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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/07/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1791/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 LAURA SOLINAS RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELA CABIDDU CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, l' , chiedendo, previo esperimento di CTU, il riconoscimento della malattia professionale CP_1 contratta nel corso dell'attività lavorativa svolta dal 23/05/1988 al 31/01/2021 alle dipendenze della ditta Sardabus di NC IS in qualità di conducente di autobus di linea e di noleggio e, per l'effetto, la condanna dell' a corrispondere la relativa prestazione economica ai sensi del D.Lgs. CP_2
n. 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Più precisamente, parte ricorrente sostiene che le mansioni di guida avrebbero determinato nel tempo l'insorgenza della malattia professionale consistente in una “importante insufficienza funzionale a carico del segmento rachideo lombo-sacrale, una insufficienza statico-dinamica a carico degli arti inferiori, soprattutto del sn., caratterizzata da impegno sciatalgico in territorio radicolare di L5 e S1 sn, associati a fenomeni di parestesici con riduzione dell'efficienza muscolare dello stesso arto”.
Presentata in data 21/02/2022 domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ha CP_1 motivato il proprio diniego come segue: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto alla CP_1 luce delle argomentazioni svolte in comparsa.
pagina 1 di 3 La causa, istruita con prova testimoniale con l'adizione di e Controparte_3 Persona_1 nonché tramite CTU con la nomina del Dott. è stata trattenuta in decisione, disposta la Persona_2 trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
I testi escussi hanno confermato i fatti dedotti in giudizio.
In particolare, il teste ha così dichiarato “ADR: io sono stato collega del ricorrente Controparte_3 presso la Sardabus dal 1990, o forse anche un paio di anni prima, fino a quando lui è andato via. Ora non ricordo esattamente quando il ricorrente abbia smesso di lavorare per Sardabus, ma sicuramente prima del COVID. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) è vero quanto mi si chiede;
il ricorrente ha guidato come me tutti gli automezzi di cui mi è stata data lettura. Si trattava di autobus ed oltre alla conduzione del mezzo ci occupavamo anche del carico e dello scarico dei bagagli dei passeggeri, nonché della piccola manutenzione e della pulizia del mezzo sia interna che esterna. ADr giudice: per piccola manutenzione intendo che noi autisti dovevamo controllare il livello dell'olio, dell'acqua e provvedere ai relativi rabbocchi. Capo 2) tutti gli autobus da noi condotti e di cui mi è stata data lettura non avevano ammortizzatori, fatta eccezione per una grossa molla ma che non era utile allo scopo nel senso che il sedile era sempre molto rigido. Noi autisti chiamavamo quei sedili
“spaccaschiena”. I primi autobus con i sedili ammortizzati ad aria sono stati introdotti, se non ricordo male, dopo il 2010, ma i vecchi erano rimasti. ADR giudice: noi tre/quattro volte la settimana iniziavamo a lavorare alle 6:00 del mattino e facevamo rientro in sede alle 20:00. Gli altri giorni lavoravamo per circa 8/9 ore”.
Ed ancora, il teste ha così dichiarato “ADR: io sono stato collega del ricorrente Persona_1 presso la Sardabus, che prima era denominata “IS NC”, dal 1988 fino a quando lui è andato via nel 2020 o 2021, ora non ricordo con esattezza. Noi eravamo entrambi autisti. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) è vero;
confermo che gli autobus di cui mi è stata data lettura erano gli autobus in dotazione negli anni in cui noi abbiamo iniziato a lavorare per la Sardabus. Si trattava di mezzi destinati al trasporto delle persone ed il ricorrente era adibito sia al trasporto di linea sia al trasporto turistico. Noi dovevamo occuparci sia della guida sia di caricare e scaricare i bagagli. Poteva capitare che tale operazione venisse effettuata da aziende esterne;
ciò poteva capitare nella linea turistica. Noi autisti dovevamo anche provvedere alla pulizia esterna ed interna del mezzo;
attività che nella linea turistica veniva effettuata ogni giorno, mentre nella linea ordinaria a volte tutti i giorni a volte a giorni alterni. Gli autisti, inoltre, dovevano controllare ogni giorno il livello dell'olio, dell'acqua e provvedevamo al relativo rabbocco. Per il resto dovevamo segnalare le anomalie, come ad esempio le gomme sgonfie, all'officina. Capo 2) I mezzi di cui mi è stata data lettura erano dei vecchi mezzi privi di ammortizzatori e quindi le vibrazioni si sentivano ed erano forti. Anche i mezzi nuovi, che vennero introdotti anni dopo, pur avendo ammortizzatori migliori dopo il primo anno di utilizzo questi ultimi si scaricavano ed il mezzo diventava rigido. Anche i sedili di tali mezzi erano rigidi ed addirittura rotti e, quindi, non funzionali al lavoro che facevamo. I mezzi Per_ con i sedili ad aria, che erano i migliori, vennero introdotti nel 2010/2011, erano i . Anche i sedili di questi mezzi mantenevano le loro caratteristiche per non più di due anni e dopo il sedile non dava più dei benefici perché diventava più rigido. Noi guidavamo nella linea turistica per parecchie ore quasi tutti i giorni. lavorava prevalentemente nella linea turistica. Ora non saprei dire con Parte_1 esattezza quante ore lavorava nella linea turistica perché io lavoravo prevalentemente in Parte_1 quella ordinaria”.
Tali le risultanze testimoniali, il CTU nominato, all'esito dell'accertamento sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
pagina 2 di 3 “Presa visione della documentazione in atti, e visitato l'istante posso affermare che è affetto da degenerazione artrosica della colonna vertebrale lombare con ernia discale in L4-L5. Il ricorrente riferisce di aver svolto dal 1985 la mansione di autista di autobus di linea fino al 2022. Agli atti inoltre certificazioni di idoneità al lavoro rilasciati dal medico competente che attestano e confermano la tipologia di lavoro svolto, che lo ha sicuramente esposto in modo non occasionale a posture incongrue e a vibrazioni a corpo intero. Pertanto sia sulla base della documentazione sanitaria prodotta che dell'anamnesi lavorativa, se è stato addetto a tali mansioni è possibile che queste lavorazioni abbiano determinato un aggravamento di una patologia degenerativa già esistente e pertanto possa essere riconosciuta quale concausa diretta ed efficiente nella genesi della degenerazione artrosica con relativa ernia lombare. Si ritiene pertanto che l'istante sia affetto da malattia professionale nella misura del sette per cento fin dalla data della domanda amministrativa all' ”. CP_1
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto, per la loro esaustività, coerenza e logicità, possono essere prese a base della decisione.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, in accoglimento del ricorso, l' resistente deve essere CP_2 condannato a costituire, in favore di un indennizzo per la menomazione Parte_1 psicofisica rapportato alla misura percentuale del 7%, oltre interessi legali.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento del ricorso, sono poste a carico di e CP_1 liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara affetto da postumi inabilitanti Parte_1 permanenti nella misura del 7% a decorrere dalla data della domanda amministrativa (21/02/2022);
- condanna a liquidare in favore del ricorrente un indennizzo rapportato alla misura CP_1 percentuale di invalidità pari al 7%, oltre gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'avv. Maria Laura Solinas;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 27/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1791/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1 LAURA SOLINAS RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELA CABIDDU CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti all'intestato Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, l' , chiedendo, previo esperimento di CTU, il riconoscimento della malattia professionale CP_1 contratta nel corso dell'attività lavorativa svolta dal 23/05/1988 al 31/01/2021 alle dipendenze della ditta Sardabus di NC IS in qualità di conducente di autobus di linea e di noleggio e, per l'effetto, la condanna dell' a corrispondere la relativa prestazione economica ai sensi del D.Lgs. CP_2
n. 38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Più precisamente, parte ricorrente sostiene che le mansioni di guida avrebbero determinato nel tempo l'insorgenza della malattia professionale consistente in una “importante insufficienza funzionale a carico del segmento rachideo lombo-sacrale, una insufficienza statico-dinamica a carico degli arti inferiori, soprattutto del sn., caratterizzata da impegno sciatalgico in territorio radicolare di L5 e S1 sn, associati a fenomeni di parestesici con riduzione dell'efficienza muscolare dello stesso arto”.
Presentata in data 21/02/2022 domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ha CP_1 motivato il proprio diniego come segue: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata”.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto alla CP_1 luce delle argomentazioni svolte in comparsa.
pagina 1 di 3 La causa, istruita con prova testimoniale con l'adizione di e Controparte_3 Persona_1 nonché tramite CTU con la nomina del Dott. è stata trattenuta in decisione, disposta la Persona_2 trattazione scritta ex art. 127ter cpc.
I testi escussi hanno confermato i fatti dedotti in giudizio.
In particolare, il teste ha così dichiarato “ADR: io sono stato collega del ricorrente Controparte_3 presso la Sardabus dal 1990, o forse anche un paio di anni prima, fino a quando lui è andato via. Ora non ricordo esattamente quando il ricorrente abbia smesso di lavorare per Sardabus, ma sicuramente prima del COVID. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) è vero quanto mi si chiede;
il ricorrente ha guidato come me tutti gli automezzi di cui mi è stata data lettura. Si trattava di autobus ed oltre alla conduzione del mezzo ci occupavamo anche del carico e dello scarico dei bagagli dei passeggeri, nonché della piccola manutenzione e della pulizia del mezzo sia interna che esterna. ADr giudice: per piccola manutenzione intendo che noi autisti dovevamo controllare il livello dell'olio, dell'acqua e provvedere ai relativi rabbocchi. Capo 2) tutti gli autobus da noi condotti e di cui mi è stata data lettura non avevano ammortizzatori, fatta eccezione per una grossa molla ma che non era utile allo scopo nel senso che il sedile era sempre molto rigido. Noi autisti chiamavamo quei sedili
“spaccaschiena”. I primi autobus con i sedili ammortizzati ad aria sono stati introdotti, se non ricordo male, dopo il 2010, ma i vecchi erano rimasti. ADR giudice: noi tre/quattro volte la settimana iniziavamo a lavorare alle 6:00 del mattino e facevamo rientro in sede alle 20:00. Gli altri giorni lavoravamo per circa 8/9 ore”.
Ed ancora, il teste ha così dichiarato “ADR: io sono stato collega del ricorrente Persona_1 presso la Sardabus, che prima era denominata “IS NC”, dal 1988 fino a quando lui è andato via nel 2020 o 2021, ora non ricordo con esattezza. Noi eravamo entrambi autisti. Sentito sui capi di cui al ricorso, così risponde: Capo 1) è vero;
confermo che gli autobus di cui mi è stata data lettura erano gli autobus in dotazione negli anni in cui noi abbiamo iniziato a lavorare per la Sardabus. Si trattava di mezzi destinati al trasporto delle persone ed il ricorrente era adibito sia al trasporto di linea sia al trasporto turistico. Noi dovevamo occuparci sia della guida sia di caricare e scaricare i bagagli. Poteva capitare che tale operazione venisse effettuata da aziende esterne;
ciò poteva capitare nella linea turistica. Noi autisti dovevamo anche provvedere alla pulizia esterna ed interna del mezzo;
attività che nella linea turistica veniva effettuata ogni giorno, mentre nella linea ordinaria a volte tutti i giorni a volte a giorni alterni. Gli autisti, inoltre, dovevano controllare ogni giorno il livello dell'olio, dell'acqua e provvedevamo al relativo rabbocco. Per il resto dovevamo segnalare le anomalie, come ad esempio le gomme sgonfie, all'officina. Capo 2) I mezzi di cui mi è stata data lettura erano dei vecchi mezzi privi di ammortizzatori e quindi le vibrazioni si sentivano ed erano forti. Anche i mezzi nuovi, che vennero introdotti anni dopo, pur avendo ammortizzatori migliori dopo il primo anno di utilizzo questi ultimi si scaricavano ed il mezzo diventava rigido. Anche i sedili di tali mezzi erano rigidi ed addirittura rotti e, quindi, non funzionali al lavoro che facevamo. I mezzi Per_ con i sedili ad aria, che erano i migliori, vennero introdotti nel 2010/2011, erano i . Anche i sedili di questi mezzi mantenevano le loro caratteristiche per non più di due anni e dopo il sedile non dava più dei benefici perché diventava più rigido. Noi guidavamo nella linea turistica per parecchie ore quasi tutti i giorni. lavorava prevalentemente nella linea turistica. Ora non saprei dire con Parte_1 esattezza quante ore lavorava nella linea turistica perché io lavoravo prevalentemente in Parte_1 quella ordinaria”.
Tali le risultanze testimoniali, il CTU nominato, all'esito dell'accertamento sotto il profilo medico - legale, ha concluso l'elaborato peritale come segue:
pagina 2 di 3 “Presa visione della documentazione in atti, e visitato l'istante posso affermare che è affetto da degenerazione artrosica della colonna vertebrale lombare con ernia discale in L4-L5. Il ricorrente riferisce di aver svolto dal 1985 la mansione di autista di autobus di linea fino al 2022. Agli atti inoltre certificazioni di idoneità al lavoro rilasciati dal medico competente che attestano e confermano la tipologia di lavoro svolto, che lo ha sicuramente esposto in modo non occasionale a posture incongrue e a vibrazioni a corpo intero. Pertanto sia sulla base della documentazione sanitaria prodotta che dell'anamnesi lavorativa, se è stato addetto a tali mansioni è possibile che queste lavorazioni abbiano determinato un aggravamento di una patologia degenerativa già esistente e pertanto possa essere riconosciuta quale concausa diretta ed efficiente nella genesi della degenerazione artrosica con relativa ernia lombare. Si ritiene pertanto che l'istante sia affetto da malattia professionale nella misura del sette per cento fin dalla data della domanda amministrativa all' ”. CP_1
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto, per la loro esaustività, coerenza e logicità, possono essere prese a base della decisione.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, in accoglimento del ricorso, l' resistente deve essere CP_2 condannato a costituire, in favore di un indennizzo per la menomazione Parte_1 psicofisica rapportato alla misura percentuale del 7%, oltre interessi legali.
Le spese del giudizio, avuto riguardo all'accoglimento del ricorso, sono poste a carico di e CP_1 liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara affetto da postumi inabilitanti Parte_1 permanenti nella misura del 7% a decorrere dalla data della domanda amministrativa (21/02/2022);
- condanna a liquidare in favore del ricorrente un indennizzo rapportato alla misura CP_1 percentuale di invalidità pari al 7%, oltre gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'avv. Maria Laura Solinas;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Sassari, 27/07/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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