Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.03.2025 viene aperto il verbale e il Giudice
prende atto delle note conclusive dell'attore e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.38.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9840 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv.ti Diego Fecarotti e Sergio Bertuglia) Parte_1
attore
E
(Avv. Diego Pace e sé stesso) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di pagamento somme.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
19.07.2022, condanna al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
complessiva somma di € 40.847,94, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- Rigetta ogni altra domanda;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 19.07.2022 ha chiesto, previa declaratoria Parte_1
dell'inadempimento contrattuale di la condanna dello stesso alla Controparte_1
restituzione della somma, illegittimamente trattenuta, di € 40.847,94, versatagli da Banca di Italia -
quale terzo pignorato - e liquidata in proprio favore in forza della sentenza n. 7791/2012 del
Tribunale di Roma, recante la condanna del al risarcimento Controparte_2
del danno in favore di una pluralità di risparmiatori (tra cui l'attore), vittime del cd. crack Sgarlata.
Costituendosi in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito l'incompetenza Controparte_1
territoriale dell'adìto Tribunale di Palermo nonché il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, il convenuto ha negato di avere incassato la somma riconosciuta dal Tribunale di Roma allo e ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di , e Parte_1 Controparte_3 CP_4
spiegando nei confronti della controparte domanda riconvenzionale al fine di Controparte_5
ottenere il pagamento della somma di € 147.115,76, oltre interessi, dovutagli a titolo di compensi professionali per la trattazione di dodici giudizi.
Poste le superiori premesse in fatto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dal convenuto.
Siffatta eccezione non è fondata e va respinta.
In proposito, deve ricordarsi che, per univoca giurisprudenza, nelle cause relative a diritti di obbligazione, quando una parte eccepisce il difetto di competenza territoriale, ha l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta (Cass. Civ.,
sez. XI, ord. n. 2548/2022).
Il convenuto al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine né ad essi apportare qualsiasi mutamento.
In mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Laddove sussistano più criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., grava sul convenuto, che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio), l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri con riferimento a ciascuno di essi, indicando specificamente in relazione a detti criteri quale sia il giudice che ritiene competente, fornendo la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.
Orbene, nel caso di specie, oltre ad assumere la competenza del Tribunale di Messina ex art. 18
c.p.c., luogo di residenza e domicilio dello stesso, con riferimento ai criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. (forum contractus e forum destinatae solutionis), il convenuto si limita a rilevare che “dato che l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta a Messina, cioè al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, dato che nel contratto non risulta predeterminato l'importo del corrispettivo … e che l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio non è liquida, dato che il contratto non ne ha determinato l'ammontare…”.
In sintesi, con riferimento al forum contractus, il convenuto si limita a sostenere che l'obbligazione sarebbe sorta a Messina, ma senza offrire adeguata motivazione se non ribadire la medesima assunta per il foro delle persone fisiche;
mentre, con riguardo al forum destinatae solutionis, il convenuto, senza nemmeno specificamente indicare il giudice a suo avviso astrattamente competente, afferma semplicemente che l'obbligazione non è liquida.
Deriva da tanto che l'eccezione di incompetenza, lacunosamente sollevata, deve intendersi come non proposta e, per gli effetti, definitivamente radicata la competenza del giudice adìto dall'attore.
Sgombrato il campo dalla superiore eccezione preliminare, passando al merito, va detto che la domanda attorea appare fondata e deve trovare accoglimento.
È incontestato, invero, che – rimasto vittima del cd. (uno dei crack Parte_1 Pt_2 Pt_3
finanziari più ingenti che interessò in Italia migliaia di risparmiatori, che affidarono i loro risparmi alle società “RENO S.P.A.” e “PREVIDENZA S.P.A.” del finanziere , con la Parte_4
promessa di interessi fino al 20%, poi mai ricevuti) – conferiva, il 28.01.1999, procura speciale ad litem all'avv. , nonché congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti , Controparte_1 Controparte_3
e per “richiedere in nome e per conto del costituente e per conto CP_4 Controparte_5
proprio (limitatamente alle spese di giudizio, diritti onorari) il pagamento di tutte le somme versate alla Reno SpA”, “Previdenza SpA” e alla “O.T.C.” e per “proporre azioni legali nei confronti di qualsiasi soggetto, e in particolare nei confronti del Ministero dell'Industria e del Commercio ...”
(cfr. procura ad litem del 28.01.1999 allegata dall'attore).
Contestualmente, lo conferiva mandato per la proposizione delle conseguenziali Parte_1
procedure esecutive nei confronti del Ministero dell'Industria e del Commercio (poi Ministero delle
Attività Produttive) e per la riscossione delle relative somme.
È pacifico, altresì, che, con il patrocinio del professionista convenuto, il giudizio incoato dall'attore e da altri soggetti nella medesima situazione nei confronti del Ministero delle Attività Produttive si concludeva con la sentenza n. 7791/2012 del Tribunale di Roma, che condannava la predetta
Amministrazione al risarcimento del danno, tra gli altri, anche in favore dell'odierno attore.
Ed ancora, assume lo e non contesta il che, in forza della suddetta sentenza, Parte_1 CP_1
quest'ultimo (come appreso dall'attore solo successivamente ad interlocuzioni con la Banca
d'Italia) aveva avviato innanzi il Tribunale di Roma la procedura esecutiva nei confronti della
Banca d'Italia, quale terzo pignorato - procedura conclusasi con ordinanza di assegnazione parziale di somme del 27.02.2019, che assegnava al primo l'importo di € 39.738,09, oltre alle spese legali liquidate nel titolo esecutivo azionate, da ripartire (queste ultime) pro-quota tra tutti i creditori procedenti (cfr. all. 5 fascicolo attoreo).
A questo punto, le rappresentazioni delle parti confliggono significativamente.
Da un lato, l'attore afferma che, dopo avere ricevuto dalla Banca d'Italia la nota del 10.06.2021, con cui gli veniva inviata una Certificazione Unica 2021 per l'importo di € 40.847,94 - erogato dalla banca quale terzo pignorato -, ignorando i motivi di tale certificazione e non avendo mai riscosso la somma de qua, apprendeva che, in forza della procura a suo tempo conferitagli, il professionista aveva richiesto all'istituto di credito di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto in virtù dell'ordinanza di assegnazione sul proprio conto corrente, e che la Banca d'Italia, in data 16.07.2020, aveva provveduto in tal senso, disponendo un bonifico di pari importo. Dall'altro, il nega che gli sia mai stata accreditata la somma richiestagli e deduce che CP_1
l'importo di € 40.847,94, si riferisce alla somma di € 39.738,09 liquidata dalla sentenza n.
7791/2012 del Tribunale di Roma, versata direttamente all'attore, con gli interessi, in seguito all'ordinanza di assegnazione.
Ebbene, emerge dagli atti di causa che, con nota del 25.03.2019, l'avv. , in forza Controparte_1
della procura conferitagli il 28.01.1999 dall'attore, richiese alla Banca d'Italia di effettuare il pagamento dell'intero importo dovuto in virtù dell'ordinanza di assegnazione – ivi compreso l'importo di pertinenza dello –, sul conto corrente n. IBAN Parte_1
[...] (cfr. all. 10 fascicolo attoreo).
È, del pari, documentalmente dimostrato che il 16.07.2020 la Banca d'Italia effettuò un bonifico di
€ 40.847,94 sul conto corrente indicato dal recante la causale “Pagamento quota CP_1 Parte_1
RG 7973/2017” (all. 11).
[...]
Che siffatto conto corrente, sul quale è stato versato l'importo riconosciuto all'attore, sia nella disponibilità del convenuto è dimostrato dalla circostanza che si tratta del medesimo conto utilizzato da quest'ultimo per il pagamento del contributo unificato dovuto per la domanda riconvenzionale spiegata in questo giudizio nei confronti della controparte.
Invero, dalla ricevuta CBILL relativa a tale pagamento depositata il 03.11.2022, risulta che il conto utilizzato per corrispondere il contributo unificato ha il medesimo CAB (16500) e numero
(000000006046) di quello che il comunicò a Bankitalia per l'accredito; è differente soltanto CP_1
l'ABI (08713, anziché 03139), che configura l'istituto di credito, che nello specifico fa capo al
. Controparte_6
D'altra parte, che il conto corrente su cui la somma fu bonificata fosse nella disponibilità del e non dello può desumersi dal fatto che quest'ultimo, riscontrando una CP_1 Parte_1
comunicazione del debitore esecutato – che lo invitava a Controparte_2
confermare la procura a suo tempo conferita al professionista – (cfr. alla. 6), indicava per il pagamento il proprio IBAN [...] (BNL) (cfr. nota dell'01.04.2019,
all. 7), diverso da quella indicato dal . CP_1 Fermo quanto precede, nessuna dimostrazione è stata offerta dalla parte gravata del relativo onere
(il convenuto, appunto) che la somma per cui è lite, incassata dall'avv. , sia stata rimessa CP_1
all'ing. , che, infatti, ne ha chiesto il pagamento. Parte_1
Va, sotto altro profilo, osservato che, ritenendo la causa fondata sull'adempimento del mandato conferito congiuntamente agli avv.ti , e – a suo dire, Controparte_3 CP_4 Controparte_5
obbligati in solido –, il convenuto ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a citarli in giudizio al fine di esserne garantito.
Nondimeno, a siffatta chiamata nessun corso ha dato , che ha, peraltro, avanzato Controparte_1
domanda riconvenzionale nei confronti dello , per ottenere il pagamento dei compensi Parte_1
dovuti per ben 12 cause trattate nell'interesse dello stesso in forza del mandato del 1999: siffatta domanda è stata quantificata in comparsa in € 147.115,76 e ridotta nella memoria n. 2 in €
121.515,50 relativa a 10 (e non 12) giudizi.
Ora, al di là dell'eccepita prescrizione, non può non opinarsi che la domanda in parola non possa trovare accoglimento.
In primo luogo, non può sfuggire che le poste richieste sono portate da parcelle relative a giudizi assai risalenti nel tempo (alcuni addirittura al 2003) ma tutte curiosamente emesse il 19.10.2022 -
ovvero successivamente alla notifica dell'atto di citazione del presente procedimento -, che non sono mai state (o almeno di tanto non vi è prova) richieste, se non, per la prima volta, con la nota del 20.10.2022 (appena un giorno dopo l'emissione delle parcelle de quibus), del cui invio e della cui ricezione da parte dell'attore non vi è prova alcuna.
Si aggiunga a tanto che il confuso complesso della documentazione prodotta con la memoria n. 2
dal convenuto non consente di ritenere sufficientemente dimostrati lo svolgimento delle prestazioni e la loro esorbitante entità.
Invero, posto che il professionista che richieda in giudizio il pagamento del compenso deve fornire validi elementi dimostrativi della sua pretesa, non può non opinarsi che nessuna prova è stata in tal senso offerta dal . CP_1
Intanto, non appare sufficientemente dimostrata la sussistenza di un mandato per ciascuno dei giudizi allegati dal professionista né è possibile, nella caotica produzione, ricondurre la mole della documentazione ai relativi processi. Dalla disamina della documentazione emerge, peraltro, che: alcuni giudizi non hanno coinvolto l'ing. ; alcuni documenti sono stati prodotti più volte e sono privi di attestazione di Parte_1
conformità e prodotti soltanto in copia;
per alcuni risulta praticamente impossibile ricondurli ai documenti (o alle attività) descritti nelle parcelle;
taluni atti descritti nelle parcelle non sono stati allegati.
In sintesi, difettano in atti elementi che possano dimostrare il conferimento degli incarichi,
l'espletamento dell'opera e l'entità della stessa e ciò senza dimenticare la peculiarità dell'emissione delle parcelle soltanto successivamente alla notifica dell'atto di citazione e il difetto di costituzione in mora antecedente al procedimento.
In buona sostanza, sembra che, nonostante la risalenza nel tempo dello svolgimento degli innumerevoli mandati ricevuti, il abbia atteso di essere citato in giudizio per avanzare una CP_1
pretesa che (quantomeno per quanto risulta dagli atti) mai prima di allora era stata avanzata.
Dalle superiori considerazioni discende che debba essere condannato al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 40.847,94, oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda giudiziale al soddisfo, e che la domanda riconvenzionale del convenuto vada, invece,
respinta.
In ossequio al principio della soccombenza, il convenuto va condannato a rifondere all'attore le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n.
147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 8.161,00, di cui € 545,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 18 marzo 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina