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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3037/24 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 6.5.24, parte istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della indennità di disoccupazione relativa all'anno 2022.
Deduceva di aver presentato, sussistendone i presupposti, la relativa domanda ma che la stessa era stata respinta non risultando 51 giornate per l'anno 2022 (risultavano, invero, solo 36). Proposto ricorso al Comitato provinciale, lo stesso dava esito negativo. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento a seguito di accoglimento della domanda dopo che, tardivamente, il datore di lavoro in data 24.4.24 aveva provveduto a trasmettere DMAG con ulteriori giornate originariamente non dichiarate.
Parte istante, alla odierna udienza, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, tenuto conto che il pagamento era avvenuto dopo la notifica dell'odierno ricorso;
la causa veniva pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione
CP_ della materia del contendere. L' ha emesso, in data 4.7.24 (ovvero dopo la notifica dell'odierno ricorso avvenuta in data 24.6.24), provvedimento amministrativo con cui veniva accolta la domanda di disoccupazione agricola con annessa liquidazione (cfr. provvedimento di liquidazione e pagamento in atti). L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente ha erogato in via amministrativa la prestazione (peraltro successivamente alla notifica del ricorso), induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (tenuto conto dell'effettivo valore della controversia -come da dettaglio di pagamento in prod. e della bassa complessità della stessa), previa compensazione CP_1
CP_ per un terzo tenuto conto della circostanza dedotta dall' dell'inoltro tardivo, da parte del datore di lavoro, dei DMAG contenenti l'indicazione delle giornate lavorate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in € 230,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 20.5.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, ha pronunziato all'udienza odierna trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3037/24 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ciccone Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato in data 6.5.24, parte istante agiva nei confronti dell' chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della indennità di disoccupazione relativa all'anno 2022.
Deduceva di aver presentato, sussistendone i presupposti, la relativa domanda ma che la stessa era stata respinta non risultando 51 giornate per l'anno 2022 (risultavano, invero, solo 36). Proposto ricorso al Comitato provinciale, lo stesso dava esito negativo. CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento a seguito di accoglimento della domanda dopo che, tardivamente, il datore di lavoro in data 24.4.24 aveva provveduto a trasmettere DMAG con ulteriori giornate originariamente non dichiarate.
Parte istante, alla odierna udienza, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite, tenuto conto che il pagamento era avvenuto dopo la notifica dell'odierno ricorso;
la causa veniva pertanto decisa con la presente sentenza.
Nel merito, sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione
CP_ della materia del contendere. L' ha emesso, in data 4.7.24 (ovvero dopo la notifica dell'odierno ricorso avvenuta in data 24.6.24), provvedimento amministrativo con cui veniva accolta la domanda di disoccupazione agricola con annessa liquidazione (cfr. provvedimento di liquidazione e pagamento in atti). L'avvenuta liquidazione e pagamento rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, sicchè può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito. Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà, la circostanza che parte resistente ha erogato in via amministrativa la prestazione (peraltro successivamente alla notifica del ricorso), induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (tenuto conto dell'effettivo valore della controversia -come da dettaglio di pagamento in prod. e della bassa complessità della stessa), previa compensazione CP_1
CP_ per un terzo tenuto conto della circostanza dedotta dall' dell'inoltro tardivo, da parte del datore di lavoro, dei DMAG contenenti l'indicazione delle giornate lavorate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna parte resistente al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in € 230,00, oltre spese forfettarie, iva a cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi
Nola, 20.5.25
Il Giudice
(dott.ssa Fabrizia Di Palma)