Sentenza 22 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2004, n. 9851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9851 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SPAGNUOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FELICE AMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA della FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIOVANNA BIONDI, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 584/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 09/08/01 R.G.N. 1345/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 24/02/04 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza più precisamente indicata in epigrafe, riformava esclusivamente sul punto delle spese la sentenza resa dal locale giudice del lavoro, che, nel dichiarare il diritto di ER IN al pagamento da parte dell'IN di adeguamenti dell'indennità di disoccupazione agricola, aveva condannato l'IN alla rifusione di un terzo delle spese, liquidate per l'intero in complessive lire 900.000, di cui L. 200.000 per esborsi, L. 400.000 per onorari e L. 300.000 per diritti. Precisamente, la Corte di merito, in accoglimento parziale dell'appello e in parziale riforma della sentenza di impugnata, condannava l'IN al pagamento di un terzo delle spese del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in complessive L. 1.346.400, di cui L. 200.000 per esborsi, L. 400.000 per onorari, L. 642.000 per diritti e L. 122.400 per maggiorazione a titolo di rimborso di spese generali.
Per quanto ancora rileva, la Corte affermava che dovevano essere decurtata dall'ammontare dei diritti richiesti la somma di L. 240.000 (L. 864.000 meno L. 624.000) per le due voci relative alla precisazione delle conclusioni e all'esame della conclusioni di controparte e le due voci relative alla corrispondenza informativa con il cliente.
Quanto alla precisazione delle conclusioni faceva riferimento alla particolarità del rito del lavoro, in cui tali attività non sono previste e sono contemplate solo udienze di discussione. Per la corrispondenza informativa si riteneva la richiesta non adeguatamente provata e si richiamava Cass. n. 9040/1994. Avverso detta sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo. L'IN ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 429 cod. proc. civ., dell'articolo unico della legge n. 1051 del 1957, delle tariffe adottate dal Consiglio nazionale
Forense con delibere del 1993 e del 1994 (d.m.
5.10.1994 n. 585), nonché per difetto di motivazione e violazione dell'art. 2729 cod. civ.. Si lamenta l'esclusione delle voci relative alla precisazione delle conclusioni e all'esame delle conclusioni avversarie, sostenendosi che i relativi incombenti sono previsti anche nel rito del lavoro, ex art. 429 cod. proc. civ.. Nè l'esclusione sarebbe giustificata dalla concentrazione di distinte attività in un'unica udienza, giacché per la discussione della causa non sono previsti diritti di procuratore ma solo onorati di avvocato.
Quanto ai diritti per la corrispondenza informativa, si sostiene che al riguardo opera una vera e propria presunzione, che rende superflua la prova dell'intervenuta corrispondenza, e che, comunque, il giudice di merito non avrebbe potuto ritenere, con motivazione apodittica, l'insussistenza di una prova adeguata, nonostante la intervenuta produzione della corrispondenza intercorsa tra il legale e la cliente, del cui deposito lo stesso giudice aveva dato atto. Avrebbe inoltre dovuto darsi conto degli indizi positivi dell'espletamento della prestazione in questione, quali la natura del procedimento, la quale, imponendo la comparizione delle parti, comporta il normale assolvimento da parte del difensore dell'obbligo di darne comunicazione almeno telefonica alle parti.
Il ricorso è fondato quanto alle voci relative alla precisazione delle conclusioni.
Questa Corte, con le sentenze n. 1672 del 12 marzo 1986 e n. 12840 del 3 settembre 2003, ha già affermato che sussiste piena compatibilità con il rito del lavoro delle voci della tabella concernente i diritti di procuratore previste "per la precisazione delle conclusioni" e "per l'esame della conclusioni di ogni controparte" (nn. 37 e 38 della Tabella B della Tariffa di cui al d.m. n. 585 del 5 ottobre 1994), riguardando le voci stesse atti richiesti al procuratore secondo i principi di carattere generale, ribaditi dall'art. 429 del codice di procedura, che prevede, dopo la discussione orale della causa, la formulazione delle conclusioni. Non può, invece, ritenersi fondato con riferimento alle voci relative alla corrispondenza informativa. Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa con il cliente presuppone necessariamente la documentazione e comunque la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale, la quale non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo non implicando necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente (Cass. 3 novembre 1994 n. 9040, 3 settembre 2003 n. 12840). Questi principi sono stati correttamente applicati dalla sentenza impugnata, che ha escluso i diritti relativi alla corrispondenza per difetto di prova. Nè la ricorrente in effetti ha evidenziato in maniera specifica ragioni di illogicità della valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla inadeguatezza della documentazione prodotta, nè l'omesso esame di elementi presuntivi provvisti di adeguata concludenza. In particolare deve rilevarsi che nella parte narrativa della sentenza si da genericamente atto del deposito di corrispondenza intercorsa con la parte e quindi la ricorrente, al fine di evidenziare una contraddittorietà di motivazione, avrebbe dovuto evidenziare, con richiami specifici, che la stessa era qualificabile come corrispondenza informativa rilevante ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione alle censure ritenute fondate e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decide la causa nel merito, con il riconoscimento del controvalore in Euro dell'importo di dette due voci (di L. 60.000 ciascuna) e del relativo incremento della voce spese generali, ferma restando la già disposta compensazione parziale delle spese.
In presenza di giusti motivi e concorrendo il non completo accoglimento dell'appello e del ricorso per Cassazione, si ritiene di compensare le spese del giudizio di Cassazione e di riconfermare la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, eleva la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, operata dal giudice di appello, di Euro 61,97 per diritti di procuratore, con correlativo aumento della maggiorazione del 10% a titolo di rimborso per le spese generali, ferma restando la già disposta parziale compensazione delle spese in questione, e condanna l'IN al pagamento del conseguente conguaglio;
compensa le spese del giudizio di Cassazione e di quello di appello.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2004