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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 8016/2023 R.G. promossa
DA
(già , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Chiara Azzolini, rappresentata e difesa dall'avv.to Maila Costa giusta procura in atti,
ATTRICE (terza pignorata)
CONTRO
, Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Antonella Podavitte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA (creditrice procedente)
E
, Controparte_2
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Tommaso Ghisalberti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO (creditore intervenuto)
E , CP_3
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Francesco Fugazzola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO (debitore esecutato)
OGGETTO: opposizione ex artt. 549, 617 c.p.c. avverso ordinanza del g.e. del 24.02.2023.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi Controparte_1
integralmente trascritte.
Per lo come da atto telematico depositato il 02.12.2024, da intendersi integralmente CP_2
trascritte.
Per : come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi integralmente CP_3
trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e delle comparse di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Per quanto riguarda la pignorabilità della polizza n. 011399647.19 Vera Financial Top Brands
Global Quality – sottoscritta dall'attrice assicuratrice e da , cinquantaduenne, con CP_3
versamento di premio unico di euro 20.000,00, avente decorrenza dal 16.11.2020 e durata di anni sette -, la questione che va esaminata è se tale polizza vada qualificata come prodotto assicurativo ovvero come prodotto finanziario, ai fini della applicabilità dell'art. 1923 c.c., che prevede che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possano essere sottoposte ad azione esecutiva.
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 24.02.2023 opposta dal debitore esecutato ex CP_3
artt. 549, 617 c.p.c., ha ritenuto pignorabile tale polizza.
Sul punto la giurisprudenza ha dato nel tempo soluzioni diverse.
Secondo l'orientamento della Cassazione contenuto nella sent. n. 6319/2019: “nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico rispetto al quale il Giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il rischio demografico”. Sostanzialmente la Cassazione stabilisce che l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore costituisce un requisito indefettibile per la qualificazione del contratto come assicurativo.
La Corte di Giustizia Europea, invece, con sentenza pronunciata in data 31.05.2018 nella causa C-
542/16 ha stabilito che per ricondurre un determinato contratto alla nozione di contratto di assicurazione è sufficiente che sia previsto “il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”.
Similmente in una precedente sentenza (causa C-166/11) la Corte di Giustizia aveva evidenziato che i “contratti detti unit linked, oppure collegati a fondi di investimento, sono normali in diritto delle assicurazioni”.
Alcuni Tribunali hanno pronunciato sentenze uniformandosi a tale giurisprudenza della Corte
Europea, tra questi anche il Tribunale di Bergamo che, con sentenza n. 2426/2019, discostandosi dal principio enunciato dalla Cassazione sopra richiamato, ha statuito che “perché un contratto possa essere qualificato quale assicurazione sulla vita non è necessario che sia garantita (neppure parzialmente) la restituzione del capitale investito né è imprescindibile il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore”.
Ed ancora afferma: “la sentenza n. 6319/2019 e i due regolamenti ivi richiamati (Reg. Isvap
n.32/2009 e reg Isvap n.29 del 2009 ndr), nel prevedere l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso) si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria di cui si è dato conto”.
A proposito delle pronunce della Corte di Giustizia occorre rilevare che le qualificazioni offerte dalla normativa europea sono inserite in un contesto preciso che è quello della distribuzione di tali prodotti sul mercato.
Se può ammettersi che la nozione di “contratto di assicurazione”, adottata dalle direttive europee,
includa anche prodotti a causale mista, ciò non comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni appartenenti alla normativa nazionale che riguardano fattispecie rilevanti per il nostro ordinamento, come quelle del contratto di assicurazione sulla vita, ai fini della protezione dell'assicurato dall'aggressione di creditori (art. 1923 c.c.). Per il nostro ordinamento una polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella prevista dall'articolo 1923 c.c., non solo perché è un prodotto assicurativo ma perché adempie ad una funzione particolare che ne giustifica l'esenzione.
Fatte queste debite premesse si ritiene che la decisione, nello specifico caso, possa avvenire solo a seguito dell'analisi della polizza in oggetto e dei documenti dimessi in atti dalle parti.
Il contratto stipulato dall' all'art.
1.2 prevede che “In caso di decesso dell'assicurato, in CP_3
qualunque momento avvenga, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, del capitale che si ottiene dalla somma degli importi di cui alle successive lettere a) e b); a) il
Controvalore delle Quote del Fondo Interno Vera Financial Top Brand Global quality;
b) la
Maggiorazione per il caso di decesso il cui ammontare, salvo quanto previsto ai successivi Articoli
2 e 5, è ottenuto applicando all'anzidetto Controvalore delle Quote la percentuale indicata nella tabella A ... che dipende dall'Età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso …
La Maggiorazione per il caso decesso … non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00
euro ... La società pertanto non offre alcuna garanzia di rimborso del Premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo”. E' difficile poter collocare tale previsione all'interno di un contratto di assicurazione, quale quello previsto dal nostro ordinamento, posto che il contratto di assicurazione è il contratto aleatorio per eccellenza, sostanziandosi nel trasferimento dell'alea economica dall'assicurato all'assicuratore il quale può farvi fronte perché il calcolo delle probabilità gli consente di ripartire il rischio tra le persone assicurate per le medesime alee, prevedendo gli eventi che possono realizzarsi ed eventualmente ricavandone un lucro.
Nella polizza de qua, al contrario, non pare esservi il trasferimento del rischio a carico dell'assicuratore; piuttosto, sembra esservi semplicemente un investimento mobiliare, ed anche se è
prevista una maggiorazione della prestazione da rendere da parte della società al verificarsi dell'evento morte dell'assicurato, questa non pare assolutamente significativa. Tra l'altro la maggiorazione è del 25% solo se l'evento morte accade entro il 55° anno di età per poi ridursi sensibilmente all'8% (e l' quando l'ha stipulata, nel 2020, aveva già 52 anni). CP_3
Tale percentuale conferma, inoltre, che non opera, in questo caso, quel calcolo delle probabilità che
è alla base delle tradizionali polizze vita nelle quali, tra l'altro, la somma capitale è ben maggiore,
anzi superiore decine di volte il premio pagato.
Sono poi da considerare altri elementi che depongono a sfavore della qualificazione del contratto come assicurativo.
La somma, a norma dell'art. 9 della polizza, è riscattabile totalmente in qualsiasi momento da parte del contraente purché siano decorsi trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Ciò significa che l'orizzonte temporale potrebbe essere brevissimo riducendo, se non azzerando del tutto, il rischio demografico. Il riscatto è tipico poi dei prodotti finanziari nei quali il contraente disinveste le quote versate al valore degli indici di mercato, riportando, a seconda dei casi, una perdita oppure un guadagno.
Non è poi garantita la restituzione del capitale ed i beneficiari potrebbero anche non prendere nulla nel caso di morte dell'assicurato (art. 1 della polizza) oppure potrebbero ricevere una somma inferiore a quella versata. Tale previsione svuota del tutto la funzione assicurativa dell'operazione. Il capitale è stato poi consegnato in unica soluzione, invece che attraverso il pagamento periodico dei premi, e la durata del contratto è eccessivamente breve, rispetto a quello delle tradizionali polizze vita, ossia sette anni.
Altri elementi depongono a favore della qualificazione del contratto come puramente finanziario,
ossia il fatto che la società sia soggetta alla vigilanza Consob;
il fatto che sia prevista la distribuzione di un “dividendo” ogni anno (art.
1.1. della polizza) e che la polizza possa essere data in pegno. Se, quindi, il contraente decide, facendo uso della propria autonomia contrattuale, di dare in pegno o di vincolare le somme conferite nella polizza, non si vede perché le stesse non possano formare oggetto di pignoramento da parte di terzi.
Tutte questi elementi fanno ritenere che il contratto stipulato dall'Astori abbia esclusivamente le caratteristiche di un investimento mobiliare e che quindi ad esso non sia applicabile l'art. 1923 c.c..
Del resto, l'investimento non appare motivato dalla necessità di tutelare i propri congiunti nel caso di morte, ma più probabilmente dalla necessità di sottrarre capitali alla possibile esecuzione dei creditori. Di conseguenza le somme di cui alla polizza n. 011399647.19 Vera Financial Top Brands
Global Quality appaiono come pignorabili.
Peraltro, la rammentata circostanza della previsione contrattuale della distribuzione, nel corso della durata della polizza, di “sette prestazioni periodiche il cui ammontare varia da un minimo dello
0,5% ad un massimo del 3% del Capitale investito …” smentisce l'allegazione dell'Astori secondo cui il credito di cui alla polizza de qua non è esigibile prima della scadenza del 16.11.2027.
Appaiono, dunque, infondate le domande dell'impresa assicuratrice e di , le quali CP_3
vanno reiette.
Quanto, infine, al regime delle spese di lite, il Tribunale ritiene che sussistano fondati e speciali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite inter partes, avuto riguardo ai divergenti orientamenti giurisprudenziali, come sopra esposti, in subjecta materia.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice e di;
CP_3
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 8016/2023 R.G. promossa
DA
(già , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Chiara Azzolini, rappresentata e difesa dall'avv.to Maila Costa giusta procura in atti,
ATTRICE (terza pignorata)
CONTRO
, Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Antonella Podavitte, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA (creditrice procedente)
E
, Controparte_2
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Tommaso Ghisalberti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO (creditore intervenuto)
E , CP_3
elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Francesco Fugazzola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO (debitore esecutato)
OGGETTO: opposizione ex artt. 549, 617 c.p.c. avverso ordinanza del g.e. del 24.02.2023.
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi Controparte_1
integralmente trascritte.
Per lo come da atto telematico depositato il 02.12.2024, da intendersi integralmente CP_2
trascritte.
Per : come da atto telematico depositato il 16.01.2025, da intendersi integralmente CP_3
trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e delle comparse di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Per quanto riguarda la pignorabilità della polizza n. 011399647.19 Vera Financial Top Brands
Global Quality – sottoscritta dall'attrice assicuratrice e da , cinquantaduenne, con CP_3
versamento di premio unico di euro 20.000,00, avente decorrenza dal 16.11.2020 e durata di anni sette -, la questione che va esaminata è se tale polizza vada qualificata come prodotto assicurativo ovvero come prodotto finanziario, ai fini della applicabilità dell'art. 1923 c.c., che prevede che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possano essere sottoposte ad azione esecutiva.
Il Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 24.02.2023 opposta dal debitore esecutato ex CP_3
artt. 549, 617 c.p.c., ha ritenuto pignorabile tale polizza.
Sul punto la giurisprudenza ha dato nel tempo soluzioni diverse.
Secondo l'orientamento della Cassazione contenuto nella sent. n. 6319/2019: “nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita), anche ove sia prevalente la causa “finanziaria”, la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico rispetto al quale il Giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il rischio demografico”. Sostanzialmente la Cassazione stabilisce che l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore costituisce un requisito indefettibile per la qualificazione del contratto come assicurativo.
La Corte di Giustizia Europea, invece, con sentenza pronunciata in data 31.05.2018 nella causa C-
542/16 ha stabilito che per ricondurre un determinato contratto alla nozione di contratto di assicurazione è sufficiente che sia previsto “il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”.
Similmente in una precedente sentenza (causa C-166/11) la Corte di Giustizia aveva evidenziato che i “contratti detti unit linked, oppure collegati a fondi di investimento, sono normali in diritto delle assicurazioni”.
Alcuni Tribunali hanno pronunciato sentenze uniformandosi a tale giurisprudenza della Corte
Europea, tra questi anche il Tribunale di Bergamo che, con sentenza n. 2426/2019, discostandosi dal principio enunciato dalla Cassazione sopra richiamato, ha statuito che “perché un contratto possa essere qualificato quale assicurazione sulla vita non è necessario che sia garantita (neppure parzialmente) la restituzione del capitale investito né è imprescindibile il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore”.
Ed ancora afferma: “la sentenza n. 6319/2019 e i due regolamenti ivi richiamati (Reg. Isvap
n.32/2009 e reg Isvap n.29 del 2009 ndr), nel prevedere l'assunzione del rischio demografico da parte dell'assicuratore quale requisito indefettibile del contratto di assicurazione (in mancanza del quale verrebbe meno la causa propria del contratto stesso) si pongono in contrasto con la normativa e con la giurisprudenza comunitaria di cui si è dato conto”.
A proposito delle pronunce della Corte di Giustizia occorre rilevare che le qualificazioni offerte dalla normativa europea sono inserite in un contesto preciso che è quello della distribuzione di tali prodotti sul mercato.
Se può ammettersi che la nozione di “contratto di assicurazione”, adottata dalle direttive europee,
includa anche prodotti a causale mista, ciò non comporta automaticamente l'applicazione delle disposizioni appartenenti alla normativa nazionale che riguardano fattispecie rilevanti per il nostro ordinamento, come quelle del contratto di assicurazione sulla vita, ai fini della protezione dell'assicurato dall'aggressione di creditori (art. 1923 c.c.). Per il nostro ordinamento una polizza sulla vita beneficia di una disciplina di favore, come quella prevista dall'articolo 1923 c.c., non solo perché è un prodotto assicurativo ma perché adempie ad una funzione particolare che ne giustifica l'esenzione.
Fatte queste debite premesse si ritiene che la decisione, nello specifico caso, possa avvenire solo a seguito dell'analisi della polizza in oggetto e dei documenti dimessi in atti dalle parti.
Il contratto stipulato dall' all'art.
1.2 prevede che “In caso di decesso dell'assicurato, in CP_3
qualunque momento avvenga, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, del capitale che si ottiene dalla somma degli importi di cui alle successive lettere a) e b); a) il
Controvalore delle Quote del Fondo Interno Vera Financial Top Brand Global quality;
b) la
Maggiorazione per il caso di decesso il cui ammontare, salvo quanto previsto ai successivi Articoli
2 e 5, è ottenuto applicando all'anzidetto Controvalore delle Quote la percentuale indicata nella tabella A ... che dipende dall'Età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso …
La Maggiorazione per il caso decesso … non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00
euro ... La società pertanto non offre alcuna garanzia di rimborso del Premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo”. E' difficile poter collocare tale previsione all'interno di un contratto di assicurazione, quale quello previsto dal nostro ordinamento, posto che il contratto di assicurazione è il contratto aleatorio per eccellenza, sostanziandosi nel trasferimento dell'alea economica dall'assicurato all'assicuratore il quale può farvi fronte perché il calcolo delle probabilità gli consente di ripartire il rischio tra le persone assicurate per le medesime alee, prevedendo gli eventi che possono realizzarsi ed eventualmente ricavandone un lucro.
Nella polizza de qua, al contrario, non pare esservi il trasferimento del rischio a carico dell'assicuratore; piuttosto, sembra esservi semplicemente un investimento mobiliare, ed anche se è
prevista una maggiorazione della prestazione da rendere da parte della società al verificarsi dell'evento morte dell'assicurato, questa non pare assolutamente significativa. Tra l'altro la maggiorazione è del 25% solo se l'evento morte accade entro il 55° anno di età per poi ridursi sensibilmente all'8% (e l' quando l'ha stipulata, nel 2020, aveva già 52 anni). CP_3
Tale percentuale conferma, inoltre, che non opera, in questo caso, quel calcolo delle probabilità che
è alla base delle tradizionali polizze vita nelle quali, tra l'altro, la somma capitale è ben maggiore,
anzi superiore decine di volte il premio pagato.
Sono poi da considerare altri elementi che depongono a sfavore della qualificazione del contratto come assicurativo.
La somma, a norma dell'art. 9 della polizza, è riscattabile totalmente in qualsiasi momento da parte del contraente purché siano decorsi trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Ciò significa che l'orizzonte temporale potrebbe essere brevissimo riducendo, se non azzerando del tutto, il rischio demografico. Il riscatto è tipico poi dei prodotti finanziari nei quali il contraente disinveste le quote versate al valore degli indici di mercato, riportando, a seconda dei casi, una perdita oppure un guadagno.
Non è poi garantita la restituzione del capitale ed i beneficiari potrebbero anche non prendere nulla nel caso di morte dell'assicurato (art. 1 della polizza) oppure potrebbero ricevere una somma inferiore a quella versata. Tale previsione svuota del tutto la funzione assicurativa dell'operazione. Il capitale è stato poi consegnato in unica soluzione, invece che attraverso il pagamento periodico dei premi, e la durata del contratto è eccessivamente breve, rispetto a quello delle tradizionali polizze vita, ossia sette anni.
Altri elementi depongono a favore della qualificazione del contratto come puramente finanziario,
ossia il fatto che la società sia soggetta alla vigilanza Consob;
il fatto che sia prevista la distribuzione di un “dividendo” ogni anno (art.
1.1. della polizza) e che la polizza possa essere data in pegno. Se, quindi, il contraente decide, facendo uso della propria autonomia contrattuale, di dare in pegno o di vincolare le somme conferite nella polizza, non si vede perché le stesse non possano formare oggetto di pignoramento da parte di terzi.
Tutte questi elementi fanno ritenere che il contratto stipulato dall'Astori abbia esclusivamente le caratteristiche di un investimento mobiliare e che quindi ad esso non sia applicabile l'art. 1923 c.c..
Del resto, l'investimento non appare motivato dalla necessità di tutelare i propri congiunti nel caso di morte, ma più probabilmente dalla necessità di sottrarre capitali alla possibile esecuzione dei creditori. Di conseguenza le somme di cui alla polizza n. 011399647.19 Vera Financial Top Brands
Global Quality appaiono come pignorabili.
Peraltro, la rammentata circostanza della previsione contrattuale della distribuzione, nel corso della durata della polizza, di “sette prestazioni periodiche il cui ammontare varia da un minimo dello
0,5% ad un massimo del 3% del Capitale investito …” smentisce l'allegazione dell'Astori secondo cui il credito di cui alla polizza de qua non è esigibile prima della scadenza del 16.11.2027.
Appaiono, dunque, infondate le domande dell'impresa assicuratrice e di , le quali CP_3
vanno reiette.
Quanto, infine, al regime delle spese di lite, il Tribunale ritiene che sussistano fondati e speciali motivi per la compensazione integrale delle spese di lite inter partes, avuto riguardo ai divergenti orientamenti giurisprudenziali, come sopra esposti, in subjecta materia.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice e di;
CP_3
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Luca Verzeni