesareo incrementando notevolmente le chances di sopravvivenza del piccolo” (v. p. 7 della CTU).
In particolare, per come verificato dai consulenti tecnici, non venne eseguito dagli operatori sanitari un monitoraggio cardiotocografico che, unitamente, all'evidenza clinica di presentazione di spalla, avrebbe loro consentito di intervenire con congruo anticipo per l'espletamento del parto per via laparotomia, così incrementando
10 notevolmente le chances di sopravvivenza del piccolo [v. p. 7 della CTU ove si legge
“essi, sulla base della evidenza clinica di presentazione di spalla e di un monitoraggio cardiotocografico (che da quanto risulta dalla cartella clinica non venne effettuato), avrebbero potuto intervenire con congruo anticipo per l'espletamento del parto per via laparotomia incrementando notevolmente le chances di sopravvivenza del piccolo”].
Pertanto, i consulenti tecnici concludevano che i sanitari che assistettero la madre di al momento del parto non attuarono “quelle procedure ampiamente Parte_1
previste dalla letteratura scientifica per casi analoghi, come chiaramente indicate dalle linee guida”, specificando che “gli interventi eseguiti, di non particolare difficoltà per specialisti nella materia, non furono né adeguati e né tempestivi” (v. conclusioni, pp. 7
e 8 della CTU).
Secondo i consulenti tecnici, gli operatori sanitari convenuti, “dopo aver preso la decisione di assistere in loco la partoriente, dovevano e potevano, senza particolari difficoltà, porre diagnosi di situazione trasversa del feto con presentazione di spalla e, conseguentemente, avrebbero dovuto monitorare con la cardiotocografia il battito cardiaco fetale. Tale condotta avrebbe permesso loro di intervenire molto più tempestivamente, e senza indugio, rispetto ai tempi riportati in cartella, nel praticare il taglio cesareo” (v. conclusioni, p. 8 della CTU).
Emergono, all'evidenza, condotte negligenti e imperite ascrivibili ai medici che prestarono assistenza e cura a al momento del parto prematuro. Parte_5
I consulenti hanno correttamente ricostruito il nesso di causalità materiale nel rispetto dei criteri e dello standard probatorio enunciati dalle S.U. n. 576/2008. Infatti, dall'oggettivo confronto tra l'orario di permanenza della donna presso l'ospedale di
Cetraro fino al parto (oltre tre ore) ed i tempi di trasporto presso l'ospedale di CP_1
dotato di TIN (circa 40 minuiti), hanno tratto la certezza della sussistenza delle condizioni di tempo per organizzare il trasporto in utero e fare nascere il feto in un ambiente che assicurava le migliori prestazioni possibili necessarie in ragione della sua condizione di prematurità.
A fronte di ciò non sono state dimostrate specifiche condizioni di salute della donna o del feto che sconsigliassero il trasporto.
Inoltre, sulla base dei dati disponibili e delle leggi scientifiche di riferimento, i consulenti hanno tratto il convincimento probabilistico, nel pieno rispetto del ridetto criterio del “più probabile che non”, che se la madre fosse stata sottoposta al necessario
11 monitoraggio cardiotocografico ed ecografico sarebbe emersa tempestivamente la presentazione di spalla del feto, sicché un tempestivo parto cesareo avrebbe assicurato la probabilità di nascita sana stimata, per un feto alla 27^ settimana, tra il 70 e l'80%.
Si è trattato di un corretto giudizio controfattuale, basato sui dati disponibili e sulle leggi scientifiche di riferimento, rafforzato attraverso la prognosi postuma dell'adeguatezza causale, in assenza di cause sopravvenute da solo sufficienti ai sensi dell'art. 41, comma
2 comma, c.p. a determinare l'evento.
Del resto, non sono emerse concrete spiegazioni eziologiche della morte del feto alternative alla tardiva estrazione, a seguito di cesareo intempestivo, del medesimo feto posizionato trasversalmente e sofferente.
I CCTTUU hanno poi rilevato che, seppur con una assistenza ottimale (nascita anticipata con taglio cesareo e monitoraggio cardiotocografico), il feto avrebbe comunque potuto riportare lesioni neurologiche o sarebbe potuto nascere morto, sicché hanno concluso che “aderendo alle più importanti linee guida, vigenti, anche all'epoca dei fatti, si può affermare, nella fattispecie peritale che le possibilità di sopravvivenza del feto alla 27esima settimana era compresa nel range tra il 70 e l'80%” (v. conclusioni, p. 8 della CTU).
Deve escludersi, in sintonia con la più recente ma già consolidata giurisprudenza, che le predette rilevanti probabilità di sopravvivenza (tra il 70% e l'80%) consentano di ravvisare, nel caso di specie, mere chances, il cui concetto postula l'insanabile incertezza del risultato sperato, in termini incompatibili con valutazioni non solo di certezza, ma anche di probabilità, come quelle emerse dalla CTU (cfr. Sez. 3, Sentenza
n. 5641 del 9/3/2018; Sez. 3 - , Sentenza n. 16919 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n.
28993 del 11/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 12906 del 26/6/2020).
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise.
Pertanto, può ritenersi accertata la responsabilità professionale del personale sanitario operante nell'ambito dell' per la morte del feto Controparte_7 Parte_1
dovuta a complicanze del parto, trattandosi di prestazione sanitaria che, per come rappresentato dai consulenti d'ufficio, non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che, pertanto, rientra nell'ambito delle obbligazioni inerenti
12 all'esercizio di attività professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. per il quale è richiesto un canone di diligenza rapportato alla natura della prestazione eseguita.
Risulta, dunque, adeguatamente provata la responsabilità dei convenuti per i fatti oggetto di causa in base al paradigma normativo e probatorio della responsabilità contrattuale nella specie applicabile nei confronti sia dei medici che della struttura sanitaria.
Risulta invero non contestato che fu presa in cura dai medici Parte_5 convenuti presso l'ospedale di Cetraro e che nasceva morto per le Parte_1
complicanze del parto.
Risulta provato il nesso di causalità materiale secondo il grado probalistico del “più probabile che non” tra le condotte dei medici e il danno evento costituito dalla morte del feto, così come risultano accertate le condotte colpose dei predetti per la causazione di detto evento, prevedibile ed evitabile mediante l'approccio diagnostico e terapeutico descritto dai CCTTUU.
Dall'evento lesivo è scaturito un danno conseguenza in capo agli attori: sul piano della causalità giuridica, non vi è dubbio che la morte del feto ha compromesso l'interesse giuridicamente rilevante – ex artt. 2, 29 e 30 Cost. e 8 CEDU – degli attori, nelle rispettive qualità, alla realizzazione dello stretto rapporto parentale che normalmente si instaura tra fratelli e tra nonni e zii e nipoti.
Anche a tal riguardo basterebbe una valutazione di tipo probabilistico;
nondimeno, se il
21.8.2007 il bambino fosse nato vi sarebbe stata la ragionevole certezza, ben oltre il criterio della preponderanza dell'evidenza, di realizzazione degli anzidetti rapporti familiari, risultando, per quanto sopra detto, il danno da perdita del frutto del concepimento non altro che un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale.
Così accertata l'esistenza di un danno risarcibile iure proprio in favore degli attori, nella specie di danno da perdita del rapporto parentale, in punto di quantificazione del danno occorre fare riferimento al principio di diritto stabilito da Cass. n. 22859/2020 (sopra citata) secondo cui “nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è
13 riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale” (nel caso di specie, i giudici di legittimità avevano confermato la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva applicato le tabelle del Tribunale di
Milano, utilizzate come punto di riferimento, determinando l'importo riconosciuto nella misura pari alla metà del minimo in considerazione della circostanza che si trattava pacificamente di morte di un feto e non di un bambino).
Pertanto, ai fini della quantificazione monetaria del pregiudizio patito dagli attori, occorre utilizzare, come punto di riferimento (non essendo in esse contemplata la specifica ipotesi di danno parentale da morte del feto), le tabelle milanesi, nella versione pubblicata nel giugno del 2022 che si basa sul c.d. “sistema a punti”, con importi aggiornati al 2024, per poi applicare una decurtazione del 50% ai valori minimi tabellari in ragione del mancato instaurarsi di un concreto rapporto affettivo tra la vittima (feto nato morto) e i propri congiunti (nella specie, nonni, sorella e zia). Dette tabelle, aventi già da tempo “vocazione nazionale” (cfr. Cass. n. 12408/2011), in particolare, costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema “a punto variabile” (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione “a forbice”) che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 37009/2022 - Rv.
666288 - 01).
Nel caso di specie, la vittima primaria è un feto nato già morto a seguito di complicanze del parto, sicché non si è instaurato alcun rapporto affettivo tra questi e i propri congiunti che, in questa sede, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia il nonno, , che all'epoca del fatto (la morte del Parte_1
feto è avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2007) aveva 68 anni, la nonna,
, che all'epoca del fatto aveva 60 anni, la sorella, (ad oggi Parte_2 AR
maggiorenne), che all'epoca del fatto aveva 10 mesi, e la zia, che Parte_4 all'epoca del fatto aveva 23 anni.
Alla luce di quanto precede, dovranno essere attribuiti a , in qualità Parte_1 di nonno, n. 39 punti, di cui n. 20 punti per l'età della vittima primaria al momento del
14 decesso (feto nato morto), n. 10 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (68 anni) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Dovranno essere attribuiti a , in qualità di nonna, n. 41 punti, di cui n. 20 Parte_2 punti per l'età della vittima primaria al momento del decesso, n. 12 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (60 anni) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Dovranno essere attribuiti a , in qualità di sorella, n. 49 punti, di cui n. 20 AR punti per l'età della vittima primaria al momento del decesso, n. 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (10 mesi) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Dovranno essere attribuiti a , in qualità di zia, n. 47 punti di cui n. 20 Parte_4 punti per l'età della vittima primaria al momento del decesso, n. 18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso del congiunto (23 anni) e n. 9 punti in base al numero dei familiari superstiti.
Pertanto, in applicazione dell'orientamento sopra riportato (Cass. n. 22859/2020), il danno va liquidato tenuto delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, utili per la quantificazione equitativa dei pregiudizi non patrimoniali, determinando l'importo nella misura pari alla metà del minimo in considerazione della circostanza che si tratta pacificamente di morte di un feto e non di un bambino con conseguente mancata instaurazione di alcuna relazione affettiva. La sofferenza interiore che normalmente ricorre in tali casi e che connota i danni da perdita parentale (cfr. Ord. n. 26301/2021) può, invero, socialmente riconoscersi come meno intesa rispetto a quella causata dalla perdita di rapporti parentali sviluppati nel tempo, quest'ultima tipicamente presa in considerazione dalle tabelle milanesi.
Di conseguenza a deve essere risarcito il danno nella misura di € Parte_1
33.111,00, pari alla metà di € 66.222,00; a deve essere risarcito il danno Parte_2 nella misura di 34.809,00, pari alla metà di € 69.618,00; a deve essere AR risarcito il danno nella misura di € 41.601,00, pari alla metà di € 83.202,00; a Parte_4
deve essere risarcito il danno nella misura di € 39.903,00, pari alla metà di €
[...]
79.806,00.
Tali somme, già determinate all'attualità in ragione dell'applicazione delle tabelle aggiornate, devono, inoltre, essere maggiorate degli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme su indicate, devalutate alla data dell'evento (21.8.2007) e
15 successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi al tasso legale, sulle somme così determinate (divenute debiti di valuta) dalla predetta data di pubblicazione al soddisfo.
Quanto alla posizione dell'attore , occorre rilevare che Parte_1 CP_2
ne ha dedotto il decesso con la comparsa conclusionale del 6.4.2023 e, in ragione della mancata riassunzione del procedimento da parte degli eredi, ha chiesto dichiararsi l'intervenuto difetto di legittimazione attiva.
Sul punto va osservato che secondo Cass. n. 12183/2021 “in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (…)”.
Nel caso di specie, il decesso dell'attore non è stato dichiarato dal Parte_1
procuratore costituito in sua difesa e rappresentanza, sicché il processo prosegue tra le originarie parti.
Ciò chiarito, l'obbligo risarcitorio va posto, in solido, a carico di , di CP_2
e dell' che devono essere condannati al Controparte_3 Controparte_7
pagamento, in favore degli attori, delle somme sopra indicate a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, oltre interessi come sopra specificato.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna dell' CP_7
in persona del legale rappresentante p.t., di e di
[...] CP_2 Controparte_3
in solido, alla loro rifusione in favore degli attori. Tali spese sono liquidate,
[...]
come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicabili in considerazione dell'epoca di esaurimento della prestazione professionale, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, della natura della controversia – in sé non complessa e che non ha necessitato di approfondita istruttoria – e delle
16 questioni di fatto e di diritto trattate, con aumento del 30% per la difesa contro più parti.
Le spese sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Va altresì disposta la condanna degli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della stante la chiamata in causa della compagnia su Controparte_4 loro impulso e l'inammissibilità della stessa, liquidate come in dispositivo secondo i criteri sopra indicati, ad eccezione dell'aumento per la difesa di più parti, essendo unica la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in primo grado, disattendendo ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_3 pagamento di € 33.111,00 in favore di , di € 34.809,00 in favore di Parte_1
, di € 41.601,00 in favore di e di € 39.903,00 in favore di Parte_2 AR
oltre interessi, per come indicato in motivazione, a titolo di Parte_4
risarcimento del danno non patrimoniale da costoro patito;
- dichiara inammissibile la domanda spiegata dagli attori nei confronti della
[...]
; CP_4
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_3
pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano in complessivi €
10.880,60, di cui € 1.713,00 per esborsi ed € 9.167,60per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Chiara
Mercuri;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della
, in p.l.r.p.t, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per Controparte_4
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Paola il 5 marzo 2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
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