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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/09/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395/2022 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari (con PEC indicata) per procura generale alle liti in
Notar di Roma in data 04.05.2022, depositata in copia in atti, elettivamente Persona_1 domiciliata presso Poste Italiane S.p.A., ufficio legale dislocazione di Messina, S.S. 114 Km 5,200,
Pistunina,
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina, via S. Maria del Selciato n. 4, presso lo studio dell'avv. Filippo
Alessi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLATA
___________________
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 1321/2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 10 maggio 2022, in materia di rimborso buoni fruttiferi postali.
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “contesta tutto quanto ex adverso argomentato ed eccepito, riportandosi all'atto
d'appello ed a tutto quanto nello stesso evidenziato e dedotto, insistendo pertanto per la revoca della sentenza di primo grado e conseguenziale accoglimento del gravame;
ciò anche alla luce dell'ormai
1 consolidato orientamento della Suprema Corte con le ordinanze del Febbraio 2022, ulteriormente confermato da ulteriori decisioni del 2023, che si allegano alle presenti note”.
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle rassegnate conclusioni che qui devono intendersi interamente riportate e trascritte con il rigetto dell'atto introduttivo del presente giudizio e la conferma della statuizione di primo grado”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2022 in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti di CP_1
avverso l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, in
[...] accoglimento della domanda proposta da quest'ultima – volta ad ottenere che, ritenuta l'illegittimità della variazione unilaterale del tasso di interesse sui due buoni postali fruttiferi serie “Q” n. 000224
e n. 000768, rispettivamente del valore di vecchie £ 2.000.000 e £ 500.000, emessi, con scadenza trentennale, il 16 maggio 1988, fosse condannata la società convenuta alla differenza ancora in avere per effetto dei maturati interessi, pari a € 7.292,75, oltre interessi legali dal 18 maggio 2018 al soddisfo –, ha condannato al pagamento della predetta somma in favore Parte_1 dell'attrice oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 2018 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, si accertasse e dichiarasse il proprio corretto operato e, pertanto, che la non ha diritto ad ottenere la somma di € 7.292,75, né le spese di lite del CP_1 primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9 gennaio 2023 si è costituita CP_1
resistendo all'appello ed insistendo nella propria posizione;
ha chiesto, perciò, il rigetto
[...] del gravame e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado da distrarsi in favore del difensore.
Alla prima udienza del 20 gennaio 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte di appello ha fissato la data del 15 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, al 16 settembre 2024.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
2 Con un unico motivo, variamente articolato, l'appellante assume che il Tribunale avrebbe erroneamente intrepretato la normativa applicabile al caso di specie ed avrebbe omesso di valutare tutte le argomentazioni ed eccezioni difensive dalla stessa formulate tempestivamente in primo grado, compresa la prevalente giurisprudenza richiamata (che deposita nuovamente in questa sede).
Sostiene che le condizioni di rimborso applicabili ai predetti buoni, contrariamente a quanto stabilito dal primo Giudice, sarebbero esclusivamente quelle stabilite dalla legge, trattandosi di buoni appartenenti inequivocabilmente alla serie “Q”, sul cui retro sono inserite le tabelle dei rendimenti con i corretti saggi d'interesse previsti per la serie medesima.
Con la conseguenza che il rimborso sarebbe avvenuto, nella specie, in maniera del tutto legittima, in ossequio a quanto prescritto specificamente dai decreti ministeriali disciplinanti la fattispecie, secondo il valore risultante anche sul sito istituzionale della competente Cassa Depositi e Prestiti, e, più in particolare, secondo i rendimenti analiticamente previsti e contemperati dal D. M. del 13 giugno1986, che ha disposto proprio l'emissione dei buoni fruttiferi postali della serie “Q”, quali quelli oggetto di causa.
Evidenzia, inoltre, che anche i frutti derivanti dai buoni in questione sono oggetto di imposizione fiscale e tale circostanza, pur se menzionata espressamente dal Tribunale in sentenza, sarebbe stata totalmente ignorata in sede di deliberazione.
Assume, in particolare, che la differenza di rendimento, invocata erroneamente da controparte e riconosciuta dal primo Giudice, sarebbe da imputare esclusivamente alle inesatte modalità di applicazione della ritenuta fiscale ed alla capitalizzazione degli interessi maturati: in virtù, infatti, della normativa dettata dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986, convertito nella legge n.
759/1986 , istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987 sono inequivocabilmente assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del
6,25%, mentre i buoni fruttiferi postali emessi dall'1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 - tra cui, perciò, quelli oggetto di causa - sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Questa ritenuta è stata poi soppressa dal decreto-legge n. 239/1996 e sostituita dall'imposta sugli interessi stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.
Il Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997 all'art 7, ultimo comma, ha previsto – continua l'appellante - che gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 (appartenenti, perciò, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Tanto esposto, l'appellante sostiene che l'erroneo calcolo dei rendimenti dei buoni in questione effettuato in sentenza sarebbe dovuto alla mancata considerazione di queste disposizioni normative: l'avversa rivendicazione dei maggiori rendimenti si baserebbe, in sostanza, sul fatto che
3 gli interessi sarebbero stati capitalizzati, di anno in anno, al lordo dell'imposta, mentre, sulla base della vigente normativa, la capitalizzazione al lordo potrebbe effettuarsi, in realtà, solo per i buoni emessi dall'1 luglio 1997 in poi.
Evidenzia, inoltre, che le indicazioni riportate sul retro dei titoli riportano, nel dettaglio, i soli rendimenti lordi ai tassi d'interesse specificamente previsti dal decreto ministeriale del 13 giugno
1986 sopra richiamato, tassi che, però, dovrebbero poi essere assoggettati alle ritenute erariali introdotte e prescritte dalle suddette normative di settore.
Spiega, in altri termini, che, sino al compimento del ventesimo anno, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo, quindi, alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale applicare il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (regime cd. di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene, invece, corrisposto un interesse “semplice”, su base bimestrale, al tasso massimo raggiunto (calcolato sul montante risultante al termine del ventesimo anno), nella misura del 12%, parlandosi, in tal caso, di
“capitalizzazione semplice” per il fatto che gli interessi maturati negli ultimi dieci anni non concorrono alla determinazione del futuro montante.
Una volta calcolati in tal modo gli interessi, da essi andrebbe detratta – continua l'appellante - la ritenuta fiscale e l'interesse netto viene, poi, suddiviso per 6 bimestri.
Allega a tal riguardo una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate confermativa del fatto che per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, la capitalizzazione degli interessi deve avvenire annualmente ed al netto della ritenuta erariale (laddove si precisa testualmente che “al riguardo, va precisato che la ritenuta da applicarsi ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. n. 556 del 1986 continua ad essere quella del 12,50 per cento, indipendentemente dalla scadenza del titolo”.
Osserva che la società, nel liquidare i predetti buoni secondo i rendimenti previsti dal D. M. 13 giugno
1986, ha tenuto conto delle ritenute erariali come previste dalle vigenti normative sopra richiamate, che, invece, il Tribunale non avrebbe considerato.
Al contrario, controparte non avrebbe chiarito in base a quali criteri sia pervenuta alla determinazione delle somme richieste in domanda: pur potendosi presumere, infatti, che i tassi di rendimento applicati siano stati quelli descritti sui buoni e disciplinati dal ridetto decreto ministeriale del 1986, nondimeno sarebbe rimasto affatto sconosciuto il rapporto tra interessi maturati, ritenuta fiscale e modalità di capitalizzazione degli stessi, al fine del computo esatto del valore di rimborso dei buoni, nonostante le prescrizioni normative del richiamato Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997 che ha disciplinato la ritenuta fiscale applicabile, prevedendo, in particolare, al comma 3 dell'art. 7, che la capitalizzazione degli interessi maturati sui titoli collocati fino al 31 dicembre 1996 avrebbe
4 continuato (con ciò significando che sino ad allora si era operato in tal modo) ad essere eseguita annualmente ed al netto dell'imposta sostitutiva/ritenuta fiscale.
Evidenzia, ad ulteriore precisazione, che, per determinare l'importo netto dovuto al momento del rimborso, occorrerebbe, anzitutto, applicare la corretta modalità di capitalizzazione degli interessi maturati sulla base della normativa di riferimento - nella specie rappresentata dal citato art. 7, comma
3, del D. M. del 23 giugno 1997 (ossia al netto della imposta sostitutiva/ritenuta fiscale).
In secondo luogo, l'imposta sostitutiva applicabile sarebbe quella prevista dall'art. 2 del D.lgs.
01.04.1996, n. 239, mentre per i buoni fruttiferi postali emessi dal 1° settembre 1987 la ritenuta fiscale
è pari al 12,50% secondo la previsione del D.lgs. n. 750 del 19 settembre 1986.
Richiama a sostegno della correttezza del proprio operato la decisione delle Sezioni Unite n.
3963/2019 affermativa del principio per cui ai buoni fruttiferi postali va applicata la disposizione normativa di cui all'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n.
460/1974, convertito in legge n. 588/1974, norma che consentiva alla P. A., con specifico riguardo ai buoni oggetto di contesa, di disciplinare il tasso di interesse esclusivamente mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, indipendentemente dalle indicazioni riportate sul titolo medesimo.
Quanto poi agli obblighi informativi che incomberebbero sulle in ordine alla comunicazione Pt_1 della disciplina dei tassi d'interesse, in detta sentenza si afferma che la conoscenza delle prescrizioni ministeriali da parte degli intestatari dei titoli è assolta mediante la pubblicazione dei decreti stessi sulla Gazzetta Ufficiale, essendo la messa a disposizione della clientela della tabella integrativa all'interno degli uffici postali dislocati nel territorio volta a consentire al risparmiatore di effettuare una preliminare verifica dell'esatto ammontare del proprio credito per interessi, non rappresentando, in alcun modo, un obbligo informativo ascrivibile alla società Parte_1
Richiama poi l'appellante alcune pronunce di merito emesse in analoga materia, tra cui una sentenza del Tribunale di Catania alla quale dedica una lunga disamina (si rimanda qui, per brevità, alle pagg.
17-21 dell'atto di appello), ribadendo che la sentenza di primo grado – che per mera svista l'appellante attribuisce al Giudice di Pace piuttosto che al Tribunale – avrebbe errato ritenendo che il rapporto in esame debba qualificarsi in termini strettamente contrattuali (essendo assoggettato ad un regime rigorosamente privatistico), mentre, secondo quanto sancito dalla Corte di cassazione a SS.UU.
(sentenze nn. 13979/2007 e 3963/2019), il rapporto di diritto privato è etero-integrato dalle disposizioni normative che lo Stato ha adottato per disciplinare la materia.
Nella stessa scia – continua l'appellante – si collocherebbe la più recente ordinanza della Suprema
Corte del 10 febbraio 2022, che ha avvalorato, ancora una volta, la correttezza dell'operato di
[...]
, ribadendo i principi già in precedenza enunciati dalla stessa Corte, tra cui quello Pt_1
5 riguardante l'applicabilità dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 secondo il quale sino al mese di settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hanno operato solo per i buoni di nuova emissione, mentre, dopo la predetta data e sino all'abrogazione del ridetto articolo 173, hanno operato anche per individuate serie di buoni di precedente emissione, attribuendo così al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in senso peggiorativo per i rapporti in corso.
In tale pronuncia – continua l'appellante - la Suprema Corte ha, poi, rilevato che il congegno cui rinvia all'articolo 173 del codice postale è quello della sostituzione e non dell'integrazione, posto che integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti, mentre, nel caso dei buoni postali,
l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti;
affermazione che avrebbe fatto emergere un altro tema di rilievo, pure affrontato in detta pronuncia, che è quello afferente la tutela dell'affidamento del risparmiatore, spesso strumentalizzato dalle controparti processuali - a dire dell'appellante - in maniera del tutto erronea e strumentale.
Per comprendere i reali termini della contesa è necessario ripercorrere, sia pure sinteticamente, le allegazioni in fatto e in diritto poste dall'attrice a fondamento della propria domanda, l'impostazione difensiva della parte convenuta, nonché l'iter argomentativo e la statuizione del Tribunale, e, infine, la ragioni esposte nell'atto di appello.
Nel ricorso introduttivo la , premesso di essere titolare di due buoni postali fruttiferi CP_1 emessi in data 16 maggio 1988, serie “Q”, di lire 500 mila l'uno e di lire 2 milioni l'altro, ha dedotto di avere provveduto il 16 maggio 2018 al relativo rimborso, riscuotendo la complessiva somma di €
13.851,67, al netto delle ritenute fiscali di € 359,26 e € 1.437,04 e dell'imposta di bollo di e 2,71 e €
10,84, mentre, in base al prospetto esistente a tergo dei buoni, avrebbe dovuto ottenere, relativamente a quello di vecchie lire 500 mila, l'importo lordo di € 3.727,87 e, per quello di vecchie lire 2 milioni,
l'importo lordo di € 14.915,55, dicendosi perciò creditrice della residua somma netta di € 7.292,75.
Sotto il profilo della normativa applicabile, la ricorrente, dopo avere ribadito che i buoni in questione, sottoscritti in data 18 maggio 1988, appartenevano alla serie “Q”, elemento questo di fondamentale importanza, ha dedotto che il decreto applicabile ratione temporis sarebbe quello emanato il 15 giugno 1981 e non già il D. M. del 13 giugno 1986 dedotto da “di oltre Parte_1 due anni successivo alla data di sottoscrizione dei buoni ed ovviamente a più Parte_1 favorevole” (così testualmente a pag. 5 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Ha evidenziato che spetta a . il dovere di rimborsare ai risparmiatori il tasso Parte_1 indicato nel buono postale, anche se il saggio di interesse sia stato già modificato al ribasso da un
6 decreto ministeriale precedente alla sua sottoscrizione, senza che possa trovare applicazione l'ius variandi (in virtù della originaria formulazione dell'art. 173 del DPR 156/1973 che prevedeva il divieto di irretroattività dei decreti ministeriali) e, poiché i buoni in oggetto, venduti dopo il decreto
13 giugno 1986, appartengono certamente alla serie “Q”, su di essi avrebbero dovuto essere apposti i timbri indicanti rendimenti diversi da quelli riportati sul retro dei titoli stessi.
Non risultando, invece, da essi, alcuna comunicazione di variazione, il rimborso avrebbe dovuto essere operato in base alla tabella esistente a tergo, come riconosciuto da costante giurisprudenza.
Costituendosi in giudizio davanti al Tribunale, ha impostato la propria Parte_1 difesa su un preciso argomento, richiamando in particolare la normativa di riferimento (di cui agli artt. 172 e 173 del DPR n. 156/1973, nonché al DPR 256/1989 e al D.M. 13 giugno 1986) e sembrando muovere dal presupposto che i buoni di che trattasi sarebbero stati emessi in epoca anteriore al 30 giugno 1986: ha citato, infatti, particolarmente l'art. 6 del D. M. da ultimo detto per evidenziare che l'applicazione di tale decreto, emesso ai sensi dell'art. 173 del DPR 156/1973 - il quale prevedeva esplicitamente la possibilità che i rendimenti dei buoni postali fruttiferi potesse nel tempo subire delle variazioni a fronte di un iter normativo/legislativo ben preciso, come avvenuto con il citato D.M. del
13 giugno 1983 -, avrebbe determinato che i titoli vigenti all'1 luglio 1986 hanno usufruito ed usufruiscono ancora dei rendimenti netti dell'8%, del 9%, del 10,50% e del 12% come riportato analiticamente alla pag. 8 della memoria di costituzione (cui qui si rimanda per brevità), sottolineando, quindi, che “per effetto di tale normativa gli importi da corrispondersi al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986 vengono rilevati non più dalle tabelle poste sul retro dei titoli ma applicando i tassi sopra descritti” (così testualmente sempre a pag. 8 della memoria di costituzione).
Nondimeno è la stessa convenuta che, dopo avere argomentato in tal senso sul piano normativo, ha dato atto espressamente che i buoni oggetto di causa sono stati emessi in data 16 maggio 1988 – dunque, osserva la Corte, evidentemente in epoca successiva all'entrata in vigore del D, M. del 13 giugno 1986 citato - ed appartengono alla serie “Q”.
Secondo quanto è dato trarre dall'esposizione, per vero non sempre lineare, contenuta nella memoria di costituzione di primo grado, sembra sostenere che in relazione ai buoni Parte_1 fruttiferi in questione debbano applicarsi le variazioni del tasso di interesse previste dal D.M. 13 giugno 1986, e non già le condizioni scritte a tergo dei buoni, trattandosi di modificazioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione degli stessi, alle quali è stata attribuita efficacia retroattiva, ed il fatto che tale decreto sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale esclude che l'attrice non abbia avuto modo di conoscere la possibile successiva variabilità del tasso di interesse, dato che la pubblicazione medesima ha reso conoscibile i nuovi tassi a tutti i titolari dei buoni interessati.
7 D'altra parte – ha osservato la società – in occasione della variazione (nel senso meno favorevole al cliente) dei tassi apportata dal D.M. 13 giugno 1986 i risparmiatori, messi a conoscenza della stessa, hanno avuto la possibilità di monetizzare immediatamente il titolo, in quanto i buoni erano rimborsabili a vista e riscuotibili presso qualsivoglia ufficio postale, percependo gli interessi nella misura stabilita al momento della emissione del buono;
in alternativa, i risparmiatori che hanno mantenuto i titoli soggetti ai nuovi tassi, dall'1 gennaio 1987 e per la vita residua del buono hanno avuto rendimenti inferiori, comunque pure sempre competitivi nel panorama dei depositi postali.
Riassumendo, dunque, l'attrice ha rivendicato la corresponsione di una somma maggiore rispetto a quella erogata da POSTE ITALIANE s.p.a. a titolo di rimborso dei due buoni, sostenendo che la differenza netta (pari a € 7.292,75) deriverebbe dal fatto che essi avrebbero dovuto essere riscattati secondo i rendimenti scritti a tergo dei titoli medesimi, senza possibilità di applicare l'ius variandi: in proposito ha sostenuto che anche se i tassi sono stati variati (in peius) da un decreto ministeriale antecedente alla sottoscrizione del titolo, ugualmente le condizioni applicabili al momento del rimborso sarebbero quelle indicate nel titolo stesso e non già quelle (peggiorative per il risparmiatore) stabilite dal decreto ministeriale già in vigore, a meno che detta variazione sia stata comunicata al titolare del buono.
Per parte sua, POSTE ITALIANE s.p.a. ha dedotto che correttamente il rimborso è avvenuto nella specie secondo i tassi di cui al D.M. 13 giugno 1986 trattandosi di buoni sottoscritti in data 16 maggio
1988, appartenenti alla serie “Q”, i cui rendimenti sono quelli indicati analiticamente a pag. 8 della memoria di costituzione (sebbene nel richiamare i riferimenti normativi e le pronunce di legittimità e di merito, la convenuta sembra presupporre che i due buoni in questione siano stati emessi in epoca anteriore al D.M. 13 giugno 1986).
Il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice essenzialmente sulla base di due argomenti: dopo avere evidenziato, in via dirimente, che i buoni in oggetto risalgono al 1988, ossia ad epoca successiva rispetto alla emanazione del D.M. del 13 giugno 1986, ha rimarcato che essi appartengono, in particolare, alla nuova serie “Q”, dando atto espressamente che “riportano, sul retro, i tassi di interesse stabiliti con D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (8, 9, 10,5,12%), nonché la dicitura: <>. Dal ventunesimo al trentesimo anno gli stampati di detti buoni, inoltre, riportano l'importo fisso dei rendimenti per ogni bimestre” (così testualmente a pag. 2 della motivazione).
Ha, quindi, argomentato che tale serie “Q”, successiva al 1986, “non è stata interessata dalle variazioni peggiorative dei tassi praticati di cui al D.M. del 1986” e che, dunque, devono trovare
8 necessariamente applicazione, per i buoni della , “i tassi di interessi indicati sul retro CP_1 degli stessi, in ragione del fatto che risultano sottoscritti in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986”.
A questa spiegazione, che attiene all'an debeatur, ne ha aggiunto una seconda, riguardante più propriamente il quantum, e cioè che POSTE ITALIANE s.p.a. non ha contestato le modalità di calcolo della somma richiesta da controparte, essendosi limitata ad invocare la disciplina del D.M. del giugno
1986 e la possibilità della società medesima di operare modifiche in peius, senza tuttavia contestare le modalità di calcolo ed il quantum richiesto da parte ricorrente in forza delle condizioni poste a tergo dei buoni postali, ed ha fatto applicazione, perciò, sul punto, del principio di “non contestazione” di cui all'art. 115, comma 1, c. p. c..
Sulla base di queste due rationes decidendi ha accolto la domanda di parte attrice.
Orbene, ai fini della presente decisione va detto subito che in atti non sono stati riversati né da parte appellata – che li aveva prodotti in primo grado -, né tanto meno dell'appellante (arg. ex art. 76, comma 1, disp. att. c. p. c.), le copie dei due buoni postali fruttiferi in oggetto, non avendo perciò la
Corte avuto la possibilità di visionarli direttamente e potendo basarsi solamente sul dato storico illustrato in sentenza dal Tribunale, non affatto contestato da alcuna delle parti, secondo cui essi riportano, sul retro, i tassi di interesse stabiliti con D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (8, 9, 10,5,
12%), nonché la dicitura “i tassi sono suscettibili di variazioni a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”; inoltre, dal ventunesimo al trentesimo anno è riportato l'importo fisso dei rendimenti per ogni bimestre.
Ciò posto, le doglianze dell'appello (sopra riportate nel dettaglio) non si sono confrontate con le due rationes decidendi di cui alla pronuncia impugnata.
Il Tribunale – si ripete – ha affermato, in primis, che nella presente contesa non si pone alcun problema di variazioni peggiorative dei tassi (operate dal D.M. 13 giugno 1986) in quanto i buoni sono stati sottoscritti in epoca successiva alla sua entrata in vigore e, dunque, come aveva dato atto immediatamente prima, essi recano sul retro proprio i tassi di interessi di interesse stabiliti dal D.M. del giugno 1986 anzidetto.
Avverso questa spiegazione, che attiene all'an debeatur, non è stata articolata da Parte_1 alcuna doglianza specifica: l'appellante continua a sostenere che le condizioni del rimborso
[...] sarebbero quelle stabilite “per legge”, tale che, appartenendo i buoni alla serie “Q”, sul loro retro vi sono le tabelle dei rendimenti con i corretti saggi di interesse previsti per la medesima serie dal decreto ministeriale che la regolamenta.
9 Il decreto ministeriale che ha previsto i buoni della serie “Q” – rileva la Corte – altro non è che quello del 13 giugno 1986 indicato dal Tribunale: dunque, sul punto, l'assunto dell'appellante appena sopra riportato non sembra divergere dalla statuizione di prime cure.
L'appellante, infatti, a pag. 6 dell'atto di appello ha evidenziato testualmente: “i predetti titoli, lo si ribadisca, emessi il 16.05.1988, per un importo pari l'uno a lire 500.000 e l'altro a lire 2 milioni, venivano rimborsati e liquidati alla scadenza trentennale, secondo i rendimenti analiticamente previsti e contemperati dal noto D.M. del 13.06.1986 (Modificazione dei saggi di interesse sui libretti
e sui buoni postali di risparmio) che aveva disposto, per l'appunto, la emissione dei BB.FF.PP. della predetta serie <
Non si vede, dunque, di cosa effettivamente intenda dolersi l'appellante rispetto al convincimento del primo Giudice, conforme, piuttosto, al suo assunto.
L'impostazione dell'atto di impugnazione si è basata, per il resto, su una questione che non è stata mai sollevata in prime cure dalla POSTE ITALIANE s.p.a.: in primo grado, invero, la società convenuta ha dedotto che il rimborso dei buoni sarebbe avvenuto legittimamente nel caso di specie, sulla base dei criteri fissati dalle norme, con particolare riferimento ai rendimenti di cui al D.M. 13 giugno 1986; nell'atto di appello, invece, POSTE ITALIANE s.p.a. deduce testualmente che “è di tutta evidenza che la differenza di rendimento erroneamente invocata da controparte e riconosciuta dal Giudice di prime cure sia, esclusivamente, da imputare alle inesatte modalità di applicazione della prescritta ritenuta fiscale, nonché alla capitalizzazione degli interessi maturati” (così a pag.
7 dell'atto di appello).
Il prosieguo dell'atto di gravame consiste in un ulteriore sviluppo di tale deduzione, mai effettuata – si ripete - in primo grado: l'appellante richiama la normativa di riferimento applicabile nella specie, secondo quanto riportato più diffusamente sopra, evidenziando – si sintetizza qui - che per i buoni fruttiferi emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (tra cui quelli in oggetto) la ritenuta erariale era del 12,50%, poi sostituita, giusta d.l. n. 239/1996, con l'imposta sostitutiva sugli interessi, sempre nella misura del 12,50%. Inoltre, il D.M. del 23 giugno 1997 ha previsto che gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21 settembre 1986 sino al 31 dicembre
1996 vengono capitalizzati annualmente, per i primi venti anni di vita del titolo, al netto della ritenuta fiscale.
Sostiene che tutto ciò sia stato pretermesso in sentenza, con la conseguenza che il calcolo dei rendimenti dei titoli sarebbe errato in quanto la capitalizzazione degli interessi sarebbe stata operata, di anno in anno, al lordo della stessa imposta.
Aggiunge che le indicazioni contenute sul retro dei titoli riportano esattamente i rendimenti lordi degli stessi ai tassi di interesse previsti dal D.M. 13 giugno 1986 – istitutivo della serie “Q” -, da
10 assoggettare, perciò, alle ritenute erariali introdotte e prescritte dalla normativa di settore sopra richiamata.
Si rimanda per il resto a quanto già descritto sopra nel dettaglio, in sede di illustrazione dell'unico articolato motivo di appello, dovendosi ribadire qui che la tesi dell'appellante è, in definitiva, quella che si sintetizza di seguito (seguendo le stesse parole utilizzate dalla società appellante): “i predetti titoli venivano correttamente liquidati secondo i rendimenti previsti dal D.M. 13.06.1986
(modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) che aveva disposto la emissione del B. F. P. della predetta serie <
Le ragioni del gravame, oltre a non confrontarsi con l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, si fondano all'evidenza su due questioni – la prima relativa alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale prescritta dalla legge e la seconda concernente le modalità di capitalizzazione degli interessi maturati – che non hanno formato oggetto delle difese di POSTE ITALIANE s.p.a. nel primo grado del giudizio, dove invece il tema controverso ha riguardato unicamente, come si è detto sopra,
l'asserita discordanza tra il saggio di interesse risultante dai buoni e quanto previsto, in ordine alla determinazione degli interessi, dai decreti ministeriali di riferimento.
Con la presente impugnazione, invero, si solleva una problematica nuova, relativa al quomodo di applicazione sia della ritenuta erariale che della capitalizzazione degli interessi, evidenziandosi anche, per la prima volta, che il calcolo dei rendimenti operato da parte attrice sarebbe stato generico, non essendo chiaro in base a quali criteri la sia pervenuta alla determinazione delle somme CP_1 specificate in citazione.
Posto ciò, reputa la Corte che il gravame sia inammissibile, anzitutto, per la violazione del disposto dell'art. 342 c. p. c., in base al quale – com'è noto -, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di impugnazione contenga argomentazioni che si contrappongano alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (ex multis v. Cass. civ. nn. 3194/2019; 12280/2016; 18704/2015): nel caso esame, invece, a fronte delle due rationes decidendi su cui si è basata la sentenza di primo Grado sopra richiamate (ossia – in sintesi -: applicazione dei rendimenti indicati a tergo dei buoni, corrispondenti a quelli di cui al D. M. 13 giugno 1986, e non contestazione, da parte della convenuta, delle somme calcolate da parte attrice), l'appellante non ha obiettato alcunché di preciso, ma anzi ha sostanzialmente riconosciuto che il rimborso degli stessi andava effettuato in base alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale – come ritenuto dal Tribunale -, mentre nulla ha rilevato in merito all'applicazione da parte del primo Giudice del principio di non contestazione ex art. 115 c. p. c.
11 (salvo ad affermare - ma solo per la prima volta nell'atto di appello - che il calcolo delle somme rivendicate da controparte sarebbe stato effettuato in modo generico e senza chiarirne i relativi criteri).
Non può a ragione sostenersi, come vorrebbe l'appellante, che il Tribunale avrebbe pretermesso di valutare le modalità di applicazione della ritenuta fiscale e quelle relative alla capitalizzazione degli interessi, dato che questi profili non sono stati minimamente allegati nella prospettazione difensiva della società convenuta, né sono emersi dagli atti;
al contrario, il primo Giudice ha tenuto conto, nella sua valutazione, che sul retro dei buoni, tra le condizioni del rimborso applicabile nella specie, era stato espressamente stabilito che “l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data della emissione” e rispetto a tale emergenza documentale la convenuta nulla di diverso ha rilevato specificamente nelle proprie difese in primo grado.
Da parte sua, invece, l'attrice, nel ricorso introduttivo, aveva indicato specificamente l'ammontare delle ritenute fiscali operate da POSTE ITALIANE s.p.a. in sede di rimborso – pari a € 359,26 per un buono e € 1.437,04 per l'altro -, senza che sul punto la convenuta abbia evidenziato, né dedotto alcunché.
L'inammissibilità può affermarsi, ad avviso della Corte, anche per la violazione del principio del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto l'impostazione del gravame si è fondata essenzialmente su questioni mai allegate in primo grado – modalità di applicazione della imposta erariale e modalità di capitalizzazione degli interessi -, in relazione alla seconda delle quali l'appellante ha anche prodotto, per la prima volta in questa sede, una risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate in cui è indicata l'aliquota da applicarsi al buono fruttifero postale indipendentemente dalla sua scadenza.
Il fatto che le predette questioni ex novo sollevate in appello da POSTE ITALIANE s.p.a. (pur qualificabili quali eccezioni in senso lato) si basino su elementi giuridici e dati normativi conoscibili in ogni tempo dal giudice non ne esclude comunque l'inammissibilità per violazione del divieto dei nova in appello, perché l'elemento giuridico attiene pur sempre alla sussunzione (o meno) in esso di un fatto – nella specie la modalità di calcolo dell'aliquota fiscale e la modalità della capitalizzazione degli interessi - mai allegato prima dalla parte convenuta (odierna appellante).
Trattasi perciò di un'allegazione mancante in primo grado, la cui ammissione in secondo grado confliggerebbe con la struttura del giudizio d'appello di “revisio prioris instantiae” piuttosto che
“novum iudicium”, il quale (ultimo) costituisce un modello estraneo al vigente ordinamento processuale.
Vale sul punto richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la
12 legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste (così da ultimo Cass. civ. nn.
24801/2023; 34311/2012; 17216/2020; 20317/2019; 27405/2018; 12353/2010; Sezioni Unite Civili
n. 1099/1998).
E, nel caso in esame, l'allegazione delle predette questioni non è avvenuta affatto in primo grado, né entro, né tanto meno al di fuori dei termini delle preclusioni assertive;
tale che la loro assoluta novità comporta l'inammissibilità del motivo di appello in esame, con le relative articolate argomentazioni sopra riportate, volte ad estendere indebitamente l'area del thema decidendum come cristallizzato in primo grado.
In secondo luogo, ma non per importanza, non può non ribadirsi che davanti al Tribunale la convenuta non ha mosso alcuna contestazione precisa sulle modalità di calcolo e sul quantum debeatur rivendicato da parte attrice e di ciò il primo Giudice ha dato atto, fondando espressamente la sua decisione, come si è detto, anche sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., senza che avverso tale ratio decidendi sia stato articolato un puntuale motivo di gravame ex art. 342 c.p.c..
Con la conseguenza che l'odierna contestazione del quantum, basata sulla dedotta erronea modalità di applicazione della ritenuta fiscale e, soprattutto, della capitalizzazione degli interessi, non può più essere proposta come motivo di appello, sia in sé – stante l'acquiescenza rispetto al rilievo della non contestazione operato dal primo Giudice -, sia con riferimento a fatti impeditivi o modificativi mai prima articolati da POSTE ITALIANE s.p.a., i quali comportano – si ripete - un indebito allargamento del thema decidendum con evidenti ricadute anche sul piano probatorio, in violazione del divieto dei nova in appello di cui si è detto.
Ne discende, per tutta e ciascuna delle superiori ragioni, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, cui segue la condanna di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di
13 controparte, da liquidare in base ai parametri tariffari di cui al D. . n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia da parametrare al diritto accertato (oggetto di disputa in sede di gravame, cd. disputatum) - scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00 - e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità della controversia, della minima difficoltà delle questioni trattate e delle correlate prestazioni defensionali, anche in considerazione della decisione officiosa d'inammissibilità del gravame, determinandole, perciò, in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario - di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 956,00 per la fase decisionale - oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore avv. Filippo Alessi, dichiaratosi antistatario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di con atto di citazione Controparte_1 notificato il 26 maggio 2022, avverso l'ordinanza rep. n. 1321/2022 emessa dal Tribunale di Messina
– seconda sezione civile il 10 maggio 2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso delle Parte_1 spese del presente grado in favore di controparte, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Filippo
Alessi;
14 • dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
15
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 395/2022 R. G., vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f.: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Cingari (con PEC indicata) per procura generale alle liti in
Notar di Roma in data 04.05.2022, depositata in copia in atti, elettivamente Persona_1 domiciliata presso Poste Italiane S.p.A., ufficio legale dislocazione di Messina, S.S. 114 Km 5,200,
Pistunina,
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Messina, via S. Maria del Selciato n. 4, presso lo studio dell'avv. Filippo
Alessi (con PEC indicata), che la rappresenta e difende per procura in atti,
APPELLATA
___________________
Oggetto: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 1321/2022 emessa dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile il 10 maggio 2022, in materia di rimborso buoni fruttiferi postali.
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “contesta tutto quanto ex adverso argomentato ed eccepito, riportandosi all'atto
d'appello ed a tutto quanto nello stesso evidenziato e dedotto, insistendo pertanto per la revoca della sentenza di primo grado e conseguenziale accoglimento del gravame;
ciò anche alla luce dell'ormai
1 consolidato orientamento della Suprema Corte con le ordinanze del Febbraio 2022, ulteriormente confermato da ulteriori decisioni del 2023, che si allegano alle presenti note”.
Per l'appellata: “precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione e risposta ed alle rassegnate conclusioni che qui devono intendersi interamente riportate e trascritte con il rigetto dell'atto introduttivo del presente giudizio e la conferma della statuizione di primo grado”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26 maggio 2022 in persona del legale Parte_1 rappresentante p. t., ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti di CP_1
avverso l'ordinanza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Messina, in
[...] accoglimento della domanda proposta da quest'ultima – volta ad ottenere che, ritenuta l'illegittimità della variazione unilaterale del tasso di interesse sui due buoni postali fruttiferi serie “Q” n. 000224
e n. 000768, rispettivamente del valore di vecchie £ 2.000.000 e £ 500.000, emessi, con scadenza trentennale, il 16 maggio 1988, fosse condannata la società convenuta alla differenza ancora in avere per effetto dei maturati interessi, pari a € 7.292,75, oltre interessi legali dal 18 maggio 2018 al soddisfo –, ha condannato al pagamento della predetta somma in favore Parte_1 dell'attrice oltre interessi al tasso legale dal 18 maggio 2018 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese del giudizio (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata nelle parti e per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, si accertasse e dichiarasse il proprio corretto operato e, pertanto, che la non ha diritto ad ottenere la somma di € 7.292,75, né le spese di lite del CP_1 primo grado.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 9 gennaio 2023 si è costituita CP_1
resistendo all'appello ed insistendo nella propria posizione;
ha chiesto, perciò, il rigetto
[...] del gravame e la conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado da distrarsi in favore del difensore.
Alla prima udienza del 20 gennaio 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., la Corte di appello ha fissato la data del 15 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, al 16 settembre 2024.
In tale udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
2 Con un unico motivo, variamente articolato, l'appellante assume che il Tribunale avrebbe erroneamente intrepretato la normativa applicabile al caso di specie ed avrebbe omesso di valutare tutte le argomentazioni ed eccezioni difensive dalla stessa formulate tempestivamente in primo grado, compresa la prevalente giurisprudenza richiamata (che deposita nuovamente in questa sede).
Sostiene che le condizioni di rimborso applicabili ai predetti buoni, contrariamente a quanto stabilito dal primo Giudice, sarebbero esclusivamente quelle stabilite dalla legge, trattandosi di buoni appartenenti inequivocabilmente alla serie “Q”, sul cui retro sono inserite le tabelle dei rendimenti con i corretti saggi d'interesse previsti per la serie medesima.
Con la conseguenza che il rimborso sarebbe avvenuto, nella specie, in maniera del tutto legittima, in ossequio a quanto prescritto specificamente dai decreti ministeriali disciplinanti la fattispecie, secondo il valore risultante anche sul sito istituzionale della competente Cassa Depositi e Prestiti, e, più in particolare, secondo i rendimenti analiticamente previsti e contemperati dal D. M. del 13 giugno1986, che ha disposto proprio l'emissione dei buoni fruttiferi postali della serie “Q”, quali quelli oggetto di causa.
Evidenzia, inoltre, che anche i frutti derivanti dai buoni in questione sono oggetto di imposizione fiscale e tale circostanza, pur se menzionata espressamente dal Tribunale in sentenza, sarebbe stata totalmente ignorata in sede di deliberazione.
Assume, in particolare, che la differenza di rendimento, invocata erroneamente da controparte e riconosciuta dal primo Giudice, sarebbe da imputare esclusivamente alle inesatte modalità di applicazione della ritenuta fiscale ed alla capitalizzazione degli interessi maturati: in virtù, infatti, della normativa dettata dal decreto-legge n. 556 del 19 settembre 1986, convertito nella legge n.
759/1986 , istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987 sono inequivocabilmente assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del
6,25%, mentre i buoni fruttiferi postali emessi dall'1 settembre 1987 al 23 giugno 1997 - tra cui, perciò, quelli oggetto di causa - sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Questa ritenuta è stata poi soppressa dal decreto-legge n. 239/1996 e sostituita dall'imposta sugli interessi stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.
Il Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997 all'art 7, ultimo comma, ha previsto – continua l'appellante - che gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21 settembre 1986 al 31 dicembre 1996 (appartenenti, perciò, alle serie “Q”, “R” ed “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale.
Tanto esposto, l'appellante sostiene che l'erroneo calcolo dei rendimenti dei buoni in questione effettuato in sentenza sarebbe dovuto alla mancata considerazione di queste disposizioni normative: l'avversa rivendicazione dei maggiori rendimenti si baserebbe, in sostanza, sul fatto che
3 gli interessi sarebbero stati capitalizzati, di anno in anno, al lordo dell'imposta, mentre, sulla base della vigente normativa, la capitalizzazione al lordo potrebbe effettuarsi, in realtà, solo per i buoni emessi dall'1 luglio 1997 in poi.
Evidenzia, inoltre, che le indicazioni riportate sul retro dei titoli riportano, nel dettaglio, i soli rendimenti lordi ai tassi d'interesse specificamente previsti dal decreto ministeriale del 13 giugno
1986 sopra richiamato, tassi che, però, dovrebbero poi essere assoggettati alle ritenute erariali introdotte e prescritte dalle suddette normative di settore.
Spiega, in altri termini, che, sino al compimento del ventesimo anno, gli interessi maturati annualmente vengono sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo, quindi, alla determinazione del montante (capitale più interessi) sul quale applicare il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento (regime cd. di capitalizzazione composta); dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione viene, invece, corrisposto un interesse “semplice”, su base bimestrale, al tasso massimo raggiunto (calcolato sul montante risultante al termine del ventesimo anno), nella misura del 12%, parlandosi, in tal caso, di
“capitalizzazione semplice” per il fatto che gli interessi maturati negli ultimi dieci anni non concorrono alla determinazione del futuro montante.
Una volta calcolati in tal modo gli interessi, da essi andrebbe detratta – continua l'appellante - la ritenuta fiscale e l'interesse netto viene, poi, suddiviso per 6 bimestri.
Allega a tal riguardo una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate confermativa del fatto che per i buoni emessi fino al 30 giugno 1997, la capitalizzazione degli interessi deve avvenire annualmente ed al netto della ritenuta erariale (laddove si precisa testualmente che “al riguardo, va precisato che la ritenuta da applicarsi ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. n. 556 del 1986 continua ad essere quella del 12,50 per cento, indipendentemente dalla scadenza del titolo”.
Osserva che la società, nel liquidare i predetti buoni secondo i rendimenti previsti dal D. M. 13 giugno
1986, ha tenuto conto delle ritenute erariali come previste dalle vigenti normative sopra richiamate, che, invece, il Tribunale non avrebbe considerato.
Al contrario, controparte non avrebbe chiarito in base a quali criteri sia pervenuta alla determinazione delle somme richieste in domanda: pur potendosi presumere, infatti, che i tassi di rendimento applicati siano stati quelli descritti sui buoni e disciplinati dal ridetto decreto ministeriale del 1986, nondimeno sarebbe rimasto affatto sconosciuto il rapporto tra interessi maturati, ritenuta fiscale e modalità di capitalizzazione degli stessi, al fine del computo esatto del valore di rimborso dei buoni, nonostante le prescrizioni normative del richiamato Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997 che ha disciplinato la ritenuta fiscale applicabile, prevedendo, in particolare, al comma 3 dell'art. 7, che la capitalizzazione degli interessi maturati sui titoli collocati fino al 31 dicembre 1996 avrebbe
4 continuato (con ciò significando che sino ad allora si era operato in tal modo) ad essere eseguita annualmente ed al netto dell'imposta sostitutiva/ritenuta fiscale.
Evidenzia, ad ulteriore precisazione, che, per determinare l'importo netto dovuto al momento del rimborso, occorrerebbe, anzitutto, applicare la corretta modalità di capitalizzazione degli interessi maturati sulla base della normativa di riferimento - nella specie rappresentata dal citato art. 7, comma
3, del D. M. del 23 giugno 1997 (ossia al netto della imposta sostitutiva/ritenuta fiscale).
In secondo luogo, l'imposta sostitutiva applicabile sarebbe quella prevista dall'art. 2 del D.lgs.
01.04.1996, n. 239, mentre per i buoni fruttiferi postali emessi dal 1° settembre 1987 la ritenuta fiscale
è pari al 12,50% secondo la previsione del D.lgs. n. 750 del 19 settembre 1986.
Richiama a sostegno della correttezza del proprio operato la decisione delle Sezioni Unite n.
3963/2019 affermativa del principio per cui ai buoni fruttiferi postali va applicata la disposizione normativa di cui all'art. 173 del citato D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n.
460/1974, convertito in legge n. 588/1974, norma che consentiva alla P. A., con specifico riguardo ai buoni oggetto di contesa, di disciplinare il tasso di interesse esclusivamente mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, indipendentemente dalle indicazioni riportate sul titolo medesimo.
Quanto poi agli obblighi informativi che incomberebbero sulle in ordine alla comunicazione Pt_1 della disciplina dei tassi d'interesse, in detta sentenza si afferma che la conoscenza delle prescrizioni ministeriali da parte degli intestatari dei titoli è assolta mediante la pubblicazione dei decreti stessi sulla Gazzetta Ufficiale, essendo la messa a disposizione della clientela della tabella integrativa all'interno degli uffici postali dislocati nel territorio volta a consentire al risparmiatore di effettuare una preliminare verifica dell'esatto ammontare del proprio credito per interessi, non rappresentando, in alcun modo, un obbligo informativo ascrivibile alla società Parte_1
Richiama poi l'appellante alcune pronunce di merito emesse in analoga materia, tra cui una sentenza del Tribunale di Catania alla quale dedica una lunga disamina (si rimanda qui, per brevità, alle pagg.
17-21 dell'atto di appello), ribadendo che la sentenza di primo grado – che per mera svista l'appellante attribuisce al Giudice di Pace piuttosto che al Tribunale – avrebbe errato ritenendo che il rapporto in esame debba qualificarsi in termini strettamente contrattuali (essendo assoggettato ad un regime rigorosamente privatistico), mentre, secondo quanto sancito dalla Corte di cassazione a SS.UU.
(sentenze nn. 13979/2007 e 3963/2019), il rapporto di diritto privato è etero-integrato dalle disposizioni normative che lo Stato ha adottato per disciplinare la materia.
Nella stessa scia – continua l'appellante – si collocherebbe la più recente ordinanza della Suprema
Corte del 10 febbraio 2022, che ha avvalorato, ancora una volta, la correttezza dell'operato di
[...]
, ribadendo i principi già in precedenza enunciati dalla stessa Corte, tra cui quello Pt_1
5 riguardante l'applicabilità dell'art. 173 del D.P.R. 156/1973 secondo il quale sino al mese di settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decreto ministeriale hanno operato solo per i buoni di nuova emissione, mentre, dopo la predetta data e sino all'abrogazione del ridetto articolo 173, hanno operato anche per individuate serie di buoni di precedente emissione, attribuendo così al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in senso peggiorativo per i rapporti in corso.
In tale pronuncia – continua l'appellante - la Suprema Corte ha, poi, rilevato che il congegno cui rinvia all'articolo 173 del codice postale è quello della sostituzione e non dell'integrazione, posto che integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti, mentre, nel caso dei buoni postali,
l'intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti;
affermazione che avrebbe fatto emergere un altro tema di rilievo, pure affrontato in detta pronuncia, che è quello afferente la tutela dell'affidamento del risparmiatore, spesso strumentalizzato dalle controparti processuali - a dire dell'appellante - in maniera del tutto erronea e strumentale.
Per comprendere i reali termini della contesa è necessario ripercorrere, sia pure sinteticamente, le allegazioni in fatto e in diritto poste dall'attrice a fondamento della propria domanda, l'impostazione difensiva della parte convenuta, nonché l'iter argomentativo e la statuizione del Tribunale, e, infine, la ragioni esposte nell'atto di appello.
Nel ricorso introduttivo la , premesso di essere titolare di due buoni postali fruttiferi CP_1 emessi in data 16 maggio 1988, serie “Q”, di lire 500 mila l'uno e di lire 2 milioni l'altro, ha dedotto di avere provveduto il 16 maggio 2018 al relativo rimborso, riscuotendo la complessiva somma di €
13.851,67, al netto delle ritenute fiscali di € 359,26 e € 1.437,04 e dell'imposta di bollo di e 2,71 e €
10,84, mentre, in base al prospetto esistente a tergo dei buoni, avrebbe dovuto ottenere, relativamente a quello di vecchie lire 500 mila, l'importo lordo di € 3.727,87 e, per quello di vecchie lire 2 milioni,
l'importo lordo di € 14.915,55, dicendosi perciò creditrice della residua somma netta di € 7.292,75.
Sotto il profilo della normativa applicabile, la ricorrente, dopo avere ribadito che i buoni in questione, sottoscritti in data 18 maggio 1988, appartenevano alla serie “Q”, elemento questo di fondamentale importanza, ha dedotto che il decreto applicabile ratione temporis sarebbe quello emanato il 15 giugno 1981 e non già il D. M. del 13 giugno 1986 dedotto da “di oltre Parte_1 due anni successivo alla data di sottoscrizione dei buoni ed ovviamente a più Parte_1 favorevole” (così testualmente a pag. 5 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
Ha evidenziato che spetta a . il dovere di rimborsare ai risparmiatori il tasso Parte_1 indicato nel buono postale, anche se il saggio di interesse sia stato già modificato al ribasso da un
6 decreto ministeriale precedente alla sua sottoscrizione, senza che possa trovare applicazione l'ius variandi (in virtù della originaria formulazione dell'art. 173 del DPR 156/1973 che prevedeva il divieto di irretroattività dei decreti ministeriali) e, poiché i buoni in oggetto, venduti dopo il decreto
13 giugno 1986, appartengono certamente alla serie “Q”, su di essi avrebbero dovuto essere apposti i timbri indicanti rendimenti diversi da quelli riportati sul retro dei titoli stessi.
Non risultando, invece, da essi, alcuna comunicazione di variazione, il rimborso avrebbe dovuto essere operato in base alla tabella esistente a tergo, come riconosciuto da costante giurisprudenza.
Costituendosi in giudizio davanti al Tribunale, ha impostato la propria Parte_1 difesa su un preciso argomento, richiamando in particolare la normativa di riferimento (di cui agli artt. 172 e 173 del DPR n. 156/1973, nonché al DPR 256/1989 e al D.M. 13 giugno 1986) e sembrando muovere dal presupposto che i buoni di che trattasi sarebbero stati emessi in epoca anteriore al 30 giugno 1986: ha citato, infatti, particolarmente l'art. 6 del D. M. da ultimo detto per evidenziare che l'applicazione di tale decreto, emesso ai sensi dell'art. 173 del DPR 156/1973 - il quale prevedeva esplicitamente la possibilità che i rendimenti dei buoni postali fruttiferi potesse nel tempo subire delle variazioni a fronte di un iter normativo/legislativo ben preciso, come avvenuto con il citato D.M. del
13 giugno 1983 -, avrebbe determinato che i titoli vigenti all'1 luglio 1986 hanno usufruito ed usufruiscono ancora dei rendimenti netti dell'8%, del 9%, del 10,50% e del 12% come riportato analiticamente alla pag. 8 della memoria di costituzione (cui qui si rimanda per brevità), sottolineando, quindi, che “per effetto di tale normativa gli importi da corrispondersi al momento del pagamento dei buoni emessi prima del 30/06/1986 vengono rilevati non più dalle tabelle poste sul retro dei titoli ma applicando i tassi sopra descritti” (così testualmente sempre a pag. 8 della memoria di costituzione).
Nondimeno è la stessa convenuta che, dopo avere argomentato in tal senso sul piano normativo, ha dato atto espressamente che i buoni oggetto di causa sono stati emessi in data 16 maggio 1988 – dunque, osserva la Corte, evidentemente in epoca successiva all'entrata in vigore del D, M. del 13 giugno 1986 citato - ed appartengono alla serie “Q”.
Secondo quanto è dato trarre dall'esposizione, per vero non sempre lineare, contenuta nella memoria di costituzione di primo grado, sembra sostenere che in relazione ai buoni Parte_1 fruttiferi in questione debbano applicarsi le variazioni del tasso di interesse previste dal D.M. 13 giugno 1986, e non già le condizioni scritte a tergo dei buoni, trattandosi di modificazioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione degli stessi, alle quali è stata attribuita efficacia retroattiva, ed il fatto che tale decreto sia stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale esclude che l'attrice non abbia avuto modo di conoscere la possibile successiva variabilità del tasso di interesse, dato che la pubblicazione medesima ha reso conoscibile i nuovi tassi a tutti i titolari dei buoni interessati.
7 D'altra parte – ha osservato la società – in occasione della variazione (nel senso meno favorevole al cliente) dei tassi apportata dal D.M. 13 giugno 1986 i risparmiatori, messi a conoscenza della stessa, hanno avuto la possibilità di monetizzare immediatamente il titolo, in quanto i buoni erano rimborsabili a vista e riscuotibili presso qualsivoglia ufficio postale, percependo gli interessi nella misura stabilita al momento della emissione del buono;
in alternativa, i risparmiatori che hanno mantenuto i titoli soggetti ai nuovi tassi, dall'1 gennaio 1987 e per la vita residua del buono hanno avuto rendimenti inferiori, comunque pure sempre competitivi nel panorama dei depositi postali.
Riassumendo, dunque, l'attrice ha rivendicato la corresponsione di una somma maggiore rispetto a quella erogata da POSTE ITALIANE s.p.a. a titolo di rimborso dei due buoni, sostenendo che la differenza netta (pari a € 7.292,75) deriverebbe dal fatto che essi avrebbero dovuto essere riscattati secondo i rendimenti scritti a tergo dei titoli medesimi, senza possibilità di applicare l'ius variandi: in proposito ha sostenuto che anche se i tassi sono stati variati (in peius) da un decreto ministeriale antecedente alla sottoscrizione del titolo, ugualmente le condizioni applicabili al momento del rimborso sarebbero quelle indicate nel titolo stesso e non già quelle (peggiorative per il risparmiatore) stabilite dal decreto ministeriale già in vigore, a meno che detta variazione sia stata comunicata al titolare del buono.
Per parte sua, POSTE ITALIANE s.p.a. ha dedotto che correttamente il rimborso è avvenuto nella specie secondo i tassi di cui al D.M. 13 giugno 1986 trattandosi di buoni sottoscritti in data 16 maggio
1988, appartenenti alla serie “Q”, i cui rendimenti sono quelli indicati analiticamente a pag. 8 della memoria di costituzione (sebbene nel richiamare i riferimenti normativi e le pronunce di legittimità e di merito, la convenuta sembra presupporre che i due buoni in questione siano stati emessi in epoca anteriore al D.M. 13 giugno 1986).
Il Tribunale ha accolto la domanda di parte attrice essenzialmente sulla base di due argomenti: dopo avere evidenziato, in via dirimente, che i buoni in oggetto risalgono al 1988, ossia ad epoca successiva rispetto alla emanazione del D.M. del 13 giugno 1986, ha rimarcato che essi appartengono, in particolare, alla nuova serie “Q”, dando atto espressamente che “riportano, sul retro, i tassi di interesse stabiliti con D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (8, 9, 10,5,12%), nonché la dicitura: <>. Dal ventunesimo al trentesimo anno gli stampati di detti buoni, inoltre, riportano l'importo fisso dei rendimenti per ogni bimestre” (così testualmente a pag. 2 della motivazione).
Ha, quindi, argomentato che tale serie “Q”, successiva al 1986, “non è stata interessata dalle variazioni peggiorative dei tassi praticati di cui al D.M. del 1986” e che, dunque, devono trovare
8 necessariamente applicazione, per i buoni della , “i tassi di interessi indicati sul retro CP_1 degli stessi, in ragione del fatto che risultano sottoscritti in epoca successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986”.
A questa spiegazione, che attiene all'an debeatur, ne ha aggiunto una seconda, riguardante più propriamente il quantum, e cioè che POSTE ITALIANE s.p.a. non ha contestato le modalità di calcolo della somma richiesta da controparte, essendosi limitata ad invocare la disciplina del D.M. del giugno
1986 e la possibilità della società medesima di operare modifiche in peius, senza tuttavia contestare le modalità di calcolo ed il quantum richiesto da parte ricorrente in forza delle condizioni poste a tergo dei buoni postali, ed ha fatto applicazione, perciò, sul punto, del principio di “non contestazione” di cui all'art. 115, comma 1, c. p. c..
Sulla base di queste due rationes decidendi ha accolto la domanda di parte attrice.
Orbene, ai fini della presente decisione va detto subito che in atti non sono stati riversati né da parte appellata – che li aveva prodotti in primo grado -, né tanto meno dell'appellante (arg. ex art. 76, comma 1, disp. att. c. p. c.), le copie dei due buoni postali fruttiferi in oggetto, non avendo perciò la
Corte avuto la possibilità di visionarli direttamente e potendo basarsi solamente sul dato storico illustrato in sentenza dal Tribunale, non affatto contestato da alcuna delle parti, secondo cui essi riportano, sul retro, i tassi di interesse stabiliti con D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 (8, 9, 10,5,
12%), nonché la dicitura “i tassi sono suscettibili di variazioni a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione”; inoltre, dal ventunesimo al trentesimo anno è riportato l'importo fisso dei rendimenti per ogni bimestre.
Ciò posto, le doglianze dell'appello (sopra riportate nel dettaglio) non si sono confrontate con le due rationes decidendi di cui alla pronuncia impugnata.
Il Tribunale – si ripete – ha affermato, in primis, che nella presente contesa non si pone alcun problema di variazioni peggiorative dei tassi (operate dal D.M. 13 giugno 1986) in quanto i buoni sono stati sottoscritti in epoca successiva alla sua entrata in vigore e, dunque, come aveva dato atto immediatamente prima, essi recano sul retro proprio i tassi di interessi di interesse stabiliti dal D.M. del giugno 1986 anzidetto.
Avverso questa spiegazione, che attiene all'an debeatur, non è stata articolata da Parte_1 alcuna doglianza specifica: l'appellante continua a sostenere che le condizioni del rimborso
[...] sarebbero quelle stabilite “per legge”, tale che, appartenendo i buoni alla serie “Q”, sul loro retro vi sono le tabelle dei rendimenti con i corretti saggi di interesse previsti per la medesima serie dal decreto ministeriale che la regolamenta.
9 Il decreto ministeriale che ha previsto i buoni della serie “Q” – rileva la Corte – altro non è che quello del 13 giugno 1986 indicato dal Tribunale: dunque, sul punto, l'assunto dell'appellante appena sopra riportato non sembra divergere dalla statuizione di prime cure.
L'appellante, infatti, a pag. 6 dell'atto di appello ha evidenziato testualmente: “i predetti titoli, lo si ribadisca, emessi il 16.05.1988, per un importo pari l'uno a lire 500.000 e l'altro a lire 2 milioni, venivano rimborsati e liquidati alla scadenza trentennale, secondo i rendimenti analiticamente previsti e contemperati dal noto D.M. del 13.06.1986 (Modificazione dei saggi di interesse sui libretti
e sui buoni postali di risparmio) che aveva disposto, per l'appunto, la emissione dei BB.FF.PP. della predetta serie <
>, quali sono quelli oggetto di causa”.
Non si vede, dunque, di cosa effettivamente intenda dolersi l'appellante rispetto al convincimento del primo Giudice, conforme, piuttosto, al suo assunto.
L'impostazione dell'atto di impugnazione si è basata, per il resto, su una questione che non è stata mai sollevata in prime cure dalla POSTE ITALIANE s.p.a.: in primo grado, invero, la società convenuta ha dedotto che il rimborso dei buoni sarebbe avvenuto legittimamente nel caso di specie, sulla base dei criteri fissati dalle norme, con particolare riferimento ai rendimenti di cui al D.M. 13 giugno 1986; nell'atto di appello, invece, POSTE ITALIANE s.p.a. deduce testualmente che “è di tutta evidenza che la differenza di rendimento erroneamente invocata da controparte e riconosciuta dal Giudice di prime cure sia, esclusivamente, da imputare alle inesatte modalità di applicazione della prescritta ritenuta fiscale, nonché alla capitalizzazione degli interessi maturati” (così a pag.
7 dell'atto di appello).
Il prosieguo dell'atto di gravame consiste in un ulteriore sviluppo di tale deduzione, mai effettuata – si ripete - in primo grado: l'appellante richiama la normativa di riferimento applicabile nella specie, secondo quanto riportato più diffusamente sopra, evidenziando – si sintetizza qui - che per i buoni fruttiferi emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (tra cui quelli in oggetto) la ritenuta erariale era del 12,50%, poi sostituita, giusta d.l. n. 239/1996, con l'imposta sostitutiva sugli interessi, sempre nella misura del 12,50%. Inoltre, il D.M. del 23 giugno 1997 ha previsto che gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21 settembre 1986 sino al 31 dicembre
1996 vengono capitalizzati annualmente, per i primi venti anni di vita del titolo, al netto della ritenuta fiscale.
Sostiene che tutto ciò sia stato pretermesso in sentenza, con la conseguenza che il calcolo dei rendimenti dei titoli sarebbe errato in quanto la capitalizzazione degli interessi sarebbe stata operata, di anno in anno, al lordo della stessa imposta.
Aggiunge che le indicazioni contenute sul retro dei titoli riportano esattamente i rendimenti lordi degli stessi ai tassi di interesse previsti dal D.M. 13 giugno 1986 – istitutivo della serie “Q” -, da
10 assoggettare, perciò, alle ritenute erariali introdotte e prescritte dalla normativa di settore sopra richiamata.
Si rimanda per il resto a quanto già descritto sopra nel dettaglio, in sede di illustrazione dell'unico articolato motivo di appello, dovendosi ribadire qui che la tesi dell'appellante è, in definitiva, quella che si sintetizza di seguito (seguendo le stesse parole utilizzate dalla società appellante): “i predetti titoli venivano correttamente liquidati secondo i rendimenti previsti dal D.M. 13.06.1986
(modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) che aveva disposto la emissione del B. F. P. della predetta serie <
>, tenendo tuttavia conto delle ritenute erariali previste dalle vigenti normative, non contemperate, invece, dal Giudice di prime cure”.
Le ragioni del gravame, oltre a non confrontarsi con l'iter argomentativo della sentenza di primo grado, si fondano all'evidenza su due questioni – la prima relativa alle modalità di applicazione della ritenuta fiscale prescritta dalla legge e la seconda concernente le modalità di capitalizzazione degli interessi maturati – che non hanno formato oggetto delle difese di POSTE ITALIANE s.p.a. nel primo grado del giudizio, dove invece il tema controverso ha riguardato unicamente, come si è detto sopra,
l'asserita discordanza tra il saggio di interesse risultante dai buoni e quanto previsto, in ordine alla determinazione degli interessi, dai decreti ministeriali di riferimento.
Con la presente impugnazione, invero, si solleva una problematica nuova, relativa al quomodo di applicazione sia della ritenuta erariale che della capitalizzazione degli interessi, evidenziandosi anche, per la prima volta, che il calcolo dei rendimenti operato da parte attrice sarebbe stato generico, non essendo chiaro in base a quali criteri la sia pervenuta alla determinazione delle somme CP_1 specificate in citazione.
Posto ciò, reputa la Corte che il gravame sia inammissibile, anzitutto, per la violazione del disposto dell'art. 342 c. p. c., in base al quale – com'è noto -, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di impugnazione contenga argomentazioni che si contrappongano alla motivazione della sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (ex multis v. Cass. civ. nn. 3194/2019; 12280/2016; 18704/2015): nel caso esame, invece, a fronte delle due rationes decidendi su cui si è basata la sentenza di primo Grado sopra richiamate (ossia – in sintesi -: applicazione dei rendimenti indicati a tergo dei buoni, corrispondenti a quelli di cui al D. M. 13 giugno 1986, e non contestazione, da parte della convenuta, delle somme calcolate da parte attrice), l'appellante non ha obiettato alcunché di preciso, ma anzi ha sostanzialmente riconosciuto che il rimborso degli stessi andava effettuato in base alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale – come ritenuto dal Tribunale -, mentre nulla ha rilevato in merito all'applicazione da parte del primo Giudice del principio di non contestazione ex art. 115 c. p. c.
11 (salvo ad affermare - ma solo per la prima volta nell'atto di appello - che il calcolo delle somme rivendicate da controparte sarebbe stato effettuato in modo generico e senza chiarirne i relativi criteri).
Non può a ragione sostenersi, come vorrebbe l'appellante, che il Tribunale avrebbe pretermesso di valutare le modalità di applicazione della ritenuta fiscale e quelle relative alla capitalizzazione degli interessi, dato che questi profili non sono stati minimamente allegati nella prospettazione difensiva della società convenuta, né sono emersi dagli atti;
al contrario, il primo Giudice ha tenuto conto, nella sua valutazione, che sul retro dei buoni, tra le condizioni del rimborso applicabile nella specie, era stato espressamente stabilito che “l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data della emissione” e rispetto a tale emergenza documentale la convenuta nulla di diverso ha rilevato specificamente nelle proprie difese in primo grado.
Da parte sua, invece, l'attrice, nel ricorso introduttivo, aveva indicato specificamente l'ammontare delle ritenute fiscali operate da POSTE ITALIANE s.p.a. in sede di rimborso – pari a € 359,26 per un buono e € 1.437,04 per l'altro -, senza che sul punto la convenuta abbia evidenziato, né dedotto alcunché.
L'inammissibilità può affermarsi, ad avviso della Corte, anche per la violazione del principio del divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c., in quanto l'impostazione del gravame si è fondata essenzialmente su questioni mai allegate in primo grado – modalità di applicazione della imposta erariale e modalità di capitalizzazione degli interessi -, in relazione alla seconda delle quali l'appellante ha anche prodotto, per la prima volta in questa sede, una risoluzione dell'Agenzia delle
Entrate in cui è indicata l'aliquota da applicarsi al buono fruttifero postale indipendentemente dalla sua scadenza.
Il fatto che le predette questioni ex novo sollevate in appello da POSTE ITALIANE s.p.a. (pur qualificabili quali eccezioni in senso lato) si basino su elementi giuridici e dati normativi conoscibili in ogni tempo dal giudice non ne esclude comunque l'inammissibilità per violazione del divieto dei nova in appello, perché l'elemento giuridico attiene pur sempre alla sussunzione (o meno) in esso di un fatto – nella specie la modalità di calcolo dell'aliquota fiscale e la modalità della capitalizzazione degli interessi - mai allegato prima dalla parte convenuta (odierna appellante).
Trattasi perciò di un'allegazione mancante in primo grado, la cui ammissione in secondo grado confliggerebbe con la struttura del giudizio d'appello di “revisio prioris instantiae” piuttosto che
“novum iudicium”, il quale (ultimo) costituisce un modello estraneo al vigente ordinamento processuale.
Vale sul punto richiamare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la
12 legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto su cui la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione, posto che il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto sempre soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), mentre il secondo compete alla parte (e soggiace perciò alle preclusioni previste per le attività di parte) solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze previste (così da ultimo Cass. civ. nn.
24801/2023; 34311/2012; 17216/2020; 20317/2019; 27405/2018; 12353/2010; Sezioni Unite Civili
n. 1099/1998).
E, nel caso in esame, l'allegazione delle predette questioni non è avvenuta affatto in primo grado, né entro, né tanto meno al di fuori dei termini delle preclusioni assertive;
tale che la loro assoluta novità comporta l'inammissibilità del motivo di appello in esame, con le relative articolate argomentazioni sopra riportate, volte ad estendere indebitamente l'area del thema decidendum come cristallizzato in primo grado.
In secondo luogo, ma non per importanza, non può non ribadirsi che davanti al Tribunale la convenuta non ha mosso alcuna contestazione precisa sulle modalità di calcolo e sul quantum debeatur rivendicato da parte attrice e di ciò il primo Giudice ha dato atto, fondando espressamente la sua decisione, come si è detto, anche sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., senza che avverso tale ratio decidendi sia stato articolato un puntuale motivo di gravame ex art. 342 c.p.c..
Con la conseguenza che l'odierna contestazione del quantum, basata sulla dedotta erronea modalità di applicazione della ritenuta fiscale e, soprattutto, della capitalizzazione degli interessi, non può più essere proposta come motivo di appello, sia in sé – stante l'acquiescenza rispetto al rilievo della non contestazione operato dal primo Giudice -, sia con riferimento a fatti impeditivi o modificativi mai prima articolati da POSTE ITALIANE s.p.a., i quali comportano – si ripete - un indebito allargamento del thema decidendum con evidenti ricadute anche sul piano probatorio, in violazione del divieto dei nova in appello di cui si è detto.
Ne discende, per tutta e ciascuna delle superiori ragioni, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, cui segue la condanna di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di
13 controparte, da liquidare in base ai parametri tariffari di cui al D. . n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia da parametrare al diritto accertato (oggetto di disputa in sede di gravame, cd. disputatum) - scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00 - e applicando i valori tariffari minimi in considerazione dell'entità della controversia, della minima difficoltà delle questioni trattate e delle correlate prestazioni defensionali, anche in considerazione della decisione officiosa d'inammissibilità del gravame, determinandole, perciò, in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario - di cui € 567,00 per la fase di studio della controversia, € 461,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 922,00 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 956,00 per la fase decisionale - oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore avv. Filippo Alessi, dichiaratosi antistatario.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e mod. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante p. t., nei confronti di con atto di citazione Controparte_1 notificato il 26 maggio 2022, avverso l'ordinanza rep. n. 1321/2022 emessa dal Tribunale di Messina
– seconda sezione civile il 10 maggio 2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna in persona del legale rappresentante p. t., al rimborso delle Parte_1 spese del presente grado in favore di controparte, liquidate in complessivi € 2.906,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore anticipatario avv. Filippo
Alessi;
14 • dà atto che sussistono i presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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