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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6945 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.32489/2024 R. Gen.
La giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fioravanti del Parte_1 foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso di lui in Via di Ripetta 121 giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio n° 37875 del Per_1
22.03.2024, racc. 7313 e con essa elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria n. 29
RESISTENTE
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n.503 del 30.12.1992 con decorrenza di legge dal 1.3.2025 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 con la decorrenza sopra riconosciuta oltre interessi legali. Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessive Euro 2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre
IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di
. CP_1
Roma,12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 11.9.2024 e ritualmente notificato
conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o disattesa:
- accertare e dichiarare, la sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e di invalidità necessari alla pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs. n. 503 del 1992 alla data della domanda del 28.02.2024 con maturazione dell'ultimo requisito (quello anagrafico) al 03.01.2024, per tutti i motivi di cui al ricorso e per l'effetto annullare, dichiarare nullo, rimuovere, porre in non cale, il provvedimento di reiezione del 31.03.2024 Prot. n. 7003.31/03/2024.0063439; CP_1
- accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata come da domanda di pensione di vecchiaia anticipata n. 9149000051847 prot.
7003.28/02/2024.0037051 con decorrenza dalla data di compimento della finestra mobile CP_1
03.01.2025 per tutte le ragioni sopra esposte, condizionatamente alla previa cessazione del rapporto di lavoro;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” Deduceva la ricorrente che aveva presentato in data 28.2.2024 domanda all' di pensione di vecchiaia anticipata (domanda n.9149000051847) CP_1 avendone i requisiti in quanto:
- aveva una invalidità riconosciuta pari all'80% con decorrenza dal 10.08.2023 come accertato dalla Commissione Medica della CP_1 invalidità civile del 30.01.2024;
- aveva una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni (= 20aa x 52 ss
-1.040 settimane) come da estratto EcoCert che aveva depositato che evidenzia una anzianità contributiva pari a 1.059 settimane alla data della domanda alle quali deve essere aggiunto l'incremento dell'anzianità contributiva ex art. 80 co. 3 l. 388/2000 (1/6 dei contributi maturati successivamente al 10.08.2023) per ulteriori 5 settimane alla data della domanda;
- aveva una età al momento della domanda superiore a 61 anni, (requisito ridotto ex D.Lgs 503/1992) compiuti in data 03.01.2024;
- il compimento del termine della finestra mobile era al 03.01.2025, al termine di un anno dalla maturazione dell'ultimo requisito, che nella specie ricorreva nel requisito anagrafico . Deduceva che l' aveva rigettato la sua domanda per il mancato CP_1 raggiungimento del requisito contributivo richiesto ed in particolare: “la norma di cui all'art. 1 c. 8 del D.Lgs 503/1992 si applica soltanto ai lavoratori dipendenti del settore privato (iscritti cioè all'AGO e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO), pertanto la contribuzione presente nella Gestione Separata non è utilizzabile” e altresì “lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia” . Deduceva l'illegittimità di tale rigetto in quanto non vi era alcun versamento nella contribuzione separata e i requisiti contributivi della ricorrente erano sufficienti al raggiungimento del montante contributivo minimo necessario. Contestava poi che non avesse il requisito di invalidità essendo stata riconosciuta invalida all'80% dalla Commissione medica di Invalidità . CP_1
Avanzava pertanto le conclusioni sopra specificate ritenendo di avere i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il beneficio. 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto per CP_1 mancanza del requisito sanitario e contributivo. Precisava che il requisito sanitario doveva essere accertato da una commissione . CP_1
In ordine alla decorrenza della pensione poi deduceva che occorreva comunque tenere in debita considerazione la vigente norma di cui all'art.12 della legge 122/2010 che prevede le c.d. “finestre mobili” per la decorrenza delle pensioni. Precisava che qualora lo stato di invalidità fosse stato ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si sarebbe dovuto tener conto del mese in cui era stato ritenuto sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi previsto dalle
“finestre mobili” Precisava inoltre che il Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 aveva previsto, dal 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata) al fine di rendere sostenibile nel medio- lungo periodo l'intero sistema previdenziale e che detto innalzamento era stato confermato anche dalla Riforma Fornero che, nell'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, aveva previsto che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita. Precisava che il primo adeguamento alla speranza di vita si è verificato a partire dal 1.1.2013 nella misura di 3 mesi (decreto 6 dicembre 2011), mentre il secondo adeguamento aveva avuto luogo nel 2016 ed era stato pari a quattro mesi (decreto 16 dicembre 2014).
Precisava che tale previsione vigeva anche per la pensione anticipata di vecchiaia.
3. Alla udienza del 10.1.2025 veniva disposta CTU e l'incarico al CTU veniva conferito alla udienza del 14.2.2025. All'esito della CTU la causa veniva discussa alla udienza del 12.6.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.In merito alla domanda di pensione anticipata occorre analizzare la normativa applicabile. L'art.1 punto 1 L.503/1992 prevede: “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata…..” Il medesimo art.1 punti 7 e 8 prevede poi: “7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
L'art. 2 L.503/1992 prevede quanto ai requisiti contributivi: “1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.” L'art. 12 comma 12 bis del Dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 prevede un incremento dell'età rispetto alle aspettative di vita. L'art. 12 comma 12 bis del Dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 prevede infatti che:”12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, alla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
Il comma 12 ter prevede che a partire dall'anno 2011 l'Istat rende disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione dell'anno precedente. In sede di prima applicazione l'adeguamento non può superare in ogni caso 3 mesi. Dal 2013 è scattato per la prima volta l'incremento pari a 3 mesi come stabilito dal decreto del 6 dicembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 289 del 2011 mentre il secondo adeguamento è stato disposto con decreto del 16.12.2014 dal 1.1.2016 per 4 mesi. Sulla base di tale normativa pertanto il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata sussiste quando l'assicurato abbia il requisito contributivo di 20 anni, una invalidità dell'80% e abbia compiuto l'età prevista dalla legge. 5.Tuttavia secondo il disposto della legge n.122/2010, che avendo finalità di riequilibrare i conti dello stato si applica necessariamente a tutte le pensioni e quindi anche alle pensioni di vecchiaia anticipata, la decorrenza della pensione deve essere determinata tenendo conto della sussistenza di tutti i requisiti, ivi compresa l'invalidità in misura pari all'80% e quindi solo da tale decorrenza iniziano a decorrere i 12 mesi trascorsi i quali viene liquidata la pensione. Tale interpretazione non è stata contestata dalla ricorrente che tuttavia ha ritenuto che il compimento di tale finestra mobile fosse il 3.1.2025. 6.La cessazione della attività lavorativa deve invece essere ritenuto una condizione alla quale è subordinato il diritto a percepire la pensione. Si richiamano al riguardo i principi enunciati dalla Corte di cassazione ai quali questa giudice ritiene di aderire: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione.” ( Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24617/2023) La Corte ha al riguardo precisato “8.3.– Si deve poi avere riguardo alla ratio ispiratrice della disciplina delle “finestre”, che si prefigge di limitare la spesa previdenziale, dilazionando i tempi di erogazione del trattamento pensionistico, senza innalzare l'età pensionabile. Rispetto a tale finalità sarebbe irragionevole e sproporzionata una normativa che, fino al compiersi del periodo di attesa imposto dal legislatore, precludesse di lavorare e di procurarsi le fonti di sostentamento necessarie per un'esistenza libera e dignitosa. È proprio la possibilità di lavorare nelle more del compiersi del periodo prescritto dalla legge a rendere ragionevole il complessivo bilanciamento e sostenibile il sacrificio imposto con il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico.” ( Cass. Ordinanza 24617/2023)
7.L ha contestato la sussistenza del requisito contributivo. CP_1
Tuttavia dalla certificazione contributiva allegata da parte ricorrente e proveniente da , è evidente che alla data della domanda amministrativa la CP_1 ricorrente aveva maturato più di 20 anni di contribuzione avendo maturato nella gestione dei lavoratori dipendenti 1050 settimane contributive (comunicazione di estratto conto certificativo dell' del 20.5.2024 allegato 5 parte CP_1 ricorrente).
8.Il requisito anagrafico invece non è stato contestato da e, avuto riguardo CP_1 alla data di nascita della ricorrente sussisteva al momento della domanda di pensione anticipata.
9.La disposta CTU poi ha accertato la sussistenza del requisito sanitario alla data della domanda avendo accertato che “la ricorrente è “Invalida in misura non inferiore all'80%” a decorrere dalla domanda del 28.2.24.”( relazione CTU espletata). Il CTU ha poi specificato nella relazione depositata in risposta alle osservazioni avanzate da parte ricorrente : “Nelle “Considerazioni medico-legali” della mia relazione ho precisato come e perché non sussista corrispondenza tra quanto riconosciuto CP_ dall' per l'invalidità civile e il giudizio ai fini del D.lvo n. 503/92. Nella ricorrente, già riconosciuta “Idonea al lavoro con limitazioni” dal medico competente il 14.6.23, la situazione risulta essersi aggravata proprio nel corso del 2024. Tale peggioramento risulta acclarato proprio dalle visite psichiatriche effettuate presso la Asl il
15.3.24 e infine il 9.5.24. Pochi mesi dopo, per la prolungata assenza, la paziente veniva infine licenziata. In conclusione ritengo corretto confermare come data di decorrenza quella già indicata nella bozza che corrisponde a quella della domanda della ricorrente, epoca nella quale la sua situazione clinica e lavorativa è divenuta probabilmente insostenibile” Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse questo giudice si riporta integralmente. Come detto tale giudizio è fatto proprio da questa giudice avuto altresì riguardo al fatto che nessuna delle parti ha presentato contestazioni alla CTU nel termine concesso dal giudice per note. Pertanto, solo dal 28.2.2024 parte ricorrente era in possesso del requisito sanitario per accedere al beneficio richiesto, oltre che del requisito contributivo e dell'età anagrafica. La domanda avanzata dal ricorrente di ottenere la pensione di vecchiaia ex art.1 D.Lgs 503/92 deve quindi essere accolta.
Quanto alla decorrenza, avuto riguardo alla normativa sopra richiamata la decorrenza deve essere individuata con decorrenza di legge e quindi, accertata la sussistenza del requisito sanitario di quello contributivo e dell'età anagrafica alla data della domanda amministrativa, 28.2.2024, la decorrenza della pensione deve essere individuata dopo 12 mesi da tale data e quindi dall'1.3.2025.
10.Emerge poi sia dall'estratto contributivo allegato da che dalla lettera CP_1 di licenziamento allegata da parte ricorrente in data 7.1.2025 che la ricorrente è stata licenziata per superamento del periodo di comporto in data 14.10.2024. Da detta data pertanto la stessa ha cessato l'attività lavorativa Alla data dell'1.3.2025 la ricorrente infatti non lavorava e poteva quindi usufruire della pensione anticipata di vecchiaia.
11.L' deve quindi essere condannato al pagamento del citato beneficio CP_1 con detta decorrenza I ratei maturati dovranno essere maggiorati di interessi legali.
12.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Spese dei CTU liquidate come da decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n.503 del 30.12.1992 con decorrenza di legge dal 1.3.2025 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 con la decorrenza sopra riconosciuta oltre interessi legali. Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessive Euro 2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di
. CP_1
Roma,12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.32489/2024 R. Gen.
La giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fioravanti del Parte_1 foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso di lui in Via di Ripetta 121 giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, in virtù di procura generale alle liti per atti notaio n° 37875 del Per_1
22.03.2024, racc. 7313 e con essa elettivamente domiciliato in Roma via Beccaria n. 29
RESISTENTE
all'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n.503 del 30.12.1992 con decorrenza di legge dal 1.3.2025 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 con la decorrenza sopra riconosciuta oltre interessi legali. Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessive Euro 2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre
IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di
. CP_1
Roma,12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 11.9.2024 e ritualmente notificato
conveniva in giudizio l' avanzando le seguenti Parte_1 CP_1 conclusioni: “Piaccia alla Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o disattesa:
- accertare e dichiarare, la sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e di invalidità necessari alla pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs. n. 503 del 1992 alla data della domanda del 28.02.2024 con maturazione dell'ultimo requisito (quello anagrafico) al 03.01.2024, per tutti i motivi di cui al ricorso e per l'effetto annullare, dichiarare nullo, rimuovere, porre in non cale, il provvedimento di reiezione del 31.03.2024 Prot. n. 7003.31/03/2024.0063439; CP_1
- accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata come da domanda di pensione di vecchiaia anticipata n. 9149000051847 prot.
7003.28/02/2024.0037051 con decorrenza dalla data di compimento della finestra mobile CP_1
03.01.2025 per tutte le ragioni sopra esposte, condizionatamente alla previa cessazione del rapporto di lavoro;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” Deduceva la ricorrente che aveva presentato in data 28.2.2024 domanda all' di pensione di vecchiaia anticipata (domanda n.9149000051847) CP_1 avendone i requisiti in quanto:
- aveva una invalidità riconosciuta pari all'80% con decorrenza dal 10.08.2023 come accertato dalla Commissione Medica della CP_1 invalidità civile del 30.01.2024;
- aveva una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni (= 20aa x 52 ss
-1.040 settimane) come da estratto EcoCert che aveva depositato che evidenzia una anzianità contributiva pari a 1.059 settimane alla data della domanda alle quali deve essere aggiunto l'incremento dell'anzianità contributiva ex art. 80 co. 3 l. 388/2000 (1/6 dei contributi maturati successivamente al 10.08.2023) per ulteriori 5 settimane alla data della domanda;
- aveva una età al momento della domanda superiore a 61 anni, (requisito ridotto ex D.Lgs 503/1992) compiuti in data 03.01.2024;
- il compimento del termine della finestra mobile era al 03.01.2025, al termine di un anno dalla maturazione dell'ultimo requisito, che nella specie ricorreva nel requisito anagrafico . Deduceva che l' aveva rigettato la sua domanda per il mancato CP_1 raggiungimento del requisito contributivo richiesto ed in particolare: “la norma di cui all'art. 1 c. 8 del D.Lgs 503/1992 si applica soltanto ai lavoratori dipendenti del settore privato (iscritti cioè all'AGO e ai fondi di previdenza sostitutivi dell'AGO), pertanto la contribuzione presente nella Gestione Separata non è utilizzabile” e altresì “lei non è stata riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia” . Deduceva l'illegittimità di tale rigetto in quanto non vi era alcun versamento nella contribuzione separata e i requisiti contributivi della ricorrente erano sufficienti al raggiungimento del montante contributivo minimo necessario. Contestava poi che non avesse il requisito di invalidità essendo stata riconosciuta invalida all'80% dalla Commissione medica di Invalidità . CP_1
Avanzava pertanto le conclusioni sopra specificate ritenendo di avere i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere il beneficio. 2.Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto per CP_1 mancanza del requisito sanitario e contributivo. Precisava che il requisito sanitario doveva essere accertato da una commissione . CP_1
In ordine alla decorrenza della pensione poi deduceva che occorreva comunque tenere in debita considerazione la vigente norma di cui all'art.12 della legge 122/2010 che prevede le c.d. “finestre mobili” per la decorrenza delle pensioni. Precisava che qualora lo stato di invalidità fosse stato ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile si sarebbe dovuto tener conto del mese in cui era stato ritenuto sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi previsto dalle
“finestre mobili” Precisava inoltre che il Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 aveva previsto, dal 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata) al fine di rendere sostenibile nel medio- lungo periodo l'intero sistema previdenziale e che detto innalzamento era stato confermato anche dalla Riforma Fornero che, nell'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, aveva previsto che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita. Precisava che il primo adeguamento alla speranza di vita si è verificato a partire dal 1.1.2013 nella misura di 3 mesi (decreto 6 dicembre 2011), mentre il secondo adeguamento aveva avuto luogo nel 2016 ed era stato pari a quattro mesi (decreto 16 dicembre 2014).
Precisava che tale previsione vigeva anche per la pensione anticipata di vecchiaia.
3. Alla udienza del 10.1.2025 veniva disposta CTU e l'incarico al CTU veniva conferito alla udienza del 14.2.2025. All'esito della CTU la causa veniva discussa alla udienza del 12.6.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO
4.In merito alla domanda di pensione anticipata occorre analizzare la normativa applicabile. L'art.1 punto 1 L.503/1992 prevede: “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata…..” Il medesimo art.1 punti 7 e 8 prevede poi: “7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
L'art. 2 L.503/1992 prevede quanto ai requisiti contributivi: “1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.” L'art. 12 comma 12 bis del Dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 prevede un incremento dell'età rispetto alle aspettative di vita. L'art. 12 comma 12 bis del Dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 luglio 2010 prevede infatti che:”12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, alla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter.
Il comma 12 ter prevede che a partire dall'anno 2011 l'Istat rende disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione dell'anno precedente. In sede di prima applicazione l'adeguamento non può superare in ogni caso 3 mesi. Dal 2013 è scattato per la prima volta l'incremento pari a 3 mesi come stabilito dal decreto del 6 dicembre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 289 del 2011 mentre il secondo adeguamento è stato disposto con decreto del 16.12.2014 dal 1.1.2016 per 4 mesi. Sulla base di tale normativa pertanto il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata sussiste quando l'assicurato abbia il requisito contributivo di 20 anni, una invalidità dell'80% e abbia compiuto l'età prevista dalla legge. 5.Tuttavia secondo il disposto della legge n.122/2010, che avendo finalità di riequilibrare i conti dello stato si applica necessariamente a tutte le pensioni e quindi anche alle pensioni di vecchiaia anticipata, la decorrenza della pensione deve essere determinata tenendo conto della sussistenza di tutti i requisiti, ivi compresa l'invalidità in misura pari all'80% e quindi solo da tale decorrenza iniziano a decorrere i 12 mesi trascorsi i quali viene liquidata la pensione. Tale interpretazione non è stata contestata dalla ricorrente che tuttavia ha ritenuto che il compimento di tale finestra mobile fosse il 3.1.2025. 6.La cessazione della attività lavorativa deve invece essere ritenuto una condizione alla quale è subordinato il diritto a percepire la pensione. Si richiamano al riguardo i principi enunciati dalla Corte di cassazione ai quali questa giudice ritiene di aderire: “Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi - oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (cd. "finestra") individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione.” ( Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24617/2023) La Corte ha al riguardo precisato “8.3.– Si deve poi avere riguardo alla ratio ispiratrice della disciplina delle “finestre”, che si prefigge di limitare la spesa previdenziale, dilazionando i tempi di erogazione del trattamento pensionistico, senza innalzare l'età pensionabile. Rispetto a tale finalità sarebbe irragionevole e sproporzionata una normativa che, fino al compiersi del periodo di attesa imposto dal legislatore, precludesse di lavorare e di procurarsi le fonti di sostentamento necessarie per un'esistenza libera e dignitosa. È proprio la possibilità di lavorare nelle more del compiersi del periodo prescritto dalla legge a rendere ragionevole il complessivo bilanciamento e sostenibile il sacrificio imposto con il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico.” ( Cass. Ordinanza 24617/2023)
7.L ha contestato la sussistenza del requisito contributivo. CP_1
Tuttavia dalla certificazione contributiva allegata da parte ricorrente e proveniente da , è evidente che alla data della domanda amministrativa la CP_1 ricorrente aveva maturato più di 20 anni di contribuzione avendo maturato nella gestione dei lavoratori dipendenti 1050 settimane contributive (comunicazione di estratto conto certificativo dell' del 20.5.2024 allegato 5 parte CP_1 ricorrente).
8.Il requisito anagrafico invece non è stato contestato da e, avuto riguardo CP_1 alla data di nascita della ricorrente sussisteva al momento della domanda di pensione anticipata.
9.La disposta CTU poi ha accertato la sussistenza del requisito sanitario alla data della domanda avendo accertato che “la ricorrente è “Invalida in misura non inferiore all'80%” a decorrere dalla domanda del 28.2.24.”( relazione CTU espletata). Il CTU ha poi specificato nella relazione depositata in risposta alle osservazioni avanzate da parte ricorrente : “Nelle “Considerazioni medico-legali” della mia relazione ho precisato come e perché non sussista corrispondenza tra quanto riconosciuto CP_ dall' per l'invalidità civile e il giudizio ai fini del D.lvo n. 503/92. Nella ricorrente, già riconosciuta “Idonea al lavoro con limitazioni” dal medico competente il 14.6.23, la situazione risulta essersi aggravata proprio nel corso del 2024. Tale peggioramento risulta acclarato proprio dalle visite psichiatriche effettuate presso la Asl il
15.3.24 e infine il 9.5.24. Pochi mesi dopo, per la prolungata assenza, la paziente veniva infine licenziata. In conclusione ritengo corretto confermare come data di decorrenza quella già indicata nella bozza che corrisponde a quella della domanda della ricorrente, epoca nella quale la sua situazione clinica e lavorativa è divenuta probabilmente insostenibile” Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale in atti - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse questo giudice si riporta integralmente. Come detto tale giudizio è fatto proprio da questa giudice avuto altresì riguardo al fatto che nessuna delle parti ha presentato contestazioni alla CTU nel termine concesso dal giudice per note. Pertanto, solo dal 28.2.2024 parte ricorrente era in possesso del requisito sanitario per accedere al beneficio richiesto, oltre che del requisito contributivo e dell'età anagrafica. La domanda avanzata dal ricorrente di ottenere la pensione di vecchiaia ex art.1 D.Lgs 503/92 deve quindi essere accolta.
Quanto alla decorrenza, avuto riguardo alla normativa sopra richiamata la decorrenza deve essere individuata con decorrenza di legge e quindi, accertata la sussistenza del requisito sanitario di quello contributivo e dell'età anagrafica alla data della domanda amministrativa, 28.2.2024, la decorrenza della pensione deve essere individuata dopo 12 mesi da tale data e quindi dall'1.3.2025.
10.Emerge poi sia dall'estratto contributivo allegato da che dalla lettera CP_1 di licenziamento allegata da parte ricorrente in data 7.1.2025 che la ricorrente è stata licenziata per superamento del periodo di comporto in data 14.10.2024. Da detta data pertanto la stessa ha cessato l'attività lavorativa Alla data dell'1.3.2025 la ricorrente infatti non lavorava e poteva quindi usufruire della pensione anticipata di vecchiaia.
11.L' deve quindi essere condannato al pagamento del citato beneficio CP_1 con detta decorrenza I ratei maturati dovranno essere maggiorati di interessi legali.
12.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Spese dei CTU liquidate come da decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo n.503 del 30.12.1992 con decorrenza di legge dal 1.3.2025 e condanna l' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 con la decorrenza sopra riconosciuta oltre interessi legali. Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessive Euro 2.696,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di
. CP_1
Roma,12.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso