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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/08/2025, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Apollonio e dall'avv.
Michelina Martino, presso lo studio dei quali in Milano, V.le Coni Zugna 7, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Petti e dall'avv. Francesca
Ratto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palomba in
Milano, C.so Magenta 84;
convenuta opposta;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Controparte_1
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza e previe le occorrende declaratorie, così giudicare:
- Revocare ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n.
18672/2022 (r.g. 37324/2022) del 21 novembre 2021 emesso in favore di
[...] nei confronti di e notificato via PEC il 21 novembre CP_2 Controparte_1
2022;
- Rigettarsi in ogni caso le domande proposte dalla nei confronti CP_2 di ed azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo qui Controparte_1 opposto perché infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e/o dichiarare il grave inadempimento di CP_2 nell'esecuzione del contratto sottoscritto il 4 novembre 2021 con Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto ex art.
[...]
1453 c.c.;
- Per l'effetto, condannare la a: CP_2
- restituire e così corrispondere a l'anticipo Controparte_1 corrisposto in data 31 maggio 2021 per l'importo di euro 5,795,00, ovvero la diversa somma (maggiore o minore) che risulterà di giustizia, anche in via di equità, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002;
- restituire e così corrispondere a l'importo di euro Controparte_1
7.763,27, corrisposto in esecuzione del provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la diversa somma (maggiore o minore) che risulterà di giustizia, anche in via di equità, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002;
- Respingere le domande proposte in via riconvenzionale da CP_2 perché infondate in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 10 per CP_3
NEL MERITO ccertare e dichiarare l'esistenza e legittimità del credito vantato da nonché l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto CP_2 CP_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da;
CP_1
Confermare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I.,
37324/2022 R.G.C., emesso dal Tribunale Ordinario di Milano rigettando per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da;
CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare l'inadempimento contrattuale di dichiarando la Controparte_1 risoluzione del contratto e per l'effetto condannare al pagamento Controparte_1 della somma che sarà ritenuta di giustizia per i danni patiti e comunque entro il valore di causa fino ad € 26.000,00;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attiva nel settore della ricerca e selezione del personale, CP_2 proponeva innanzi al Tribunale di Milano ricorso monitorio nei confronti della società deducendo di essere creditrice nei confronti di Controparte_1 quest'ultima dell'importo di Euro 5.795,00, per “prestazione di servizi di vario genere”, credito non saldato pur a fronte dell'emissione di regolare fattura.
In accoglimento della domanda della ricorrente, sulla scorta della fattura sopra indicata e dell'estratto autentico notarile, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 21.11.2022 nei confronti della società il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 18672/22, per l'importo di Euro 5.795,00 per capitale, oltre interessi come da domanda, e spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società che Controparte_4 contestava integralmente gli assunti avversari. Precisava in fatto di aver stipulato in data 04.11.2021 con l'opposta un accordo per la ricerca di una figura professionale da assumere quale “Aftersales Manager” (Responsabile post vendita), e che detto contratto stabiliva che in caso di recesso durante il periodo di prova del candidato assunto, l'opposta si impegnava a “proseguire nella ricerca di altri Candidati in linea con il profilo ricercato indicato fino ad avvenuto replacement”
e che nel caso in cui alla scadenza dell'incarico non si fosse verificata alcuna assunzione, oppure in ogni altra ipotesi di cessazione dell'incarico senza esito, non era previsto alcun pagamento per il servizio svolto se non il mero rimborso spese.
Esponeva in fatto che nel Marzo 2022 l'opposta aveva presentato un candidato all'assunzione ( , che era stato assunto a tempo indeterminato Persona_1 in data 14.03.2022 22 con previsione di un periodo di prova di sei mesi, e che in data 25.03.2022 si era dimesso. L'opponente aveva segnalato la circostanza all'opposta per il prosieguo della ricerca di un candidato in sostituzione del precedente. Nelle more della nuova ricerca, rivelatasi poi infruttuosa, l'opponente aveva comunque versato il 50 % della somma contrattualmente prevista.
Affermando che, in base alle previsioni negoziali, il saldo richiesto sarebbe stato esigibile soltanto per il caso di positiva conclusione della ricerca, che l'opposta era risultata inadempiente alle obbligazioni contrattuali, e che comunque la sua attività pagina 4 di 10 non aveva prodotto il risultato sperato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“➢ Revocare ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n.
18672/2022 (r.g. 37324/2022) del 21 novembre 2021 emesso in favore di
[...] nei confronti di e notificato via PEC il 21 novembre CP_2 Controparte_1
2022;
➢ Rigettarsi in ogni caso le domande proposte dalla nei confronti di CP_2
ed azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo qui Controparte_1 opposto perché infondate in fatto e in diritto;
➢ Accertare e/o dichiarare il grave inadempimento di nell'esecuzione CP_2
del contratto sottoscritto il 4 novembre 2021 con e, per Controparte_1
l'effetto, accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.;
➢ Per l'effetto, condannare la a restituire e così corrispondere a CP_2
la somma di euro 5,795,00, ovvero la diversa somma Controparte_1
(maggiore o minore) che risulterà di giustizia, anche in via di equità, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002;
➢ Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società confermava i fatti come CP_2 più esaustivamente esposti dall'opponente, contestando le deduzioni avversarie in punto di interpretazione del contratto, in particolare la della c.d. “clausola di garanzia”, avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività di ricerca di nuovi candidati per il caso di dimissioni del candidato assunto. Sostenendo che le pattuizioni negoziali prevedevano l'attivazione della nuova ricerca solo a seguito del pagamento del corrispettivo per la ricerca originaria, ed assumendo il proprio integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, precisava di aver comunque avviato per spirito di collaborazione la nuova ricerca di un candidato (che aveva però rifiutato l'assunzione) nonostante l'opponente avesse corrisposto solo la metà del compenso previsto. Deduceva pertanto l'inadempimento contrattuale dell'opponente, concludendo nei seguenti termini:
“IN VIA PRELIMINARE
pagina 5 di 10 - Accertare e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata su adeguata prova scritta e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C., emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano;
- Concedere in ogni caso, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'esistenza e legittimità del credito vantato da CP_2 nonché l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto confermare il CP_1 decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C, emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da
; CP_1
- Confermare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022
R.G.C., emesso dal Tribunale Ordinario di Milano rigettando per l'effetto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da;
CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accertare l'inadempimento contrattuale di dichiarando la risoluzione Controparte_1 del contratto e per l'effetto condannare al pagamento della somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia per i danni patiti e comunque entro il valore di causa fino ad € 26.000,00; …
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa”.
Autorizza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta, all'esito del giudizio, ampiamente infondata e dev'essere pertanto respinta.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, si osserva in primo luogo che, in linea generale, per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve pagina 6 di 10 soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass.
S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso in esame l'odierna opposta – creditrice in senso sostanziale – ha adeguatamente provato nel presente giudizio il titolo del proprio credito con la produzione (anticipata da quella dell'opponente) del contratto stipulato inter partes nel Novembre 2021.
Deve altresi ritenersi pacifica l'esecuzione dello stesso da parte della società opposta, esecuzione che la stessa opponente non ha minimamente contestato.
L'opponente ha infatti confermato sia la stipulazione del contratto, che l'assunzione del primo candidato per effetto della selezioneed assistenza operata dall'opposta.
Ha contestato la pretesa creditoria dell'opposta, ritenendo che non si fossero realizzati i presupposti per la sua maturazione.
Il thema decidendum è quindi rappresentato soltanto dall'esistenza o meno del diritto dell'opposta ad ottenere, sulla scorta delle previsioni negoziali, il compenso pattuito, a seguito dell'attività resa a favore dell'opponente.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente stessa, il testo negoziale risulta chiaro ed inequivoco nel disciplinare la c.d. “garanzia”: nel contratto inter partes si pagina 7 di 10 legge testualmente:
“tipologia di garanzia, per la cui regolamentazione si rimanda comunque a quanto disciplinate dal successivo art. 6 delle condizioni generali di contratto:
RICERCA DI ALTRI CANDIDATI (Replacement) In caso di recesso di un
Candidato dal rapporto lavorativo, o comunque di Interruzione dello stesso entro 6 mesi dall'Assunzione e comunque entro e non oltre il periodo di prova, è CP_2 tenuta a proseguire nella ricerca di altri Candidati in linea con il profilo ricercato indicato fino ad avvenuto replacement, senza alcun addebito ulteriore di costi e/o onorari.
Il predetto diritto al Replacement è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni: (i) che il medesimo sia stato pagato puntualmente, (ii) che l'interruzione del rapporto con il non sia conseguenza della soppressione della CP_5 funzione o di uno o più reparti o divisioni, della sua sostituzione con personale interno, di illegittimo licenziamento o rilevanti modifiche delle condizioni di Impiego rispetto a quanto indicato nel Mandato (lii) che l'interruzione del rapporto sia stata comunicata ad in forma scritta entro un ragionevole termine (comunque non CP_2 superiore a 10 giorni) con relativa richiesta di . Parte_1
Non deve pertanto farsi ricorso a particolari strumenti ermeneutici, bastando l'interpretazione letterale del contratto, per evincere che l'attività di ricerca supplementare veniva garantita “senza costi ulteriori”- e quindi senza esborsi diversi da quelli previsti per la ricerca originaria, e contrattualmente pattuiti – e che la stessa era subordinata comunque – tra l'altro – al regolare pagamento del compenso concordato.
Risultano peraltro nel caso di specie ampiamente sussistenti i presupposti per ritenere che il rapporto intercorso tra l'opponente ed il candidato Parte_2 abbia integrato “l'assunzione” nei termini esplicitati dalle Condizioni Generali di
Contratto, richiamate e prodotte dalla convenuta opposta.
Sulla scorta dei fatti di causa – da ritenersi del tutto pacifici – e del regolamento negoziale, deve concludersi che l'opposta aveva pieno diritto di richiedere prima dell'avvio della ricerca supplementare il pagamento dell'intero corrispettivo pèr la prima ricerca positivamente conclusa e che – per contro – è stata l'opponente a pagina 8 di 10 rendersi inadempiente al contratto, rifiutandosi di pagare l'intera somma dovuta.
Alle predette conclusioni consegue il definitivo accertamento del diritto di credito vantato dall'opposta, con il rigetto della proposta opposizione a piena conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista pertanto carattere di definitività.
Il rigetto dell'opposizione comporta altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono pertanto essere poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società nei confronti della società Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione CP_2 disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 18672/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.11.2022 nei confronti della società
Controparte_1
II – rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge
Milano, 8 agosto 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 9 di 10 Milano, 8 agosto 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Apollonio e dall'avv.
Michelina Martino, presso lo studio dei quali in Milano, V.le Coni Zugna 7, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Petti e dall'avv. Francesca
Ratto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palomba in
Milano, C.so Magenta 84;
convenuta opposta;
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni delle parti:
per Controparte_1
Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza e previe le occorrende declaratorie, così giudicare:
- Revocare ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n.
18672/2022 (r.g. 37324/2022) del 21 novembre 2021 emesso in favore di
[...] nei confronti di e notificato via PEC il 21 novembre CP_2 Controparte_1
2022;
- Rigettarsi in ogni caso le domande proposte dalla nei confronti CP_2 di ed azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo qui Controparte_1 opposto perché infondate in fatto e in diritto;
- Accertare e/o dichiarare il grave inadempimento di CP_2 nell'esecuzione del contratto sottoscritto il 4 novembre 2021 con Controparte_1
e, per l'effetto, accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto ex art.
[...]
1453 c.c.;
- Per l'effetto, condannare la a: CP_2
- restituire e così corrispondere a l'anticipo Controparte_1 corrisposto in data 31 maggio 2021 per l'importo di euro 5,795,00, ovvero la diversa somma (maggiore o minore) che risulterà di giustizia, anche in via di equità, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002;
- restituire e così corrispondere a l'importo di euro Controparte_1
7.763,27, corrisposto in esecuzione del provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la diversa somma (maggiore o minore) che risulterà di giustizia, anche in via di equità, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n.
231/2002;
- Respingere le domande proposte in via riconvenzionale da CP_2 perché infondate in fatto e in diritto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 10 per CP_3
NEL MERITO ccertare e dichiarare l'esistenza e legittimità del credito vantato da nonché l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto CP_2 CP_1 confermare il decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da;
CP_1
Confermare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I.,
37324/2022 R.G.C., emesso dal Tribunale Ordinario di Milano rigettando per l'effetto, l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da;
CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare l'inadempimento contrattuale di dichiarando la Controparte_1 risoluzione del contratto e per l'effetto condannare al pagamento Controparte_1 della somma che sarà ritenuta di giustizia per i danni patiti e comunque entro il valore di causa fino ad € 26.000,00;
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.
pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attiva nel settore della ricerca e selezione del personale, CP_2 proponeva innanzi al Tribunale di Milano ricorso monitorio nei confronti della società deducendo di essere creditrice nei confronti di Controparte_1 quest'ultima dell'importo di Euro 5.795,00, per “prestazione di servizi di vario genere”, credito non saldato pur a fronte dell'emissione di regolare fattura.
In accoglimento della domanda della ricorrente, sulla scorta della fattura sopra indicata e dell'estratto autentico notarile, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 21.11.2022 nei confronti della società il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 18672/22, per l'importo di Euro 5.795,00 per capitale, oltre interessi come da domanda, e spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società che Controparte_4 contestava integralmente gli assunti avversari. Precisava in fatto di aver stipulato in data 04.11.2021 con l'opposta un accordo per la ricerca di una figura professionale da assumere quale “Aftersales Manager” (Responsabile post vendita), e che detto contratto stabiliva che in caso di recesso durante il periodo di prova del candidato assunto, l'opposta si impegnava a “proseguire nella ricerca di altri Candidati in linea con il profilo ricercato indicato fino ad avvenuto replacement”
e che nel caso in cui alla scadenza dell'incarico non si fosse verificata alcuna assunzione, oppure in ogni altra ipotesi di cessazione dell'incarico senza esito, non era previsto alcun pagamento per il servizio svolto se non il mero rimborso spese.
Esponeva in fatto che nel Marzo 2022 l'opposta aveva presentato un candidato all'assunzione ( , che era stato assunto a tempo indeterminato Persona_1 in data 14.03.2022 22 con previsione di un periodo di prova di sei mesi, e che in data 25.03.2022 si era dimesso. L'opponente aveva segnalato la circostanza all'opposta per il prosieguo della ricerca di un candidato in sostituzione del precedente. Nelle more della nuova ricerca, rivelatasi poi infruttuosa, l'opponente aveva comunque versato il 50 % della somma contrattualmente prevista.
Affermando che, in base alle previsioni negoziali, il saldo richiesto sarebbe stato esigibile soltanto per il caso di positiva conclusione della ricerca, che l'opposta era risultata inadempiente alle obbligazioni contrattuali, e che comunque la sua attività pagina 4 di 10 non aveva prodotto il risultato sperato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“➢ Revocare ad ogni effetto di legge il decreto ingiuntivo Tribunale di Milano n.
18672/2022 (r.g. 37324/2022) del 21 novembre 2021 emesso in favore di
[...] nei confronti di e notificato via PEC il 21 novembre CP_2 Controparte_1
2022;
➢ Rigettarsi in ogni caso le domande proposte dalla nei confronti di CP_2
ed azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo qui Controparte_1 opposto perché infondate in fatto e in diritto;
➢ Accertare e/o dichiarare il grave inadempimento di nell'esecuzione CP_2
del contratto sottoscritto il 4 novembre 2021 con e, per Controparte_1
l'effetto, accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.;
➢ Per l'effetto, condannare la a restituire e così corrispondere a CP_2
la somma di euro 5,795,00, ovvero la diversa somma Controparte_1
(maggiore o minore) che risulterà di giustizia, anche in via di equità, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002;
➢ Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società confermava i fatti come CP_2 più esaustivamente esposti dall'opponente, contestando le deduzioni avversarie in punto di interpretazione del contratto, in particolare la della c.d. “clausola di garanzia”, avente ad oggetto la prosecuzione dell'attività di ricerca di nuovi candidati per il caso di dimissioni del candidato assunto. Sostenendo che le pattuizioni negoziali prevedevano l'attivazione della nuova ricerca solo a seguito del pagamento del corrispettivo per la ricerca originaria, ed assumendo il proprio integrale adempimento delle obbligazioni contrattuali, precisava di aver comunque avviato per spirito di collaborazione la nuova ricerca di un candidato (che aveva però rifiutato l'assunzione) nonostante l'opponente avesse corrisposto solo la metà del compenso previsto. Deduceva pertanto l'inadempimento contrattuale dell'opponente, concludendo nei seguenti termini:
“IN VIA PRELIMINARE
pagina 5 di 10 - Accertare e dichiarare che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è fondata su adeguata prova scritta e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C., emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano;
- Concedere in ogni caso, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'esistenza e legittimità del credito vantato da CP_2 nonché l'inadempimento contrattuale di e per l'effetto confermare il CP_1 decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022 R.G.C, emesso dal Tribunale
Ordinario di Milano rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da
; CP_1
- Confermare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. 18672/2022 D.I., 37324/2022
R.G.C., emesso dal Tribunale Ordinario di Milano rigettando per l'effetto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo notificata da;
CP_1
IN VIA RICONVENZIONALE
- Accertare l'inadempimento contrattuale di dichiarando la risoluzione Controparte_1 del contratto e per l'effetto condannare al pagamento della somma Controparte_1 che sarà ritenuta di giustizia per i danni patiti e comunque entro il valore di causa fino ad € 26.000,00; …
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa”.
Autorizza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta, all'esito del giudizio, ampiamente infondata e dev'essere pertanto respinta.
In relazione alla vicenda dedotta in giudizio, si osserva in primo luogo che, in linea generale, per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve pagina 6 di 10 soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass.
S.U. 30.10.2001, n. 13533).
Nel caso in esame l'odierna opposta – creditrice in senso sostanziale – ha adeguatamente provato nel presente giudizio il titolo del proprio credito con la produzione (anticipata da quella dell'opponente) del contratto stipulato inter partes nel Novembre 2021.
Deve altresi ritenersi pacifica l'esecuzione dello stesso da parte della società opposta, esecuzione che la stessa opponente non ha minimamente contestato.
L'opponente ha infatti confermato sia la stipulazione del contratto, che l'assunzione del primo candidato per effetto della selezioneed assistenza operata dall'opposta.
Ha contestato la pretesa creditoria dell'opposta, ritenendo che non si fossero realizzati i presupposti per la sua maturazione.
Il thema decidendum è quindi rappresentato soltanto dall'esistenza o meno del diritto dell'opposta ad ottenere, sulla scorta delle previsioni negoziali, il compenso pattuito, a seguito dell'attività resa a favore dell'opponente.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente stessa, il testo negoziale risulta chiaro ed inequivoco nel disciplinare la c.d. “garanzia”: nel contratto inter partes si pagina 7 di 10 legge testualmente:
“tipologia di garanzia, per la cui regolamentazione si rimanda comunque a quanto disciplinate dal successivo art. 6 delle condizioni generali di contratto:
RICERCA DI ALTRI CANDIDATI (Replacement) In caso di recesso di un
Candidato dal rapporto lavorativo, o comunque di Interruzione dello stesso entro 6 mesi dall'Assunzione e comunque entro e non oltre il periodo di prova, è CP_2 tenuta a proseguire nella ricerca di altri Candidati in linea con il profilo ricercato indicato fino ad avvenuto replacement, senza alcun addebito ulteriore di costi e/o onorari.
Il predetto diritto al Replacement è subordinato all'avverarsi delle seguenti condizioni: (i) che il medesimo sia stato pagato puntualmente, (ii) che l'interruzione del rapporto con il non sia conseguenza della soppressione della CP_5 funzione o di uno o più reparti o divisioni, della sua sostituzione con personale interno, di illegittimo licenziamento o rilevanti modifiche delle condizioni di Impiego rispetto a quanto indicato nel Mandato (lii) che l'interruzione del rapporto sia stata comunicata ad in forma scritta entro un ragionevole termine (comunque non CP_2 superiore a 10 giorni) con relativa richiesta di . Parte_1
Non deve pertanto farsi ricorso a particolari strumenti ermeneutici, bastando l'interpretazione letterale del contratto, per evincere che l'attività di ricerca supplementare veniva garantita “senza costi ulteriori”- e quindi senza esborsi diversi da quelli previsti per la ricerca originaria, e contrattualmente pattuiti – e che la stessa era subordinata comunque – tra l'altro – al regolare pagamento del compenso concordato.
Risultano peraltro nel caso di specie ampiamente sussistenti i presupposti per ritenere che il rapporto intercorso tra l'opponente ed il candidato Parte_2 abbia integrato “l'assunzione” nei termini esplicitati dalle Condizioni Generali di
Contratto, richiamate e prodotte dalla convenuta opposta.
Sulla scorta dei fatti di causa – da ritenersi del tutto pacifici – e del regolamento negoziale, deve concludersi che l'opposta aveva pieno diritto di richiedere prima dell'avvio della ricerca supplementare il pagamento dell'intero corrispettivo pèr la prima ricerca positivamente conclusa e che – per contro – è stata l'opponente a pagina 8 di 10 rendersi inadempiente al contratto, rifiutandosi di pagare l'intera somma dovuta.
Alle predette conclusioni consegue il definitivo accertamento del diritto di credito vantato dall'opposta, con il rigetto della proposta opposizione a piena conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista pertanto carattere di definitività.
Il rigetto dell'opposizione comporta altresì il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono pertanto essere poste a carico dell'opponente e liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società nei confronti della società Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione CP_2 disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 18672/22 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.11.2022 nei confronti della società
Controparte_1
II – rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge
Milano, 8 agosto 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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