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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23839 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c. e art. 617, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore Generale, Dr. (C.F. ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , nominato in virtù di Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del
21.06.2022, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo
La Rocca dell'Avvocatura Interna (C.F. ), ed elettivamente domiciliata per la carica C.F._2 presso l'Ufficio Affari Legali, sito in Napoli 80131 alla Via A. Cardarelli n. 9; opponente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta su CP_1 C.F._3 foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Filippo Alfani (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._4
Via Agostino Depretis n. 88. opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 10.10.2022,
l' (di seguito solo proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 21.09.2022, con il quale le aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di euro 196.070,38, in forza della sentenza n. 8193/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli, VIII Sez. civile, in data 01.12.2020, munita di formula esecutiva il 14.01.2022 e notificata telematicamente in forma esecutiva in uno alla procura alle liti il 20.05.2022. (cfr. all nn. 3 e 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante lamentava l'omissione, nel precetto in parola, dell'avvertimento richiesto dall'art. 480, comma II, c.p.c., con il quale “il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Precisava parte intimata che il mancato avvertimento di cui al citato articolo aveva impedito di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento e aveva precluso la possibilità di evitare l'inizio e la prosecuzione del processo esecutivo. Eccepiva, altresì, l'omessa indicazione dell'intestazione del Tribunale presso il quale era stato eletto domicilio ai fini dell'esecuzione. Contestava il quantum debeatur in ordine agli importi richiesti a titolo di interessi e assumeva che il titolo esecutivo, sulla scorta del quale era stato azionato l'atto impugnato, avesse condannato l'opponente al pagamento del solo 25% del totale dovuto a titolo di risarcimento, con residuo e maggiore importo a carico dell . Concludeva, Parte_3 pertanto, per la declaratoria di nullità del precetto opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando gli assunti attorei, ne eccepiva la palese CP_1 infondatezza, nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Quanto agli interessi contestati dall'opponente, deduceva il precettante che questi erano stati conteggiati seguendo giustappunto i criteri indicati nel provvedimento giudiziale (sentenza n.
8193/2020), sulla base del quale era stato azionato il precetto opposto. E a fugare ogni dubbio in proposito, come da schede di calcolo allegate, illustrava il prospetto riportante il conteggio analitico degli interessi con i tassi applicati. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione del ). Chiedeva, pertanto, il CP_1 rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria, con il favore delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa con provvedimento del 20.04.2023 l'istanza di sospensione, con provvedimento fuori udienza del 13.11.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, si osserva, innanzitutto, che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il
"quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato il 21.09.2022 e l'atto di citazione il successivo 10.10.2022). (cfr. all nn. 3 e 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
Quanto all'asserita erroneità delle somme precettate a titolo di interessi, occorre precisare che la domanda proposta da parte istante deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta sostanzialmente, sia pure in ordine al “quantum”, il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, passando all'esame dei motivi di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., il primo è costituito dall'omissione nel precetto dell'avvertimento previsto dal comma II dell'art. 480 c.p.c. a mente del quale: “il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
La norma nulla dice sulle conseguenze derivanti dal predetto omesso avvertimento, cosicché in giurisprudenza si sono avuti due orientamenti. Secondo un primo orientamento tale mancanza integra una nullità del precetto che il debitore deve dedurre ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (così l'isolato precedente del
Tribunale di Milano ord. 23.12.2015); secondo il maggioritario orientamento, invece, tale mancanza costituisce piuttosto una mera irregolarità formale, inidonea, pertanto, ad incidere sulla validità del precetto e conseguentemente sullo svolgimento e sull'esito del processo esecutivo (cfr. Tribunale di Frosinone ord.
28.1.2016; Tribunale Milano sent. 4347/16). La stessa giurisprudenza di legittimità ha osservato che
“l'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c. costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure” (Cass., sez. 3, sent. 26 luglio 2022, n. 23343)
Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale è quello che appare più conforme ai principi generali del processo civile ed in particolare al principio di tassatività enunciato dall'art. 156 c.p.c. per il quale la nullità non può pronunciarsi quando non è espressamente comminata dalla legge.
E, infatti, l'art. 480, II comma, c.p.c., secondo periodo, non prevede expressis verbis che l'omissione dell'avvertimento de quo determini la nullità del precetto, mancando a tal fine la locuzione “a pena di nullità” adottata, invece, espressamente dal precedente periodo dell'art. 480, secondo comma, c.p.c. nell'ipotesi in cui non siano indicate le parti, la data della notificazione del titolo e la trascrizione del titolo ove prescritto dalla legge. Né può dirsi che l'avvertimento al debitore della possibilità di avvalersi della procedura di sovraindebitamento costituisca un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto e dunque possa comportare la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 156 II comma c.p.c.
Infatti, lo scopo perseguito dall'atto di precetto è rappresentato dall'assegnare al debitore un termine entro il quale adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, in caso di inadempimento,
l'esercizio dell'azione esecutiva, scopo che non viene pregiudicato dalla omissione de qua.
Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di opposizione, relativo all'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario competente per l'eventuale esecuzione. Sul punto mette conto evidenziare che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in ogni caso, in mancanza di tale elezione di domicilio, si limita a disporre che le opposizioni al precetto vadano proposte davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e che le notificazioni alla parte istante vadano fatte presso la cancelleria del giudice stesso. Orbene, nel caso di specie il sig. , con l'atto di precetto, ha esattamente eletto domicilio CP_1 presso lo studio del difensore in Napoli, ovvero nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, vale a dire il Tribunale di Napoli. Al riguardo, il vizio inerente all'elezione di domicilio comporta l'inefficacia della sola domiciliazione e non dell'intero atto precetto, e ciò in base a quanto disposto dall'art. 480 c.p.c., che non include l'elezione di domicilio fra gli elementi necessari a pena di nullità del precetto.
Non supera il vaglio di questo Tribunale neppure il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., relativo all'asserita erroneità delle somme intimate a titolo di interessi. Alla stregua della documentazione allegata da parte convenuta, l'importo richiesto a titolo di interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. si palesa del tutto legittimo, essendo stato il relativo calcolo effettuato sulla base della sorta capitale rivalutata annualmente dal gennaio 2012 al dicembre 2020, come stabilito nel provvedimento giudiziale, sulla scorta del quale è stato azionato il precetto per cui oggi è causa. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione del ). CP_1
E anche laddove la somma richiesta a titolo di interessi si fosse rivelata errata, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. civ., 30 gennaio 2013, n. 2160;
Cass., n. 2938/1992, n. 5515/2008; Cass. ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
Ebbene, sul punto mette conto evidenziare che l'attrice non ha svolto alcuna specifica contestazione, risultando il motivo di censura formulato in termini estremamente generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual-civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c., che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si
è limitata a contestare l'entità e la debenza delle suindicate voci di credito, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Da ultimo si rileva l'infondatezza della doglianza relativa al fatto che parte opponente sarebbe stata onerata del pagamento, sull'intero importo, del pagamento di una percentuale pari al solo 25%. A sconfessare tale assunto è la stessa sentenza n. 8193/2020, con la quale il Tribunale di Napoli, VIII Sez. civile, ha condannato l' in solido con l' al risarcimento del danno in favore, Parte_1 Parte_3 tra gli altri, dell'odierno opposto per il pregiudizio dallo stesso patito. Non è possibile, in senso contrario, valorizzare il punto 2 del dispositivo della suindicata sentenza (che limita la responsabilità dell al CP_2 solo 25% dell'intero risarcimento) atteso che tale limitazione attiene ai soli rapporti interni tra i condebitori solidali. Legittimamente, dunque, ha intimato il pagamento dell'intero importo recato dal CP_1 predetto provvedimento giudiziale (sentenza n. 8193/2020), avvalendosi della facoltà di scelta del condebitore prevista dall'art. 1292 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente, l' Parte_1
e si liquidano coma da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta dall . Parte_1 nei confronti dei , e per l'effetto, conferma il precetto opposto;
CP_1 b) condanna l' al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio, che liquida in euro 2.938,00, oltre 15% spese generali, CPA e IVA, come per legge, e ulteriori spese, se documentate, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Filippo
Alfani
Così deciso in Napoli, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23839 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c. e art. 617, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Direttore Generale, Dr. (C.F. ), P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 nella qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , nominato in virtù di Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in esecuzione della DGRC 326 del
21.06.2022, rappresentato e difeso, giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Massimo
La Rocca dell'Avvocatura Interna (C.F. ), ed elettivamente domiciliata per la carica C.F._2 presso l'Ufficio Affari Legali, sito in Napoli 80131 alla Via A. Cardarelli n. 9; opponente
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura apposta su CP_1 C.F._3 foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Filippo Alfani (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._4
Via Agostino Depretis n. 88. opposto
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione notificati a mezzo pec in data 10.10.2022,
l' (di seguito solo proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 21.09.2022, con il quale le aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di euro 196.070,38, in forza della sentenza n. 8193/2020, emessa dal Tribunale di
Napoli, VIII Sez. civile, in data 01.12.2020, munita di formula esecutiva il 14.01.2022 e notificata telematicamente in forma esecutiva in uno alla procura alle liti il 20.05.2022. (cfr. all nn. 3 e 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
A sostegno della proposta opposizione, l'istante lamentava l'omissione, nel precetto in parola, dell'avvertimento richiesto dall'art. 480, comma II, c.p.c., con il quale “il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Precisava parte intimata che il mancato avvertimento di cui al citato articolo aveva impedito di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento e aveva precluso la possibilità di evitare l'inizio e la prosecuzione del processo esecutivo. Eccepiva, altresì, l'omessa indicazione dell'intestazione del Tribunale presso il quale era stato eletto domicilio ai fini dell'esecuzione. Contestava il quantum debeatur in ordine agli importi richiesti a titolo di interessi e assumeva che il titolo esecutivo, sulla scorta del quale era stato azionato l'atto impugnato, avesse condannato l'opponente al pagamento del solo 25% del totale dovuto a titolo di risarcimento, con residuo e maggiore importo a carico dell . Concludeva, Parte_3 pertanto, per la declaratoria di nullità del precetto opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio il quale, contestando gli assunti attorei, ne eccepiva la palese CP_1 infondatezza, nonché l'insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Quanto agli interessi contestati dall'opponente, deduceva il precettante che questi erano stati conteggiati seguendo giustappunto i criteri indicati nel provvedimento giudiziale (sentenza n.
8193/2020), sulla base del quale era stato azionato il precetto opposto. E a fugare ogni dubbio in proposito, come da schede di calcolo allegate, illustrava il prospetto riportante il conteggio analitico degli interessi con i tassi applicati. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione del ). Chiedeva, pertanto, il CP_1 rigetto della domanda con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della propria pretesa creditoria, con il favore delle spese di lite.
Espletati gli incombenti di rito, disattesa con provvedimento del 20.04.2023 l'istanza di sospensione, con provvedimento fuori udienza del 13.11.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato nei suoi punti essenziali l'ambito del dibattito processuale, si osserva, innanzitutto, che la qualificazione giuridica dell'opposizione
(come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi) competa esclusivamente al Giudice adito, previa valutazione delle contestazioni sottoposte al suo esame, senza essere in ciò vincolato dalla prospettazione operata da parte attrice. Costituisce altresì ius receptum che la distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi risieda nel fatto che la prima ha per oggetto la controversia sul diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione, sia in via assoluta negandosi l'esistenza, la validità e la sufficienza del titolo esecutivo, sia in via relativa contestandosi la pignorabilità di determinati beni, laddove, invece, oggetto della seconda è la denuncia di irregolarità formali del titolo esecutivo, del precetto e di qualsiasi atto del procedimento esecutivo. Si è così affermato in giurisprudenza che “Il criterio discretivo tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sta nel fatto che la prima riguarda l'"an" dell'esecuzione, mentre la seconda il
"quomodo", nel senso che con la prima si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mentre con la seconda si contesta la legittimità formale del titolo esecutivo, del precetto e degli atti del processo esecutivo. La distinzione tra questi due rimedi cognitivi, dunque, si fonda esclusivamente sulle ragioni addotte nell'atto di opposizione - indipendentemente dalla qualifica dell'opponente - ed è irrilevante che l'esecuzione forzata sia già iniziata.” (cfr. tra le altre Cass. civ. n. 496/2001).
Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi giurisprudenziali testé enunciati, si osserva che l'opposizione, nella parte tesa a contestare vizi di forma dell'atto di precetto va inquadrata nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi tempestiva per essere stata proposta nel termine di 20 giorni dalla conoscenza legale del precetto in parola (infatti quest'ultimo risulta notificato il 21.09.2022 e l'atto di citazione il successivo 10.10.2022). (cfr. all nn. 3 e 4 dell'atto di citazione dell'opponente).
Quanto all'asserita erroneità delle somme precettate a titolo di interessi, occorre precisare che la domanda proposta da parte istante deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto si contesta sostanzialmente, sia pure in ordine al “quantum”, il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva (cfr. Cass. n. 9698 del 2011) e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Orbene, passando all'esame dei motivi di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., il primo è costituito dall'omissione nel precetto dell'avvertimento previsto dal comma II dell'art. 480 c.p.c. a mente del quale: “il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
La norma nulla dice sulle conseguenze derivanti dal predetto omesso avvertimento, cosicché in giurisprudenza si sono avuti due orientamenti. Secondo un primo orientamento tale mancanza integra una nullità del precetto che il debitore deve dedurre ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (così l'isolato precedente del
Tribunale di Milano ord. 23.12.2015); secondo il maggioritario orientamento, invece, tale mancanza costituisce piuttosto una mera irregolarità formale, inidonea, pertanto, ad incidere sulla validità del precetto e conseguentemente sullo svolgimento e sull'esito del processo esecutivo (cfr. Tribunale di Frosinone ord.
28.1.2016; Tribunale Milano sent. 4347/16). La stessa giurisprudenza di legittimità ha osservato che
“l'omissione dell'avvertimento di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c. costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l'obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure” (Cass., sez. 3, sent. 26 luglio 2022, n. 23343)
Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale è quello che appare più conforme ai principi generali del processo civile ed in particolare al principio di tassatività enunciato dall'art. 156 c.p.c. per il quale la nullità non può pronunciarsi quando non è espressamente comminata dalla legge.
E, infatti, l'art. 480, II comma, c.p.c., secondo periodo, non prevede expressis verbis che l'omissione dell'avvertimento de quo determini la nullità del precetto, mancando a tal fine la locuzione “a pena di nullità” adottata, invece, espressamente dal precedente periodo dell'art. 480, secondo comma, c.p.c. nell'ipotesi in cui non siano indicate le parti, la data della notificazione del titolo e la trascrizione del titolo ove prescritto dalla legge. Né può dirsi che l'avvertimento al debitore della possibilità di avvalersi della procedura di sovraindebitamento costituisca un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto e dunque possa comportare la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 156 II comma c.p.c.
Infatti, lo scopo perseguito dall'atto di precetto è rappresentato dall'assegnare al debitore un termine entro il quale adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo e di preannunciare, in caso di inadempimento,
l'esercizio dell'azione esecutiva, scopo che non viene pregiudicato dalla omissione de qua.
Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di opposizione, relativo all'omessa indicazione dell'ufficio giudiziario competente per l'eventuale esecuzione. Sul punto mette conto evidenziare che il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in ogni caso, in mancanza di tale elezione di domicilio, si limita a disporre che le opposizioni al precetto vadano proposte davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e che le notificazioni alla parte istante vadano fatte presso la cancelleria del giudice stesso. Orbene, nel caso di specie il sig. , con l'atto di precetto, ha esattamente eletto domicilio CP_1 presso lo studio del difensore in Napoli, ovvero nel comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, vale a dire il Tribunale di Napoli. Al riguardo, il vizio inerente all'elezione di domicilio comporta l'inefficacia della sola domiciliazione e non dell'intero atto precetto, e ciò in base a quanto disposto dall'art. 480 c.p.c., che non include l'elezione di domicilio fra gli elementi necessari a pena di nullità del precetto.
Non supera il vaglio di questo Tribunale neppure il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., relativo all'asserita erroneità delle somme intimate a titolo di interessi. Alla stregua della documentazione allegata da parte convenuta, l'importo richiesto a titolo di interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. si palesa del tutto legittimo, essendo stato il relativo calcolo effettuato sulla base della sorta capitale rivalutata annualmente dal gennaio 2012 al dicembre 2020, come stabilito nel provvedimento giudiziale, sulla scorta del quale è stato azionato il precetto per cui oggi è causa. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione del ). CP_1
E anche laddove la somma richiesta a titolo di interessi si fosse rivelata errata, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (cfr. Cass. civ., 30 gennaio 2013, n. 2160;
Cass., n. 2938/1992, n. 5515/2008; Cass. ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014).
Ebbene, sul punto mette conto evidenziare che l'attrice non ha svolto alcuna specifica contestazione, risultando il motivo di censura formulato in termini estremamente generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual-civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c., che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si
è limitata a contestare l'entità e la debenza delle suindicate voci di credito, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Da ultimo si rileva l'infondatezza della doglianza relativa al fatto che parte opponente sarebbe stata onerata del pagamento, sull'intero importo, del pagamento di una percentuale pari al solo 25%. A sconfessare tale assunto è la stessa sentenza n. 8193/2020, con la quale il Tribunale di Napoli, VIII Sez. civile, ha condannato l' in solido con l' al risarcimento del danno in favore, Parte_1 Parte_3 tra gli altri, dell'odierno opposto per il pregiudizio dallo stesso patito. Non è possibile, in senso contrario, valorizzare il punto 2 del dispositivo della suindicata sentenza (che limita la responsabilità dell al CP_2 solo 25% dell'intero risarcimento) atteso che tale limitazione attiene ai soli rapporti interni tra i condebitori solidali. Legittimamente, dunque, ha intimato il pagamento dell'intero importo recato dal CP_1 predetto provvedimento giudiziale (sentenza n. 8193/2020), avvalendosi della facoltà di scelta del condebitore prevista dall'art. 1292 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente, l' Parte_1
e si liquidano coma da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione proposta dall . Parte_1 nei confronti dei , e per l'effetto, conferma il precetto opposto;
CP_1 b) condanna l' al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio, che liquida in euro 2.938,00, oltre 15% spese generali, CPA e IVA, come per legge, e ulteriori spese, se documentate, con attribuzione in favore dell'Avv. Giovanni Filippo
Alfani
Così deciso in Napoli, 3 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale