Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.
L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale , eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale ; tratta di donne e di minori a norma dell' art. 535 del Codice penale ; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;
b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto - legge 22 aprile 1943, n. 245 , e sue successive modificazioni, nonche' per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;
c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra , commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;
e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);
f) per i reati finanziari preveduti:
1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila;
2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.
L'amnistia e' estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.
L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale , eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale ; tratta di donne e di minori a norma dell' art. 535 del Codice penale ; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;
b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto - legge 22 aprile 1943, n. 245 , e sue successive modificazioni, nonche' per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;
c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;
d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra , commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;
e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);
f) per i reati finanziari preveduti:
1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila;
2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.
L'amnistia e' estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.