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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3522/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3522 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
e elettivamente domiciliati in Nereto, Parte_1 Parte_2
Atri, Vico Vescovado n.5, presso lo studio dell'avv. Ugo Giuliani, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto attori contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
GI CH ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Flavia Mastracci con pec:
in Teramo alla Via Ignazio Rozzi n.8 c/o Email_1 studio avv. Vincenzo Salvi convenuto pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato,
[...]
e convenivano in giudizio e per essa, Pt_1 Parte_2 Controparte_1 quale mandataria, per ivi sentire, previa Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare e/o riconoscere nullo e/o inefficace e/o annullare l'impugnato atto di precetto, poiché illegittimo, invalido ed inefficace, e rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e/o infondata per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
A fondamento della propria domanda, in relazione contratto di mutuo fondiario con contestuale quietanza e con garanzia ipotecaria, stipulato in data 02.08.2007 rep. n.6916 racc. n.3208 a rogito del notaio Avv. Marco Faieta, registrato ad Atri il 02.08.2007 al n.1075/1T, attivato con l'atto di precetto, gli attori allegavano:
1. il difetto di legittimazione dell'opposta ad agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti;
2. la nullità dell'atto di precetto, non essendo stato notificato il titolo esecutivo in violazione dell'art. 480 c.p.c.;
3. il superamento del limite di finanziabilità del mutuo;
4. l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di sospensiva, il procedimento giungeva all'udienza in data
17.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità delle richieste istruttorie, formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle pagina 2 di 11 conclusioni, in quanto esplorative;
del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della parte opposta, sollevata sul presupposto della mancata prova della titolarità del credito e dell'inclusione dello stesso nell'ambito dell'operazione di cessione.
Giova precisare che la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notaio avv. Marco Faieta del 2.8.2007, rep. n.6916 racc.
n.3208, concluso fra e gli odierni opponenti. Il contratto di mutuo veniva CP_3 attivato da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] cui il credito era pervenuto per via di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, comma 2-4, t.u.b.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
pagina 3 di 11 detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta richiamando un proprio precedente, ha chiarito che:
“nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…]
i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle
pagina 4 di 11 singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
A ciò si aggiunge che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez.
I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, si evidenzia che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella pagina 5 di 11 Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum). In tal caso, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è il caso in cui il debitore ceduto contesti specificamente la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, nonostante tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa pagina 6 di 11 banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tutto ciò considerato, si rileva che l'opposta ha depositato: atto di fusione per incorporazione tra e Controparte_4 CP_5
avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 130 del 8.11.2018, relativo alla cessione
[...] intervenuta, in data 31.10.2018, tra e Parte_3 Controparte_1 avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 t.u.b.; procura speciale conferita dalla cessionaria a Controparte_2
Quanto all'oggetto della cessione, nel predetto avviso è possibile leggere che esso riguarda i crediti derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018”.
A fronte di quanto specificato nell'avviso di cessione, la difesa degli opponenti non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito di cui al precetto tra quelli oggetto di cessione.
Dalla lettura del titolo esecutivo e del precetto opposto, emerge, al contrario,
l'inclusione del credito derivante dai rapporti intrattenuti tra banca e opponenti, tenuto conto che l'intimazione di pagamento riguarda il contratto di mutuo concluso con
[...] in data 2.8.2007, pertanto, proprio nel periodo indicato dall'avviso di cessione. CP_5
Non è poi irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriore elemento che non solo corrobora l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, è idoneo a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
pagina 7 di 11 Tale elemento è rappresentato dalla dichiarazione con cui la cedente ha confermato esplicitamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto.
Detta dichiarazione ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione, posto che, come affermato dalla Suprema
Corte -proprio in fattispecie involgente il tema della prova (“processuale”) dell'avvenuta cessione del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione- il cessionario può raggiungere la prova documentale con ogni mezzo, pertanto, a tal fine, può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Del pari non merita accoglimento la censura degli attori sulla nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo.
Com'è noto, con il d.lgs. n. 385/1993, l'intera materia del credito fondiario è stata semplificata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006) e, in particolare, per i fini che qui interessano, l'art. 41 d.lgs. n. 385/1993 ha escluso l'obbligo della notificazione.
Tale disposizione, pertanto, deroga al disposto di cui all'art. 479 c.p.c. ed a quello di cui all'art. 480 c.p.c., escludendo che il precetto debba essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e debba contenere a pena di nullità, oltre all'indicazione delle parti, quella della data di notificazione del titolo esecutivo ovvero la sua trascrizione integrale, non essendo specificamente richiesta, atteso che tale disciplina “dispensa..il creditore procedente addirittura dalla previa notifica del titolo esecutivo (che sorge tale sin dall'origine) sul presupposto automatico che copia dell'atto in questione è già in possesso del mutuatario che ha già ricevuto le somme erogate in prestito” (cfr. Trib. Spoleto, n. 339/2019).
Quanto alla contestazione relativa all'asserito superamento dei limiti di finanziabilità stabiliti dal CICR e dalla Banca d'Italia, in disparte dalla genericità delle deduzione attoree, si osserva che, con sentenza 16 novembre 2022, n.33719, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
pagina 8 di 11 imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza formulata dall'opponente.
Analoga infondatezza caratterizza anche la deduzione sull'asserita indeterminatezza del tasso di interesse.
Dall'esame del titolo esecutivo si evince che i tassi di preammortamento e ammortamento sono specificamente indicati.
L'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, stabilisce che “le parti convengono a) che la somma mutuata verrà rimborsata mediante pagamento di numero 360 (trecentosessanta) rate mensili con inizio dell'ammortamento a partire dal primo settembre 2007
(duemilasette); b) che il tasso di interesse iniziale, da applicarsi nel periodo di preammortamento, e quindi fino al 31 agosto 2007, sia stabilito nella misura del
4,90%...nominale annuo;
c) che il tasso di interesse annuo per l'ammortamento del mutuo sia stabilito nella misura di due punti in più della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor a sei mesi… verrà operato altresì un arrotondamento allo 0,05 superiore”.
Considerato che la determinazione della misura degli interessi ultralegali, per costante giurisprudenza, può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato, deve osservarsi che i tassi
Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking
Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Deve, inoltre, osservarsi che il capitolato generale allegato al contratto per cui è lite contiene l'analitica esposizione della data di inizio dell'ammortamento e della decorrenza pagina 9 di 11 degli interessi, delle imputazioni dei pagamenti, dei casi di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto;
il documento di sintesi contiene, altresì, l'espressa indicazione del tasso iniziale, del tasso nominale annuo e del tasso annuo effettivo globale
(TAEG/ISC).
I documenti indicati ed il piano di ammortamento risultano sottoscritti dagli opponenti.
Preme, altresì, rilevare che l'errata indicazione dell'Indicatore sintetico di costo
(ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), non comporta alcuna nullità, in quanto tale indice esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del Pt_4 finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo
(cfr. Tribunale di Salerno, 31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742;
Tribunale Palermo sez. V, 03/06/2020, n.1605).
Tanto premesso, appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato da parte attrice.
Invero, l'art. 117 comma 6 t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Siffatta disposizione di legge non è, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di Par interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere Pt_4 sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117 comma 6 t.u.b. come sostenuto parte attrice.
Neppure risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 t.u.b. che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia pagina 10 di 11 nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non può essere messa in discussione.
Del pari inconferenti risultano le deduzioni attoree sull'applicabilità delle disposizioni del t.u.b. relative al credito al consumo, involgendo la fattispecie in esame la diversa ipotesi di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria.
L'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali non potrebbe neppure essere ricondotta alla violazione dell'art. 1346 c.c., in quanto, dalla documentazione in atti, come detto, si evince che i tassi di interesse ed il piano di ammortamento risultano specificamente indicati.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3522/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli attori a corrispondere alla convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la complessiva somma di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, il 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3522 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa: da
e elettivamente domiciliati in Nereto, Parte_1 Parte_2
Atri, Vico Vescovado n.5, presso lo studio dell'avv. Ugo Giuliani, che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto attori contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, quale Controparte_1 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
GI CH ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Flavia Mastracci con pec:
in Teramo alla Via Ignazio Rozzi n.8 c/o Email_1 studio avv. Vincenzo Salvi convenuto pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato,
[...]
e convenivano in giudizio e per essa, Pt_1 Parte_2 Controparte_1 quale mandataria, per ivi sentire, previa Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, dichiarare e/o riconoscere nullo e/o inefficace e/o annullare l'impugnato atto di precetto, poiché illegittimo, invalido ed inefficace, e rigettare l'avversa domanda poiché inammissibile e/o infondata per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.
A fondamento della propria domanda, in relazione contratto di mutuo fondiario con contestuale quietanza e con garanzia ipotecaria, stipulato in data 02.08.2007 rep. n.6916 racc. n.3208 a rogito del notaio Avv. Marco Faieta, registrato ad Atri il 02.08.2007 al n.1075/1T, attivato con l'atto di precetto, gli attori allegavano:
1. il difetto di legittimazione dell'opposta ad agire esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti;
2. la nullità dell'atto di precetto, non essendo stato notificato il titolo esecutivo in violazione dell'art. 480 c.p.c.;
3. il superamento del limite di finanziabilità del mutuo;
4. l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava ogni avverso assunto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di sospensiva, il procedimento giungeva all'udienza in data
17.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità delle richieste istruttorie, formulate da parte attrice e reiterate in sede di precisazione delle pagina 2 di 11 conclusioni, in quanto esplorative;
del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione della parte opposta, sollevata sul presupposto della mancata prova della titolarità del credito e dell'inclusione dello stesso nell'ambito dell'operazione di cessione.
Giova precisare che la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notaio avv. Marco Faieta del 2.8.2007, rep. n.6916 racc.
n.3208, concluso fra e gli odierni opponenti. Il contratto di mutuo veniva CP_3 attivato da e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] cui il credito era pervenuto per via di un'operazione di Controparte_2 cartolarizzazione mediante cessione di crediti in blocco, conclusa ai sensi degli artt.
1-4 della l. n. 130/1999, cui trovano applicazione le norme di cui all'art. 58, comma 2-4, t.u.b.
Sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, opera essenzialmente sul piano dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, si ribadisce, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti.
Più in particolare, l'art. 58 cit. non rileva in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
pagina 3 di 11 detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che il giudice è chiamato a valutare, in concreto e caso per caso, l'assolvimento da parte del cessionario del suddetto onere probatorio, alla stregua delle prove documentali dallo stesso prodotte in giudizio.
Peraltro, da diverso e più condivisibile angolo di prospettiva, deve tenersi presente che la cessione del credito è un negozio consensuale privo di particolari stampi formali e non richiede il rispetto della forma scritta nemmeno ad probationem (in tal senso, cfr.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del
09/07/2018, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
Tanto chiarito, quanto sin qui detto è stato confermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che giova ripercorrere proprio perché dirimente nel presente giudizio.
La Suprema Corte, a sua volta richiamando un proprio precedente, ha chiarito che:
“nella recente Cass. n. 17944 del 2023, si legge, tra l'altro (cfr. in motivazione), che «[…]
i precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58, secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle
pagina 4 di 11 singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez.
1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024
n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
A ciò si aggiunge che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. Cass. civile sez.
I, 29/02/2024 n.5478).
Tanto premesso, si evidenzia che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella pagina 5 di 11 Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum). In tal caso, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e, più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario;
solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr., Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024).
Diverso è il caso in cui il debitore ceduto contesti specificamente la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questa ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, nonostante tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 t.u.b., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa pagina 6 di 11 banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n.
28790 del 2024).
Tutto ciò considerato, si rileva che l'opposta ha depositato: atto di fusione per incorporazione tra e Controparte_4 CP_5
avviso, pubblicato in G.U. Parte Seconda n. 130 del 8.11.2018, relativo alla cessione
[...] intervenuta, in data 31.10.2018, tra e Parte_3 Controparte_1 avente ad oggetto crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 t.u.b.; procura speciale conferita dalla cessionaria a Controparte_2
Quanto all'oggetto della cessione, nel predetto avviso è possibile leggere che esso riguarda i crediti derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018”.
A fronte di quanto specificato nell'avviso di cessione, la difesa degli opponenti non ha operato alcuna contestazione specifica in merito, tale da fondare una qualsivoglia motivata esclusione del credito di cui al precetto tra quelli oggetto di cessione.
Dalla lettura del titolo esecutivo e del precetto opposto, emerge, al contrario,
l'inclusione del credito derivante dai rapporti intrattenuti tra banca e opponenti, tenuto conto che l'intimazione di pagamento riguarda il contratto di mutuo concluso con
[...] in data 2.8.2007, pertanto, proprio nel periodo indicato dall'avviso di cessione. CP_5
Non è poi irrilevante evidenziare come la parte opposta ha allegato ulteriore elemento che non solo corrobora l'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro della cessione ma, addirittura, è idoneo a superare l'eccezione di inesistenza del contratto.
pagina 7 di 11 Tale elemento è rappresentato dalla dichiarazione con cui la cedente ha confermato esplicitamente l'intervenuta cessione della posizione in oggetto e in cui risulta analiticamente individuato il rapporto debitorio ceduto.
Detta dichiarazione ben assurge ad elemento idoneo ad integrare i requisiti di pubblicità necessari per la vicenda della cessione, posto che, come affermato dalla Suprema
Corte -proprio in fattispecie involgente il tema della prova (“processuale”) dell'avvenuta cessione del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione- il cessionario può raggiungere la prova documentale con ogni mezzo, pertanto, a tal fine, può considerarsi idonea anche la dichiarazione del cedente, quale prova proveniente dal terzo (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10200).
Del pari non merita accoglimento la censura degli attori sulla nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo.
Com'è noto, con il d.lgs. n. 385/1993, l'intera materia del credito fondiario è stata semplificata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006) e, in particolare, per i fini che qui interessano, l'art. 41 d.lgs. n. 385/1993 ha escluso l'obbligo della notificazione.
Tale disposizione, pertanto, deroga al disposto di cui all'art. 479 c.p.c. ed a quello di cui all'art. 480 c.p.c., escludendo che il precetto debba essere preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e debba contenere a pena di nullità, oltre all'indicazione delle parti, quella della data di notificazione del titolo esecutivo ovvero la sua trascrizione integrale, non essendo specificamente richiesta, atteso che tale disciplina “dispensa..il creditore procedente addirittura dalla previa notifica del titolo esecutivo (che sorge tale sin dall'origine) sul presupposto automatico che copia dell'atto in questione è già in possesso del mutuatario che ha già ricevuto le somme erogate in prestito” (cfr. Trib. Spoleto, n. 339/2019).
Quanto alla contestazione relativa all'asserito superamento dei limiti di finanziabilità stabiliti dal CICR e dalla Banca d'Italia, in disparte dalla genericità delle deduzione attoree, si osserva che, con sentenza 16 novembre 2022, n.33719, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma
pagina 8 di 11 imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio
l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza formulata dall'opponente.
Analoga infondatezza caratterizza anche la deduzione sull'asserita indeterminatezza del tasso di interesse.
Dall'esame del titolo esecutivo si evince che i tassi di preammortamento e ammortamento sono specificamente indicati.
L'art. 3 del contratto di mutuo, infatti, stabilisce che “le parti convengono a) che la somma mutuata verrà rimborsata mediante pagamento di numero 360 (trecentosessanta) rate mensili con inizio dell'ammortamento a partire dal primo settembre 2007
(duemilasette); b) che il tasso di interesse iniziale, da applicarsi nel periodo di preammortamento, e quindi fino al 31 agosto 2007, sia stabilito nella misura del
4,90%...nominale annuo;
c) che il tasso di interesse annuo per l'ammortamento del mutuo sia stabilito nella misura di due punti in più della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor a sei mesi… verrà operato altresì un arrotondamento allo 0,05 superiore”.
Considerato che la determinazione della misura degli interessi ultralegali, per costante giurisprudenza, può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato, deve osservarsi che i tassi
Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking
Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.
Deve, inoltre, osservarsi che il capitolato generale allegato al contratto per cui è lite contiene l'analitica esposizione della data di inizio dell'ammortamento e della decorrenza pagina 9 di 11 degli interessi, delle imputazioni dei pagamenti, dei casi di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto;
il documento di sintesi contiene, altresì, l'espressa indicazione del tasso iniziale, del tasso nominale annuo e del tasso annuo effettivo globale
(TAEG/ISC).
I documenti indicati ed il piano di ammortamento risultano sottoscritti dagli opponenti.
Preme, altresì, rilevare che l'errata indicazione dell'Indicatore sintetico di costo
(ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), non comporta alcuna nullità, in quanto tale indice esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del Pt_4 finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo
(cfr. Tribunale di Salerno, 31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742;
Tribunale Palermo sez. V, 03/06/2020, n.1605).
Tanto premesso, appare evidente l'assoluta inconferenza del parametro normativo invocato da parte attrice.
Invero, l'art. 117 comma 6 t.u.b. sanziona con la nullità le “clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.
Siffatta disposizione di legge non è, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di Par interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell' non può essere Pt_4 sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117 comma 6 t.u.b. come sostenuto parte attrice.
Neppure risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 t.u.b. che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia pagina 10 di 11 nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non può essere messa in discussione.
Del pari inconferenti risultano le deduzioni attoree sull'applicabilità delle disposizioni del t.u.b. relative al credito al consumo, involgendo la fattispecie in esame la diversa ipotesi di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria.
L'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali non potrebbe neppure essere ricondotta alla violazione dell'art. 1346 c.c., in quanto, dalla documentazione in atti, come detto, si evince che i tassi di interesse ed il piano di ammortamento risultano specificamente indicati.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore delibazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3522/2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli attori a corrispondere alla convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la complessiva somma di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, il 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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