Art. 14. ((Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni)) (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 1995, N. 96, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MAGGIO 1995, N. 206))
Dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra indicati si applica l' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 .
I membri elettivi della commissione di salvaguardia durano in carica tre anni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla commissione.
La commissione di salvaguardia puo' costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione.
Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.
Dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra indicati si applica l' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 .
I membri elettivi della commissione di salvaguardia durano in carica tre anni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla commissione.
La commissione di salvaguardia puo' costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della commissione.
Ferma restando la composizione della commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.