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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel IL Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.2.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.4.1971, con l'Avvocato Alessia Maria Ravasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via
Italia n. 28;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_2 C.F._2
AC RG e IA NA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Seregno (MB), via Rossini n. 44;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 Pt_2 celebrato in data 08/06/2002 con rito concordatario nel Comune di Seregno (MB) e trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 55 parte 2 serie A anno 2002;
. ordinare all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune di Seregno di provvedere alle annotazioni di legge;
. i coniugi danno, altresì, atto di voler regolamentare definitivamente i loro rapporti economici e non alle seguenti condizioni:
1) I coniugi osserveranno il mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Verano AN, via A. Grandi n.84, in comproprietà tra entrambi i coniugi rimarrà assegnata, con tutto l'arredo, oggetti, suppellettili e accessori presenti alla moglie che continuerà ad abitarci con la figlia finché la stessa rimarrà a vivere con lei;
3) Il marito corrisponderà alla moglie con versamento all'IBAN Parte_2 Parte_1
PostePay [...], entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento stante la sua attuale condizione di casalinga e quindi disoccupata, l'importo complessivo mensile di euro 400,00, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati a partire dal mese di gennaio 2026. Il versamento a favore della moglie avrà una durata di anni 3 (tre) e precisamente per gli anni 2025, 2026 e 2027 (ultimo versamento dicembre
2027).
I coniugi concordano che detto contributo, quindi, potrà avere termine purché nel frattempo la sig.ra Pt_1 abbia reperito una qualsiasi attività lavorativa con assunzione regolare, anche a tempo parziale (part – time)
e a tempo indeterminato, impegnandosi quest'ultima sin da ora a comunicarlo al marito all'avveramento della condizione.
4) Il padre, sig. , corrisponderà alla moglie, con versamento all'IBAN PostePay già menzionato Parte_2
[...] ed in favore della figlia maggiorenne IL, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, l'importo mensile di euro 600,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati con prima rivalutazione dal gennaio 2026;
5) Il padre, sig. contribuirà in ragione del 100% delle spese straordinarie concordate e Parte_2 documentate per la cui individuazione le parti rimandano al Protocollo del Tribunale di Monza in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito;
6) I coniugi concordano che l'assegno unico in relazione alla figlia venga versato direttamente alla stessa e pertanto la figlia IL farà precisa autonoma richiesta di versamento in favore della stessa di detta misura contributiva, che ad oggi ammonta a circa € 165,00, attraverso il versamento sulla sua carta PostePay con pagina 2 di 5 IBAN comunicato all'ente erogatore. Entrambi i genitori, pertanto, rinunciano ciascuno al 50% dell'assegno unico in loro favore.
7) Pur non dovendosi provvedere all'affidamento e al collocamento della figlia maggiorenne, in ogni caso le parti concordano che il padre e la figlia IL gestiranno autonomamente e con loro precisi accordi le modalità e i tempi della loro frequentazione che allo stato non prevede l'alloggio della figlia presso il padre né il pernottamento;
8) Le parti dichiarano di aver per quanto riguarda il loro sostentamento, già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto disposto ai punti precedenti;
9) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di
SEREGNO affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
10) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio di cui richiedono l'acquiescenza e l'immediato passaggio in giudicato;
11) Spese legali relativamente anche alla fase divorzile, interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.6.2002 a Parte_1 Parte_2
Seregno;
- Dall'unione è nata IL in data 15.12.2006.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 31.3.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (24.3.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (IL, 15.12.2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 26.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Seregno in data 8.6.2002 (Atto n. 55, Parte II, Serie A del registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
DI MI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel IL Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.2.2025, assunto in decisione in data 3.11.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
5.4.1971, con l'Avvocato Alessia Maria Ravasi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, via
Italia n. 28;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_2 C.F._2
AC RG e IA NA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Seregno (MB), via Rossini n. 44;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_1 Pt_2 celebrato in data 08/06/2002 con rito concordatario nel Comune di Seregno (MB) e trascritto nel
[...] registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 55 parte 2 serie A anno 2002;
. ordinare all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune di Seregno di provvedere alle annotazioni di legge;
. i coniugi danno, altresì, atto di voler regolamentare definitivamente i loro rapporti economici e non alle seguenti condizioni:
1) I coniugi osserveranno il mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Verano AN, via A. Grandi n.84, in comproprietà tra entrambi i coniugi rimarrà assegnata, con tutto l'arredo, oggetti, suppellettili e accessori presenti alla moglie che continuerà ad abitarci con la figlia finché la stessa rimarrà a vivere con lei;
3) Il marito corrisponderà alla moglie con versamento all'IBAN Parte_2 Parte_1
PostePay [...], entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento stante la sua attuale condizione di casalinga e quindi disoccupata, l'importo complessivo mensile di euro 400,00, importo che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati a partire dal mese di gennaio 2026. Il versamento a favore della moglie avrà una durata di anni 3 (tre) e precisamente per gli anni 2025, 2026 e 2027 (ultimo versamento dicembre
2027).
I coniugi concordano che detto contributo, quindi, potrà avere termine purché nel frattempo la sig.ra Pt_1 abbia reperito una qualsiasi attività lavorativa con assunzione regolare, anche a tempo parziale (part – time)
e a tempo indeterminato, impegnandosi quest'ultima sin da ora a comunicarlo al marito all'avveramento della condizione.
4) Il padre, sig. , corrisponderà alla moglie, con versamento all'IBAN PostePay già menzionato Parte_2
[...] ed in favore della figlia maggiorenne IL, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, l'importo mensile di euro 600,00, importo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai o impiegati con prima rivalutazione dal gennaio 2026;
5) Il padre, sig. contribuirà in ragione del 100% delle spese straordinarie concordate e Parte_2 documentate per la cui individuazione le parti rimandano al Protocollo del Tribunale di Monza in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito;
6) I coniugi concordano che l'assegno unico in relazione alla figlia venga versato direttamente alla stessa e pertanto la figlia IL farà precisa autonoma richiesta di versamento in favore della stessa di detta misura contributiva, che ad oggi ammonta a circa € 165,00, attraverso il versamento sulla sua carta PostePay con pagina 2 di 5 IBAN comunicato all'ente erogatore. Entrambi i genitori, pertanto, rinunciano ciascuno al 50% dell'assegno unico in loro favore.
7) Pur non dovendosi provvedere all'affidamento e al collocamento della figlia maggiorenne, in ogni caso le parti concordano che il padre e la figlia IL gestiranno autonomamente e con loro precisi accordi le modalità e i tempi della loro frequentazione che allo stato non prevede l'alloggio della figlia presso il padre né il pernottamento;
8) Le parti dichiarano di aver per quanto riguarda il loro sostentamento, già regolato tra loro ogni altro rapporto e/o questione economica e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto disposto ai punti precedenti;
9) Le parti chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile del Comune di
SEREGNO affinché provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
10) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio di cui richiedono l'acquiescenza e l'immediato passaggio in giudicato;
11) Spese legali relativamente anche alla fase divorzile, interamente compensate tra le parti.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 8.6.2002 a Parte_1 Parte_2
Seregno;
- Dall'unione è nata IL in data 15.12.2006.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale giusta sentenza pubblicata in data 31.3.2025 dal Tribunale di Monza.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti (24.3.2025), svoltasi ex articolo 473bis.51 secondo comma ultimo capoverso c.p.c., non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (IL, 15.12.2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 26.2.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Seregno in data 8.6.2002 (Atto n. 55, Parte II, Serie A del registro
[...] Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Seregno), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seregno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.11.2025
Il Presidente est.
DI MI
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