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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/10/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC AL Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1012 dell'anno 2025 vertente
TRA
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1977, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lo Verde Paolo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. nata in [...] Controparte_1 C.F._2
l'01.06.1974, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lo Verde Paolo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 16.06.2025.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 16.06.2025 — contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale rileva, poi, che le clausole relative alla figlia minore non appaiono in contrasto con gli interessi della stessa, e stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio si limita a prendere atto delle pattuizioni economiche intercorse tra le parti.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese
Pag. 2 di 3 di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Cefalù, in data Controparte_1
2.09.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II serie C, Uff. 1, dell'anno 2009 — alle condizioni indicate in ricorso;
PRENDE ATTO delle pattuizioni economiche contenute nel ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 13/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC AL EP IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. EP IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC AL Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1012 dell'anno 2025 vertente
TRA
, cod. fisc. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.12.1977, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lo Verde Paolo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. nata in [...] Controparte_1 C.F._2
l'01.06.1974, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lo Verde Paolo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: Domanda congiunta di separazione
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 16.06.2025.
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 16.06.2025 — contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza di comparizione personale, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c..
Il Tribunale rileva, poi, che le clausole relative alla figlia minore non appaiono in contrasto con gli interessi della stessa, e stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Collegio si limita a prendere atto delle pattuizioni economiche intercorse tra le parti.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese
Pag. 2 di 3 di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
— i quali hanno contratto matrimonio in Cefalù, in data Controparte_1
2.09.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 29, parte II serie C, Uff. 1, dell'anno 2009 — alle condizioni indicate in ricorso;
PRENDE ATTO delle pattuizioni economiche contenute nel ricorso;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 13/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC AL EP IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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