Decreto cautelare 7 agosto 2015
Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 14/09/2021, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01159/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Verde Mare S.r.l., Bagni Gaia Società A Responsabilità Limitata Semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio NC Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
contro
Comune di Caorle non costituito in giudizio;
quanto al ricorso principale:
dell'ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia privata n. 299 del 24.7.2015, notificata alla ricorrente Verde Mare il 28.7.2015;
dell’ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica-Edilizia privata n. 304 del 4.8.2015, notificata alla ricorrente Bagni Gaia il 6.8.2015;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
del provvedimento del Comune di Caorle Reg. Ord. n. 312 del 20.08.2015, di "irrogazione sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza alla ingiunzione a demolire", con il quale è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 di cui all'art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 agosto 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso in Venezia il giorno 14 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO