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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TO IC ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Wanda Bitonte Parte_1
-ricorrente-
e
Controparte_1
-resistente contumace-
Oggetto: Impugnazione licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il
Tribunale di Catanzaro deducendo: di aver prestato attività lavorativa dal 07.03.2023 alle dipendenze della resistente in qualità di estetista, assunta presso il Centro Estetico Scerbo
AR TR, come operaio specializzato di II livello CCNL Acconciatori, Estetisti, Barbieri
e Parrucchieri;
che l'orario previsto era di 22 ore settimanali così distribuite: il martedì dalle
09:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00, il mercoledì dalle 10:00 alle 14:00, il giovedì dalle
14:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00; che alla data del
27.08.2023, a causa di una gravidanza gemellare a rischio era costretta a chiedere congedo di maternità; che da quel momento il datore di lavoro iniziava a ostacolare la lavoratrice, arrivando a chiederne le dimissioni e ritardando i dovuti pagamenti;
che l'11.12.2023, tramite il proprio procuratore inviava lettera di diffida e messa in mora alla ditta Scerbo per l'invio delle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2023 e il pagamento dell'indennità di maternità; che a seguito di tale diffida e solo in data 27.12.2023, riceveva la busta paga del mese di ottobre 2023, dalla quale apprendeva di essere stata licenziata in data
17.10.2023; che nessun'altra comunicazione aveva mai ricevuto;
che il licenziamento senza
1 preavviso veniva irrogato esclusivamente dal suo stato di gravidanza e, in quanto illegittimo, veniva impugnato con missiva del 03.01.2024; che dal mese di maggio ad agosto 2023, aveva prestato attività lavorativa nelle giornate di sabato, sebbene non previsto dalla lettera di assunzione, senza percepire il relativo pagamento.
Tanto premesso, parte ricorrente agiva in giudizio per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogatole dalla resistente in quanto disposto nel periodo di maternità obbligatorio, con condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 8, l. 604/1966. Chiedeva, inoltre, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo da novembre 2023 a febbraio 2024 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, straordinario svolto da maggio ad agosto 2023 e la relativa contribuzione previdenziale, il TFR, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 5.000,00.
La resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In ordine alla domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento ex art 54 del d.lgs.
n. 151 del 2001 in quanto irrogato alla lavoratrice in costanza di gravidanza, si osserva che la sussistenza dello stato di gravidanza in costanza del rapporto di lavoro e nel momento del licenziamento, risulta comprovata dai certificati medici prodotti dalla ricorrente (cfr. note di deposito del 04.12.2025).
Verificato documentalmente che lo stato di gravidanza della lavoratrice era esistente al momento dell'intimato licenziamento, sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 54 citato che escludono il divieto di licenziamento, onere della prova che, nel caso che ci occupa, non è stato assolto dalla società in quanto rimasta contumace.
Accertata l'illegittimità del licenziamento, va pertanto condannata, Controparte_1 conformemente alle conclusioni rassegnate in ricorso dalla ricorrente, che ha chiesto la tutela indennitaria ex art. 8 L.604/1966, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità della retribuzione globale di fatto.
2 Va altresì condannato il datore di lavoro al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Quanto alla domanda relativa all'indennità di maternità, la stessa è inammissibile, in quanto va osservato come legittimato passivo sia l' neppure citato nel presente giudizio, stante CP_2 la mancata prova della notifica del ricorso allo stesso.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente prestato. La domanda, invero, si fonda sull'asserito svolgimento di attività lavorativa nella giornata di sabato, durante il periodo da maggio ad agosto 2023. In ricorso, tuttavia, non si rinviene l'indicazione dell'orario di lavoro seguito nelle predette giornate di sabato, né tantomeno le ore complessivamente lavorate, sicché risulta dedotta (né provata) la misura dell'attività lavorativa concretamente prestata.
Nulla può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, in relazione ai quali l'allegazione è stata del tutto generica, e per cui è invece richiesta una prova particolarmente rigorosa dello svolgimento dell'attività lavorativa in periodi destinati al riposo.
Va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto sfornita di qualsivoglia allegazione e prova.
Va riconosciuto, invece, il diritto della ricorrente al pagamento del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal 07.03.2023 al 17.10.2023. Tuttavia, l'assenza di conteggi da parte della ricorrente, nonché la genericità delle conclusioni rassegnate in ricorso, impone la formulazione di una condanna generica di pagamento per l'anzidetto titolo, riconosciuto alla ricorrente. L'importo dovuto dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente, dei restanti due terzi, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del licenziamento irrogato alla ricorrente, per le ragioni in parte motiva,
e per l'effetto, condanna a corrisponderle l'indennità risarcitoria pari a Controparte_1
n. 6 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge;
3 - condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in favore Controparte_1 della ricorrente;
- condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto per il periodo Controparte_1 da marzo a ottobre del 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, Controparte_1 liquidate in euro 2.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, li 16.12.2025
Il giudice del lavoro
TO IC ZZ
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TO IC ZZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 305/2024 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Wanda Bitonte Parte_1
-ricorrente-
e
Controparte_1
-resistente contumace-
Oggetto: Impugnazione licenziamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il
Tribunale di Catanzaro deducendo: di aver prestato attività lavorativa dal 07.03.2023 alle dipendenze della resistente in qualità di estetista, assunta presso il Centro Estetico Scerbo
AR TR, come operaio specializzato di II livello CCNL Acconciatori, Estetisti, Barbieri
e Parrucchieri;
che l'orario previsto era di 22 ore settimanali così distribuite: il martedì dalle
09:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00, il mercoledì dalle 10:00 alle 14:00, il giovedì dalle
14:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 09:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00; che alla data del
27.08.2023, a causa di una gravidanza gemellare a rischio era costretta a chiedere congedo di maternità; che da quel momento il datore di lavoro iniziava a ostacolare la lavoratrice, arrivando a chiederne le dimissioni e ritardando i dovuti pagamenti;
che l'11.12.2023, tramite il proprio procuratore inviava lettera di diffida e messa in mora alla ditta Scerbo per l'invio delle buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre 2023 e il pagamento dell'indennità di maternità; che a seguito di tale diffida e solo in data 27.12.2023, riceveva la busta paga del mese di ottobre 2023, dalla quale apprendeva di essere stata licenziata in data
17.10.2023; che nessun'altra comunicazione aveva mai ricevuto;
che il licenziamento senza
1 preavviso veniva irrogato esclusivamente dal suo stato di gravidanza e, in quanto illegittimo, veniva impugnato con missiva del 03.01.2024; che dal mese di maggio ad agosto 2023, aveva prestato attività lavorativa nelle giornate di sabato, sebbene non previsto dalla lettera di assunzione, senza percepire il relativo pagamento.
Tanto premesso, parte ricorrente agiva in giudizio per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogatole dalla resistente in quanto disposto nel periodo di maternità obbligatorio, con condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 8, l. 604/1966. Chiedeva, inoltre, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per il periodo da novembre 2023 a febbraio 2024 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, straordinario svolto da maggio ad agosto 2023 e la relativa contribuzione previdenziale, il TFR, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 5.000,00.
La resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
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Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
In ordine alla domanda volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento ex art 54 del d.lgs.
n. 151 del 2001 in quanto irrogato alla lavoratrice in costanza di gravidanza, si osserva che la sussistenza dello stato di gravidanza in costanza del rapporto di lavoro e nel momento del licenziamento, risulta comprovata dai certificati medici prodotti dalla ricorrente (cfr. note di deposito del 04.12.2025).
Verificato documentalmente che lo stato di gravidanza della lavoratrice era esistente al momento dell'intimato licenziamento, sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 54 citato che escludono il divieto di licenziamento, onere della prova che, nel caso che ci occupa, non è stato assolto dalla società in quanto rimasta contumace.
Accertata l'illegittimità del licenziamento, va pertanto condannata, Controparte_1 conformemente alle conclusioni rassegnate in ricorso dalla ricorrente, che ha chiesto la tutela indennitaria ex art. 8 L.604/1966, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità risarcitoria pari a n. 6 mensilità della retribuzione globale di fatto.
2 Va altresì condannato il datore di lavoro al pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Quanto alla domanda relativa all'indennità di maternità, la stessa è inammissibile, in quanto va osservato come legittimato passivo sia l' neppure citato nel presente giudizio, stante CP_2 la mancata prova della notifica del ricorso allo stesso.
Non può trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario asseritamente prestato. La domanda, invero, si fonda sull'asserito svolgimento di attività lavorativa nella giornata di sabato, durante il periodo da maggio ad agosto 2023. In ricorso, tuttavia, non si rinviene l'indicazione dell'orario di lavoro seguito nelle predette giornate di sabato, né tantomeno le ore complessivamente lavorate, sicché risulta dedotta (né provata) la misura dell'attività lavorativa concretamente prestata.
Nulla può essere riconosciuto alla ricorrente a titolo di indennità per ferie e permessi non goduti, in relazione ai quali l'allegazione è stata del tutto generica, e per cui è invece richiesta una prova particolarmente rigorosa dello svolgimento dell'attività lavorativa in periodi destinati al riposo.
Va rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in quanto sfornita di qualsivoglia allegazione e prova.
Va riconosciuto, invece, il diritto della ricorrente al pagamento del trattamento di fine rapporto, per il periodo dal 07.03.2023 al 17.10.2023. Tuttavia, l'assenza di conteggi da parte della ricorrente, nonché la genericità delle conclusioni rassegnate in ricorso, impone la formulazione di una condanna generica di pagamento per l'anzidetto titolo, riconosciuto alla ricorrente. L'importo dovuto dovrà essere maggiorato di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Quanto alle spese processuali, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, le stesse si compensano tra le parti nella misura di un terzo, condannando Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente, dei restanti due terzi, con distrazione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del licenziamento irrogato alla ricorrente, per le ragioni in parte motiva,
e per l'effetto, condanna a corrisponderle l'indennità risarcitoria pari a Controparte_1
n. 6 mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge;
3 - condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in favore Controparte_1 della ricorrente;
- condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto per il periodo Controparte_1 da marzo a ottobre del 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- rigetta il ricorso nel resto;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, Controparte_1 liquidate in euro 2.800,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, li 16.12.2025
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