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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11491 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6768/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f.: , tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4
elett.te dom.ti alla Via Carlo Poerio, 90 80121 Napoli presso lo studio degli Avv.
PE EL (c.f.: e PE OM (c.f.: C.F._5
), che li rappresentano e difendono, anche separatamente C.F._6
in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._7 Parte_5
), (c.f.: ) e C.F._8 Parte_6 C.F._9 [...]
(c.f.: , tutti elett.te dom.ti in Napoli, Riviera Pt_7 C.F._10
di Chiaia n. 267, presso lo studio degli Avv. ERRICO EDOARDO (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._11 CP_2 C.F._12
che li rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
1
- CONVENUTI
OGGETTO: abbattimento manufatti.
CONCLUSIONI: per gli attori: “in forza dell'innanzi citato articolo 4 del rogito
per notaio di Napoli del 30 gennaio 1951 tra fu Persona_1 Parte_8
, fu di danti causa di tutti i CP_3 Controparte_4 Per_2 CP_5 Per_3
convenuti e la ing. dante causa di tutti gli at- Controparte_6 CP_7
tori, nonché, in ogni caso, per violazione delle norme paesaggistiche succedutesi
nel tempo e dell'acquisito diritto degli attori a conservare la libera veduta del
panorama: a) ordini a tutti i convenuti in solido di eliminare immediatamente
tutto quanto esistente sul lastrico di copertura del fabbricato in Napoli alla via
Torquato Tasso n. 210; b) condanni tutti i convenuti in solido al pagamento di
una indennità giornaliera, anche a titolo risarcitorio, decorrente dalla data di
notifica della presente citazione e fino all'abbattimento, nella misura che equita-
tivamente il Tribunale determinerà, per la violazione del diritto degli attori alla
libera veduta del panorama, con condanna dei convenuti al pagamento, oltre ri-
valutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) fissi ex art. 614 bis c.p.c.
la penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine che il Tribunale fisserà,
in caso di inottemperanza, anche parziale, a tutto quanto ordinerà il Tribunale,
quantificandola in misura non inferiore ad euro duecento, con condanna dei
convenuti al pagamento, oltre interessi come per legge;
d) in via del tutto subor-
dinata, e salvo gravame, qualora non dovesse essere ordinato l'abbattimento,
determini, a seguito di ctu, che sin d'ora si richiede, o, in ulteriore subordine,
anche equitativamente, la riduzione di valore che hanno subito gli immobili degli
attori per effetto delle sopraelevazioni, e, per l'effetto, condanni i convenuti al
pagamento del relativo importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come
2
per legge;
e) condanni tutti i convenuti in solido al pagamento delle spese e
competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese,
cassa avvocati ed iva”.
Per i convenuti: “1) rigettare la domanda perché totalmente infondata, per tutti
i motivi esposti;
2) condannare gli attori per responsabilità ex art. 96 c.p.c. an-
che ai sensi del III comma, determinando l'importo in via equitativa;
3) condan-
nare, in ogni caso, gli attori alla rifusione delle spese e competenze del presente
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato il 29.03.24, Parte_1 [...]
, e hanno convenuto in giudizio gli odierni Parte_9 Parte_3 Parte_4
convenuti deducendo: - che essi attori sono tutti proprietari di unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Napoli alla via Tasso n. 181/g, meglio indicate in atti, rispetto alle quali il dante causa originario è il costruttore del fabbricato
, che a sua volta aveva acquistato il terreno dalla s.n.c. “Impresa CP_8
Costruzioni ing. MA”; - che sul lato opposto del fabbricato di via Tasso
181/g vi è il fabbricato civico 210, che sempre la Controparte_9
ha venduto – con rogito per notaio di Napoli del
[...] Persona_1
30.01.1951 – ai signori fu , fu , Parte_8 CP_3 Controparte_4 Per_2 CP_5
di i quali ne acquistavano ciascuno una porzione;
- che nell'ambito
[...] Per_3
di tale compravendita, all'art. 4 del rogito, è stato previsto che “Fra le parti
espressamente si conviene che sia sul terrazzo che sulle zone latistanti al fabbri-
cato e comprese nella vendita non si potrà eseguire costruzione di qualsiasi enti-
tà, e ciò sia nei rapporti dei tre acquirenti fra loro, che nei rapporti della società
venditrice e suoi aventi causa”, con pattuizione trascritta alla Conservatoria dei
3
RR.II. di Napoli il 3 febbraio 1951 ai nn. 2535/1850; - che, a seguito di ulteriori trasferimenti a titolo derivativo, il fabbricato di via Tasso 210, ed in particolare il lastrico solare dello stesso, risulta oggi oggetto di comproprietà tra gli odierni convenuti;
- che nel mese di dicembre 2023 su tale lastrico solare è stato realizza-
to un cordolo in muratura con una doppia fila di mattoni, l'una sull'altra, alto cir-
ca 40 centimetri, lungo tutto il perimetro del lastrico solare e sono stati ammorsa-
ti al cordolo, a distanza di circa un paio di metri l'uno dall'altro, dei piantoni me-
tallici collegati tra loro da assi di legno per realizzare così una ringhiera. Sul la-
strico è stata realizzata una nuova impermeabilizzazione ponendo sulla esistente guaina un manto di resina;
- che tale condotta si pone in violazione con l'obbligo,
pattiziamente gravante sui convenuti in virtù del citato art. 4 del rogito per notaio di Napoli del 30 gennaio 1951, di non procedere alla realizzazione di al- Per_1
cun tipo di manufatto sul terrazzo posto alla sommità dell'immobile di proprietà
dei medesimi convenuti, nonché in violazione delle norme paesaggistiche e del diritto alla libera veduta del panorama spettante agli attori;
- che pertanto il pro-
curatore degli stessi, con pec del 13/14.12.23 e del 19.01.24, denunziava l'opera edile alla polizia del Comune di Napoli, Ufficio Tutela Edilizia, senza ottenere alcun riscontro;
- che lo stesso procuratore, inoltre, con raccomandate a.r. del
23.01.24 diffidava gli odierni convenuti dal continuare i lavori in corso sulla co-
pertura del fabbricato di via Tasso n. 210 e ad eliminare tutto quanto su essa esi-
stente in forza dell'articolo quarto del rogito per notaio del 30 gennaio Per_1
1952; - che in riscontro a tali raccomandate, i convenuti, a mezzo del difensore,
con pec dell'8.02.24 rispondevano che non vi era alcunché da eliminare sul ter-
razzo di copertura perché i lavori in corso consistevano soltanto nella realizza-
zione di un isolamento termico, e che in ogni caso essi non avevano contezza
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dell'atto notarile del 30 gennaio 1952 e preannunciavano che non avrebbero dato riscontro stragiudiziale ad eventuali ulteriori contestazioni.
Conseguentemente, instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, gli attori citavano in giudizio gli odierni convenuti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
Con ricorso proposto in corso di causa ex art. 669-quater c.p.c., in data
13.05.2024 gli attori presentavano inoltre denunzia di nuova opera, deducendo che in tale data i convenuti avevano ripreso i lavori sul lastrico e chiedendo per-
tanto di disporne l'immediata sospensione ai sensi dell'art. 1171 c.c., procedi-
mento che si estingueva per adesione delle parti alla proposta conciliativa del giudice.
In data 04.06.2024 si costituivano i convenuti eccependo l'infondatezza della pretesa attorea, deducendo in particolare:
- la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., non essendo chiaro quale sarebbe il diritto che gli attori intendono far valere;
- che i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle facciate e della copertura del fabbricato posti in essere dagli stessi, effettuati se-
condo l'attuale normativa edilizia ed in applicazione del cd. SuperEcobonus, non costituiscono “costruzione” secondo ogni definizione di legge in materia urbani-
stica e comunque non incidono in alcun modo sulla percezione del panorama da parte degli istanti, anche laddove ne avessero diritto;
- che tale diritto comunque non sussiste, stante la nullità della clausola contrat-
tuale richiamata dagli attori per genericità, assenza di causa ed indeterminatezza,
oltre che vessatorietà, e comunque l'intervenuta prescrizione estintiva, visto che sul luogo, da ben oltre vent'anni (in particolare, dal 1991), sono stati realizzati
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diversi comignoli ed alloggiamenti di apparecchiature per il condizionamento;
- che in ogni caso, un eventuale diritto al risarcimento danni, che comunque non sussiste non avendo ricevuto l'immobile degli attori alcun reale pregiudizio, do-
vrebbe essere escluso, trattandosi di lavori realizzati in totale conformità con la normativa sia in materia civile che amministrativa;
- che, inoltre, la sanzione di € 200,00 al giorno, richiesta dagli attori ex art. 614-
bis c.p.c., sarebbe esorbitante e senza alcun fondamento.
Alla luce di tali deduzioni, i convenuti hanno chiesto l'integrale rigetto delle do-
mande attoree, con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Depositate da tutte le parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., alla prima udienza del 29.10.2024, anche su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata in prosieguo al 17.12.2024 e poi al 01.04.2025 per consentire alle stesse di perveni-
re ad una soluzione conciliativa della controversia.
Preso atto del fallimento di tale tentativo, il Giudice, ritenuta la causa ma-
tura per la decisione senza la necessità di acquisire mezzi di prova, rinviava al
18.11.25 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2.In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex
art. 164 c.p.c. sollevata da parte convenuta, dovendosi invece ritenere che dal contesto della domanda proposta dagli attori emerga con sufficientemente chia-
rezza la pretesa fatta valere ed i presupposti a fondamento della stessa.
3. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Come già evidenziato, gli attori fondano la propria pretesa sulla violazio-
ne, da parte dei convenuti, dell'art. 4 del rogito per notaio di Persona_1
Napoli del 30 gennaio 1951, a mente del quale “Fra le parti espressamente si
conviene che sia sul terrazzo che sulle zone latistanti al fabbricato e comprese
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nella vendita non si potrà eseguire costruzione di qualsiasi entità, e ciò sia nei
rapporti dei tre acquirenti fra loro, che nei rapporti della società venditrice e
suoi aventi causa”.
Ebbene, al riguardo giova premettere, in linea generale, che ai sensi dell'art. 1372, co. 2 c.c. il contratto concluso tra le parti “non produce effetto ri-
spetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”, risultando, di regola, per questi ultimi res inter alios acta.
Tra i casi in cui un contratto può produrre effetti rilevanti nei confronti dei terzi vi è sicuramente l'ipotesi in cui le parti diano convenzionalmente vita ad un diritto reale (come ad esempio una servitù), dotato, in quanto tale, dei caratteri dell'assolutezza, dell'immediatezza e dell'inerenza (cioè della possibilità di eser-
citare il potere senza necessità della cooperazione di terzi, nei confronti di chiun-
que e con possibilità di opporre il vincolo a chiunque possieda la cosa alla quale essi sono inerenti).
In tali casi, peraltro, stante l'efficacia erga omnes del diritto costituito dal-
le parti per effetto della pattuizione, laddove l'esistenza del medesimo sia oggetto di contestazione l'ordinamento riconosce agli interessati lo specifico rimedio dell'azione confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c., avente natura reale,
mediante la quale è possibile ottenere un accertamento valevole anch'esso erga
omnes, ed eventualmente anche una condanna del convenuto a cessare eventuali impedimenti e turbative. A tal fine, tuttavia, la giurisprudenza configura in capo all'attore un rigido onere probatorio, ritenendo che “Colui che agisce in confes-
soria servitutis (art. 1079 c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale
diritto - presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni - me-
diante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 e ss. c.c.) non essen-
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do all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costi-
tuendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù,
ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre
di famiglia. Nè possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le am-
missioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo
salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle
ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta
dall'attore” (Cass. sez. II, 27 settembre 1996, n. 8527).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, è possibile evi-
denziare quanto segue.
4. Gli attori, nell'ambito del presente giudizio, non hanno richiesto in al-
cun modo l'accertamento dell'esistenza, in capo a sè medesimi, di un diritto di servitù altius non tollendi gravante sul fondo dei convenuti, ma si sono limitati a far valere la violazione dell'art. 4 del rogito di cui in premessa.
L'individuazione degli effetti di tale violazione, tuttavia, presuppone ne-
cessariamente la qualificazione, da parte del Giudice, della natura del diritto san-
cito dalla clausola in questione.
Del resto, la giurisprudenza da tempo ha chiarito che “nell'esercizio del
potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito
non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto,
piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla si-
tuazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del
giudizio, nonchè del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che
quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia al-
la richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente
8
proposta” (cfr. Cass. sez. I, 20 marzo 1999, n. 2574).
Qualificando giuridicamente la pretesa degli attori, si ritiene che questi,
nel presente giudizio, a dispetto della formulazione letterale delle conclusioni rassegnate, hanno inteso chiaramente far valere la violazione di un diritto di ser-
vitù altius non tollendi di cui, nella loro prospettazione, sarebbero titolari in virtù
della clausola asseritamente violata, e di cui è pertanto necessario verificare la sussistenza. Ciò emerge dal riferimento, effettuato a più riprese dagli stessi nelle argomentazioni a sostegno delle proprie pretese, ai concetti di fondo dominante e fondo servente, ed alla stessa nozione di servitù.
5. Ebbene, ritiene questo Giudice che non vi sia prova della costituzione di un corrispondente diritto di servitù.
A ben vedere, difatti, la clausola di cui si tratta, stipulata in origine tra la s.n.c. Impresa Costruzioni MA ed fu , Parte_8 CP_3 Controparte_4
fu e di non contiene alcun riferimento ad un qualsiasi Per_2 CP_5 Per_3
fondo in quanto tale da individuarsi come fondo dominante, ma è esclusivamente prevista come applicabile “sia nei rapporti dei tre acquirenti fra loro, sia nei
rapporti della società venditrice e suoi aventi causa”.
Al riguardo, giova ricordare che in tema di servitù lo schema legale impli-
ca la imposizione, sul fondo servente, di un peso per l'utilità di altro fondo appar-
tenente a diverso proprietario. L'assetto degli interessi contrapposti si risolve nel consentire al proprietario del fondo dominante di esercitare sul fondo servente facoltà che altrimenti non avrebbe per il migliore o più ampio sfruttamento del suo fondo e per il proprietario del fondo servente la limitazione o compressione delle facoltà di utilizzazione o fruizione del suo fondo. Ciò che è essenziale, in ogni caso, è che l'utilità ed il peso siano riferibili direttamente al fondo, e non al
9
proprietario dello stesso (cfr. art. 1027 c.c.).
Invero, la precisa individuazione dei fondi ai quali il diritto di servitù ine-
risce, oltre ad essere connaturale al carattere intrinsecamente reale dello stesso
(costituendo la giustificazione della compressione del diritto di proprietà con ef-
fetti erga omnes, meritevole di tutela in quanto volta ad accrescere l'utilità di un altro fondo e non di uno specifico soggetto), risulta essenziale anche in conside-
razione dell'inerenza, e quindi della necessità che, nell'ambito della circolazione del fondo, sia chiara ed inequivoca per i terzi l'eventuale esistenza di pesi e limi-
tazioni gravanti sul diritto di proprietà, in ossequio alle rigorose esigenze di cer-
tezza e trasparenza che, nell'impianto codicistico, permeano la disciplina in tema di creazione e circolazione dei diritti reali di godimento, proprio in virtù del fatto che gli stessi sono idonei a produrre effetti che vanno oltre il rapporto inter par-
tes tra i contraenti.
Viceversa, la giurisprudenza ha chiarito che “le convenzioni costitutive di
servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della pro-
prietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso
fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865,
essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela” (Cass. sez. II,
26 febbraio 2019, n. 5603). In tali casi, pertanto, non si configurerà un diritto rea-
le di servitù, bensì un diritto c.d. di servitù “irregolare”, avente carattere obbliga-
torio e valevole non erga omnes, ma soltanto tra le parti che lo hanno pattuito
(cfr. Cass. 10 gennaio 1977, n. 76, secondo cui “la configurabilità, nel nostro or-
dinamento, delle servitù c.d. personali, intese come limitazioni al diritto di pro-
prietà su un fondo a beneficio di una persona, anziché di altro fondo, non osta
alla possibilità di costituire diritti personali, a contenuto obbligatorio, che con-
10
feriscano al creditore la facoltà di trarre alcune utilità dal fondo di proprietà del
debitore”).
6.Alla luce di quanto esposto, ne deriva che la clausola di cui all'art. 4 del rogito, non prevedendo alcun riferimento ad uno o più fondi determinati indivi-
duati quali fondi dominanti, ma soltanto a dei soggetti beneficiari (nella specie, la società venditrice e i suoi aventi causa nei “rapporti” con gli acquirenti), non può
considerarsi alla stregua di una convenzione costitutiva di un diritto reale di ser-
vitù, ma piuttosto come dotata di carattere meramente obbligatorio e come tale vincolante unicamente per le parti contraenti, risultando per chiunque altro res
inter alios acta improduttiva di effetti giuridicamente vincolanti.
Parte attrice afferma in proposito che “nell'articolo 4 è chiaramente indi-
cato il fondo servente e dal contenuto dell'intero rogito, con la specificazione
delle provenienze, quali sono i fondi dominanti dell'impresa tra cui il CP_7
terreno su cui è stato costruito il fabbricato degli attori […]”, ma tale assunto non corrisponde al vero, posto che nel contesto dell'atto i fondi di cui l'impresa era all'epoca proprietaria sono indicati, unitamente ad altri, esclusiva- CP_7
mente al fine di delimitare i confini della proprietà venduta agli acquirenti, e ciò
non consente di ritenere che il riferimento, contenuto nell'art. 4, ai “rapporti” con la società venditrice e i suoi aventi causa sia in realtà da riferirsi ai suddetti fondi
(non specificamente individuati) e non, invece, ai beneficiari considerati come soggetti, con costituzione di un peso gravante sul fondo venduto e non sugli ac-
quirenti dello stesso in via meramente obbligatoria.
Né, in senso contrario, rileva la circostanza che l'art. 4 del rogito in que-
stione sia stato all'epoca oggetto di trascrizione ad opera dei contraenti, tenuto conto che la trascrizione costituisce un presupposto ai fini dell'opponibilità
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dell'atto trascritto ai terzi, ma non incide né sulla sussistenza, né sulla validità del diritto sotteso e comunque non costituisce elemento dirimente nella valutazione del carattere reale del diritto stesso (cfr. Cass. Sez. Un., 17 dicembre 2020, n.
28972, secondo cui “non ha cittadinanza nel diritto vigente una regola generale
che faccia discendere dalla trascrizione - se non sia il legislatore, ovviamente, a
stabilirlo - l'efficacia erga omnes di un diritto che non abbia già in sè il carattere
della realità”).
Non potendosi ritenere, alla luce di tutto quanto esposto, che la previsione di cui all'art. 4 del rogito, avente carattere obbligatorio, possa considerarsi vinco-
lante per i convenuti (in quanto terzi rispetto all'accordo), deve conseguentemen-
te escludersi la possibilità di ravvisare una violazione, da parte di questi, di un obbligo giuridicamente vincolante nei confronti degli attori.
7. Né, tantomeno, nell'ambito del presente giudizio questi ultimi hanno provato (né chiesto di accertare) un eventuale acquisto per usucapione della ser-
vitù in questione.
Si rileva, inoltre, che l'asserita violazione, da parte dei convenuti, delle norme paesaggistiche, non assume alcun rilievo ai fini dell'eventuale fondatezza della pretesa attorea, posto che, in ogni caso, tali norme, essendo poste a tutela di un interesse generale e non meramente individuale, non conferiscono ai privati la legittimazione per agire in ambito privatistico al fine di ottenere, nel proprio inte-
resse, la demolizione di un altrui manufatto (rispetto alla quale l'iniziativa, ai sensi dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, spetta esclusivamente all'autorità amministra-
tiva, mentre i privati, in tale ambito, sono titolari esclusivamente di un potere di segnalazione e denuncia).
8. Le considerazioni che precedono impongono altresì il rigetto delle do-
12
mande accessorie proposte da parte attrice, risultando superfluo l'esame di tutte le ulteriori questioni emerse in corso di causa, in quanto assorbite.
Si impone, inoltre, il rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamen-
to, da parte dei convenuti, a titolo risarcitorio di un importo parametrato alla pre-
tesa riduzione di valore subita dagli immobili di proprietà attorea per effetto degli interventi per i quali è causa.
Più nello specifico, al riguardo va osservato che l'ordinamento, in astratto,
riconosce la risarcibilità della compressione del diritto al panorama per effetto di una edificazione realizzata su di un fondo attiguo e che costituisca un ostacolo al-
la veduta, ma ciò – per giurisprudenza consolidata – a condizione che tale edifi-
cazione sia stata compiuta in violazione degli strumenti urbanistici (regolamenti edilizi) o civili (servitù o distanze), mancando, in caso contrario, il carattere ille-
cito dell'attività fondante l'ingiustizia del danno e dunque la relativa risarcibilità
(cfr. Trib. Napoli, sez. X, 1 settembre 2022, n. 7772).
Ebbene, nel caso di specie, esclusa nei termini che precedono la sussisten-
za di illeciti nei rapporti privatistici tra le parti in causa, va rilevato che gli attori non hanno comunque provato né specificamente allegato neanche una violazione,
da parte dei convenuti, di norme pubblicistiche che possa fondare un ipotetico danno risarcibile, con conseguente infondatezza della relativa domanda.
Alla soccombenza segue la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano in dispositivo di uffi-
cio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c.,
in virtù del D.M. 55/2014, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014, tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, co. 2.
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Non si ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da , Parte_1 Parte_3 [...]
e nei confronti di Parte_10 Parte_4 CP_1 Parte_5 CP_10
e
[...] Parte_6
- condanna , , e Parte_1 Parte_3 Parte_9 Pt_4
al pagamento in favore di e
[...] CP_1 Parte_5 CP_10 Pt_6
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 8.377,60, oltre CPA
[...]
ed IVA come per legge.
Napoli, 08.12.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6768/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f.: , tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4
elett.te dom.ti alla Via Carlo Poerio, 90 80121 Napoli presso lo studio degli Avv.
PE EL (c.f.: e PE OM (c.f.: C.F._5
), che li rappresentano e difendono, anche separatamente C.F._6
in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
(c.f.: ), (c.f.: CP_1 C.F._7 Parte_5
), (c.f.: ) e C.F._8 Parte_6 C.F._9 [...]
(c.f.: , tutti elett.te dom.ti in Napoli, Riviera Pt_7 C.F._10
di Chiaia n. 267, presso lo studio degli Avv. ERRICO EDOARDO (c.f.:
e (c.f.: ) C.F._11 CP_2 C.F._12
che li rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
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- CONVENUTI
OGGETTO: abbattimento manufatti.
CONCLUSIONI: per gli attori: “in forza dell'innanzi citato articolo 4 del rogito
per notaio di Napoli del 30 gennaio 1951 tra fu Persona_1 Parte_8
, fu di danti causa di tutti i CP_3 Controparte_4 Per_2 CP_5 Per_3
convenuti e la ing. dante causa di tutti gli at- Controparte_6 CP_7
tori, nonché, in ogni caso, per violazione delle norme paesaggistiche succedutesi
nel tempo e dell'acquisito diritto degli attori a conservare la libera veduta del
panorama: a) ordini a tutti i convenuti in solido di eliminare immediatamente
tutto quanto esistente sul lastrico di copertura del fabbricato in Napoli alla via
Torquato Tasso n. 210; b) condanni tutti i convenuti in solido al pagamento di
una indennità giornaliera, anche a titolo risarcitorio, decorrente dalla data di
notifica della presente citazione e fino all'abbattimento, nella misura che equita-
tivamente il Tribunale determinerà, per la violazione del diritto degli attori alla
libera veduta del panorama, con condanna dei convenuti al pagamento, oltre ri-
valutazione monetaria ed interessi come per legge;
c) fissi ex art. 614 bis c.p.c.
la penale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine che il Tribunale fisserà,
in caso di inottemperanza, anche parziale, a tutto quanto ordinerà il Tribunale,
quantificandola in misura non inferiore ad euro duecento, con condanna dei
convenuti al pagamento, oltre interessi come per legge;
d) in via del tutto subor-
dinata, e salvo gravame, qualora non dovesse essere ordinato l'abbattimento,
determini, a seguito di ctu, che sin d'ora si richiede, o, in ulteriore subordine,
anche equitativamente, la riduzione di valore che hanno subito gli immobili degli
attori per effetto delle sopraelevazioni, e, per l'effetto, condanni i convenuti al
pagamento del relativo importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come
2
per legge;
e) condanni tutti i convenuti in solido al pagamento delle spese e
competenze legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese,
cassa avvocati ed iva”.
Per i convenuti: “1) rigettare la domanda perché totalmente infondata, per tutti
i motivi esposti;
2) condannare gli attori per responsabilità ex art. 96 c.p.c. an-
che ai sensi del III comma, determinando l'importo in via equitativa;
3) condan-
nare, in ogni caso, gli attori alla rifusione delle spese e competenze del presente
giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con atto di citazione notificato il 29.03.24, Parte_1 [...]
, e hanno convenuto in giudizio gli odierni Parte_9 Parte_3 Parte_4
convenuti deducendo: - che essi attori sono tutti proprietari di unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Napoli alla via Tasso n. 181/g, meglio indicate in atti, rispetto alle quali il dante causa originario è il costruttore del fabbricato
, che a sua volta aveva acquistato il terreno dalla s.n.c. “Impresa CP_8
Costruzioni ing. MA”; - che sul lato opposto del fabbricato di via Tasso
181/g vi è il fabbricato civico 210, che sempre la Controparte_9
ha venduto – con rogito per notaio di Napoli del
[...] Persona_1
30.01.1951 – ai signori fu , fu , Parte_8 CP_3 Controparte_4 Per_2 CP_5
di i quali ne acquistavano ciascuno una porzione;
- che nell'ambito
[...] Per_3
di tale compravendita, all'art. 4 del rogito, è stato previsto che “Fra le parti
espressamente si conviene che sia sul terrazzo che sulle zone latistanti al fabbri-
cato e comprese nella vendita non si potrà eseguire costruzione di qualsiasi enti-
tà, e ciò sia nei rapporti dei tre acquirenti fra loro, che nei rapporti della società
venditrice e suoi aventi causa”, con pattuizione trascritta alla Conservatoria dei
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RR.II. di Napoli il 3 febbraio 1951 ai nn. 2535/1850; - che, a seguito di ulteriori trasferimenti a titolo derivativo, il fabbricato di via Tasso 210, ed in particolare il lastrico solare dello stesso, risulta oggi oggetto di comproprietà tra gli odierni convenuti;
- che nel mese di dicembre 2023 su tale lastrico solare è stato realizza-
to un cordolo in muratura con una doppia fila di mattoni, l'una sull'altra, alto cir-
ca 40 centimetri, lungo tutto il perimetro del lastrico solare e sono stati ammorsa-
ti al cordolo, a distanza di circa un paio di metri l'uno dall'altro, dei piantoni me-
tallici collegati tra loro da assi di legno per realizzare così una ringhiera. Sul la-
strico è stata realizzata una nuova impermeabilizzazione ponendo sulla esistente guaina un manto di resina;
- che tale condotta si pone in violazione con l'obbligo,
pattiziamente gravante sui convenuti in virtù del citato art. 4 del rogito per notaio di Napoli del 30 gennaio 1951, di non procedere alla realizzazione di al- Per_1
cun tipo di manufatto sul terrazzo posto alla sommità dell'immobile di proprietà
dei medesimi convenuti, nonché in violazione delle norme paesaggistiche e del diritto alla libera veduta del panorama spettante agli attori;
- che pertanto il pro-
curatore degli stessi, con pec del 13/14.12.23 e del 19.01.24, denunziava l'opera edile alla polizia del Comune di Napoli, Ufficio Tutela Edilizia, senza ottenere alcun riscontro;
- che lo stesso procuratore, inoltre, con raccomandate a.r. del
23.01.24 diffidava gli odierni convenuti dal continuare i lavori in corso sulla co-
pertura del fabbricato di via Tasso n. 210 e ad eliminare tutto quanto su essa esi-
stente in forza dell'articolo quarto del rogito per notaio del 30 gennaio Per_1
1952; - che in riscontro a tali raccomandate, i convenuti, a mezzo del difensore,
con pec dell'8.02.24 rispondevano che non vi era alcunché da eliminare sul ter-
razzo di copertura perché i lavori in corso consistevano soltanto nella realizza-
zione di un isolamento termico, e che in ogni caso essi non avevano contezza
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dell'atto notarile del 30 gennaio 1952 e preannunciavano che non avrebbero dato riscontro stragiudiziale ad eventuali ulteriori contestazioni.
Conseguentemente, instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, gli attori citavano in giudizio gli odierni convenuti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
Con ricorso proposto in corso di causa ex art. 669-quater c.p.c., in data
13.05.2024 gli attori presentavano inoltre denunzia di nuova opera, deducendo che in tale data i convenuti avevano ripreso i lavori sul lastrico e chiedendo per-
tanto di disporne l'immediata sospensione ai sensi dell'art. 1171 c.c., procedi-
mento che si estingueva per adesione delle parti alla proposta conciliativa del giudice.
In data 04.06.2024 si costituivano i convenuti eccependo l'infondatezza della pretesa attorea, deducendo in particolare:
- la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c., non essendo chiaro quale sarebbe il diritto che gli attori intendono far valere;
- che i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle facciate e della copertura del fabbricato posti in essere dagli stessi, effettuati se-
condo l'attuale normativa edilizia ed in applicazione del cd. SuperEcobonus, non costituiscono “costruzione” secondo ogni definizione di legge in materia urbani-
stica e comunque non incidono in alcun modo sulla percezione del panorama da parte degli istanti, anche laddove ne avessero diritto;
- che tale diritto comunque non sussiste, stante la nullità della clausola contrat-
tuale richiamata dagli attori per genericità, assenza di causa ed indeterminatezza,
oltre che vessatorietà, e comunque l'intervenuta prescrizione estintiva, visto che sul luogo, da ben oltre vent'anni (in particolare, dal 1991), sono stati realizzati
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diversi comignoli ed alloggiamenti di apparecchiature per il condizionamento;
- che in ogni caso, un eventuale diritto al risarcimento danni, che comunque non sussiste non avendo ricevuto l'immobile degli attori alcun reale pregiudizio, do-
vrebbe essere escluso, trattandosi di lavori realizzati in totale conformità con la normativa sia in materia civile che amministrativa;
- che, inoltre, la sanzione di € 200,00 al giorno, richiesta dagli attori ex art. 614-
bis c.p.c., sarebbe esorbitante e senza alcun fondamento.
Alla luce di tali deduzioni, i convenuti hanno chiesto l'integrale rigetto delle do-
mande attoree, con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Depositate da tutte le parti le memorie ex art. 171-ter c.p.c., alla prima udienza del 29.10.2024, anche su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata in prosieguo al 17.12.2024 e poi al 01.04.2025 per consentire alle stesse di perveni-
re ad una soluzione conciliativa della controversia.
Preso atto del fallimento di tale tentativo, il Giudice, ritenuta la causa ma-
tura per la decisione senza la necessità di acquisire mezzi di prova, rinviava al
18.11.25 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
2.In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione ex
art. 164 c.p.c. sollevata da parte convenuta, dovendosi invece ritenere che dal contesto della domanda proposta dagli attori emerga con sufficientemente chia-
rezza la pretesa fatta valere ed i presupposti a fondamento della stessa.
3. Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Come già evidenziato, gli attori fondano la propria pretesa sulla violazio-
ne, da parte dei convenuti, dell'art. 4 del rogito per notaio di Persona_1
Napoli del 30 gennaio 1951, a mente del quale “Fra le parti espressamente si
conviene che sia sul terrazzo che sulle zone latistanti al fabbricato e comprese
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nella vendita non si potrà eseguire costruzione di qualsiasi entità, e ciò sia nei
rapporti dei tre acquirenti fra loro, che nei rapporti della società venditrice e
suoi aventi causa”.
Ebbene, al riguardo giova premettere, in linea generale, che ai sensi dell'art. 1372, co. 2 c.c. il contratto concluso tra le parti “non produce effetto ri-
spetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”, risultando, di regola, per questi ultimi res inter alios acta.
Tra i casi in cui un contratto può produrre effetti rilevanti nei confronti dei terzi vi è sicuramente l'ipotesi in cui le parti diano convenzionalmente vita ad un diritto reale (come ad esempio una servitù), dotato, in quanto tale, dei caratteri dell'assolutezza, dell'immediatezza e dell'inerenza (cioè della possibilità di eser-
citare il potere senza necessità della cooperazione di terzi, nei confronti di chiun-
que e con possibilità di opporre il vincolo a chiunque possieda la cosa alla quale essi sono inerenti).
In tali casi, peraltro, stante l'efficacia erga omnes del diritto costituito dal-
le parti per effetto della pattuizione, laddove l'esistenza del medesimo sia oggetto di contestazione l'ordinamento riconosce agli interessati lo specifico rimedio dell'azione confessoria servitutis di cui all'art. 1079 c.c., avente natura reale,
mediante la quale è possibile ottenere un accertamento valevole anch'esso erga
omnes, ed eventualmente anche una condanna del convenuto a cessare eventuali impedimenti e turbative. A tal fine, tuttavia, la giurisprudenza configura in capo all'attore un rigido onere probatorio, ritenendo che “Colui che agisce in confes-
soria servitutis (art. 1079 c.c.) ha l'onere di fornire la prova dell'esistenza di tale
diritto - presumendosi il fondo preteso servente libero da pesi e limitazioni - me-
diante uno dei modi di costituzione o di acquisto (art. 1058 e ss. c.c.) non essen-
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do all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, non costi-
tuendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù,
ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre
di famiglia. Nè possono dare luogo ad inversione dell'onere della prova le am-
missioni del convenuto, trattandosi dell'esistenza di un diritto reale, rimanendo
salva solo la possibilità per il giudice di avvalersi degli elementi scaturenti dalle
ammissioni del convenuto nella valutazione delle risultanze della prova offerta
dall'attore” (Cass. sez. II, 27 settembre 1996, n. 8527).
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, è possibile evi-
denziare quanto segue.
4. Gli attori, nell'ambito del presente giudizio, non hanno richiesto in al-
cun modo l'accertamento dell'esistenza, in capo a sè medesimi, di un diritto di servitù altius non tollendi gravante sul fondo dei convenuti, ma si sono limitati a far valere la violazione dell'art. 4 del rogito di cui in premessa.
L'individuazione degli effetti di tale violazione, tuttavia, presuppone ne-
cessariamente la qualificazione, da parte del Giudice, della natura del diritto san-
cito dalla clausola in questione.
Del resto, la giurisprudenza da tempo ha chiarito che “nell'esercizio del
potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito
non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto,
piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla si-
tuazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del
giudizio, nonchè del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che
quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia al-
la richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente
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proposta” (cfr. Cass. sez. I, 20 marzo 1999, n. 2574).
Qualificando giuridicamente la pretesa degli attori, si ritiene che questi,
nel presente giudizio, a dispetto della formulazione letterale delle conclusioni rassegnate, hanno inteso chiaramente far valere la violazione di un diritto di ser-
vitù altius non tollendi di cui, nella loro prospettazione, sarebbero titolari in virtù
della clausola asseritamente violata, e di cui è pertanto necessario verificare la sussistenza. Ciò emerge dal riferimento, effettuato a più riprese dagli stessi nelle argomentazioni a sostegno delle proprie pretese, ai concetti di fondo dominante e fondo servente, ed alla stessa nozione di servitù.
5. Ebbene, ritiene questo Giudice che non vi sia prova della costituzione di un corrispondente diritto di servitù.
A ben vedere, difatti, la clausola di cui si tratta, stipulata in origine tra la s.n.c. Impresa Costruzioni MA ed fu , Parte_8 CP_3 Controparte_4
fu e di non contiene alcun riferimento ad un qualsiasi Per_2 CP_5 Per_3
fondo in quanto tale da individuarsi come fondo dominante, ma è esclusivamente prevista come applicabile “sia nei rapporti dei tre acquirenti fra loro, sia nei
rapporti della società venditrice e suoi aventi causa”.
Al riguardo, giova ricordare che in tema di servitù lo schema legale impli-
ca la imposizione, sul fondo servente, di un peso per l'utilità di altro fondo appar-
tenente a diverso proprietario. L'assetto degli interessi contrapposti si risolve nel consentire al proprietario del fondo dominante di esercitare sul fondo servente facoltà che altrimenti non avrebbe per il migliore o più ampio sfruttamento del suo fondo e per il proprietario del fondo servente la limitazione o compressione delle facoltà di utilizzazione o fruizione del suo fondo. Ciò che è essenziale, in ogni caso, è che l'utilità ed il peso siano riferibili direttamente al fondo, e non al
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proprietario dello stesso (cfr. art. 1027 c.c.).
Invero, la precisa individuazione dei fondi ai quali il diritto di servitù ine-
risce, oltre ad essere connaturale al carattere intrinsecamente reale dello stesso
(costituendo la giustificazione della compressione del diritto di proprietà con ef-
fetti erga omnes, meritevole di tutela in quanto volta ad accrescere l'utilità di un altro fondo e non di uno specifico soggetto), risulta essenziale anche in conside-
razione dell'inerenza, e quindi della necessità che, nell'ambito della circolazione del fondo, sia chiara ed inequivoca per i terzi l'eventuale esistenza di pesi e limi-
tazioni gravanti sul diritto di proprietà, in ossequio alle rigorose esigenze di cer-
tezza e trasparenza che, nell'impianto codicistico, permeano la disciplina in tema di creazione e circolazione dei diritti reali di godimento, proprio in virtù del fatto che gli stessi sono idonei a produrre effetti che vanno oltre il rapporto inter par-
tes tra i contraenti.
Viceversa, la giurisprudenza ha chiarito che “le convenzioni costitutive di
servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della pro-
prietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto e non di un diverso
fondo, sono disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865,
essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela” (Cass. sez. II,
26 febbraio 2019, n. 5603). In tali casi, pertanto, non si configurerà un diritto rea-
le di servitù, bensì un diritto c.d. di servitù “irregolare”, avente carattere obbliga-
torio e valevole non erga omnes, ma soltanto tra le parti che lo hanno pattuito
(cfr. Cass. 10 gennaio 1977, n. 76, secondo cui “la configurabilità, nel nostro or-
dinamento, delle servitù c.d. personali, intese come limitazioni al diritto di pro-
prietà su un fondo a beneficio di una persona, anziché di altro fondo, non osta
alla possibilità di costituire diritti personali, a contenuto obbligatorio, che con-
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feriscano al creditore la facoltà di trarre alcune utilità dal fondo di proprietà del
debitore”).
6.Alla luce di quanto esposto, ne deriva che la clausola di cui all'art. 4 del rogito, non prevedendo alcun riferimento ad uno o più fondi determinati indivi-
duati quali fondi dominanti, ma soltanto a dei soggetti beneficiari (nella specie, la società venditrice e i suoi aventi causa nei “rapporti” con gli acquirenti), non può
considerarsi alla stregua di una convenzione costitutiva di un diritto reale di ser-
vitù, ma piuttosto come dotata di carattere meramente obbligatorio e come tale vincolante unicamente per le parti contraenti, risultando per chiunque altro res
inter alios acta improduttiva di effetti giuridicamente vincolanti.
Parte attrice afferma in proposito che “nell'articolo 4 è chiaramente indi-
cato il fondo servente e dal contenuto dell'intero rogito, con la specificazione
delle provenienze, quali sono i fondi dominanti dell'impresa tra cui il CP_7
terreno su cui è stato costruito il fabbricato degli attori […]”, ma tale assunto non corrisponde al vero, posto che nel contesto dell'atto i fondi di cui l'impresa era all'epoca proprietaria sono indicati, unitamente ad altri, esclusiva- CP_7
mente al fine di delimitare i confini della proprietà venduta agli acquirenti, e ciò
non consente di ritenere che il riferimento, contenuto nell'art. 4, ai “rapporti” con la società venditrice e i suoi aventi causa sia in realtà da riferirsi ai suddetti fondi
(non specificamente individuati) e non, invece, ai beneficiari considerati come soggetti, con costituzione di un peso gravante sul fondo venduto e non sugli ac-
quirenti dello stesso in via meramente obbligatoria.
Né, in senso contrario, rileva la circostanza che l'art. 4 del rogito in que-
stione sia stato all'epoca oggetto di trascrizione ad opera dei contraenti, tenuto conto che la trascrizione costituisce un presupposto ai fini dell'opponibilità
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dell'atto trascritto ai terzi, ma non incide né sulla sussistenza, né sulla validità del diritto sotteso e comunque non costituisce elemento dirimente nella valutazione del carattere reale del diritto stesso (cfr. Cass. Sez. Un., 17 dicembre 2020, n.
28972, secondo cui “non ha cittadinanza nel diritto vigente una regola generale
che faccia discendere dalla trascrizione - se non sia il legislatore, ovviamente, a
stabilirlo - l'efficacia erga omnes di un diritto che non abbia già in sè il carattere
della realità”).
Non potendosi ritenere, alla luce di tutto quanto esposto, che la previsione di cui all'art. 4 del rogito, avente carattere obbligatorio, possa considerarsi vinco-
lante per i convenuti (in quanto terzi rispetto all'accordo), deve conseguentemen-
te escludersi la possibilità di ravvisare una violazione, da parte di questi, di un obbligo giuridicamente vincolante nei confronti degli attori.
7. Né, tantomeno, nell'ambito del presente giudizio questi ultimi hanno provato (né chiesto di accertare) un eventuale acquisto per usucapione della ser-
vitù in questione.
Si rileva, inoltre, che l'asserita violazione, da parte dei convenuti, delle norme paesaggistiche, non assume alcun rilievo ai fini dell'eventuale fondatezza della pretesa attorea, posto che, in ogni caso, tali norme, essendo poste a tutela di un interesse generale e non meramente individuale, non conferiscono ai privati la legittimazione per agire in ambito privatistico al fine di ottenere, nel proprio inte-
resse, la demolizione di un altrui manufatto (rispetto alla quale l'iniziativa, ai sensi dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, spetta esclusivamente all'autorità amministra-
tiva, mentre i privati, in tale ambito, sono titolari esclusivamente di un potere di segnalazione e denuncia).
8. Le considerazioni che precedono impongono altresì il rigetto delle do-
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mande accessorie proposte da parte attrice, risultando superfluo l'esame di tutte le ulteriori questioni emerse in corso di causa, in quanto assorbite.
Si impone, inoltre, il rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamen-
to, da parte dei convenuti, a titolo risarcitorio di un importo parametrato alla pre-
tesa riduzione di valore subita dagli immobili di proprietà attorea per effetto degli interventi per i quali è causa.
Più nello specifico, al riguardo va osservato che l'ordinamento, in astratto,
riconosce la risarcibilità della compressione del diritto al panorama per effetto di una edificazione realizzata su di un fondo attiguo e che costituisca un ostacolo al-
la veduta, ma ciò – per giurisprudenza consolidata – a condizione che tale edifi-
cazione sia stata compiuta in violazione degli strumenti urbanistici (regolamenti edilizi) o civili (servitù o distanze), mancando, in caso contrario, il carattere ille-
cito dell'attività fondante l'ingiustizia del danno e dunque la relativa risarcibilità
(cfr. Trib. Napoli, sez. X, 1 settembre 2022, n. 7772).
Ebbene, nel caso di specie, esclusa nei termini che precedono la sussisten-
za di illeciti nei rapporti privatistici tra le parti in causa, va rilevato che gli attori non hanno comunque provato né specificamente allegato neanche una violazione,
da parte dei convenuti, di norme pubblicistiche che possa fondare un ipotetico danno risarcibile, con conseguente infondatezza della relativa domanda.
Alla soccombenza segue la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, spese che si liquidano in dispositivo di uffi-
cio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c.,
in virtù del D.M. 55/2014, pubblicato sulla G.U. del 2 aprile 2014, tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, co. 2.
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Non si ritiene, tuttavia, che sussistano i presupposti per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte da , Parte_1 Parte_3 [...]
e nei confronti di Parte_10 Parte_4 CP_1 Parte_5 CP_10
e
[...] Parte_6
- condanna , , e Parte_1 Parte_3 Parte_9 Pt_4
al pagamento in favore di e
[...] CP_1 Parte_5 CP_10 Pt_6
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 8.377,60, oltre CPA
[...]
ed IVA come per legge.
Napoli, 08.12.25 Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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