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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4596 r.g.a.c. dell'anno 2023 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Bitonto Alessandro, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Di Stefano Stefania, Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/09/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Taranto in data 09/08/2021 con , che dalla loro Controparte_1
unione era nato il figlio il 09.06.2015, e che con decreto del 18.03.2022 il Per_1
Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio .
All'udienza del 29.01.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data
18.03.2022
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell' udienza del 29.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/08/2021 in Taranto da , nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 28/06/1985, trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune dell'anno
2021; atto n. 90; p. I, u. 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 29.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4596 r.g.a.c. dell'anno 2023 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Bitonto Alessandro, Parte_1 come da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Di Stefano Stefania, Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/09/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Taranto in data 09/08/2021 con , che dalla loro Controparte_1
unione era nato il figlio il 09.06.2015, e che con decreto del 18.03.2022 il Per_1
Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio .
All'udienza del 29.01.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologazione emesso dal Tribunale di Taranto in data
18.03.2022
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al verbale dell' udienza del 29.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/08/2021 in Taranto da , nata a [...] il [...] e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
il 28/06/1985, trascritto negli atti dello stato civile del medesimo comune dell'anno
2021; atto n. 90; p. I, u. 8;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 29.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Presidente est.
Martino Casavola
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