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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1556/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena SOLLAZZO Presidente dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1556/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIONFETTI Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. MANTOVANI FABIO elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA e dell'avv. CORVO MARIA FRANCESCA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente:
“La difesa del ricorrente intende precisare che, rispetto ai provvedimenti provvisori emessi a seguito dell'udienza presidenziale, alcune circostanze sono mutate. In primis è intervenuta l'autonomia economica del figlio e quindi nulla è più dovuto a titolo di mantenimento ordinario Parte_2
pagina 1 di 18 e straordinario.
Inoltre, in merito al mantenimento della sig.ra già dall'inizio del presente procedimento vi CP_1
è stato un aumento del reddito tale da poter serenamente affermare che la sig.ra sia in CP_1 grado di sostentarsi da sola. Se analizziamo i redditi della sig.ra dall'epoca della sentenza CP_1
di separazione parziale (ad oggi ancora non vi è stata la sentenza definitiva del procedimento) sino ad oggi, si nota come lo stesso sia aumentato di anno in anno. Tutto ciò è documentato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla sig.ra CP_1
Pertanto, vista la capacità reddituale della sig.ra riportandosi alle conclusioni rassegnate CP_1 nell'atto introduttivo, la presente difesa insiste affinché i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento”.
Conclusioni di parte resistente:
“In via preliminare:
1) Dichiararsi priva di giuridico effetto la “Memoria integrativa…” depositata dalla difesa del ricorrente oltre il termine concesso dal Presidente e, conseguentemente, avendo tale atto il valore che si attribuisce all'atto introduttivo del giudizio ex art. 163 c.p.c., come precisato in precedenza alle pagine 2 e 3 in base alla giurisprudenza conforme, cancellarsi dal ruolo la causa de quo;
Nel merito in caso di diverso avviso del Tribunale, contrariis reiectis:
2) Dichiararsi inammissibile la domanda di cui alla conclusione del ricorso introduttivo n. 5;
3) Disporsi che il sig. corrisponda alla moglie un assegno divorzile, sia a titolo Parte_1
assistenziale, che perequativo– compensativo, in via provvisoria ed urgente, nell'importo di Euro
4.000,00 come già liquidato in sede di separazione e confermato in sede presidenziale con riserva della resistente, una volta svolti gli accertamenti economico – patrimoniali – finanziari attraverso idonea CTU, di chiedere la liquidazione di un assegno di Euro 7.000,00, assegni che, comunque, il sig.
potrà detrarre per il 45% in base all'art. 10 n. 1 lettera C del TUIR e su cui la Parte_1
resistente dovrà corrispondere le imposte secondo la stessa legge;
4) Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria:
- Si reiterano le seguenti richieste:
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
10) vero che la sig.ra ha finito il corso di specializzazione in dermatologia nel Controparte_1
novembre 2008.
12) vero che il padre ha sempre sostenuto personalmente ogni spesa per l'affitto dell'appartamento a
Milano (Euro 1.400,00 al mese), per fornire il figlio di ogni somma necessaria per condurre la propria
pagina 2 di 18 esistenza a Milano, fermo restando che, comunque, il figlio tornava tendenzialmente i fine settimana a
Montecchio e la madre si faceva carico di provvedere ad ogni sua necessità e accudimento del vestiario, etc. perché il figlio mantenesse a Milano una vita appropriata.
Teste: Parte_2
13) vero che, oltre ad accudire e a farsi carico di tutta la vita familiare la convenuta seguiva anche il marito nei vari viaggi di piacere e nelle vacanze estive e invernali.
14) vero che la sig.ra portava il figlio in vacanza prevalentemente da sola sin dalla sua Pt_2 nascita fino all'acquisto dei primi natanti, predominante passione del marito, per cui, solo da allora, ha iniziato a fare costanti vacanze estive con madre e figlio.
Teste: e residente in [...] Parte_2 Testimone_1
15) vero che essa faceva anche tre settimane di vacanze con varie barche e da ultimo con lo Yacht
Galpina e, da quando il sig. ha iniziato a dotarsi di barche e, da ultimo, appunto, lo Yacht Pt_2
Galpina, la sig.ra lo seguiva con il figlio del cui accudimento si faceva carico in via esclusiva, in tutti i periodi di vacanza al mare in barca per tutti i fine settimana e per 3-4 settimane durante l'estate; con le barche precedenti lo Yacht la moglie ed il figlio, non essendoci marinai, aiutavano nelle pulizie, allestimenti e manutenzione.
Teste: Parte_2
16) vero che la sig.ra si vestiva, perlopiù, nei cambi di stagione presso i negozi Controparte_1
di Sorelle Ramonda di Montecchio Maggiore con ogni onere sostenuto dal marito, come pure il figlio
Pt_2
Teste: residente in [...] e Testimone_1 Parte_2
17) vero che la sig.ra ha seguito il marito nell'ultimo dell'anno 2019-2020 a Dubai viaggiando con la compagna Fly in classe business e soggiorno in un hotel 5 stelle (Hotel Pulman in Dubai CP_2
Downtown).
Teste: residente in [...] e Testimone_1 Parte_2
Teste: residente in [...] Testimone_1
18) vero che dal 31.5 al 6.6.2019 i coniugi hanno fatto un viaggio a New York in classe Pt_2
business con Fly soggiornando presso il Novohotel 5 stelle e frequentando ristoranti stellati CP_2
come RI e Zuma.
In tale soggiorno hanno incontrato il figlio che si trovava e New York per studio, anche Pt_2 perché il figlio un mese prima aveva avuto un'indisposizione appena arrivato a New York ed ha seguito i genitori nei 6 giorni che sono rimasti a New York in pranzi e cene.
Teste: Parte_2
pagina 3 di 18 19) vero che il figlio soggiornava in un appartamento preso in affitto dal padre nella 52^ Strada, ivi soggiornando per tre mesi.
Teste: Parte_2
20) vero che la sig.ra con il marito ha compiuto 3 viaggi – soggiorni a Zanzibar nel 2014, CP_1
2015 e 2016 per 10 giorni, viaggiando una volta con LI in classe business e gli altri compagnia
Neos e soggiornando, la prima volta, presso l'Hotel My Blu e, nel 2015 e 2016 presso l'Hotel Gold
Zanzibar Beach 5 stelle, come da dichiarazione rilasciata da direttrice dell'Hotel e Testimone_2
dalle fatture già prodotte come documento 23 nella causa di separazione.
Testi: e di Vicenza e da sentire online Testimone_3 Testimone_4 Testimone_2
essendo residente a [...].
21) vero che il sig. , avendo interesse per i natanti, ha portato con sé alcune volte la moglie al Pt_2
Salone della Nautica di Genova, ivi trasferendosi anche con elicotteri presi a nolo con relativi costi dallo stesso sostenuti.
Teste: Parte_2
22) vero che il sig. ha portato spesso la moglie a cena in ristoranti rinomati e stellati come, Pt_2 ad esempio, a Venezia al RI Harry's Bar e a Milano, anche con il figlio all'Iyo stellato Pt_2 giapponese, al Novo, pure stellato e a Bergamo per la laurea del figlio nel ristorante tre stellato “Da
Vittorio”.
Teste: Parte_2
23) vero che la sig.ra si è sempre servita, oltre che delle boutique che si trovavano (e si CP_1
trovano) nella sede principale della di Montecchio Maggiore, servendosi per Parte_3
altri accessori di abbigliamento e vestiario in boutique a Milano, Vicenza e Venezia come IS IT,
DI, RO VI, HA, AD e utilizzando la carta di credito del marito, che le faceva CP_3
anche regali firmati.
Teste: e residente in [...]. Parte_2 Testimone_1
- Ordinare al ricorrente di depositare la denuncia di successione della madre Persona_1
deceduta a Montecchio Maggiore (VI) il 15.10.2020;
- Disporsi gli accertamenti economico-patrimoniali-finanziari a mezzo di idonea CTU, chiedendo che il CTU sia scelto tra i Presidenti degli Ordini dei Commercialisti dei Tribunali di Trento, o Padova, o
Rovigo, o Mantova, limitrofi al circondario del Tribunale di Vicenza, perchè l'enorme potenza economica del ricorrente e della sua famiglia, può avere un peso condizionante notevole per i professionisti del circondario di Vicenza”.
Conclusioni del pubblico ministero: “rigettarsi le domande in relative alle statuizioni economiche in
pagina 4 di 18 quanto il figlio risulta essere economicamente indipendente per sua stessa dichiarazione in corso di istruttoria e in quanto parte convenuta risulta avere acquisito una indipendenza e capacità economica che le permettono di conseguire mezzi idonei ad assicurare la conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1/2023 pronunciata in data 13-29.12.2022 il Tribunale di Vicenza così provvedeva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...]_1
del Grappa (VI) il 19.02.1963 e , nata a [...] il Controparte_1
17.12.1965, celebrato con rito concordatario il giorno 01.05.1991 a NA TA, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1991 Parte II Serie A Ufficio 1 n. 6;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
3. spese alla definizione del merito”.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di decidere la domanda proposta in via riconvenzionale da di ricevere dall'ex marito un assegno divorzile di Controparte_1 Parte_1
natura assistenziale e di natura compensativo-perequativa, a fronte dell'insussistenza di adeguati redditi della stessa per provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dell'elevata sperequazione reddituale tra le parti, nonché a fronte del proprio contributo prestato al ménage familiare in costanza di matrimonio, ragione per la quale avrebbe sacrificato ovvero ritardato anche il perseguimento della propria carriera professionale di medico specialista in dermatologia.
A detta domanda si opponeva strenuamente , il quale pur non celando le proprie Pt_2 disponibilità patrimoniali in quanto dedito all'attività dell'impresa di famiglia Parte_3 cui contribuiva tra l'altro principalmente la propria madre, solida imprenditrice nel Persona_2 settore dell'abbigliamento, sottolineava però, da un lato, l'altrettanto stato patrimoniale benestante dell'ex moglie, comunque libero professionista avviato alla propria attività di medico dermatologo, sicché nulla doveva esserle riconosciuto a titolo di assegno divorzile assistenziale e, dall'altro lato, che on aveva realizzato alcuna rinuncia personale di carriera per seguire con attenzione e CP_1
cura le esigenze della famiglia, posto che quest'ultima poteva contare sull'appoggio di vari collaboratori domestici oltre alla propria sorella e posto che, invece, anche grazie alle risorse della propria famiglia di origine, aveva direttamente contribuito all'affermazione professionale Pt_2
pagina 5 di 18 dell'ex moglie, incoraggiandola a proseguire gli studi, durati con la specializzazione quasi un ventennio, procurandole uno studio dove esercitare l'attività e procurandole delle collaborazioni professionali con strutture e medici di alto rilievo (tra cui Casa di Cura ER ed il prof. Per_3
.
[...]
Nel corso del processo, le parti davano atto della intervenuta economica autosufficienza del figlio
(nato il [...]), impiegato presso Procter&Gamble dall'1.9.2022 con qualifica Parte_2
full-time Europe HQ Finance Manager (cfr. note di deposito del 26.10.2022 e del 28.10.2022 e documentazione alllegata).
In sede di memoria di replica, da ultimo, dava atto del superamento della necessità di una Pt_2
decisione quanto alla domanda di allontanamento di dalla casa familiare inizialmente CP_1
proposta con il ricorso introduttivo, posto che nessuna delle parti risiedeva più nella predetta abitazione.
Sempre in sede di memoria di replica, dava atto che, nelle more del processo, il CP_1
Tribunale di Vicenza con sentenza definitiva n. 748/2025 si era pronunciato nella causa di separazione, ancora pendente in relazione alla sola richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento a favore di richiesta infine accolta dal Tribunale. CP_1
Spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. concessi alla udienza del giorno 11 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte, il Collegio si riuniva in camera di consiglio e pronunciava sentenza.
* * *
1. Alcune preliminari questioni processuali.
Sotto un profilo meramente processuale vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
E' pacifica l'intervenuta autosufficienza economica del figlio delle parti ragione Parte_2
per la quale nessuna statuizione sul punto è da ultimo richiesta al Tribunale.
Altrettanto vale per la domanda inizialmente formulata dal ricorrente al punto n. 5 delle proprie conclusioni contenute nel ricorso introduttivo, volta ad ottenere l'allontanamento della resistente dall'abitazione coniugale sita in Montecchio Maggiore, alla via Selva Balestro, avendo egli dichiarato sul punto che è mutata la situazione di fatto, posto che né né abitano più Pt_2 CP_1
presso detta residenza. La domanda è da intendersi, prima ancora che inammissibile, comunque abbandonata, sicché nulla in merito va deciso.
Va allora esaminata la domanda di cancellazione della causa dal ruolo proposta dalla difesa della resistente a ragione del fatto che il ricorrente, in sede di prosecuzione del giudizio post udienza presidenziale del 21.6.2022, non avrebbe depositato la memoria integrativa ex art. 709 co. 3 c.p.c. nei termini assegnati dal Presidente di quaranta giorni prima della data della successiva udienza del pagina 6 di 18 4.10.2022 (cfr. ordinanza del 21.6.2022), ovverossia l'avrebbe depositata tardivamente in data
19.8.2022 anziché prima, non applicando per errore al caso di specie la sospensione dei termini feriali, sospensione che invece la giurisprudenza ritiene pacificamente applicabile alle cause di diritto di famiglia.
La questione va respinta, per un plurimo ordine di ragioni.
Anzitutto, nella disciplina vigente ratione temporis (prima della riforma Cartabia), l'art. 709 c.p.c. prevedeva l'assegnazione di un termine al ricorrente per integrare il proprio ricorso introduttivo senza prevedere che il mancato rispetto di detto termine comportasse decadenza dal potere processuale di compiere atti per la parte (art. 152 c.p.c.) ovvero senza prevedere che il suo mancato rispetto comportasse la specifica sanzione della cancellazione della causa dal ruolo come vorrebbe invece la resistente.
In secondo luogo, è bene rilevare che il richiamo dell'art. 709 c.p.c. all'art. 163 c.p.c. riguarda non la sanzione della nullità degli atti processuali comminata dall'art. 164 c.p.c. bensì riguarda il mero contenuto dell'atto (memoria integrativa) in questione, che deve dunque essere delineato e corredato degli elementi previsti dall'art. 163 co. 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 integranti la causa petendi.
Infine, va comunque data applicazione nel caso di specie all'art. 156 co. 3 c.p.c., ovverossia al principio del raggiungimento dello scopo degli atti, atteso che la resistente si è comunque costituita in giudizio nel termine presidenziale assegnato del 13.9.2022, con la conseguenza che ogni vizio di nullità
è da reputarsi comunque sanato.
Da ultimo, va ritenuta superflua la richiesta avanzata dalla resistente nelle note di precisazione delle conclusioni volta ad ottenere il deposito tramite chiavetta usb degli allegati alla c.t.u. contabile espletata nel giudizio dei separazione in relazione alla reale capacità economica delle parti (RG
6690/2020 Tribunale di Vicenza) ovvero volta all'acquisizione della relativa relazione, posto che la parte ha provveduto direttamente ad allegare sia la predetta relazione contabile dell'ausiliario dott.
, sia i relativi allegati. Persona_4
2. L'assegno divorzile.
Tanto premesso in via meramente processuale, va esaminata la domanda avente ad oggetto la debenza dell'assegno divorzile a favore di CP_1
A tal riguardo, il Tribunale concorda con le conclusioni del Pubblico Ministero, sicché ritiene insussistenti i presupposti per il suo accoglimento.
Queste le ragioni.
Va anzitutto ricordato in questa sede, quali siano i presupposti che l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in funzione nomofilattica è approdata a riconoscere al fine di ottenere un assegno di tipo pagina 7 di 18 divorzile da un coniuge all'altro, presupposti che, come noto, sono del tutto differenti rispetto a quelli necessari per riconoscere l'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, fondato principalmente sulla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La decisione non può allora che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi peraltro dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
La Suprema Corte di Cassazione a tal riguardo ha così statuito: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In particolare, quanto all'assegno divorzile di natura assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha subordinato la ricorrenza dei presupposti per il medesimo alla prova circa la obiettiva insussistenza di mezzi propri che garantiscano un'esistenza dignitosa da parte del coniuge che ne fa richiesta, perché egli versa in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica dettata da cause rispetto alle quali egli è certamente incolpevole (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, n.14179: “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all"ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno”).
Quanto invece all'assegno di natura compensativo-perequativa, la giurisprudenza di legittimità oramai ampiamente consolidata ne ha subordinato il riconoscimento alla prova offerta in giudizio da parte del coniuge economicamente più debole che ne fa richiesta, da un lato, di aver effettivamente sacrificato le pagina 8 di 18 proprie prospettive lavorative reddituali in attuazione di un disegno comune di arricchimento e crescita della famiglia, e dall'altro lato, che lo squilibrio economico patrimoniale con l'altro coniuge è legato a siffatta scelta comune di ripartizione di ruoli endofamiliari in costanza di matrimonio nell'ottica di pari contribuzione al ménage familiare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025, n. 7126: “L'assegno divorzile deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”; Cass. civ., Sez. I, 16/09/2024, n. 24795: “L'assegno divorzile, oltre
a una funzione assistenziale, riveste una natura perequativa e compensativa. Per l'attribuzione dell'assegno, è necessario valutare se uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, conseguente al divorzio, sia riconducibile a scelte comuni fatte in sede di conduzione familiare. Tale verifica deve considerare il contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare e individuale, anche se non vi è stata una rinuncia esplicita a opportunità professionali”; Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell"ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il
pagina 9 di 18 conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”).
Ma vi è di più.
La giurisprudenza di legittimità a più riprese ha negato al coniuge economicamente più debole l'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa allorché in giudizio è emersa la prova che lo squilibrio reddituale tra i coniugi, pur di entità rilevante, non fosse affatto il frutto di una scelta condivisa di conduzione della vita familiare;
non solo, l'assegno è stato negato anche allorché è emersa la prova che in costanza di matrimonio il patrimonio del coniuge che fa richiesta di assegno si è formato con l'apporto dei beni dell'altro, sicché va per ciò solo riconosciuto come già compensato qualsivoglia sacrificio di aspettative professionali compiuto dal coniuge che propone la domanda (cfr.
Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019: “L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio”).
Tutto ciò premesso, calando i predetti principi al caso di specie, vanno allora svolte le seguenti considerazioni.
La valutazione sulla capacità delle parti di produrre reddito e sulle loro effettive disponibilità patrimoniali va condotta per il tramite dell'analisi dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , con relazione depositata in data 29.4.2024 nella causa di Persona_4
pagina 10 di 18 separazione personale tra le parti iscritta al n. RG 6609/2020 del Tribunale di Vicenza, giunta a decisione recentemente con la sentenza n. 748/2025 del 14.5.2025 del Tribunale di Vicenza.
Siffatta consulenza tecnica d'ufficio va certamente tenuta in debita considerazione ai fini della decisione, pur trattandosi di attività istruttoria svolta in un differente giudizio, sulla scorta del fatto che, anzitutto, le parti negli scritti conclusivi non si oppongono acché essa venga utilizzata in questo processo, anzi è parte resistente a produrla agli atti con tanto di allegati e verbali (cfr. nota di precisazione delle conclusioni della resistente del 13.5.2025), scelta in effetti condivisibile al fine di non disperdere una costosa e lunga attività tecnica già realizzata che se replicata in questo processo non avrebbe ragionevolmente portato che a risultati pressoché analoghi, non essendo censurate significative intervenute modifiche sotto il profilo patrimoniale-reddituale dalle parti.
Ad ogni modo, valga in questa sede rammentare, che non vige nell'ordinamento un principio di tassatività dei mezzi di prova ammissibili nel processo civile, con la conseguenza che pur qualificandola come prova atipica, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il Tribunale può sempre utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro procedimento, tra le stesse parti o terze parti, purché ne dia congrua motivazione (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2024, n. 15969).
Ciò posto, va ora evidenziato che l'indagine tecnico patrimoniale estimativa svolta dal dott. Per_4
è il frutto di una indagine tecnica affidabile, ricca e dettagliata, priva di vizi logici, ragione per la quale il Tribunale ritiene di darvi pieno recepimento per la decisione, anche alla luce dei risultati delle prove testimoniali assunte in corso di causa, di cui si dirà nel prosieguo, che confermano ampiamente il tenore di vita agiato e l'elevata ed autonoma capacità reddituale di entrambi i coniugi.
In buona sostanza, la situazione patrimoniale delle parti ben può essere riassunta con la seguente tabella, inserita dal consulente tecnico d'ufficio, dott. , a pag. 94 della propria relazione Per_4
peritale:
pagina 11 di 18 Ne discende dunque che, nell'insieme, vanta un patrimonio mobiliare ed Parte_1 immobiliare quantificato da ultimo, nell'anno 2022, pari ad euro 14.230.409,00 (si rinvia al cap.
7.1 della relazione peritale in questione per la singola individuazione del patrimonio diviso per poste, tra beni immobili, beni mobili registrati, preziosi ed orologi, le numerose partecipazioni societarie anche per il tramite delle società holdings di famiglia e Gefipar s.r.l. Controparte_4
ed altre società fiduciarie, rapporti bancari e prodotti finanziari e liquidità derivanti dal Fondo
Indennizzo Risparmiatori quanto alle partecipazioni in Veneto Banca S.p.A., crediti) mentre
[...] vanta un patrimonio mobiliare ed immobiliare quantificato da ultimo, nell'anno Controparte_1
2022, pari ad euro 1.018.408,00 (si rinvia al cap.
7.2 della relazione peritale in questione per la singola ripartizione del patrimonio per poste, tra beni immobili, beni mobili registrati, preziosi e orologi, prodotti finanziari e rapporti bancari con tanto di disponibilità liquide).
Sotto l'esatto profilo relativo alla capacità delle parti di produrre reddito, il dott. ha Per_4
efficacemente riassunto per ambo le parti quanto segue (cfr. tabella di pag. 95 della relazione peritale del dott. ): Per_4
A tal specifico riguardo, va precisato che svolge attività lavorativa alle dipendenze delle Pt_2
società del gruppo di famiglia (per cui pure ha svolto, per un periodo a partire dal 2026 fino al 2020, subentrando alla madre il ruolo di amministratore della società Sorelle Ramonda Persona_1 pagina 12 di 18 anche se parrebbe averle comunque versato tutti i proventi di tale incarico: cfr. doc. 9 Pt_3
ricorrente; verbali d'assemblea allegati alla memoria integrativa del ricorrente del 19.8.2022); invece è medico specializzato in dermatologia, ha conseguito il diploma di CP_1
specializzazione nel 2008, all'età di 43 anni (cfr. doc. 9 resistente).
Risulta allora che, il ricorrente produce un reddito netto che, pur in tendenza discendente nell'ultimo triennio di riferimento (ovverossia a ritroso dall'instaurazione del presente giudizio di divorzio: anni
2022, 2021 e 2020), ammonta mediamente ad euro 165.383,33 all'anno, ovverossia euro 13.781,94 al mese (per dodici mensilità) mentre la resistente produce un reddito netto che, in tendenza invece ascendente nell'ultimo triennio di riferimento, ammonta mediamente ad euro 51.452,33 all'anno, ovverossia euro 4.287,69 al mese (per dodici mensilità). Anche considerando che nell'anno 2021 e nell'anno 2022 ha beneficiato dell'assegno di mantenimento del coniuge (cfr. docc. CP_1
10.j e 10.k resistente), va comunque messo in evidenza che – al netto di tale contributo – nell'anno
2021 ella risulta aver percepito un reddito netto di euro 48.762,00 (pari ad euro 4.063,00 al mese) e nell'anno 2022 ella risulta aver percepito comunque un reddito netto di euro 35.882,00 (pari ad euro circa 3.000,00 al mese).
Seguono allora le considerazioni in appresso.
Le indagini patrimoniali eseguite e succintamente riassunte come immediatamente precede hanno messo in evidenza che le parti hanno entrambi notevoli disponibilità patrimoniali su cui poter far affidamento, ciò che nella sostanza neutralizza la deduzione svolta da in comparsa CP_1
conclusionale per cui, presto giunta l'età pensionabile di anni 60, ella perderebbe la possibilità di autosostenersi economicamente, essendole riservato un trattamento pensionistico di soli euro 277,00 circa al mese (cfr. comparsa conclusionale della resistente, p. 17).
Si intende dire, che a fronte di un patrimonio mobiliare ed immobiliare complessivamente pari ad euro
1.018.000,00 e di un reddito annuale netto (anche dell'assegno di mantenimento) di euro 35.882,00, non risulta affatto concreto il pericolo che una volta raggiunta l'età del pensionamento, CP_1
possa trovarsi improvvisamente priva di qualsivoglia mezzo per provvedere al proprio autonomo sostentamento conservando uno stile di vita del tutto dignitoso.
Nemmeno risultano provate e documentate situazioni personali peculiari o di salute gravi e tali da giustificare comunque l'attribuzione di una somma di denaro in favore di n attuazione CP_1
del principio di solidarietà direttamente derivante dall'art. 2 della Costituzione da parte del coniuge economicamente più forte.
Ne discende allora che certamente non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore in assolvimento di qualsivoglia funzione assistenziale.
pagina 13 di 18 Quanto ai requisiti dell'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa, altresì i medesimi nel caso concreto non sussistono.
L'istruttoria orale svolta in corso di causa (cfr. verbali d'udienza del 6.6.2024 e del 24.9.2024), se letta in combinato disposto con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio del dott. , dimostra Per_4
ampiamente l'infondatezza della domanda proposta.
Il testimone cugino di primo grado del ricorrente ma coetaneo del figlio Testimone_5
delle parti , ha dichiarato che entrambi (lui e venivano accompagnati a Parte_2 Pt_2
scuola (in caso di pioggia) o alle attività sportive (tennis) dall'autista della famiglia Ramonda, ovvero
; il testimone ha dichiarato che nonostante frequentasse lo stesso liceo di Persona_5 Pt_2
non ha mai visto ccompagnare a scuola il figlio, che più di frequente prendeva invece CP_1
la corriera ovvero talvolta veniva accompagnato dal padre . Al compimento dei 18 anni, Pt_2
aveva poi preso la patente ed è diventato autonomo negli spostamenti. Non solo. Il testimone Pt_2
ha dichiarato che a casa della famiglia era al servizio una domestica di Parte_4
origine asiatica più una seconda domestica di nazionalità italiana, le quali si occupavano di preparare la merenda ai ragazzi, da quando avevano 11 anni fino ai 18 anni circa. ha poi Testimone_5
ricordato che era la sorella di d occuparsi dei compiti di poiché la madre in CP_1 Pt_2
quel periodo stava ancora studiando per la facoltà di medicina. Quanto alle abitudini della famiglia d'origine del ricorrente, il testimone ha precisato che vi erano solitamente domestiche al seguito, anche durante i periodi di vacanza estivi, affinché potessero aiutare nella gestione della casa.
La seconda testimone escussa, , direttrice generale di Casa Cura ER di Vicenza, Testimone_6
ha poi altresì confermato davanti al Giudice relatore che è stato grazie al contributo ed all'intercessione della suocera, che ha ottenuto la prestigiosa collaborazione, quale Persona_1 CP_1
medico dermatologo, con il centro di Casa di Cura ER di Vicenza, presso cui ancora svolge attività con visite ambulatoriali libero professionali a pagamento.
Che la carriera professionale fosse stata aiutata ed indirizzata principalmente grazie al contributo della famiglia d'origine di è stato poi confermato anche dal terzo teste escusso, prof. Pt_2 Per_3
Egli ha chiarito di aver prima conosciuto il ricorrente negli anni 1997-1998 e poi la moglie,
[...]
odierna resistente. In detto frangente il testimone racconta con precisione ed accuratezza il momento in cui la carriera di prova di motivazione e arenata da tempo negli studi in medicina, è CP_1
stata riavviata: ha chiarito che gli aveva raccontato che alla moglie mancavano alcuni Pt_2
esami per finire la facoltà di medicina all'università e che gli aveva così chiesto di aiutarla a terminare gli studi. Sicché il prof. narra di aver prima accolto nel proprio studio per Per_3 CP_1
verificare che avesse effettivamente voglia di proseguire gli studi e poi, dopo che le si era pagina 14 di 18 sostanzialmente riaccesa la passione per il mestiere attarverso la pratica, ha confermato di averla aiutata prima a laurearsi e poi, nel 2002, a farla entrare come specializzanda allievo in dermatologia a Verona, esclusivamente grazie alle sue conoscenze. Ha dichiarato di sapere che oteva contare CP_1 sull'aiuto a casa della domestica, dunque era consapevole che ella aveva tempo per dedicarsi alla propria attività professionale senza problemi. Anche dopo la specializzazione l'aiuto fattivo dell'amico del ricorrente continua. Il prof. ha dichiarato di aver messo a disposizione di l Per_3 CP_1
proprio studio professionale a Peschiera del Garda (VR), di averla introdotta ad Arzignano nel
Poliambulatorio Centro Salute e Benessere e poi di aver contribuito affinché , per il tramite Pt_2
della madre le trovasse un locale e gli strumenti da adibire a studio privato vicino alla Persona_1
sua residenza in Montecchio Maggiore (VI). Ha dichiarato di aver anche messo a disposizione il suo studio professionale dal 2010 al 2020 circa per la signora che poteva accedervi CP_1
liberamente detenendo le chiavi che infine ha restituito.
Il quarto testimone escusso è stato il figlio delle parti . Egli ha confermato davanti Parte_2
al Giudice relatore che la madre lo accompagnava a scuola ed alle attività sportive fino alla fine delle scuole elementari, poi alle scuole medie l'accompagnamento avveniva grazie al padre, mentre al ritorno sempre provvedeva l'autista della famiglia, . Ha confermato anche che la Persona_5 madre si occupava dell'allestimento della casa familiare sita in Montecchio Maggiore (VI) alla via
Selva Balestro n. 19. Il figlio delle parti ha poi dichiarato che a partire dalle scuole medie è stato invece seguito nei compiti a casa dalla zia materna, dichiarando di essere stato seguito Testimone_1 dalla madre per i compiti e l'accompagnamento a scuola solo fino alle scuole elementari, proprio perché lei doveva studiare. In effetti, a partire dall'inizio della scuola di specializzazione in dermatologia, nel 2005, ha riferito che la madre tornava a casa alle 15-16 del Parte_2
pomeriggio, pur occupandosi di fare la spesa, e che proprio in quel frangente era la zia
[...]
principalmente a seguirlo per i compiti a scuola. Ha confermato la presenza quotidiana in Tes_1
casa della domestica, pur attribuendole i soli compiti di pulizia e lavanderia. Ha confermato che la presenza dell'aiuto domestico durante la settimana era costante, con l'eccezione del weekend;
ha chiarito che la madre lo andava a trovare all'università a Milano aiutandolo con alcune faccende domestiche. Il testimone ha poi confermato che il prof. era un amico di famiglia e che la madre Per_3
frequentava il suo studio a Peschiera del Garda. Il testimone ha anche precisato da ultimo che le collaboratrici domestiche in effetti erano due, di cui una di nome che però si occupava solo Per_6
della pulizia esterna della casa.
Il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni che precedono è stato confermato da quelle delle testimoni , sorella del ricorrente, e sorella della resistente, sentite Testimone_7 Testimone_1
pagina 15 di 18 successivamente (cfr. verbale d'udienza del 24.9.2024).
La prima teste ha confermato che l'avvio all'attività professionale di medico specialista di stato dovuto all'intervento ed aiuto della famiglia Ramonda, altresì ha confermato la CP_1
presenza in casa di due domestiche, oltre all'appoggio dell'autista di Parte_4
famiglia ; ha evidenziato che la famiglia poteva contare persino su una babysitter per Persona_5
di nome , oltre che sulle collaboratrici domestiche. Pt_2 Per_7
La seconda teste ha definitivamente confermato di aver in effetti aiutato il nipote Parte_2
con lo svolgimento dei compiti scolastici a partire dalle scuole medie, proprio perché la resistente doveva dedicarsi allo studio, che tuttavia dichiara aver ella proseguito a rilento proprio perché doveva seguire i lavori di ristrutturazione della casa familiare. Ha confermato di conoscere la babysitter
, cui la famiglia si appoggiava in caso di bisogno (cfr. verbale d'udienza del 24.9.2024). Per_7
I testimoni escussi si sono dimostrati tutti attendibili e credibili, poiché hanno reso dichiarazioni coerenti e che hanno sostanzialmente trovato reciproca conferma, sicché vanno certamente tenute in considerazione per la decisione. Va allora ritenuto provato in corso di causa, che non CP_1
ha realizzato nessun apprezzabile e concreto sacrificio personale in termini di carriera professionale al fine di provvedere invece al ménage familiare, posto che è inequivocabilmente emerso in giudizio che la solidità e l'agiatezza economica della famiglia anche grazie alle risorse Parte_4 della famiglia d'origine del ricorrente, aveva fatto sì che la resistente non avesse affatto bisogno né di procrastinare il proprio percorso di studi né di rinunciarvi, circostanza in effetti che non è accaduta, in costanza di matrimonio: la famiglia poteva in effetti contare sul fattivo supporto contemporaneo di due domestiche, presenti in casa su base pressoché quotidiana, una di origine asiatica e una di nazionalità italiana di nome poteva contare poi sulla babysitter di nome , sull'aiuto per i compiti Per_6 Per_7 offerto dalla zia e su quello dell'autista della famiglia Testimone_1 Persona_8
per gli spostamenti di a casa da scuola e alle attività sportive, fino al raggiungimento della Pt_2
sua indipendenza.
Ma vi è di più.
L'istruttoria svolta in giudizio ha evidenziato che la carriera professionale di medico dermatologo della resistente è stata avviata principalmente grazie alle risorse e conoscenze del ricorrente, che l'ha aiutata a trovare il giusto stimolo per completare il ciclo di studi all'università ed intraprendere il percorso di specializzazione, concluso all'età di 43 anni (supra), l'ha inserita in contesti lavorativi proficui e di successo, le ha procurato uno studio privato e l'attrezzatura per svolgere l'attività, richiedendo un canone di locazione minimo che, su richiesta di diminuzione della resistente, era di soli euro 200,00
(cfr. doc. 15 ricorrente).
pagina 16 di 18 In buona sostanza, la capacità reddituale che la resistente è stata in grado di mettere a frutto nel tempo è dovuta senz'altro all'aiuto ed alle risorse del ricorrente e della sua famiglia d'origine.
Tale circostanza consente allora di ritenere che, quand'anche dovesse reputarsi che CP_1
abbia effettivamente operato dei sacrifici personali per prendersi cura della famiglia, pur complessivamente da reputarsi irrilevanti nell'arco di un matrimonio durato oltre un ventennio, trattandosi di seguire le opere d'arredamento e di ristrutturazione della casa familiare e di occuparsi di coaudiuvare il figlio quando era ancora minorenne per l'accompagnamento a scuola e lo svolgimento dei compiti alle scuole elementari, come dichiarato dai testimoni e Parte_2 [...]
detti sacrifici sono certamente già stati già ampiamente ricompensati sotto il profilo Tes_1
economico dall'aiuto e dalle risorse che il ricorrente ha dispiegato nel tempo per far sì che potesse laurearsi alla facoltà di medicina e specializzarsi come medico dermatologo, CP_1
con conseguente pari soddisfazione anche della funzione perequativa sottesa all'assegno richiesto.
Ritiene in effetti il Tribunale che la resistente non possa vedersi riconoscere un assegno divorzile con funzione compensativa – perequativa, non avendo provato né di aver contribuito alla costituzione od arricchimento del patrimonio del coniuge, né di aver rinunciato alle proprie ambizioni professionali o limitato le proprie potenzialità di progressione lavorativa per agevolare l'attività e la carriera del marito
, dedicato alle numerose redditizie attività del gruppo societario di famiglia, essendo Pt_2
invece emerso, al contrario, che la scelta condivisa dei coniugi che roseguisse gli studi CP_1
e diventasse un professionista affermato abbia certamente migliorato, e non penalizzato, le sue chances lavorative, garantendole piena autosufficienza economica per il futuro.
La domanda di olta ad ottenere un assegno divorzile va allora in conclusione respinta. CP_1
3. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della resistente, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa indeterminabile a complessità bassa, importi medi per tutte le fasi del giudizio, non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. RESPINGE la domanda di assegno divorzile proposta da nei confronti Controparte_1
di . Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro Pt_1
125,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa come per legge.
pagina 17 di 18 3. SI COMUNICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il GIUDICE EST.
Dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott. Elena Sollazzo
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena SOLLAZZO Presidente dott.ssa Biancamaria BIONDO Giudice dott.ssa Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1556/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIONFETTI Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. MANTOVANI FABIO elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARLI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA e dell'avv. CORVO MARIA FRANCESCA elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente:
“La difesa del ricorrente intende precisare che, rispetto ai provvedimenti provvisori emessi a seguito dell'udienza presidenziale, alcune circostanze sono mutate. In primis è intervenuta l'autonomia economica del figlio e quindi nulla è più dovuto a titolo di mantenimento ordinario Parte_2
pagina 1 di 18 e straordinario.
Inoltre, in merito al mantenimento della sig.ra già dall'inizio del presente procedimento vi CP_1
è stato un aumento del reddito tale da poter serenamente affermare che la sig.ra sia in CP_1 grado di sostentarsi da sola. Se analizziamo i redditi della sig.ra dall'epoca della sentenza CP_1
di separazione parziale (ad oggi ancora non vi è stata la sentenza definitiva del procedimento) sino ad oggi, si nota come lo stesso sia aumentato di anno in anno. Tutto ciò è documentato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla sig.ra CP_1
Pertanto, vista la capacità reddituale della sig.ra riportandosi alle conclusioni rassegnate CP_1 nell'atto introduttivo, la presente difesa insiste affinché i coniugi provvedano autonomamente al proprio mantenimento”.
Conclusioni di parte resistente:
“In via preliminare:
1) Dichiararsi priva di giuridico effetto la “Memoria integrativa…” depositata dalla difesa del ricorrente oltre il termine concesso dal Presidente e, conseguentemente, avendo tale atto il valore che si attribuisce all'atto introduttivo del giudizio ex art. 163 c.p.c., come precisato in precedenza alle pagine 2 e 3 in base alla giurisprudenza conforme, cancellarsi dal ruolo la causa de quo;
Nel merito in caso di diverso avviso del Tribunale, contrariis reiectis:
2) Dichiararsi inammissibile la domanda di cui alla conclusione del ricorso introduttivo n. 5;
3) Disporsi che il sig. corrisponda alla moglie un assegno divorzile, sia a titolo Parte_1
assistenziale, che perequativo– compensativo, in via provvisoria ed urgente, nell'importo di Euro
4.000,00 come già liquidato in sede di separazione e confermato in sede presidenziale con riserva della resistente, una volta svolti gli accertamenti economico – patrimoniali – finanziari attraverso idonea CTU, di chiedere la liquidazione di un assegno di Euro 7.000,00, assegni che, comunque, il sig.
potrà detrarre per il 45% in base all'art. 10 n. 1 lettera C del TUIR e su cui la Parte_1
resistente dovrà corrispondere le imposte secondo la stessa legge;
4) Con vittoria di spese e onorari.
In via istruttoria:
- Si reiterano le seguenti richieste:
Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
10) vero che la sig.ra ha finito il corso di specializzazione in dermatologia nel Controparte_1
novembre 2008.
12) vero che il padre ha sempre sostenuto personalmente ogni spesa per l'affitto dell'appartamento a
Milano (Euro 1.400,00 al mese), per fornire il figlio di ogni somma necessaria per condurre la propria
pagina 2 di 18 esistenza a Milano, fermo restando che, comunque, il figlio tornava tendenzialmente i fine settimana a
Montecchio e la madre si faceva carico di provvedere ad ogni sua necessità e accudimento del vestiario, etc. perché il figlio mantenesse a Milano una vita appropriata.
Teste: Parte_2
13) vero che, oltre ad accudire e a farsi carico di tutta la vita familiare la convenuta seguiva anche il marito nei vari viaggi di piacere e nelle vacanze estive e invernali.
14) vero che la sig.ra portava il figlio in vacanza prevalentemente da sola sin dalla sua Pt_2 nascita fino all'acquisto dei primi natanti, predominante passione del marito, per cui, solo da allora, ha iniziato a fare costanti vacanze estive con madre e figlio.
Teste: e residente in [...] Parte_2 Testimone_1
15) vero che essa faceva anche tre settimane di vacanze con varie barche e da ultimo con lo Yacht
Galpina e, da quando il sig. ha iniziato a dotarsi di barche e, da ultimo, appunto, lo Yacht Pt_2
Galpina, la sig.ra lo seguiva con il figlio del cui accudimento si faceva carico in via esclusiva, in tutti i periodi di vacanza al mare in barca per tutti i fine settimana e per 3-4 settimane durante l'estate; con le barche precedenti lo Yacht la moglie ed il figlio, non essendoci marinai, aiutavano nelle pulizie, allestimenti e manutenzione.
Teste: Parte_2
16) vero che la sig.ra si vestiva, perlopiù, nei cambi di stagione presso i negozi Controparte_1
di Sorelle Ramonda di Montecchio Maggiore con ogni onere sostenuto dal marito, come pure il figlio
Pt_2
Teste: residente in [...] e Testimone_1 Parte_2
17) vero che la sig.ra ha seguito il marito nell'ultimo dell'anno 2019-2020 a Dubai viaggiando con la compagna Fly in classe business e soggiorno in un hotel 5 stelle (Hotel Pulman in Dubai CP_2
Downtown).
Teste: residente in [...] e Testimone_1 Parte_2
Teste: residente in [...] Testimone_1
18) vero che dal 31.5 al 6.6.2019 i coniugi hanno fatto un viaggio a New York in classe Pt_2
business con Fly soggiornando presso il Novohotel 5 stelle e frequentando ristoranti stellati CP_2
come RI e Zuma.
In tale soggiorno hanno incontrato il figlio che si trovava e New York per studio, anche Pt_2 perché il figlio un mese prima aveva avuto un'indisposizione appena arrivato a New York ed ha seguito i genitori nei 6 giorni che sono rimasti a New York in pranzi e cene.
Teste: Parte_2
pagina 3 di 18 19) vero che il figlio soggiornava in un appartamento preso in affitto dal padre nella 52^ Strada, ivi soggiornando per tre mesi.
Teste: Parte_2
20) vero che la sig.ra con il marito ha compiuto 3 viaggi – soggiorni a Zanzibar nel 2014, CP_1
2015 e 2016 per 10 giorni, viaggiando una volta con LI in classe business e gli altri compagnia
Neos e soggiornando, la prima volta, presso l'Hotel My Blu e, nel 2015 e 2016 presso l'Hotel Gold
Zanzibar Beach 5 stelle, come da dichiarazione rilasciata da direttrice dell'Hotel e Testimone_2
dalle fatture già prodotte come documento 23 nella causa di separazione.
Testi: e di Vicenza e da sentire online Testimone_3 Testimone_4 Testimone_2
essendo residente a [...].
21) vero che il sig. , avendo interesse per i natanti, ha portato con sé alcune volte la moglie al Pt_2
Salone della Nautica di Genova, ivi trasferendosi anche con elicotteri presi a nolo con relativi costi dallo stesso sostenuti.
Teste: Parte_2
22) vero che il sig. ha portato spesso la moglie a cena in ristoranti rinomati e stellati come, Pt_2 ad esempio, a Venezia al RI Harry's Bar e a Milano, anche con il figlio all'Iyo stellato Pt_2 giapponese, al Novo, pure stellato e a Bergamo per la laurea del figlio nel ristorante tre stellato “Da
Vittorio”.
Teste: Parte_2
23) vero che la sig.ra si è sempre servita, oltre che delle boutique che si trovavano (e si CP_1
trovano) nella sede principale della di Montecchio Maggiore, servendosi per Parte_3
altri accessori di abbigliamento e vestiario in boutique a Milano, Vicenza e Venezia come IS IT,
DI, RO VI, HA, AD e utilizzando la carta di credito del marito, che le faceva CP_3
anche regali firmati.
Teste: e residente in [...]. Parte_2 Testimone_1
- Ordinare al ricorrente di depositare la denuncia di successione della madre Persona_1
deceduta a Montecchio Maggiore (VI) il 15.10.2020;
- Disporsi gli accertamenti economico-patrimoniali-finanziari a mezzo di idonea CTU, chiedendo che il CTU sia scelto tra i Presidenti degli Ordini dei Commercialisti dei Tribunali di Trento, o Padova, o
Rovigo, o Mantova, limitrofi al circondario del Tribunale di Vicenza, perchè l'enorme potenza economica del ricorrente e della sua famiglia, può avere un peso condizionante notevole per i professionisti del circondario di Vicenza”.
Conclusioni del pubblico ministero: “rigettarsi le domande in relative alle statuizioni economiche in
pagina 4 di 18 quanto il figlio risulta essere economicamente indipendente per sua stessa dichiarazione in corso di istruttoria e in quanto parte convenuta risulta avere acquisito una indipendenza e capacità economica che le permettono di conseguire mezzi idonei ad assicurare la conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con sentenza non definitiva n. 1/2023 pronunciata in data 13-29.12.2022 il Tribunale di Vicenza così provvedeva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...]_1
del Grappa (VI) il 19.02.1963 e , nata a [...] il Controparte_1
17.12.1965, celebrato con rito concordatario il giorno 01.05.1991 a NA TA, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1991 Parte II Serie A Ufficio 1 n. 6;
2. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
3. spese alla definizione del merito”.
La causa veniva rimessa sul ruolo al fine di decidere la domanda proposta in via riconvenzionale da di ricevere dall'ex marito un assegno divorzile di Controparte_1 Parte_1
natura assistenziale e di natura compensativo-perequativa, a fronte dell'insussistenza di adeguati redditi della stessa per provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto dell'elevata sperequazione reddituale tra le parti, nonché a fronte del proprio contributo prestato al ménage familiare in costanza di matrimonio, ragione per la quale avrebbe sacrificato ovvero ritardato anche il perseguimento della propria carriera professionale di medico specialista in dermatologia.
A detta domanda si opponeva strenuamente , il quale pur non celando le proprie Pt_2 disponibilità patrimoniali in quanto dedito all'attività dell'impresa di famiglia Parte_3 cui contribuiva tra l'altro principalmente la propria madre, solida imprenditrice nel Persona_2 settore dell'abbigliamento, sottolineava però, da un lato, l'altrettanto stato patrimoniale benestante dell'ex moglie, comunque libero professionista avviato alla propria attività di medico dermatologo, sicché nulla doveva esserle riconosciuto a titolo di assegno divorzile assistenziale e, dall'altro lato, che on aveva realizzato alcuna rinuncia personale di carriera per seguire con attenzione e CP_1
cura le esigenze della famiglia, posto che quest'ultima poteva contare sull'appoggio di vari collaboratori domestici oltre alla propria sorella e posto che, invece, anche grazie alle risorse della propria famiglia di origine, aveva direttamente contribuito all'affermazione professionale Pt_2
pagina 5 di 18 dell'ex moglie, incoraggiandola a proseguire gli studi, durati con la specializzazione quasi un ventennio, procurandole uno studio dove esercitare l'attività e procurandole delle collaborazioni professionali con strutture e medici di alto rilievo (tra cui Casa di Cura ER ed il prof. Per_3
.
[...]
Nel corso del processo, le parti davano atto della intervenuta economica autosufficienza del figlio
(nato il [...]), impiegato presso Procter&Gamble dall'1.9.2022 con qualifica Parte_2
full-time Europe HQ Finance Manager (cfr. note di deposito del 26.10.2022 e del 28.10.2022 e documentazione alllegata).
In sede di memoria di replica, da ultimo, dava atto del superamento della necessità di una Pt_2
decisione quanto alla domanda di allontanamento di dalla casa familiare inizialmente CP_1
proposta con il ricorso introduttivo, posto che nessuna delle parti risiedeva più nella predetta abitazione.
Sempre in sede di memoria di replica, dava atto che, nelle more del processo, il CP_1
Tribunale di Vicenza con sentenza definitiva n. 748/2025 si era pronunciato nella causa di separazione, ancora pendente in relazione alla sola richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento a favore di richiesta infine accolta dal Tribunale. CP_1
Spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. concessi alla udienza del giorno 11 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte, il Collegio si riuniva in camera di consiglio e pronunciava sentenza.
* * *
1. Alcune preliminari questioni processuali.
Sotto un profilo meramente processuale vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
E' pacifica l'intervenuta autosufficienza economica del figlio delle parti ragione Parte_2
per la quale nessuna statuizione sul punto è da ultimo richiesta al Tribunale.
Altrettanto vale per la domanda inizialmente formulata dal ricorrente al punto n. 5 delle proprie conclusioni contenute nel ricorso introduttivo, volta ad ottenere l'allontanamento della resistente dall'abitazione coniugale sita in Montecchio Maggiore, alla via Selva Balestro, avendo egli dichiarato sul punto che è mutata la situazione di fatto, posto che né né abitano più Pt_2 CP_1
presso detta residenza. La domanda è da intendersi, prima ancora che inammissibile, comunque abbandonata, sicché nulla in merito va deciso.
Va allora esaminata la domanda di cancellazione della causa dal ruolo proposta dalla difesa della resistente a ragione del fatto che il ricorrente, in sede di prosecuzione del giudizio post udienza presidenziale del 21.6.2022, non avrebbe depositato la memoria integrativa ex art. 709 co. 3 c.p.c. nei termini assegnati dal Presidente di quaranta giorni prima della data della successiva udienza del pagina 6 di 18 4.10.2022 (cfr. ordinanza del 21.6.2022), ovverossia l'avrebbe depositata tardivamente in data
19.8.2022 anziché prima, non applicando per errore al caso di specie la sospensione dei termini feriali, sospensione che invece la giurisprudenza ritiene pacificamente applicabile alle cause di diritto di famiglia.
La questione va respinta, per un plurimo ordine di ragioni.
Anzitutto, nella disciplina vigente ratione temporis (prima della riforma Cartabia), l'art. 709 c.p.c. prevedeva l'assegnazione di un termine al ricorrente per integrare il proprio ricorso introduttivo senza prevedere che il mancato rispetto di detto termine comportasse decadenza dal potere processuale di compiere atti per la parte (art. 152 c.p.c.) ovvero senza prevedere che il suo mancato rispetto comportasse la specifica sanzione della cancellazione della causa dal ruolo come vorrebbe invece la resistente.
In secondo luogo, è bene rilevare che il richiamo dell'art. 709 c.p.c. all'art. 163 c.p.c. riguarda non la sanzione della nullità degli atti processuali comminata dall'art. 164 c.p.c. bensì riguarda il mero contenuto dell'atto (memoria integrativa) in questione, che deve dunque essere delineato e corredato degli elementi previsti dall'art. 163 co. 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 integranti la causa petendi.
Infine, va comunque data applicazione nel caso di specie all'art. 156 co. 3 c.p.c., ovverossia al principio del raggiungimento dello scopo degli atti, atteso che la resistente si è comunque costituita in giudizio nel termine presidenziale assegnato del 13.9.2022, con la conseguenza che ogni vizio di nullità
è da reputarsi comunque sanato.
Da ultimo, va ritenuta superflua la richiesta avanzata dalla resistente nelle note di precisazione delle conclusioni volta ad ottenere il deposito tramite chiavetta usb degli allegati alla c.t.u. contabile espletata nel giudizio dei separazione in relazione alla reale capacità economica delle parti (RG
6690/2020 Tribunale di Vicenza) ovvero volta all'acquisizione della relativa relazione, posto che la parte ha provveduto direttamente ad allegare sia la predetta relazione contabile dell'ausiliario dott.
, sia i relativi allegati. Persona_4
2. L'assegno divorzile.
Tanto premesso in via meramente processuale, va esaminata la domanda avente ad oggetto la debenza dell'assegno divorzile a favore di CP_1
A tal riguardo, il Tribunale concorda con le conclusioni del Pubblico Ministero, sicché ritiene insussistenti i presupposti per il suo accoglimento.
Queste le ragioni.
Va anzitutto ricordato in questa sede, quali siano i presupposti che l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in funzione nomofilattica è approdata a riconoscere al fine di ottenere un assegno di tipo pagina 7 di 18 divorzile da un coniuge all'altro, presupposti che, come noto, sono del tutto differenti rispetto a quelli necessari per riconoscere l'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale, fondato principalmente sulla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La decisione non può allora che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n.
18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi peraltro dalla precedente sentenza n. 11504/2017, già recepita da questo Tribunale.
La Suprema Corte di Cassazione a tal riguardo ha così statuito: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
In particolare, quanto all'assegno divorzile di natura assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha subordinato la ricorrenza dei presupposti per il medesimo alla prova circa la obiettiva insussistenza di mezzi propri che garantiscano un'esistenza dignitosa da parte del coniuge che ne fa richiesta, perché egli versa in una situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica dettata da cause rispetto alle quali egli è certamente incolpevole (cfr. Cassazione civile sez. I, 21/05/2024, n.14179: “La funzione assistenziale dell'assegno divorzile può invero assumere rilevanza preponderante in taluni casi, ma sempre a condizione che la mancanza di mezzi sia dovuta a ragioni oggettive. In tal senso, si è già affermato che può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all"ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, in caso di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità . Di contro la differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno”).
Quanto invece all'assegno di natura compensativo-perequativa, la giurisprudenza di legittimità oramai ampiamente consolidata ne ha subordinato il riconoscimento alla prova offerta in giudizio da parte del coniuge economicamente più debole che ne fa richiesta, da un lato, di aver effettivamente sacrificato le pagina 8 di 18 proprie prospettive lavorative reddituali in attuazione di un disegno comune di arricchimento e crescita della famiglia, e dall'altro lato, che lo squilibrio economico patrimoniale con l'altro coniuge è legato a siffatta scelta comune di ripartizione di ruoli endofamiliari in costanza di matrimonio nell'ottica di pari contribuzione al ménage familiare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025, n. 7126: “L'assegno divorzile deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”; Cass. civ., Sez. I, 16/09/2024, n. 24795: “L'assegno divorzile, oltre
a una funzione assistenziale, riveste una natura perequativa e compensativa. Per l'attribuzione dell'assegno, è necessario valutare se uno squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi, conseguente al divorzio, sia riconducibile a scelte comuni fatte in sede di conduzione familiare. Tale verifica deve considerare il contributo personale ed economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio familiare e individuale, anche se non vi è stata una rinuncia esplicita a opportunità professionali”; Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23323: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell"ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, prima parte, legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà,
e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il
pagina 9 di 18 conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In quest'ottica, l'assegno deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali per contribuire ai bisogni dell'altro coniuge o della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”).
Ma vi è di più.
La giurisprudenza di legittimità a più riprese ha negato al coniuge economicamente più debole l'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa allorché in giudizio è emersa la prova che lo squilibrio reddituale tra i coniugi, pur di entità rilevante, non fosse affatto il frutto di una scelta condivisa di conduzione della vita familiare;
non solo, l'assegno è stato negato anche allorché è emersa la prova che in costanza di matrimonio il patrimonio del coniuge che fa richiesta di assegno si è formato con l'apporto dei beni dell'altro, sicché va per ciò solo riconosciuto come già compensato qualsivoglia sacrificio di aspettative professionali compiuto dal coniuge che propone la domanda (cfr.
Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019: “L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio”).
Tutto ciò premesso, calando i predetti principi al caso di specie, vanno allora svolte le seguenti considerazioni.
La valutazione sulla capacità delle parti di produrre reddito e sulle loro effettive disponibilità patrimoniali va condotta per il tramite dell'analisi dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , con relazione depositata in data 29.4.2024 nella causa di Persona_4
pagina 10 di 18 separazione personale tra le parti iscritta al n. RG 6609/2020 del Tribunale di Vicenza, giunta a decisione recentemente con la sentenza n. 748/2025 del 14.5.2025 del Tribunale di Vicenza.
Siffatta consulenza tecnica d'ufficio va certamente tenuta in debita considerazione ai fini della decisione, pur trattandosi di attività istruttoria svolta in un differente giudizio, sulla scorta del fatto che, anzitutto, le parti negli scritti conclusivi non si oppongono acché essa venga utilizzata in questo processo, anzi è parte resistente a produrla agli atti con tanto di allegati e verbali (cfr. nota di precisazione delle conclusioni della resistente del 13.5.2025), scelta in effetti condivisibile al fine di non disperdere una costosa e lunga attività tecnica già realizzata che se replicata in questo processo non avrebbe ragionevolmente portato che a risultati pressoché analoghi, non essendo censurate significative intervenute modifiche sotto il profilo patrimoniale-reddituale dalle parti.
Ad ogni modo, valga in questa sede rammentare, che non vige nell'ordinamento un principio di tassatività dei mezzi di prova ammissibili nel processo civile, con la conseguenza che pur qualificandola come prova atipica, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il Tribunale può sempre utilizzare la consulenza tecnica d'ufficio svolta in altro procedimento, tra le stesse parti o terze parti, purché ne dia congrua motivazione (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2024, n. 15969).
Ciò posto, va ora evidenziato che l'indagine tecnico patrimoniale estimativa svolta dal dott. Per_4
è il frutto di una indagine tecnica affidabile, ricca e dettagliata, priva di vizi logici, ragione per la quale il Tribunale ritiene di darvi pieno recepimento per la decisione, anche alla luce dei risultati delle prove testimoniali assunte in corso di causa, di cui si dirà nel prosieguo, che confermano ampiamente il tenore di vita agiato e l'elevata ed autonoma capacità reddituale di entrambi i coniugi.
In buona sostanza, la situazione patrimoniale delle parti ben può essere riassunta con la seguente tabella, inserita dal consulente tecnico d'ufficio, dott. , a pag. 94 della propria relazione Per_4
peritale:
pagina 11 di 18 Ne discende dunque che, nell'insieme, vanta un patrimonio mobiliare ed Parte_1 immobiliare quantificato da ultimo, nell'anno 2022, pari ad euro 14.230.409,00 (si rinvia al cap.
7.1 della relazione peritale in questione per la singola individuazione del patrimonio diviso per poste, tra beni immobili, beni mobili registrati, preziosi ed orologi, le numerose partecipazioni societarie anche per il tramite delle società holdings di famiglia e Gefipar s.r.l. Controparte_4
ed altre società fiduciarie, rapporti bancari e prodotti finanziari e liquidità derivanti dal Fondo
Indennizzo Risparmiatori quanto alle partecipazioni in Veneto Banca S.p.A., crediti) mentre
[...] vanta un patrimonio mobiliare ed immobiliare quantificato da ultimo, nell'anno Controparte_1
2022, pari ad euro 1.018.408,00 (si rinvia al cap.
7.2 della relazione peritale in questione per la singola ripartizione del patrimonio per poste, tra beni immobili, beni mobili registrati, preziosi e orologi, prodotti finanziari e rapporti bancari con tanto di disponibilità liquide).
Sotto l'esatto profilo relativo alla capacità delle parti di produrre reddito, il dott. ha Per_4
efficacemente riassunto per ambo le parti quanto segue (cfr. tabella di pag. 95 della relazione peritale del dott. ): Per_4
A tal specifico riguardo, va precisato che svolge attività lavorativa alle dipendenze delle Pt_2
società del gruppo di famiglia (per cui pure ha svolto, per un periodo a partire dal 2026 fino al 2020, subentrando alla madre il ruolo di amministratore della società Sorelle Ramonda Persona_1 pagina 12 di 18 anche se parrebbe averle comunque versato tutti i proventi di tale incarico: cfr. doc. 9 Pt_3
ricorrente; verbali d'assemblea allegati alla memoria integrativa del ricorrente del 19.8.2022); invece è medico specializzato in dermatologia, ha conseguito il diploma di CP_1
specializzazione nel 2008, all'età di 43 anni (cfr. doc. 9 resistente).
Risulta allora che, il ricorrente produce un reddito netto che, pur in tendenza discendente nell'ultimo triennio di riferimento (ovverossia a ritroso dall'instaurazione del presente giudizio di divorzio: anni
2022, 2021 e 2020), ammonta mediamente ad euro 165.383,33 all'anno, ovverossia euro 13.781,94 al mese (per dodici mensilità) mentre la resistente produce un reddito netto che, in tendenza invece ascendente nell'ultimo triennio di riferimento, ammonta mediamente ad euro 51.452,33 all'anno, ovverossia euro 4.287,69 al mese (per dodici mensilità). Anche considerando che nell'anno 2021 e nell'anno 2022 ha beneficiato dell'assegno di mantenimento del coniuge (cfr. docc. CP_1
10.j e 10.k resistente), va comunque messo in evidenza che – al netto di tale contributo – nell'anno
2021 ella risulta aver percepito un reddito netto di euro 48.762,00 (pari ad euro 4.063,00 al mese) e nell'anno 2022 ella risulta aver percepito comunque un reddito netto di euro 35.882,00 (pari ad euro circa 3.000,00 al mese).
Seguono allora le considerazioni in appresso.
Le indagini patrimoniali eseguite e succintamente riassunte come immediatamente precede hanno messo in evidenza che le parti hanno entrambi notevoli disponibilità patrimoniali su cui poter far affidamento, ciò che nella sostanza neutralizza la deduzione svolta da in comparsa CP_1
conclusionale per cui, presto giunta l'età pensionabile di anni 60, ella perderebbe la possibilità di autosostenersi economicamente, essendole riservato un trattamento pensionistico di soli euro 277,00 circa al mese (cfr. comparsa conclusionale della resistente, p. 17).
Si intende dire, che a fronte di un patrimonio mobiliare ed immobiliare complessivamente pari ad euro
1.018.000,00 e di un reddito annuale netto (anche dell'assegno di mantenimento) di euro 35.882,00, non risulta affatto concreto il pericolo che una volta raggiunta l'età del pensionamento, CP_1
possa trovarsi improvvisamente priva di qualsivoglia mezzo per provvedere al proprio autonomo sostentamento conservando uno stile di vita del tutto dignitoso.
Nemmeno risultano provate e documentate situazioni personali peculiari o di salute gravi e tali da giustificare comunque l'attribuzione di una somma di denaro in favore di n attuazione CP_1
del principio di solidarietà direttamente derivante dall'art. 2 della Costituzione da parte del coniuge economicamente più forte.
Ne discende allora che certamente non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore in assolvimento di qualsivoglia funzione assistenziale.
pagina 13 di 18 Quanto ai requisiti dell'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa, altresì i medesimi nel caso concreto non sussistono.
L'istruttoria orale svolta in corso di causa (cfr. verbali d'udienza del 6.6.2024 e del 24.9.2024), se letta in combinato disposto con i risultati della consulenza tecnica d'ufficio del dott. , dimostra Per_4
ampiamente l'infondatezza della domanda proposta.
Il testimone cugino di primo grado del ricorrente ma coetaneo del figlio Testimone_5
delle parti , ha dichiarato che entrambi (lui e venivano accompagnati a Parte_2 Pt_2
scuola (in caso di pioggia) o alle attività sportive (tennis) dall'autista della famiglia Ramonda, ovvero
; il testimone ha dichiarato che nonostante frequentasse lo stesso liceo di Persona_5 Pt_2
non ha mai visto ccompagnare a scuola il figlio, che più di frequente prendeva invece CP_1
la corriera ovvero talvolta veniva accompagnato dal padre . Al compimento dei 18 anni, Pt_2
aveva poi preso la patente ed è diventato autonomo negli spostamenti. Non solo. Il testimone Pt_2
ha dichiarato che a casa della famiglia era al servizio una domestica di Parte_4
origine asiatica più una seconda domestica di nazionalità italiana, le quali si occupavano di preparare la merenda ai ragazzi, da quando avevano 11 anni fino ai 18 anni circa. ha poi Testimone_5
ricordato che era la sorella di d occuparsi dei compiti di poiché la madre in CP_1 Pt_2
quel periodo stava ancora studiando per la facoltà di medicina. Quanto alle abitudini della famiglia d'origine del ricorrente, il testimone ha precisato che vi erano solitamente domestiche al seguito, anche durante i periodi di vacanza estivi, affinché potessero aiutare nella gestione della casa.
La seconda testimone escussa, , direttrice generale di Casa Cura ER di Vicenza, Testimone_6
ha poi altresì confermato davanti al Giudice relatore che è stato grazie al contributo ed all'intercessione della suocera, che ha ottenuto la prestigiosa collaborazione, quale Persona_1 CP_1
medico dermatologo, con il centro di Casa di Cura ER di Vicenza, presso cui ancora svolge attività con visite ambulatoriali libero professionali a pagamento.
Che la carriera professionale fosse stata aiutata ed indirizzata principalmente grazie al contributo della famiglia d'origine di è stato poi confermato anche dal terzo teste escusso, prof. Pt_2 Per_3
Egli ha chiarito di aver prima conosciuto il ricorrente negli anni 1997-1998 e poi la moglie,
[...]
odierna resistente. In detto frangente il testimone racconta con precisione ed accuratezza il momento in cui la carriera di prova di motivazione e arenata da tempo negli studi in medicina, è CP_1
stata riavviata: ha chiarito che gli aveva raccontato che alla moglie mancavano alcuni Pt_2
esami per finire la facoltà di medicina all'università e che gli aveva così chiesto di aiutarla a terminare gli studi. Sicché il prof. narra di aver prima accolto nel proprio studio per Per_3 CP_1
verificare che avesse effettivamente voglia di proseguire gli studi e poi, dopo che le si era pagina 14 di 18 sostanzialmente riaccesa la passione per il mestiere attarverso la pratica, ha confermato di averla aiutata prima a laurearsi e poi, nel 2002, a farla entrare come specializzanda allievo in dermatologia a Verona, esclusivamente grazie alle sue conoscenze. Ha dichiarato di sapere che oteva contare CP_1 sull'aiuto a casa della domestica, dunque era consapevole che ella aveva tempo per dedicarsi alla propria attività professionale senza problemi. Anche dopo la specializzazione l'aiuto fattivo dell'amico del ricorrente continua. Il prof. ha dichiarato di aver messo a disposizione di l Per_3 CP_1
proprio studio professionale a Peschiera del Garda (VR), di averla introdotta ad Arzignano nel
Poliambulatorio Centro Salute e Benessere e poi di aver contribuito affinché , per il tramite Pt_2
della madre le trovasse un locale e gli strumenti da adibire a studio privato vicino alla Persona_1
sua residenza in Montecchio Maggiore (VI). Ha dichiarato di aver anche messo a disposizione il suo studio professionale dal 2010 al 2020 circa per la signora che poteva accedervi CP_1
liberamente detenendo le chiavi che infine ha restituito.
Il quarto testimone escusso è stato il figlio delle parti . Egli ha confermato davanti Parte_2
al Giudice relatore che la madre lo accompagnava a scuola ed alle attività sportive fino alla fine delle scuole elementari, poi alle scuole medie l'accompagnamento avveniva grazie al padre, mentre al ritorno sempre provvedeva l'autista della famiglia, . Ha confermato anche che la Persona_5 madre si occupava dell'allestimento della casa familiare sita in Montecchio Maggiore (VI) alla via
Selva Balestro n. 19. Il figlio delle parti ha poi dichiarato che a partire dalle scuole medie è stato invece seguito nei compiti a casa dalla zia materna, dichiarando di essere stato seguito Testimone_1 dalla madre per i compiti e l'accompagnamento a scuola solo fino alle scuole elementari, proprio perché lei doveva studiare. In effetti, a partire dall'inizio della scuola di specializzazione in dermatologia, nel 2005, ha riferito che la madre tornava a casa alle 15-16 del Parte_2
pomeriggio, pur occupandosi di fare la spesa, e che proprio in quel frangente era la zia
[...]
principalmente a seguirlo per i compiti a scuola. Ha confermato la presenza quotidiana in Tes_1
casa della domestica, pur attribuendole i soli compiti di pulizia e lavanderia. Ha confermato che la presenza dell'aiuto domestico durante la settimana era costante, con l'eccezione del weekend;
ha chiarito che la madre lo andava a trovare all'università a Milano aiutandolo con alcune faccende domestiche. Il testimone ha poi confermato che il prof. era un amico di famiglia e che la madre Per_3
frequentava il suo studio a Peschiera del Garda. Il testimone ha anche precisato da ultimo che le collaboratrici domestiche in effetti erano due, di cui una di nome che però si occupava solo Per_6
della pulizia esterna della casa.
Il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni che precedono è stato confermato da quelle delle testimoni , sorella del ricorrente, e sorella della resistente, sentite Testimone_7 Testimone_1
pagina 15 di 18 successivamente (cfr. verbale d'udienza del 24.9.2024).
La prima teste ha confermato che l'avvio all'attività professionale di medico specialista di stato dovuto all'intervento ed aiuto della famiglia Ramonda, altresì ha confermato la CP_1
presenza in casa di due domestiche, oltre all'appoggio dell'autista di Parte_4
famiglia ; ha evidenziato che la famiglia poteva contare persino su una babysitter per Persona_5
di nome , oltre che sulle collaboratrici domestiche. Pt_2 Per_7
La seconda teste ha definitivamente confermato di aver in effetti aiutato il nipote Parte_2
con lo svolgimento dei compiti scolastici a partire dalle scuole medie, proprio perché la resistente doveva dedicarsi allo studio, che tuttavia dichiara aver ella proseguito a rilento proprio perché doveva seguire i lavori di ristrutturazione della casa familiare. Ha confermato di conoscere la babysitter
, cui la famiglia si appoggiava in caso di bisogno (cfr. verbale d'udienza del 24.9.2024). Per_7
I testimoni escussi si sono dimostrati tutti attendibili e credibili, poiché hanno reso dichiarazioni coerenti e che hanno sostanzialmente trovato reciproca conferma, sicché vanno certamente tenute in considerazione per la decisione. Va allora ritenuto provato in corso di causa, che non CP_1
ha realizzato nessun apprezzabile e concreto sacrificio personale in termini di carriera professionale al fine di provvedere invece al ménage familiare, posto che è inequivocabilmente emerso in giudizio che la solidità e l'agiatezza economica della famiglia anche grazie alle risorse Parte_4 della famiglia d'origine del ricorrente, aveva fatto sì che la resistente non avesse affatto bisogno né di procrastinare il proprio percorso di studi né di rinunciarvi, circostanza in effetti che non è accaduta, in costanza di matrimonio: la famiglia poteva in effetti contare sul fattivo supporto contemporaneo di due domestiche, presenti in casa su base pressoché quotidiana, una di origine asiatica e una di nazionalità italiana di nome poteva contare poi sulla babysitter di nome , sull'aiuto per i compiti Per_6 Per_7 offerto dalla zia e su quello dell'autista della famiglia Testimone_1 Persona_8
per gli spostamenti di a casa da scuola e alle attività sportive, fino al raggiungimento della Pt_2
sua indipendenza.
Ma vi è di più.
L'istruttoria svolta in giudizio ha evidenziato che la carriera professionale di medico dermatologo della resistente è stata avviata principalmente grazie alle risorse e conoscenze del ricorrente, che l'ha aiutata a trovare il giusto stimolo per completare il ciclo di studi all'università ed intraprendere il percorso di specializzazione, concluso all'età di 43 anni (supra), l'ha inserita in contesti lavorativi proficui e di successo, le ha procurato uno studio privato e l'attrezzatura per svolgere l'attività, richiedendo un canone di locazione minimo che, su richiesta di diminuzione della resistente, era di soli euro 200,00
(cfr. doc. 15 ricorrente).
pagina 16 di 18 In buona sostanza, la capacità reddituale che la resistente è stata in grado di mettere a frutto nel tempo è dovuta senz'altro all'aiuto ed alle risorse del ricorrente e della sua famiglia d'origine.
Tale circostanza consente allora di ritenere che, quand'anche dovesse reputarsi che CP_1
abbia effettivamente operato dei sacrifici personali per prendersi cura della famiglia, pur complessivamente da reputarsi irrilevanti nell'arco di un matrimonio durato oltre un ventennio, trattandosi di seguire le opere d'arredamento e di ristrutturazione della casa familiare e di occuparsi di coaudiuvare il figlio quando era ancora minorenne per l'accompagnamento a scuola e lo svolgimento dei compiti alle scuole elementari, come dichiarato dai testimoni e Parte_2 [...]
detti sacrifici sono certamente già stati già ampiamente ricompensati sotto il profilo Tes_1
economico dall'aiuto e dalle risorse che il ricorrente ha dispiegato nel tempo per far sì che potesse laurearsi alla facoltà di medicina e specializzarsi come medico dermatologo, CP_1
con conseguente pari soddisfazione anche della funzione perequativa sottesa all'assegno richiesto.
Ritiene in effetti il Tribunale che la resistente non possa vedersi riconoscere un assegno divorzile con funzione compensativa – perequativa, non avendo provato né di aver contribuito alla costituzione od arricchimento del patrimonio del coniuge, né di aver rinunciato alle proprie ambizioni professionali o limitato le proprie potenzialità di progressione lavorativa per agevolare l'attività e la carriera del marito
, dedicato alle numerose redditizie attività del gruppo societario di famiglia, essendo Pt_2
invece emerso, al contrario, che la scelta condivisa dei coniugi che roseguisse gli studi CP_1
e diventasse un professionista affermato abbia certamente migliorato, e non penalizzato, le sue chances lavorative, garantendole piena autosufficienza economica per il futuro.
La domanda di olta ad ottenere un assegno divorzile va allora in conclusione respinta. CP_1
3. Le spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico della resistente, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., valore della causa indeterminabile a complessità bassa, importi medi per tutte le fasi del giudizio, non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. RESPINGE la domanda di assegno divorzile proposta da nei confronti Controparte_1
di . Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che quantifica pari ad euro 7.616,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed euro Pt_1
125,00 per anticipazioni;
infine, Iva e Cassa come per legge.
pagina 17 di 18 3. SI COMUNICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Il GIUDICE EST.
Dott. Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott. Elena Sollazzo
pagina 18 di 18