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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1357/2025
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nel procedimento promosso da:
Parte_1
CONTRO
CP_1
Il Giudice dott. Alberto Cecconi, letto il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed esaminata la documentazione allo stesso allegata;
considerato che
il credito azionato in via monitoria dalla ricorrente ha ad oggetto una prestazione
(corresponsione dei canoni di locazione finanziaria scaduti ed a scadere) conseguente ad una pro- nuncia di natura costitutiva (ex art. 2908 c.c.), come è quella di risoluzione del contratto di locazio- ne finanziaria n. IC/7080 stipulato in data 9 maggio 2007 tra l'allora A-Leasing S.p.A., con l'allora società utilizzatrice Valco Costruzioni S.r.l.); considerato che, per stessa ammissione di parte ricorrente, non sembrerebbe stata introdotta giudi- zialmente la domanda di risoluzione del contratto de quo atteso che dinanzi al Tribunale di Treviso
l'allora concedente A-Leasing S.p.A. aveva promosso il giudizio R.G. 3156/2011 “al fine di inti- mare alla società inadempiente Immobiliare Alfa S.p.A. il rilascio degli immobili occupati”, con- clusosi con Ordinanza (peraltro, non versata in atti) asseritamente “favorevole resa in data 19 set- tembre 2011”; considerato che, pertanto, il diritto azionato in via monitoria non è certo, liquido ed esigibile, in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del rapporto di diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23336 del 09/09/2008; contra Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3247 del 04/10/1976); richiamato, dunque, l'orientamento della Suprema Corte per cui non può essere emesso un decreto ingiuntivo qualora la condanna dal debitore dipenda da una pronuncia di risoluzione del contratto atteso che in tal caso “il diritto di credito sorge soltanto con la sentenza di risoluzione, che non può essere emessa in sede di ingiunzione, ma presuppone l'instaurazione di una causa ordinaria. La pronuncia avente natura costitutiva e non di mera condanna non può, dunque, trovare ingresso in
1 sede monitoria” (cfr., in motivazione, Cass.,Sez. 2 - , Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022 (Rv.
666325 - 01)
P.Q.M.
Rigetta la domanda monitoria.
Si comunichi.
Livorno, 10 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
2
TRIBUNALE DI LIVORNO
Nel procedimento promosso da:
Parte_1
CONTRO
CP_1
Il Giudice dott. Alberto Cecconi, letto il ricorso ex art. 633 c.p.c. ed esaminata la documentazione allo stesso allegata;
considerato che
il credito azionato in via monitoria dalla ricorrente ha ad oggetto una prestazione
(corresponsione dei canoni di locazione finanziaria scaduti ed a scadere) conseguente ad una pro- nuncia di natura costitutiva (ex art. 2908 c.c.), come è quella di risoluzione del contratto di locazio- ne finanziaria n. IC/7080 stipulato in data 9 maggio 2007 tra l'allora A-Leasing S.p.A., con l'allora società utilizzatrice Valco Costruzioni S.r.l.); considerato che, per stessa ammissione di parte ricorrente, non sembrerebbe stata introdotta giudi- zialmente la domanda di risoluzione del contratto de quo atteso che dinanzi al Tribunale di Treviso
l'allora concedente A-Leasing S.p.A. aveva promosso il giudizio R.G. 3156/2011 “al fine di inti- mare alla società inadempiente Immobiliare Alfa S.p.A. il rilascio degli immobili occupati”, con- clusosi con Ordinanza (peraltro, non versata in atti) asseritamente “favorevole resa in data 19 set- tembre 2011”; considerato che, pertanto, il diritto azionato in via monitoria non è certo, liquido ed esigibile, in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del rapporto di diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23336 del 09/09/2008; contra Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 3247 del 04/10/1976); richiamato, dunque, l'orientamento della Suprema Corte per cui non può essere emesso un decreto ingiuntivo qualora la condanna dal debitore dipenda da una pronuncia di risoluzione del contratto atteso che in tal caso “il diritto di credito sorge soltanto con la sentenza di risoluzione, che non può essere emessa in sede di ingiunzione, ma presuppone l'instaurazione di una causa ordinaria. La pronuncia avente natura costitutiva e non di mera condanna non può, dunque, trovare ingresso in
1 sede monitoria” (cfr., in motivazione, Cass.,Sez. 2 - , Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022 (Rv.
666325 - 01)
P.Q.M.
Rigetta la domanda monitoria.
Si comunichi.
Livorno, 10 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
2