Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
€
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. ____ / 2025
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio
in persona dei Signori Magistrati: Ruolo Generale
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente N. 10623/2024
Dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Reg. Repertorio
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine
N. ____ / 2025 TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente
Parte_1
domiciliata in Bari alla via G. Toma n. 34, presso lo studio dell'Avv. Marco Mennella, Reg. Cronologico che la rappresenta e difende per mandato depositato in atti
N. ____ / 2025
- RICORRENTE -
E
, nata a [...] – Zahorivka (Ucraina) il 07.07.1952 e domiciliata CP_1 Depositata il
in Foggia, nonché elettivamente domiciliata in Foggia alla via Dante n. 5, presso lo __ / __ / 2025
studio degli Avv.ti Alessandro Scippa e Tiziana Scippa, che la rappresentano e difendono per mandato depositato in atti Pubblicata il
- RESISTENTE - __ / __ / 2025 NONCHE'
in persona del Dirigente in
Controparte_2 Oggetto: pensione di carica, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale INPS in Bari alla via reversibilità
Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina La Gatta per procura
- RESISTENTE -
* * * * * * * * * *
All'udienza del 05.05.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, il il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 premesso: di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 23.04.1964, che con sentenza di questo Tribunale n. Controparte_3
1702/2009 depositata in Cancelleria 20.05.2009 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio;
che il 26.10.2018 l'ex marito ha contratto nuovo matrimonio con CP_1
ed è deceduto in data 22.12.2023; che la richiesta la pensione di reversibilità presso i
[...] competenti uffici dell' del Comune di Bari aveva ricevuto esito negativo, in difetto di un CP_2
provvedimento giudiziale sul punto;
che ella ricorrente ha percepito dall'ex coniuge fino al momento del decesso, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 1.621,40 e che versa in stato di bisogno non essendo ormai in età lavorativa;
tutto ciò premesso, ha chiesto l'attribuzione della quota non inferiore a € 1.200,00 netti mensili sulla pensione di reversibilità richiamata o una quota ritenuta equa dal Tribunale adito.
Si è costituita la , deducendo di aver dedicato le proprie attenzioni e cure al CP_1 CP_3
il quale, sin da subito dopo il matrimonio, aveva iniziato a mostrare sintomi di gravi patologie che lo rendevano sempre più incapace di provvedere autonomamente alle proprie necessità quotidiane, per cui doveva tenersi conto, ai fini della quota di reversibilità a lei spettante, non solo degli anni effettivi di matrimonio ma anche dell'impegno profuso in favore del marito;
ha chiesto pertanto disporsi una di reversibilità alla ricorrente in misura non superiore alla somma di € 900,00 mensili, e a sé medesima la somma residuale di pensione di reversibilità, pari a € 1.362,17.
L' costituitosi in giudizio in data 23.04.2025, chiedeva al Tribunale di Bari di CP_2 determinare la misura in cui la pensione di reversibilità dovesse essere ripartita tra l'ex coniuge divorziata e la coniuge superstite.
All'udienza del 05.05.2025 dinanzi al G.D. le parti hanno raggiunto un accordo sulla quota da destinarsi alla ricorrente, convenuta in € 1.200,00 netti della pensione mensile di reversibilità in favore della ricorrente e il residuo in favore della coniuge superstite;
detto accordo può essere pienamente recepito da questo Tribunale nei termini di cui in dispositivo, non emergendo alcun vizio o impedimento legale ostativo e vertendosi in materia di diritti disponibili, con decorrenza da gennaio
2024, epoca in cui l' avrebbe potuto operare un accantonamento di quota in via prudenziale. CP_2 La raggiunta conciliazione giustifica la integrale compensazione delle spese del procedimento tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'istanza di cui al ricorso presentato in data 15.10.2024 da Parte_1
nei confronti di e dell' attribuisce, a decorrere CP_1 Controparte_2
da gennaio 2024, la pensione di reversibilità di , nato a [...] Controparte_3
(FG) in data 17.06.1937 e deceduto in Foggia in data 22.12.2023:
• a nata a [...] il [...] e residente in [...], per Parte_1 una quota pari ad € 1.200,00 netti al mese;
• a nata a [...] – Zahorivka (Ucraina) il 07.07.1952 e domiciliata alla via U. CP_1
Ingino n. 92, per la restante parte.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20 maggio
2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Valeria Guaragnella
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato